il ricorrente non ha adeguatamente dimostrato l’impossibilità di ottenere le garanzie e assicurazioni di che trattasi_ per la stipulazione sia della garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa per obblighi e danni e sia della assicurazione RCT per la copertura dell’attività di gestione per venti anni_ in mancanza della documentazione planimetrica e tecnica predetta, ad esempio, versando in atti apposita richiesta formulata in tal senso dalle compagnie assicurative e/o bancarie al fine contattate

Tutto ciò induce al convincimento che sia stato il ricorrente a mantenere un comportamento dilatorio, se non equivoco , piuttosto che l’Amministrazione comunale odierna resistente

in base ai principi civilistici in materia di responsabilità in contrahendo, applicabili anche alle pubbliche amministrazioni, perché possa parlarsi di violazione del dovere di correttezza e di buona fede che deve sostenere le trattative precontrattuali ex art. 1337 c.c. devono ricorrere i seguenti presupposti:

1) che tra le parti siano intercorse trattative per la conclusione di un contratto giunte ad uno stadio tale da giustificare oggettivamente l’affidamento nella conclusione del contratto;

2) che una delle parti abbia interrotto le trattative così eludendo le ragionevoli aspettative dell’altra, la quale, avendo confidato nella conclusione finale del contratto, sia stata indotta a sostenere spese o a rinunciare ad occasioni più favorevoli;

3) che il comportamento della parte inadempiente sia stato determinato da dolo o colpa e non sia assistito da giusto motivo

per quanto appena argomentato, che sia mancata in giudizio la dimostrazione dell’avvenuta interruzione ingiustificata delle trattative da parte del Comune resistente e della sussistenza del requisito psicologico, ossia del dolo o colpa di quest’ultimo e che a ciò consegua il rigetto della domanda risarcitoria, dovendosi, pertanto, prescindere dall’esame della questione afferente alla quantificazione del danno risarcibile a titolo di responsabilità precontrattuale in relazione alla mancata stipula del contratto.

A cura di Sonia Lazzini

Riportiamo qui di seguito il testo integrale della sentenza numero 478 del 29 febbraio 2012 pronunciata dal Tar Sicilia, Palermo

N. 00478/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00431/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ai sensi dell’art. 74 c.p.a.
sul ricorso con il numero di registro generale 431 del 2011, proposto da RICORRENTE Giuseppe, in qualità di titolare della ditta “Albergo delle Ricorrente”, rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe Milazzo, presso lo studio del quale in Palermo, via La Farina n. 13/C, è elettivamente domiciliato;

contro

– il Comune di Petralia Sottana (PA) in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Cinzia Di Vita, con domicilio eletto in Palermo, via D. Costantino n. 52;

per la condanna

al risarcimento dell’asserito danno a titolo di responsabilità pre-contrattuale conseguente alla mancata stipulazione del contratto di appalto per la gestione ventennale del ristorante, albergo e bar presso l’ex convento dei Padri Riformati.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista la memoria di formale costituzione in giudizio, con i relativi allegati, e la memoria difensiva successivamente depositata, con i relativi allegati, del Comune intimato;

Relatore il Referendario Anna Pignataro;

Uditi, alla udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2012, l’Avv. N. Giudice, giusta delega dell’Avv. G. Milazzo per la parte ricorrente e l’Avv. C. Albanese, giusta delega dell’Avv. C. Di Vita, per il Comune resistente;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 74 c.p.a, ai sensi del quale il giudice amministrativo decide con sentenza in forma semplificata, nei casi ivi previsti, tra i quali la rilevata manifesta infondatezza del ricorso, con sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero, ad un precedente conforme;

PREMESSO che

– con ricorso notificato i giorni 1 e 3 febbraio 2011 e depositato il giorno 28 seguente, il sig. Giuseppe Ricorrente chiede che sia accertata la responsabilità precontrattuale ai sensi dell’art 1337 c.c. del Comune intimato che con il suo comportamento, asseritamente contrario a buona fede, avrebbe impedito di addivenire alla stipulazione del contratto di appalto in epigrafe; chiede, pertanto, la condanna del predetto ente, al risarcimento dei danni a suo avviso patiti, e specificamente, del danno da perdita di chances, identificato nei mancati ricavi calcolati in € 3.993.055,92, come da relazione di consulenza tecnica versata in atti;

