cosi’ in

Civile Ord. Sez. U Num. 2507 Anno 2015

Presidente: ROVELLI LUIGI ANTONIO

Relatore: FRASCA RAFFAELE

Data pubblicazione: 10/02/2015

Resta in fine da dire della domanda concernente la fideiussione ed anche su di essa la giurisdizione compete al giudice ordinario non solo, una volta attribuite al giudice ordinario le altre domande, in ragione della sua natura di domanda accessoria, ma ancor prima perché si tratta di domanda relativa a pretese nascenti da un contratto

e, quindi, da un rapporto paritetico tra le parti, non potendo più la p.a. (nella specie la Provincia che ha escusso la fideiussione) spendere o esercitare (come nella fase preliminare – antecedente e prodromica al contratto inerente alla formazione della sua volontà ed alla scelta del contraente privato in base alle regole cd. dell’evidenza pubblica) alcun potere di supremazia o di imperiO, tipico dell’esercizio dell’attività amministrativa, nemmeno in sede di autotutela, ledendo altrimenti i diritti soggettivi dell’altro contraente, che non possono affievolirsi o essere condizionati da attività della p.a. dirette a sottrarsi agli impegni negoziali assunti.

La richiesta della Provincia di escussione della polizza si è dunque connotata come comportamento di una parte contrattuale senza alcun coinvolgimento di potere autoritativo e ciò indipendentemente dalla qualificazione dei comportamenti tenuti dalla stessa nell’àmbito del rapporto concessorio ed oggetto delle altre domande, che pure si sono visti soggiacere alla giurisdizione ordinaria (si vedano, comunque, per fattispecie di escussione di polizze fideiussorie ricollegate a rapporti concessori: Cass. sez. un. (ord.) n. 9592 del 2012; Cass. Sez. un. (ord.) n. 4319 del 2010; Cass. sez. un. (ord.) n. 12902 del 2013).

ecco i precedenti giurisprudenziali

Civile Ord. Sez. U Num. 9592 Anno 2012

Presidente: VITTORIA PAOLO

Relatore: FORTE FABRIZIO

Data pubblicazione: 13/06/2012

Il collegio, esaminato il ricorso, la relazione e gli scritti difensivi in atti, ha condiviso gli argomenti svolti dal relatore e la soluzione dallo stesso proposta, dovendosi ritenere che non rilevi nel caso la giurisdizione amministrativa esclusiva delle controversie in materia urbanistica ed edilizia, data la autonomia del rapporto fideiussorio rispetto a quelli sorti per gli oneri di urbanizzazione nella relativa convenzione di lottizzazione (nello stesso senso S.U. 5 dicembre 2011 n. 25934, 5 febbraio 2008 n. 2655 e 20 aprile 2007 n. 9358).

La risoluzione della questione, con effetto di giudicato, ai sensi dell’art. 59 comma 3 della legge n. 69 del 2009, determina la definitiva risoluzione di ogni incertezza sulla giurisdizione.

Civile Ord. Sez. U Num. 4319 Anno 2010

Presidente: ELEFANTE ANTONINO

Relatore: SPIRITO ANGELO

Data pubblicazione: 23/02/2010

la questione di giurisdizione sottoposta alle S.U. consiste nello stabilire se la giurisdizione esclusiva del G.A. in materia edilizia si estenda anche all’escussione della polizza fideiussoria relativa al pagamento degli oneri di urbanizzazione ed, in particolare, all’importo stabilito nella convenzione a titolo di penale, considerata l’ampiezza dei poteri d’accertamento e degli strumenti processuali identificati dall’art. 8 della legge n. 205 del 2000

costituisce patrimonio consolidato della giurisprudenza di questa Corte il principio in ragione del quale l’obbligazione principale e quella fideiussoria, benché fra loro collegate, mantengono una propria individualità non soltanto soggettiva (data l’estraneità del fideiussore al rapporto richiamato dalla garanzia) ma anche oggettiva, in quanto la causa fideiussoria è fissa ed uniforme, mentre l’obbligazione garantita può basarsi su qualsiasi altra causa idonea allo scopo, con la conseguenza che la disciplina dell’obbligazione garantita non influisce su quella della fideiussione, per la quale continuano a valere le normali regole, comprese quelle sulla giurisdizione (Cass. sez. un. 5 febbraio 2008, n. 2655, nella cui fattispecie, la S.C. – dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario – ha rigettato il ricorso contro la sentenza che, in una controversia promossa dall’Agenzia delle entrate nei confronti del fideiussore di una società dichiarata decaduta dal contributo per la realizzazione di uno stabilimento industriale, aveva dichiarato l’estraneità del rapporto dedotto in giudizio rispetto a quello di finanziamento);

può essere, dunque, enunciato il principio secondo cui:

