Alcuni amministratori pubblici vengono condannati dalla Corte dei Conti per la disinvolta, insistita negligenza nel curare la “cosa pubblica”, verso la quale si sarebbe dovuto avvertire la stessa diligenza che il bonus pater familiae” usa nella conduzione degli affari “in re propria”: non si sono preoccupati che, in una vicenda di particolare clamore e di rilevante interesse economico, gli organi amministrativi adempissero ritualmente e tempestivamente alle puntuali trasmissioni del caso, evitando al Comune l’esposizione a prevedibili rischi di grave indebitamento..

Non sussiste rapporto di pregiudizionalità necessaria del giudizio civile con quello c.d.”contabile”, inteso in senso lato, considerata la diversità di causa petendi e di petitum tra i due giudizi: il giudizio contabile non è in alcun modo condizionato dalla pendenza di un processo civile avente ad oggetto il recupero dell’indebito dedotto come illecito amministrativo-contabile.

La vicenda ha dell’incredibile e costituisce un clamoroso esempio della “mala gestio” con cui a volte vengono curati gli interessi finanziari delle pubbliche amministrazioni così viene commentata la fattispecie sottoposta all’attenzione della Corte dei Conti, Sezione seconda giurisdizionale Centrale nella sentenza numero 29 del 27 gennaio 2006

Vediamo i fatti:

un contenzioso amministrativo concernente il rilascio di un complesso immobiliare requisito dal Comune per la sistemazione di alcune famiglie di sfrattati si era concluso senza alcun onere per il Comune (considerata l’intervenuta rinuncia in sede trattativa da parte della ditta proprietaria ad ogni diritto, ragione ed azione relativi ai danni scaturenti dall’occupazione illegittima del predetto stabile). Cionostante, per l’insipienza operativa degli organi comunali, che in sede processuale non avevano curato e accertato che fosse depositata la conseguita transazione, il Comune veniva condannato al pagamento di L. 945.000.000, oltre interessi legali e spese processuali. Non solo; ma la posizione del Comune si aggravava in sede d’appello, in quanto, sempre per la stessa insipienza, la delibera consiliare di proposizione dell’appello non veniva corredata dalle attestazioni di avvenuta pubblicazione e di acquisita esecutività sicchè l’impugnativa era dichiarata dal giudice civile inammissibile

Così il parere dell’adito giudice contabile in merito alla responsabilità degli amministratori pubblici in quanto, nella fattispecie esaminata, non si peritarono di accertarsi che la transazione in parola fosse tempestivamente prodotta in giudizio:

< Assenza di responsabilità degli appellanti, avendo essi agito, nella vicenda, quali organi politici con funzioni di indirizzo e coordinamento.

La doglianza è infondata. Invero, nella fattispecie de qua, non si rimprovera ai convenuti di non aver atteso ad incombenze della carriera esecutiva, bensì di non essersi preoccupati che, in una vicenda di particolare clamore e di rilevante interesse economico, gli organi amministrativi adempissero ritualmente e tempestivamente alle puntuali trasmissioni del caso, evitando al Comune l’esposizione a prevedibili rischi di grave indebitamento.

In ciò, nella mancanza cioè di tale preoccupazione, che ben si riconnette agli obblighi di coordinamento e vigilanza degli organi comunali di vertice, consiste la responsabilità degli attuali appellanti.

E’ vero che essi si attivarono con successo al fine di ottenere la rinuncia della interessata all’azione di risarcimento intentata nei confronti del Comune. Ma tale impegno doveva indurli a seguire costantemente l’evolversi della vicenda, data la gravità della posta in gioco.

La responsabilità degli attuali appellanti non è esclusa nemmeno dai richiami giurisprudenziali e normativi, a tal fine da loro indicati. Quanto ai richiami giurisprudenziali, valgono le risolutive considerazioni svolte del Requirente, che qui si intendono riportate. Circa, poi, la pretesa che l’art. 81 del R.D. n. 297 del 1911 non contenesse alcun precetto per il Sindaco di impartire disposizioni al Segretario Comunale, è vero proprio il contrario, ove si consideri che tale norma dispone che il “Segreterario Comunale è responsabile… omissis… dell’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e della giunta, in conformità delle disposizioni del sindaco>

A cura di Sonia LAZZINI

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di responsabilità iscritti ai nn. 16595 e 16723 e promossi rispettivamente dal sig. **** Carmine, patrocinato dagli avv.ti Giulio Correale e Ivo Correale, e dal sig. **** Saverio, patrocinato dall’avv. Lucio de Luca di Melpignano,con atti d’appello depositati l’11.11.2002 e 2.12.2002 avverso la sentenza n. 70/02 del 7.02/27.6.2002 della Sezione giurisdizionale per la Campania.