– CONSIDERATO che, secondo la prospettazione di parte ricorrente, il comportamento contrario al principio di buona fede e alle regole che tutelano il legittimo affidamento riposto nell’altro contraente nel corso delle trattative, imputato al Comune di Petralia Sottana, si sarebbe manifestato:

a) nell’omessa consegna della documentazione asseritamente necessaria (planimetria aggiornata dei locali oggetto d’appalto e di tutti gli impianti tecnici, con i relativi manuali di dotazione e manutenzione) per la stipulazione sia della garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa per obblighi e danni e sia della assicurazione RCT per la copertura dell’attività di gestione per venti anni, così come imposto all’aggiudicatario definitivo dai punti 11, lett. a) e lett. b) del bando di gara e dall’art. 4 del capitolato speciale d’appalto, e richiesto dal Comune resistente al ricorrente con la nota prot. n. 15419 del 10 novembre 2006 alle lett. d) ed e);

b) nella sopravvenuta inidoneità dei locali da adibire all’attività di gestione alberghiera oggetto d’appalto, sia perché in parte concessi in uso all’Università di Palermo, ciò dimostrando la volontà del Comune di non addivenire alla conclusione del contratto, sia perché i locali, a causa del lungo tempo trascorso dal momento dell’aggiudicazione dell’appalto (22 aprile 2002), sarebbero divenuti fatiscenti e bisognevoli di interventi manutentori;

RITENUTO che

– in base ai principi civilistici in materia di responsabilità in contrahendo, applicabili anche alle pubbliche amministrazioni, perché possa parlarsi di violazione del dovere di correttezza e di buona fede che deve sostenere le trattative precontrattuali ex art. 1337 c.c. devono ricorrere i seguenti presupposti: 1) che tra le parti siano intercorse trattative per la conclusione di un contratto giunte ad uno stadio tale da giustificare oggettivamente l’affidamento nella conclusione del contratto; 2) che una delle parti abbia interrotto le trattative così eludendo le ragionevoli aspettative dell’altra, la quale, avendo confidato nella conclusione finale del contratto, sia stata indotta a sostenere spese o a rinunciare ad occasioni più favorevoli; 3) che il comportamento della parte inadempiente sia stato determinato da dolo o colpa e non sia assistito da giusto motivo;

– nel caso di specie, i presupposti sub 2) e 3), alla luce della documentazione versata in atti, non sussistono, per le seguenti ragioni:

a) quanto alla contestazione di parte ricorrente di cui alla lettera a) del superiore “CONSIDERATO”:

1) il Comune di Petralia, nel prestare acquiescenza (dichiarata espressamente, v. nota prot. n. 197 del 4 gennaio 2007) alla sentenza di questo T.A.R n. 1765 del 25 luglio 2006 – con la quale è stata annullata, per il vizio di carenza di motivazione, la deliberazione della giunta comunale n. 120 del 1° luglio 2002 di annullamento in autotutela del capitolato speciale e dell’aggiudicazione della gestione a favore del sig. Ricorrente a causa della presunta mancanza degli interventi strutturali di restauro e la necessità di eseguire opere indispensabili per consegnare al gestore aggiudicatario il bene fruibile nella sua completezza -, ha invitato il ricorrente, circa tre mesi dopo – con nota prot. n. 15419 del 10 novembre 2006 – a produrre la garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa per obblighi e danni e la assicurazione RCT per la copertura dell’attività di gestione per venti anni, di cui ai punti 11, lett. a) e lett. b) del bando di gara e art. 4 del capitolato speciale d’appalto; la necessità di esibizione di documentazione di tal fatta, propedeutica alla definizione dell’accordo contrattuale, era ben nota al ricorrente poiché identica richiesta gli era già pervenuta, prima dell’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione nel 2002, con la precedente nota prot. n. 6125 del 6 maggio 2002, ed avverso la quale, in quell’occasione, nessuna obiezione, sul punto specifico, egli aveva mosso (cfr. nota prot. n. 6966 del 21 maggio 2002);

