Corte Suprema di Cassazione, Sezione Unite Civile , ordinanza numero 1512 del 27 gennaio 2016

Nella fattispecie, la domanda proposta attiene alla rideterminazione di somme riguardante la riduzione di penali e interessi sui “saldi” versati in ritardo con conseguente ricalcolo di corrispettivi disciplinati compiutamente nella convenzione.

Tale controversia investe unicamente aspetti patrimoniali senza che venga in alcun modo coinvolto l’esercizio di poteri amministrativi.

Occorre infatti rilevare che nel caso di specie si resta nell’ambito dei rapporti privatistici di carattere patrimoniale disciplinati dalla convenzione intercorsa tra le parti.

In particolare, l’articolo 26 di questa prescrive al punto 2 lett. C) che ” per il ritardato pagamento degli ulteriori importi dovuti all’AAMS sulla base dei provvedimenti vigenti sui flussi finanziari è applicata una penale parti al 5% degli importi stessi per ogni giorno di ritardo fino al 15 giorno”.

Risulta di tutta evidenza che i parametri per la determinazione della penale sono stabiliti dalla pattuizione intercorsa tra le parti e che nessun potere autoritativo interviene nella detta determinazione così come su quella degli interessi.

Tutte le altre questioni poste innanzi al tribunale di Bologna ,che concernono la non imputabilità dei ritardi alla ricorrente, l’eccessiva onerosità della penale ,di cui si chiede la riduzione ai sensi dell’art 1384 c.c , e la non corretta imputazione delle penali, investono aspetti patrimoniali di stretto diritto civile che afferiscono agli accordi contrattuali intercorsi tra le parti ed a cui risultano applicabili la disposizioni di principio in materia di obbligazioni.

Va rammentato il consolidato orientamento di questa Corte in materia secondo cui sussiste giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo su ogni controversia relativa ai rapporti di concessione di beni e servizi pubblici, fatte salve quelle aventi ad oggetto indennità,canoni o altri corrispettivi che presentino un contenuto meramente patrimoniale, ossia rispetto alle quali non assuma alcun rilievo un potere di intervento della P.A. a tutela di interessi generali (cfr. Sez. un. 9941/14; Cass 29139/11 ;Cass 3903/11).

Restano peraltro in ogni caso nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie che coinvolgono la verifica da parte dell’azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio sottostante, ovvero quando investa l’esercizio di poteri discrezionali-valutativi nella determinazione del canone e non semplicemente di accertamento tecnico dei presupposti fattuali economico-aziendali (sia sulle “an” che sul “quantum”),(Cass .22661/06)

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Andrea Maso