Visti i predetti atti d’appello;

Vista la sentenza impugnata;

Viste le conclusioni del Procuratore Generale;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi, all’udienza pubblica del 17.02.2005, il relatore cons. Camillo Longoni, gli avv.ti prof. Correale e de Luca, nonché il P.M. nella persona del V. procuratore generale Alfredo Lener;

Ritenuto in

FATTO

Con due distinti provvedimenti del 1978 e 1982, il Comune di Capri requisiva un complesso immobiliare (ex “albergo Phoenicia”) per sistemarvi alcune famiglie di sfrattati. Tale immobile, già di proprietà di altri soggetti, perveniva in esclusiva proprietà alla società **** s.r.l. a decorrere dal 13.5.1980. Poiché i provvedimenti suddetti erano stati censurati (annullato il primo e sospeso il secondo) dal giudice amministrativo, i precedenti proprietari e la **** citavano innanzi al Tribunale di Napoli il Comune di Capri per ottener il rilascio dell’immobile ed il risarcimento dei danni. Atteso che nel corso del processo l’immobile fu sgombrato e rilasciato dal Comune nell’aprile 1984, le domande giudiziali si concentrarono sugli aspetti risarcitori. Nel frattempo, anche su pressioni del Sindaco e dell’assessore al contenzioso, interveniva una espressa e formale rinuncia della **** (divenuta nelle more unica proprietà dell’immobile) ad ogni diritto, ragione ed azione, concernente i danni scaturiti dall’occupazione illegittima; rinuncia di cui prendeva atto la Giunta municipale con propria delibera, ratificata, poi, dal Consiglio.

Tale atto formale di rinuncia, però, non fu prodotto in giudizio dalle parti, sicchè il processo proseguì regolarmente e fu definito in primo grado con sentenza n. 1030/1987, con la quale il Comune veniva condannato al pagamento della somma di l. 945.300.000, oltre interessi legali e pagamento delle spese; il Comune appellava detta sentenza nell’intento di far valere la suindicata rinuncia, ma l’impugnativa veniva dichiarata inammissibile per non valida costituzione in giudizio, in quanto la deliberazione consiliare, all’uopo prodotta, di ratifica della delibera giuntale autorizzativa della proposizione dell’appello, risultava sprovvista delle attestazioni di avvenuta pubblicazione e di acquisita esecutività. Anche il successivo ricorso in Cassazione avverso la sentenza di appello rimaneva respinto.

Conclusisi i percorsi giudiziari, la società ****, nel giugno 1996, notificò al Comune atto di pignoramento presso la Banca tesoriere per l’importo di L. 1.837.959.844, oltre ulteriori interessi e spese, concudendosi tale procedura espropriativa con l’esborso, a carico del Comune, della somma di L. 1.914.947.055.

A seguito di quanto sopra, il Procuratore Regionale territorialmente competente citava in giudizio, con atto del 19.7.2001, gli attuali appellanti, nella qualità di Assessore al contenzioso e di Sindaco pro-tempore, nonché l’allora Segretario comunale Nicola ****, per rispondere del danno come sopra patito dall’amministrazione comunale, ridotto, però, alla metà (L. 957.000.00), in considerazione della difettosità difensiva nel giudizio di appello, quale ulteriore incidenza causale. Precisato, infine, che al febbraio 2002 risultavano pendenti due giudizi ordinari, intentati dal Comune di Capri, uno nei confronti del proprio difensore e l’altro nei confronti della **** per aver indebitamente riscosso quanto aveva formato oggetto di formale rinuncia, la sentenza appellata, previa rideterminazione del danno risarcibile in l. 481.000.000 (Euro 248.415,77), ha condannato **** e ****, senza vincolo di solidarietà al pagamento della somma di L. 100.000.000 (euro 51.645,69) ciascuno (facendo uso del potere riduttivo), comprensiva di rivalutazione monetaria, ed ha assolto **** per insussistenza di responsabilità amministrativa.