2) il ricorrente ha contestato la brevità del termine assegnato di soli 15 giorni per la consegna della predetta documentazione, con la nota ricevuta dal Comune in data 21 novembre 2006, prot. n. 15918, alla quale, quest’ultimo, ha dato riscontro il 4 gennaio 2007 (nota prot. n. 197), costatando che a distanza di quasi due mesi – e non di soli 15 giorni – nessun atto finalizzato alla stipulazione era ancora pervenuto ed assegnando a tal fine un ulteriore termine di 10 giorni, trascorso inutilmente il quale, il perdurare dell’inerzia sarebbe stato inteso quale “sostanziale impossibilità di procedere al perfezionamento del rapporto”. Il comportamento del Comune non pare contrario a buona fede atteso che nonostante il bando ponesse un termine di soli 10 per la presentazione della documentazione, seppure dall’aggiudicazione, (v. punto 11) e il capitolato speciale genericamente facesse rinvio al “termine fissato dall’Amministrazione comunale”, in concreto, nel bilanciamento tra le esigenze e difficoltà manifestate dal contraente privato e l’interesse pubblico alla definizione del rapporto contrattuale, è stata concessa una adeguata dilazione del termine di deposito dei documenti chiesti, posticipato, di fatto, fino al 24 gennaio 2007 (circa 2 mesi e mezzo dalla originaria richiesta del 10 novembre 2006);

3) il ricorrente, con nota ricevuta dal Comune il 16 gennaio 2007, prot. n. 834, nel precisare che non sussisteva alcuna difficoltà nell’inviare le già richieste “generalità del legale rappresentante, il certificato CCIA, la ricevuta di versamento di 1.290,27, la cauzione definitiva e il domicilio legale” – tuttavia non allegandole in concreto – ha obbiettato di non potere produrre l’assicurazione RCT e la garanzia fideiussoria e/o bancaria, fino al momento in cui il Comune non gli avesse consegnato “la planimetria aggiornata dei locali e di tutti gli impianti tecnici…in quanto la compagnia di assicurazione deve sapere ciò che deve assicurare”;

4) in data 9 marzo 2007, con nota prot. n. 3486, il Comune resistente ha trasmesso, al sig. Ricorrente, la richiesta planimetria; il 2 aprile seguente, con nota prot. n. 4555, ricevuta dal destinatario il 4 aprile successivo (v. copia avviso ricevimento A.R., depositata da parte resistente) ha nuovamente sollecitato la produzione di tutti i documenti già richiesti il 10 novembre e il 4 gennaio successivo, assegnando il termine, ultimo, di 10 giorni per l’adempimento, avvertendo che, nell’ipotesi di ulteriore inerzia, si sarebbe preso atto della “impossibilità di procedere al perfezionamento del rapporto contrattuale”. Anche in tale fase delle trattative, l’Amministrazione comunale ha, con evidente correttezza, assecondato le esigenze di controparte posticipando ulteriormente il termine già fissato di produzione documentale; va considerato, peraltro, che l’art. 1, intitolato “Oggetto dell’appalto” del capitolato speciale prevede che “All’atto della consegna dell’impianto sarà redatto apposito verbale sottoscritto da entrambe le parti concernente lo stato dell’immobile. Verranno date in consegna al gestore una copia aggiornata della planimetria dell’impiantoe copia delle piantine ed eventuali manuali di dotazione e manutenzione degli impianti tecnici (riscaldamento, elettrico, idraulico, ecc.). Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, nessun obbligo specifico incombeva sulla stazione appaltante di fornire, prima ancora della consegna della struttura, le planimetrie della stessa e degli impianti tecnici, la cui ostensione è stata, comunque, e proprio in ossequio al principio di buona fede contrattuale, resa dall’amministrazione stessa: in particolare, quanto alla documentazione inerente agli impianti tecnici, questa era stata già resa disponibile al ricorrente mediante allegazione alla nota prot. n. 12070 del 1° ottobre 2004. Né, d’altro canto, il ricorrente ha adeguatamente dimostrato l’impossibilità di ottenere le garanzie e assicurazioni di che trattasi in mancanza della documentazione planimetrica e tecnica predetta, ad esempio, versando in atti apposita richiesta formulata in tal senso dalle compagnie assicurative e/o bancarie al fine contattate. Tutto ciò induce al convincimento che sia stato il ricorrente a mantenere un comportamento dilatorio, se non equivoco (cfr. nota prot. n. 4719 del 5 aprile 2007), piuttosto che l’Amministrazione comunale odierna resistente;