“la controversia avente ad oggetto l’escussione, da parte del Comune, di una fideiussione concessa a garanzia di somme dovute per oneri di urbanizzazione e penali, pattuite in una convenzione di lottizzazione, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e non nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di urbanistica ed edilizia, attesa l’autonomia tra i rapporti in questione, nonché la circostanza che, nella specie, la P.A. agisce nell’ambito di un rapporto privatistico, senza esercitare, neppure mediatamente, pubblici poteri”;

Civile Ord. Sez. U Num. 12902 Anno 2013

Presidente: RORDORF RENATO

Relatore: SEGRETO ANTONIO

Data pubblicazione: 24/05/2013

Ragioni logiche inducono ad esaminare anzitutto il regolamento di giurisdizione.

Le domande proposte dalle ricorrenti al tribunale di Milano attengono alla condanna di ARRA (ora Assessorato) al risarcimento del danno subito a causa dell’inadempimento alla convenzione del 2003 ed all’accordo del 2009, nonché alla risoluzione dell’accordo a causa del preteso inadempimento di ARRA, ed, infine all’accertamento della pretesa illegittimità dell’escussione della polizza fideiussoria da parte di ARRA nei confronti di *.

Va, anzitutto, pacificamente affermata la giurisdizione del giudice ordinario, quanto alle domande proposte dalla ricorrenti nei confronti della Insurance Company ltd, trattandosi di vertenza tra privati.

Egualmente va affermata la giurisdizione del giudice ordinario, quanto alle domande delle ricorrenti nei confronti dell’Agenzia regionale per i rifiuti e le Acque – ARRA -(prima) e dell’Assessorato (poi) relative all’illegittimità dell’escussione della polizza fideiussoria, in quanto, non vertendosi in ipotesi di giurisdizione esclusiva, si tratta di un rapporto fideiussorio che, emergendo da un contratto di diritto privato, è di tipo paritetico e coinvolge esclusivamente posizioni di diritto soggettivo, senza possibilità di alcuna valutazione discrezionale ed autoritativa da parte della Pubblica Amministrazione.

Civile Ord. Sez. U Num. 12902 Anno 2013

Presidente: RORDORF RENATO

Relatore: SEGRETO ANTONIO

Data pubblicazione: 24/05/2013

l) nel settore dell’attività negoziale della p.a. tutte le controversie che attengono alla fase preliminare – antecedente e prodromica al contratto -inerente alla formazione della sua volontà ed alla scelta del contraente privato in base alle regole c.d. dell’evidenza pubblica, appartengono al giudice amministrativo.

Mentre quelle che radicano le loro ragioni nella serie negoziale successiva che va dalla stipulazione del contratto fino alle vicende del suo adempimento, e riguarda la disciplina dei rapporti che dal contratto scaturiscono, sono devolute al giudice ordinario.

2)

Conseguentemente appartengono al giudice ordinario le controversie concernenti l’interpretazione dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, nonché quelle rivolte ad accertarne le condizioni di validità e di efficacia e ad ottenerne la declaratoria di nullità o inefficacia, ovvero l’annullamento, posto che anche esse hanno ad oggetto il rapporto privatistico discendente dal negozio e che gli eventuali vizi di questo devono essere esaminati esclusivamente dal giudice ordinario competente a conoscerne l’intera disciplina (Cass. sez. un. 7578/2009; n. 27169/2007; n. 20504/2006; n. 2012/5446).

3) Rientra, invece, a norma dell’art. 244 d.lgs. n. 163/2006 e dell’art. 133, c. l, lett. e, d.lgs. n. 104/2010, nella giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo la controversia relativa a procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture effettuate in violazione della normativa sulla scelta del contraente e del procedimento di evidenza pubblica , con estensione della giurisdizione esclusiva anche alla dichiarazione di inefficacia o nullità del contratto, ed alle domande conseguenti( risarcitoria o di ripetizione di indebito o di arricchimento senza causa) (Cass. S.U. Ord.8.8.2012, n. 14260)

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Andrea Maso