Avverso detta sentenza, i soccombenti, rappresentati e difesi il **** dagli avv.ti prof. Giulio Correale e Ivo Correale e il **** dall’avv. Lucio de Luca di Melpignano hanno proposto appello per i seguenti motivi:

A. Appello **** – 1) Erroneità della sentenza, per mancato accoglimento della istanza di sospensione del giudizio in pendenza di quello civile e contraddittorietà della stessa perché, dopo avere affermato la assoluta diversità tra i due giudizi (per soggetti, petitum e causa pretendi), si afferma l’influenza dell”eventuale ristoro disposto in sede civile sulla esecuzione della sentenza contabile. E’ inoltre del tutto erroneo ed anacronistico (in relazione alla vigente normativa) che l’assessore, organo titolare del potere di indirizzo politico-amministrativo, debba preoccuparsi di “spiare” se la delibera sia materialmente, anzi normalmente partita, per il recapito al suo destinatario”; 2) “Violazione di legge – violazione dell’art. 112 c.p.c.”, nell’assunto che la sentenza non avrebbe preso in alcuna considerazione le difese presentate in prime cure, senza alcun esame e vaglio critico, cui si fa rinvio, e concernenti taluni mancati adempimenti, non di competenza dell’assessore ed il suo affidamento nella correttezza della società **** e sulla bontà della difesa del Comune; 3) “Error in iudicando, anche sotto altro profilo”, nell’assunto che la sentenza avrebbe “confuso l’esimente della colpa grave con la circostanza legittimante l’esercizio del potere riduttivo”, esercitato nella considerazione che all’epoca dei fatti era corrente la prassi di affidare manualmente ai difensori del Comune le pratiche utili ai fini giudiziari, per cui si è fatto uso di tale potere “in ragione di verosimili carenze coordinative tra gli Uffici dell’assessorato e del Sindaco e lo studio degli avvocati difensori” (sent. pag. 21).

B. Appello **** 1 e 2) trattasi di motivi sostanzialmente identici ai motivi 1) e 1a) del ricorso ****. Si puntualizza, peraltro, in ordine alla qualifica di Sindaco del **** ed in relazione all’assoluzione del Segretario ****, che l’art. 81 del r.d. n. 297/1911 non imporrebbe al Sindaco di impartire disposizioni al segretario per l’esecuzione delle delibere; 3) “Error in iudicando”, con il quale, praticamente, si approfondisce il concetto realtivo all’art. 81 citato e si nega l’obbligo del Sindaco per taluni specifici adempimenti; 4) si assume ulteriore erroneità della sentenza , allorché questa ritiene sussistere il nesso di causalità tra le omissioni del Sindaco e la produzione del danno, attribuendo maggior valenza causale alla negligente difesa del Comune in appello ed alla scorrettezza processuale della Società ****.

In data 21.10.2003, la PROCURA generale ha rassegnato le proprie conclusioni chiedendo preliminarmente la riunione degli appelli e nel merito la reizione degli stessi.

Sia la censura per la non accolta istanza di sospensione del giudizio, sia la conseguente assunta contraddittorietà fra la motivazione del diniego e la ammissione della reciproca influenza in fase esecutiva, non assumono pregio alcuno a fronte di una ormai costante e pacifica giurisprudenza contraria.

Si richiama, anzitutto, il Requirente alla vigenza nel nostro ordinamento della assoluta autonomia del giudizio contabile da altro giudizio, civile o penale.

Quanto alla assunta carenza di obblighi specifici degli appellanti, quali organi politici con funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza, rileva il Riquerente che essi – in conformità ad un minimo sano senso istituzionale della gestione pubblica – avrebbero dovuto accertarsi, seguendo l’iter interno, del buon fine della questione, e ciò sia per l’autorità degli organi (Sindaco e Assessore), che si erano impegnati meritoriamente per l’ottenimento della rinuncia, sia per l’importanza della vicenda, che avrebbe comportato – come poi avvenuto negativamente – conseguenze finanziarie notevoli.