5) il ricorrente, con nota prot. n. 7573 del 28 giugno 2010, oltre tre anni dopo l’ultimo invito del Comune, ha dichiarato e comunicato a quest’ultimo, la “sopravvenuta carenza d’interesse alla stipula del contratto definitivo con il Comune per la gestione ventennale del ristorante, albergo e bar presso l’ex Convento dei Padri riformati, riservandosi espressamente di richiedere l’integrale risarcimento di tutti i danni patiti per la mancata sottoscrizione dello stesso”, dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse di cui il Comune ha preso formalmente atto con la deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 14 luglio 2010, riservandosi anch’essa di intraprendere le azioni legali necessarie per la tutela dei propri interessi, così come comunicato al ricorrente con la nota prot. n. 8490 del 21 luglio 2010; anche riguardo a tali comportamenti, non si ravvisa un intento dilatorio o vessatorio nei confronti dell’odierno ricorrente, ascrivibile a dolo o colpa del Comune, quanto, a tutto voler concedere, un ridotto interesse di entrambe le parti alla stipulazione del contratto “de quo”;

a) quanto alla contestazione di parte ricorrente di cui alla lettera b) del superiore“CONSIDERATO”:

– l’asserita sopravvenuta inidoneità dei locali ad accogliere l’attività di gestione, labialmente affermata da parte ricorrente, oltre ad essere contestata dall’Amministrazione resistente mediante la produzione in atti di apposita documentazione attestante gli interventi di manutenzione effettuati nel tempo (tra il 2001 e il 2006) e fotografie dei luoghi, da un canto non pare, comunque e già in astratto, circostanza ostativa alla stipulazione del contratto atteso che le parti, secondo buona fede, avrebbero potuto concordare quali ulteriori adeguamenti fossero necessari e a carico di chi dovessero gravare e, d’altro canto, che la parziale e temporanea concessione in comodato d’uso all’Università degli Studi di Palermo (il solo piano terra dei due piani di cui si compone la struttura), era condizione pregressa (avvenuta con deliberazione n. 56 del 28 settembre 2001) e già prevista dal capitolato speciale (vedi art.1, ultimo capoverso), tant’è che la gestione dell’attività alberghiera e di ristorazione avrebbe dovuto “essere condotta in modo da assicurare prioritariamente la funzionalità in rapporto al centro studi gestito dal Comune o da altro soggetto delegato”(così l’art. 2 del capitolato speciale “Modalità e condizioni per l’esecuzione del servizio”). Da ciò consegue che, anche sotto tale profilo, nessun comportamento oggettivamente contrario a buona fede e soggettivamente imputabile all’Amministrazione comunale resistente possa essere ravvisato;

RITENUTO, per quanto appena argomentato, che sia mancata in giudizio la dimostrazione dell’avvenuta interruzione ingiustificata delle trattative da parte del Comune resistente e della sussistenza del requisito psicologico, ossia del dolo o colpa di quest’ultimo e che a ciò consegua il rigetto della domanda risarcitoria, dovendosi, pertanto, prescindere dall’esame della questione afferente alla quantificazione del danno risarcibile a titolo di responsabilità precontrattuale in relazione alla mancata stipula del contratto.

Le spese seguono, come di norma, la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di Petralia Sottana, in persona del Sindaco pro tempore, che liquida in € 2.000,00 (euro duemila/00) oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nelle camere di consiglio dei giorni 26 gennaio e 24 febbraio 2012 con l’intervento dei magistrati:

Nicolo’ Monteleone, Presidente

Federica Cabrini, Consigliere

Anna Pignataro, Referendario, Estensore

 

 

L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/02/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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Andrea Maso