All’inadempienza della cooperativa (la quale avrebbe dovuto versare il pagamento di rate doppie mensili dal 1/6/2002 “ in modo da mettersi in regola con i pagamenti a far data dall’1.12.2002”) non seguiva l’escussione della garanzia la quale veniva a scadere, come risulta dalla polizza agli atti, in data 30/11/2002

a cura di Sonia Lazzini

Quanto al danno da mancato introito del deposito cauzionale pari ad euro 1.316,96, il Collegio rileva che, effettivamente, la Sezione territoriale non si è pronunciata al riguardo.

Va, sul punto, considerato, altresì, che sono privi di giuridico fondamento gli assunti degli appellati secondo cui a) “la somma eventualmente corrisposta dal conduttore a titolo di deposito cauzionale a garanzia degli obblighi contrattuali, copre esclusivamente specifici danni subìti dal bene immobile e non può mai essere computata in conto canoni” e che b) “dalla stessa prospettazione della Procura si poteva desumere che il bene locato non aveva riportato alcun danno suscettibile di essere ristorato mediante trattenimento del predetto deposito”.

Dal bando di gara (delibera GC. n. 156 del 12/7/2001) per l’affitto dei locali del campeggio in località Peschiera nonché delle strutture adiacenti destinate ai servizi locali, risulta che l’aggiudicatario avrebbe dovuto provvedere, nel termine perentorio di 30 giorni dall’inizio del contratto di affitto e senza ulteriore avviso dell’Amministrazione: “a) alla formale stipulazione del contratto di locazione; b) alla costituzione di una garanzia fideiussorie in misura pari al 10% dell’importo di un anno di affitto (…)”.

Emerge, altresì, che con delibera n. 235 del 23 novembre 2001 la Giunta del Comune di Bassiano, nell’approvare il verbale di gara e nel procedere all’affitto del campeggio, ribadiva la necessità che la cooperativa prestasse, a garanzia dell’importo di locazione per il primo anno, cauzione fideiussoria da restituirsi una volta versate le mensilità arretrate.

Il tecnico comunale, con note del 2-8-2001 e del 26-11-2001, informava la Cooperativa che “ la cauzione definitiva potrà essere costituita:-in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito presso la tesoreria comunale;

ovvero:–mediante fideiussione o polizza assicurativa (art. 6 L 10/12/1981, n. 741, art. 1 L 10 6.1982, n. 348)”.

A sua volta, l’art. 8 del contratto, sottoscritto in data 30/11/2001 dal Comune, nella persona del tecnico comunale geom. Venditti (intervenuto in qualità di responsabile dell’area tecnica) e la cooperativa, prevedeva che “le inadempienze da parte del conduttore di uno qualunque dei patti contenuti nel presente contratto ed in particolare il mancato o ritardato pagamento di due rate mensili di affitto, produrrà la risoluzione del contratto e l’incameramento della cauzione”.

La polizza fideiussoria posta a garanzia del contratto di locazione, veniva stipulata, quindi, in data 29/11/2001 con la Società italiana cauzioni a decorrere dal 30/11/2001.

Tuttavia, all’inadempienza della cooperativa (la quale avrebbe dovuto versare il pagamento di rate doppie mensili dal 1/6/2002 “ in modo da mettersi in regola con i pagamenti a far data dall’1.12.2002”) non seguiva l’escussione della garanzia la quale veniva a scadere, come risulta dalla polizza agli atti, in data 30/11/2002.

La messa in mora relativa il mancato pagamento dei canoni di locazione (avvenuta per la prima volta con nota n. 572 del 24/2/2003), a firma del tecnico comunale, interveniva dunque quando ormai non era più possibile per l’Amministrazione attivare la garanzia; veniva, quindi, meno il diritto dell’ente locale ad incamerare la somma indicata, come autonoma voce di danno, dalla Procura con l’atto introduttivo.

Ciò determina il Collegio ad affermare il prodursi di un danno al Comune, corrispondente ad euro 1316,96, a cui vanno riconosciuti, diversamente dalle somme per canoni non versati, i caratteri dell’attualità e della certezza.

Si ritiene, tuttavia, ad integrazione della sentenza di primo grado, che il danno in questione non sia addebitabile agli amministratori evocati in giudizio dall’organo inquirente in quanto, dalla documentazione di causa, si evince che la gestione del rapporto contrattuale con la cooperativa veniva esercitata, in concreto, dall’Ufficio tecnico comunale; era, infatti, il responsabile di tale Ufficio a stipulare il contratto di locazione in nome del Comune, invitare la cooperativa a prestare la cauzione e a trovarsi, a differenza degli amministratori, nelle condizioni di poter avere tempestiva cognizione dell’effettivo pagamento del canone e di dover attivare ed escutere, una volta accertato l’inadempimento, la garanzia prima della sua scadenza.