Ed è questa negligenza che ha configurato la gravità del comportamento.

Né ad escludere la responsabilità dei ricorrenti soccorrono i richiami giurisprudenziali e normativi, a tal fine indicati dai ricorrenti.

Né sembra potersi configurare la violazione dell’articolo 112 c.p.c..

Nessuna “confusione” (motivo n. 3 del ricorso ****) c’è stata tra la presunta “esimente” della colpa grave e la riduzione dell’addebito.

Infine, pur volendo ammettere che il comportamento della società **** sia stato scorretto e sia stata negligente la difesa tecnica dei patrocinatori del Comune, tutto ciò non può in alcun modo escludere la grave leggerezza dimostrata dai due ricorrenti nella fase iniziale della vicenda.

Si chiede, pertanto, il rigetto degli appelli con conseguente conferma della sentenza appellata e condanna dei ricorrenti al pagamento di quanto dovuto, oltre alle spese anche per il presente giudizio.

Con atto depositato il 10.11.2004 ha replicato la difesa dell’appellante ****, svolgendo i seguenti argomenti:

1. Non si comprende perché il giudizio contabile possa essere sospeso solo allorché ci sia stata una sentenza di primo grado del giudice civile e non anche quando il giudizio civile penda, in attesa di tale sentenza.

2. Non risulta che l’organo politico, dopo aver diretto il merito della trattazione, avrebbe dovuto seguire l’iter strettamente esecutivo-burocratico della vicenda, a ciò essendo, invece, competenti gli uffici burocratici. La responsabilità per deficienze istruttorie, di ordine tecnico-amministrativo e giuridico, non può essere imputata all’organo deliberante.

Si afferma inoltre, in particolare, che, accertata la verosimiglianza dell’inoltro manuale della corrispondenza, non vi è agli atti la prova che il difensore del comune in primo grado, avv. Abbamonte, non abbia ricevuto la lettera di comunicazione, con allegata la delibera di accettazione della rinunzia dell’****.

Tutte le ragioni difensive addotte dall’appellante (tra l’altro, la scorrettezza dell’**** al limite del lecito, la condotta tenuta dai difensori del comune, il mancato coordinamento tra gli uffici, ecc.) sono state riconosciute fondate, rilevanti e meritevoli di accoglimento:

dal Procuratore Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Campania che, mentre nella prima citazione aveva addebitato l’intero importo della condanna subita dal comune, nella citazione a giudizio ha ridotto l’addebito al 50%;

dai giudici di primo grado che, nella decisione impugnata hanno esercitato il potere riduttivo, determinando l’addebito in misura di gran lunga inferiore.

Le stesse fondate ragioni costituivano e costituiscono gli elementi per giungere, con serenità e obiettività, a riconoscere la mancanza, quanto meno, della colpa grave, nel comportamento dell’appellante.

Con memoria depositata il 31.1.2005 ha replicato anche la difesa ****. Essa sottolinea in particolare che il Sindaco è organo politico il quale “dopo vere proposto ed approvato, in Giunta ed in Consiglio Comunale, la delibera di accettazione della rinuncia non poteva, né doveva occuparsi anche dell’aspetto burocratico-esecutivo consistente nella consegna del plico al difensore del Comune, attività questa di chiara competenza degli uffici amministrativi”.

Conclusivamente, si confida: in via principale nell’assoluzione; in via subordinata nella sospensione del giudizio fino all’esito dei giudizi proposti dal Comune di Capri contro l’avv. De Tilla, difensore del Comune in appello e contro la soc. ****, e comunque in un ulteriore, sensibile esercizio del potere riduttivo.

All’udienza dibattimentale hanno preso parte gli avv.ti Correale e De Luca e il Pubblico Ministero.

L’avv. Correale si è richiamato alle argomentazioni svolte, insistendo sulla contraddittorietà tra il riconoscimento della ottima conduzione della vicenda e il riconoscimento delle responsabilità per gli atti esecutivi. Occorre che sia valutata la responsabilità del Segretario generale.

