Il danno patrimoniale da perdita di chance è un danno futuro, consistente non nella perdita di un vantaggio economico, ma nella perdita della mera possibilità di conseguirlo, secondo una valutazione “ex ante”da ricondursi, diacronicamente, al momento in cui il comportamento illecito ha inciso su tale possibilità in termini di conseguenza dannosa potenziale.

L’accertamento e la liquidazione di tale perdita, necessariamente equitativa, sono devoluti al giudice di merito e sono insindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivati. (Cass., 17 aprile 2008, n. 10111).

Al suddetto orientamento deve essere data continuità.

Infatti, una volta ricondotta la responsabilità per omessa o “tardiva trasposizione, da parte del legislatore italiano, nel termine prescritto dalle direttive UE, allo schema della responsabilità per inadempimento dell’obbligazione ex lege dello stato, è del tutto coerente configurare nello stesso modo il danno da perdita della chance (rappresentata dalla possibilità di godere dei benefici effettivi sullo sviluppo professionale derivanti da una tempestiva attuazione delle direttive), come coerentemente ha fatto la Corte territoriale, la quale, infatti, non si è posta alcun problema del relativo accertamento sotto il profilo dell’an, ma soltanto sotto il profilo del quantum, dovendo tale danno liquidarsi in ragione di un criterio prognostico, basato sulle concrete e ragionevoli possibilità di risultati utili.

Civile Sent. Sez. 3 Num. 2737 Anno 2015

Presidente: AMATUCCI ALFONSO

Relatore: D’AMICO PAOLO

Data pubblicazione: 12/02/2015

(…)

a)

in caso di omessa o tardiva trasposizione da parte del legislatore italiano nel termine prescritto dalle direttive comunitarie (nella specie, le direttive n. 75/362/CEE e n.82/76/CEE, non autoesecutive, in tema di retribuzione della formazione dei medici specializzandi), sorge, conformemente ai principi più volte affermati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, il diritto degli interessati al risarcimento dei danni che va ricondotto allo schema della responsabilità per inadempimento dell’obbligazione “ex lege” dello Stato, di natura indennitaria.

Tale responsabilità – dovendosi considerare il comportamento omissivo dello Stato come antigiuridico anche sul piano dell’ordinamento interno e dovendosi ricondurre ogni obbligazione nell’ambito della ripartizione di cui all’art. 1173 cod. civ. – va inquadrata nella figura della responsabilità “contrattuale”, in quanto nascente non dal fatto illecito di cui all’art. 2043 cod. civ., bensì dall’inadempimento di un rapporto obbligatorio preesistente, sicché il diritto al risarcimento del relativo danno è soggetto all’ordinario termine decennale di prescrizione (Cass., 17 maggio 2011, n. 10813);

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Andrea Maso