Corte Suprema di Cassazione, sezione III Civile, sentenza numero 667 del 18 gennaio 2016

L’assicurazione della responsabilità civile è disciplinata, nella previsione codicistica, dall’art. 1917 cod. civ. i cui commi 1 e 3 regolano la prestazione complessiva dell’assicuratore, che forma oggetto di due distinte obbligazioni, di cui una principale e l’altra accessoria

Come ha già avuto modo di statuire questa Corte, l’obbligazione principale (che può definirsi tale in quanto corrispondente all’essenza del contratto) è prevista dal comma primo e concerne la rifusione, da parte dell’assicuratore, di tutto quanto l’assicurato debba pagare al terzo danneggiato

L’obbligazione accessoria, prevista dal comma terzo, trova il suo necessario presupposto, nella obbligazione principale, ma ha un oggetto diverso perché riguarda il rimborso, da parte dell’assicuratore (ed entro limiti prestabiliti), delle spese sostenute dall’assicurato per resistere all’azione del danneggiato.

Ora, la ratio di quest’ultima disposizione va individuata nel perseguimento di un risultato utile ad entrambe le parti, assicuratore ed assicurato, mirando a tutelarne la sfera giuridico – patrimoniale dalla domanda risarcitoria del terzo ed esaurendo la sua funzione nei limiti in cui si tratta di tenere indenne l’assicurato delle spese sostenute per resistere all’azione civile del danneggiato. Cass.,sent. n.59 del 15 gennaio 1985 ; Cass sent. n. 17315 del 11/10/2012 ;Cass. sent n 5479 del 19/03/2015.

Dunque il rischio di sostenere spese di resistenza è un danno, se pure di natura accessoria, e forma anch’esso oggetto di copertura assicurativa per il quale sussiste, come per il danno derivante dal rischio garantito in via principale, il dovere dell’assicurato di “fare quanto gli è possibile” per evitarlo o diminuirlo, secondo la previsione di cui all’art. 1914 c.c., comma 1

La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto costantemente che i doveri di correttezza e buona fede impongono al creditore di non aggravare inutilmente, e senza propria necessità, la posizione del debitore.

La rilevanza di tale principio si esplica pertanto nell’imporre, a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra, anche a prescindere dall’esistenza di specifici obblighi contrattuali o legali (ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 22819 del 10/11/2010, Rv.

614831; Sez. 3, Sentenza n. 20106 del 18/09/2009, Rv. 610222; Sez. 3, Sentenza n. 10182 del 04/05/2009, Rv. 608010; Sez. U, Sentenza n. 28056 del 25/11/2008, Rv. 605685; Sez. 1, Sentenza n. 21250 del 06/08/2008, Rv. 604664; Sez. 1, Sentenza n. 23273 del 27/10/2006, Rv. 593456).

Con riferimento all’ipotesi in oggetto, l’applicazione di tali principi impone all’assicurato di non avvalersi della facoltà di resistere in giudizio, se ciò non solo non possa arrecargli vantaggio alcuno, ma anzi esponga l’assicuratore all’onere di rifondere all’assicurato spese avventatamente sostenute.

L’individuazione del rischio assicurato dalla polizza oggetto del ricorso è stata effettuata dalla Corte d’appello in violazione della struttura dell’assicurazione per la responsabilità civile come delineata dall’art.1917 c.c e della riconosciuta natura accessoria del rimborso delle spese di resistenza e con la illogica conclusione che i danni coperti dalla polizza stipulata dalla Edipower per la responsabilità degli amministratori e dirigenti sono i danni risarciti ai propri assicurati (amministratori acc….) e non ad un terzo soggetto, e che le spese legali sono dovute anche nell’ipotesi in cui non siano connesse con una preventiva di richiesta di risarcimento del danno.

.AI contrario ,la definizione di sinistro assicurato come delineata dall’art. 2.15 della polizza porta ad individuare, in linea con la nozione giuridica di assicurazione per la responsabilità civile di cui all’ articolo 1917 cod.civ., ogni richiesta di risarcimento del danno avanzata da un terzo per iscritto , un procedimento civile, un procedimento penale intrapreso mediante denuncia o querela ,un procedimento amministrativo intrapreso con provvedimento formale nei confronti di un assicurato in conseguenza di un atto dannoso.

È chiaro il riferimento della polizza assicurativa ad un danno a terzi procurato dall’attività degli assicurati- amministratori , sindaci e direttori generali della società -danno che per l’attività penalmente rilevante richiede che il procedimento penale sia iniziato con denuncia o querela, con chiaro riferimento a un terzo danneggiato che sollecita l’azione penale .

La stessa Corte d’appello illogicamente afferma che l’articolo 2. 15 della polizza ha un significato ed una portata di carattere generale ,volta coprire qualsiasi danno derivante da uno dei procedimenti menzionati mentre successivamente , nell’interpretare l’articolo 2.6 che definisce danno l’importo che ogni assicurato è tenuto a versare singolarmente o solidalmente in conseguenza di qualsiasi sinistro comprese le spese legali e le spese di rappresentanza legale, giunge a concludere che le spese legali devono essere indennizzate agli amministratori ed ai direttori anche se non connesse ad un danno da questo ultimi procurato a terzi.

Da una parte quindi la Corte d’appello riconosce che per azionare la garanzia assicurativa vi è la necessità che dal comportamento degli amministratori e direttori generali sia derivato un danno a terzi e dall’altra, in presenza di una previsione che indica comprese nel danno le spese di resistenza, illogicamente afferma che le spese di resistenza sono dovute comunque ,anche in ipotesi come nella specie in cui non vi è alcuna richiesta di risarcimento nei confronti degli amministratori di sindaci e direttori generali della società, senza alcuna costituzione di parte civile nel processo penale iniziato d’ufficio e conclusosi con l’archiviazione.

(…)

In ordine alle domande restitutorie avanzate dalle società assicuratrici, si osserva che sede di legittimità non è mai ammissibile una pronuncia di restituzione delle somme corrisposte sulla base della sentenza cassata, neanche nel caso in cui la Corte di cassazione, annullando la sentenza impugnata, decida la causa nel merito, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., in quanto per tale domanda accessoria non opera, in mancanza di espressa previsione, l’eccezione al principio generale secondo cui alla Corte compete solo il giudizio rescindente, sicché la stessa, ove il pagamento sia avvenuto sulla base della sentenza annullata, va proposta al giudice che ha pronunciato quest’ultima, a norma dell’art. 389 c.p.c. Cass.Sentenza n. 12218 del 17/07/2012.

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Andrea Maso