L’avv. De Luca ha posto in luce, in particolare, due punti: l’atto di rinuncia avrebbe dovuto essere depositato in giudizio dalla Società; il Segretario generale non depositò la delibera di approvazione dell’appello munita del visto di esecutività.

Il P.M. ha sostenuto l’applicabilità nella fattispecie delle norme anteriori al 1990; quindi, sarebbe sufficiente anche la colpa lieve. Si è espresso contro la richiesta di sospensione del giudizio. Ha posto, tra l’altro, in risalto che il fatto che il Comune non si era potuto avvalere della rinuncia in primo grado costituisce il momento determinante dell’insorgenza del danno.

Si è dichiarato non contrario a una ulteriore riduzione dell’addebito.

L’avv. Correale si è ulteriormente richiamato alla pregiudizialità del giudizio civile sul giudizio contabile nonché alla distinzione tra attività direzionale e attività esecutiva.

Considerato in

DIRITTO

Gli appelli de quibus, essendo proposti avverso la medesima sentenza, vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

La vicenda ha dell’incredibile e costituisce un clamoroso esempio della “mala gestio” con cui a volte vengono curati gli interessi finanziari delle pubbliche amministrazioni.

Nella fattispecie, infatti, un contenzioso amministrativo concernente il rilascio di un complesso immobiliare requisito dal Comune per la sistemazione di alcune famiglie di sfrattati si era concluso senza alcun onere per il Comune (considerata l’intervenuta rinuncia in sede trattativa da parte della ditta proprietaria ad ogni diritto, ragione ed azione relativi ai danni scaturenti dall’occupazione illegittima del predetto stabile). Cionostante, per l’insipienza operativa degli organi comunali, che in sede processuale non avevano curato e accertato che fosse depositata la conseguita transazione, il Comune veniva condannato al pagamento di L. 945.000.000, oltre interessi legali e spese processuali. Non solo; ma la posizione del Comune si aggravava in sede d’appello, in quanto, sempre per la stessa insipienza, la delibera consiliare di proposizione dell’appello non veniva corredata dalle attestazioni di avvenuta pubblicazione e di acquisita esecutività sicchè l’impugnativa era dichiarata dal giudice civile inammissibile.

Sicchè, come si è detto in narrativa, la vicenda si è conclusa con l’esborso a carico del Comune di ben due miliardi (per l’esattezza L. 1.914.947.055). Tutto ciò si è determinato, in buona sostanza, per la disinvolta, insistita negligenza nel curare la “cosa pubblica”, verso la quale si sarebbe dovuto avvertire la stessa diligenza che il bonus pater familiae” usa nella conduzione degli affari “in re propria”.

Essendo fuori discussione il quadro fattuale surriportato, a questo giudice non resta che la ricerca delle responsabilità soggettive nella produzione del danno, alla luce delle emergenze processuali prospettate dalle parti.

Nella sentenza impugnata il giudice di prime cure – dopo aver preso atto della riduzione, operata dall’attore pubblico, alla metà (L. 957.000.000) del danno perseguibile in considerazione della difettosità difensiva nel giudizio di appello quale ulteriore incidenza causale – ha ravvisato nel comportamento gravemente omissivo del **** e del **** la maggior responsabilità del danno.

Occorre, ora, esaminare la fondatezza o meno delle singole censure mosse degli appellanti alla sentenza de qua.

1 – Mancata sospensione del giudizio in attesa della definizione del giudizio civile. Osserva il Collegio che non sussiste rapporto di pregiudizionalità necessaria del giudizio civile con quello c.d.”contabile”, inteso in senso lato, considerata la diversità di causa petendi e di petitum tra i due giudizi. Nè erano emersi nella vicenda elementi che potessero consigliare una sospensione facoltativa del giudizio contabile, atteso che il giudizio civile nei confronti della **** non si era ancora concluso. E’ ius receptum in giurisprudenza che il giudizio contabile non è in alcun modo condizionato dalla pendenza di un processo civile avente ad oggetto il recupero dell’indebito dedotto come illecito amministrativo-contabile.

Ove tale indebito risultasse recuperato in sede civile, è evidente che tale circostanza avrà rilievo nella fase esecutiva della sentenza di condanna dell’agente pubblico responsabile dell’illecito amministrativo. Resta ferma, pertanto, l’autonomia dei relativi processi.

Ciò posto, viene meno anche la formulata censura sulla pretesa contraddittorietà della sentenza appellata.

2 – Assenza di responsabilità degli appellanti, avendo essi agito, nella vicenda, quali organi politici con funzioni di indirizzo e coordinamento.

La doglianza è infondata. Invero, nella fattispecie de qua, non si rimprovera al **** e al **** di non aver atteso ad incombenze della carriera esecutiva, bensì di non essersi preoccupati che, in una vicenda di particolare clamore e di rilevante interesse economico, gli organi amministrativi adempissero ritualmente e tempestivamente alle puntuali trasmissioni del caso, evitando al Comune l’esposizione a prevedibili rischi di grave indebitamento.

In ciò, nella mancanza cioè di tale preoccupazione, che ben si riconnette agli obblighi di coordinamento e vigilanza degli organi comunali di vertice, consiste la responsabilità degli attuali appellanti.

E’ vero che essi si attivarono con successo al fine di ottenere la rinuncia della **** all’azione di risarcimento intentata nei confronti del Comune. Ma tale impegno doveva indurli a seguire costantemente l’evolversi della vicenda, data la gravità della posta in gioco.

La responsabilità degli attuali appellanti non è esclusa nemmeno dai richiami giurisprudenziali e normativi, a tal fine da loro indicati. Quanto ai richiami giurisprudenziali, valgono le risolutive considerazioni svolte del Requirente, che qui si intendono riportate. Circa, poi, la pretesa che l’art. 81 del R.D. n. 297 del 1911 non contenesse alcun precetto per il Sindaco di impartire disposizioni al Segretario Comunale, è vero proprio il contrario, ove si consideri che tale norma dispone che il “Segreterario Comunale è respensobile… omissis… dell’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e della giunta, in conformità delle disposizioni del Sindaco”.

3 – Violazione dell’art. 112 c.p.c.. La doglianza è palesemente infondata, nella considerazione che dall’intero ordito decisorio impugnato è agevole rilevare l’implicita non condivisione e il conseguente rigetto di alcuni argomenti e tesi difensive, che si assumono non espressamente vagliate dal primo giudice.

4 – Error in iudicando, avendo la sentenza impugnata utilizzato l’esimente della colpa grave solo come motivo per l’esercizio del poter riduttivo. Come correttamente osserva il Requirente, nessuna confusione c’è stata tra la presunta “esimente” della colpa grave che sarebbe costituita dalla prassi di consegnare manualmente ai difensori le pratiche utili ai fini giudiziari e l’utilizzo di detta prassi a giustificazione dell’esercizio del potere riduttivo. Invero, tale prassi è abusiva e al di fuori di ogni previsione normativa; sicché rimane foriera per chi l’ha seguita o tollerata, di tutte le conseguenze dannose che avessero a prodursi. Correttamente, quindi, i primi giudici hanno attribuito a tale prassi il valore di motivo di riduzione dell’addebito, sotto il profilo di “verosimili carenze coordinative tra gli uffici dell’assessorato e del Sindaco e gli studi degli avvocati.

5 – Prevalenza, nella causazione del danno, del ruolo svolto dal comportamento scorretto della soc. ****, volutamente dimentico della transazione stipulata, e dalla carente difesa tecnica dei patrocinatori del Comune. I rilevati comportamenti della **** e dei difensori del Comune non valgono a spezzare il nesso di causalità che lega le pesanti omissioni di vigilanza addebitate agli attuali appellanti, che hanno consentito la produzione dell’evento dannoso, Questo è, infatti, da ricollegarsi direttamente alla fase iniziale della vicenda allorché gli attuali appellanti non si peritarono di accertarsi che la transazione in parola fosse tempestivamente prodotta in giudizio. Le invocate circostanze, che certamente avevano reso più consistenti gli effetti dannosi dell’iniziale comportamento omissivo, vanno prese in considerazione solo sotto il profilo di una riduzione del quantum risarcitorio da porre a carico degli appellanti.

Il lamentato danno non si sarebbe verificato – è bene ribadire – se si fosse fatto valere tempestivamente in giudizio la dichiarazione liberatoria di rinuncia della soc. ****.

Al riguardo, deve ribadirsi che nel carteggio del Comune di Capri, nonostante specifiche ricerche, non è stata rinvenuta traccia dell’invio dell’atto di rinuncia al difensore del Comune, che avrebbe potuto produrre in giudizio tale documento e conseguentemente evitare la sentenza di condanna del Comune. Né è stata data dagli appellanti prova del contrario di tale osservazione.

°°°

La constatata infondatezza delle argomentazioni svolte in appello, come sopra esaminate, induce necessariamente il Collegio a prendere atto della ineccepibilità della decisione appellata là dove essa riconosce la responsabilità per colpa grave degli appellanti. I quali – come scrivono i primi giudici – hanno gestito la vicenda “con un atteggiamento di enorme leggerezza, superficialità e scarsa cura degli interessi dell’Ente: atteggiamento che costituisce l’essenza della colpa grave”.

Tuttavia, ritiene il Collegio che, atteso il quadro fattuale in cui si è svolta la vicenda de qua, non può escludersi che nella eziologia dell’evento dannoso abbiano concorso profili di responsabilità di altri soggetti, che, pur non interrompendo il nesso di causalità tra l’evento e i comportamenti del **** e del ****, giustificano comunque un ulteriore riduzione dell’addebito posto a loro carico.

Peraltro, il Collegio ravvisa una diversità nell’intensità della gravità della colpa, rimproverata al **** e al ****, Invero, la responsabilità del ****, quale assessore pro tempore del Comune di Capri preposto allo specifico ramo del contenzioso, appare più intensa di quella del ****, sindaco “pro tempore” dello stesso Comune.

Il ****, in ragione della sua particolare competenza istituzionale, aveva precisi obblighi, rimasti tutti disattesi, di sorveglianza sugli atti della struttura da lui dipendente (quella appunto del contenzioso); egli doveva, pertanto, darsi carico del peso del suo ruolo per seguire le pratiche del contenzioso e portarle a puntuale esecuzione.

Il ****, quale Sindaco, aveva per contro un generale dovere di vigilanza, che purtroppo non ritenne di esercitare nello specifico pur essendo a conoscenza della liberatoria dichiarazione di rinuncia della Soc. ****.

Nella logica delle riflessioni suriportate, il Collegio, nell’esercizio del potere riduttivo spettategli ai sensi dell’art. 83 del R.D. n. 2440 del 1923 e considerato il diverso grado di grave colpevolezza degli appellanti, ritiene di addebitare, in riforma parziale della sentenza impugnata, il danno de quo al **** nella somma di L. 50.000.000 (pari ad euro 25.882.84) e al **** nella somma di L. 25.000.000 (pari ad euro 12.911.42) e di confermare nel resto la sentenza impugnata.

Le spese seguono la soccombenza anche per il presente grado di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sez. II giurisdizionale Centrale, ogni contraria istanza eccezione e difesa reietta, accoglie parzialmente, previa loro riunione, gli appelli proposti dai sigg. **** Carmine e **** Saverio avverso la sentenza n. 70/02 del 7.2/27.6.2002 della Sezione giurisdizionale per la Campania, e per l’effetto, in parziale riforma della predetta sentenza, condanna **** Carmine e **** Saverio al pagamento in favore del Comune di Capri rispettivamente di L. 50.000.000, pari ad euro 25.882.84, e di L. 25.000.000, pari ad euro 12.911.42 comprensive della rivalutazione monetaria.

Condanna i sunnominati al pagamento degli interessi legali sulle somme a ciascun di essi addebitate, decorrenti dalla data di deposito della sentenza di 1° grado.

Condanna, infine, i predetti al pagamento delle spese legali, anche di questo grado del giudizio, che,sino al deposito della presente sentenza, ammontano ad euro 398,54 (trecentonovantotto/54).

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 febbraio 2005.

L’Estensore IL Presidente

F.to Camillo Longoni F.to Tommaso de Pascalis

Depositato nella Segreteria il 27 GEN. 2006

IL Direttore della Segreteria / F.to Mario Francioni

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Andrea Maso