Per i motivi finora esposti, dunque, la sentenza impugnata dev’essere confermata.

a cura di Sonia Lazzini

riportiamo qui di seguito il testo integrale della decisione n. 369 del 21 maggio 2012pronunciata dalla Corte dei Conti – Sezione Terza Centrale d’Appello

REPUBBLICA ITALIANA 369/2012

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d’Appello

composta dai seguenti Magistrati :

Dott. Ignazio de Marco Presidente

Dott. Nicola Leone Consigliere

Dott. Fulvio Maria Longavita Consigliere

Dott.ssa Marta Tonolo Consigliere Rel. –Est.

Dott. Bruno Tridico Consigliere

pronuncia la seguente

SENTENZA

sull’appello iscritto al n. 38309 dei registro di segreteria proposto dalla Procura Regionale della Corte dei Conti presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio

NEI CONFRONTI

dei sigg. G_ Domenico, C_ Costantino, P_ Bruno e O_ Maurizio, tutti elettivamente domiciliati in Roma al Corso d’Italia, n. 19 presso lo studio dall’avv. Alberto Costantini che li rappresenta e difende come da comparsa di costituzione e risposta depositata il 15 febbraio 2012,

nonché

del sig. CA_ Roberto

AVVERSO

la sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio n. 1405/2010, depositata il 5 luglio 2010;

Visti gli atti e documenti di causa;

Uditi alla pubblica udienza del 9 marzo 2012, con l’assistenza della sig.ra Lucia Bianco, il relatore consigliere Marta Tonolo, il vice procuratore generale dott. Maria Giovanna Giordano e l’avv. Alberto Costantini per le parti appellate;

Ritenuto in

FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio assolveva i sigg. G_ Domenico, C_ Costantino, P_ Bruno, O_ Maurizio e CA_ Roberto dalla pretesa risarcitoria, avanzata nei loro confronti dalla Procura regionale, corrispondente all’importo di euro 90.000, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di giustizia.

Veniva, al riguardo, rilevato che l’organo inquirente, con atto di citazione depositato il 29 luglio 2009, aveva imputato ai predetti soggetti, rispettivamente in qualità di sindaco ed assessori del Comune di Bassiano, una condotta gravemente colposa e pregiudizievole per l’ente locale, consistente nella mancata riscossione dei canoni di locazione dovuti dalla Cooperativa Lavoratori Agricoli Alfa (ALFA.) per la fruizione di un’ area di campeggio in località Peschiera e delle strutture adiacenti destinate a servizi sociali nonché nel mancato introito del deposito cauzionale e nell’inutilizzo del bene derivato dalla vicenda locativa.

Il Collegio respingeva l’eccezione, sollevata dai convenuti, di nullità della citazione per indeterminatezza del petitum, della causa petendi e dell’ammontare del danno contestato e, previa reiezione dell’istanza di sospensione del giudizio di responsabilità formulata dagli amministratori all’esito del giudizio civile instaurato dall’ente locale nel novembre 2009 (e avente ad oggetto l’accertamento e la declaratoria dell’inadempimento della Cooperativa in ordine ai canoni di locazione non corrisposti), riteneva che il danno da mancato introito dei canoni di locazione fosse sprovvisto del requisito dell’attualità.

Sul punto affermava che “al momento dell’atto introduttivo del presente giudizio, le somme chieste a titolo risarcitorio per la condotta asseritamente negligente posta in essere, e consistente nell’aver omesso il conferimento dell’incarico al legale per il recupero forzoso del credito, non configuravano un pregiudizio erariale concreto ed attuale, stante il mancato maturarsi della prescrizione quinquennale (art. 2948 c.c.) per il recupero delle somme dovute all’ente locale da parte della cooperativa” in ragione delle numerose istanze – diffide prodotte dagli uffici comunali al fine di ottenere quanto dovuto per la locazione.

2. Con ricorso in appello, depositato in data 28 luglio 2010, la Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per il Lazio impugnava la sentenza in epigrafe censurando la riportata motivazione assolutoria del Collegio.

Rilevava, infatti, la sussistenza di gravissime anomalie e irregolarità nel rapporto contrattuale intervenuto tra il Comune e la Cooperativa [a) il campeggio non era contemplato né dal piano regolatore generale né dal piano regionale; b) l’ente locale non aveva realizzato interventi strutturali sull’area e non aveva mai attivato la garanzia fideiussoria posta a garanzia dell’importo del primo anno d’affitto; c) dal 2005 la cooperativa aveva abbandonato la struttura e la relativa gestione] le quali rendevano, da un lato, estremamente difficoltoso per l’ente locale addivenire , in sede civile, ad un recupero del canone di locazione e, dall’altro, attualizzavano il danno derivante dalla mancata acquisizione di entrate nonostante la possibilità di un recupero dei canoni.

Rilevava, altresì, che il Giudice territoriale non si era pronunciato né in ordine alla seconda voce di danno contestata ai convenuti relativa al mancato introito del deposito cauzionale pari ad euro 1.316,96, né su quella relativa all’ammortamento di una struttura polifunzionale che, nell’arco temporale 2002 – 2009, era rimasta inutilizzata con inevitabile deterioramento.

Censurava, quindi, la decisione impugnata rilevando la mancanza assoluta di motivazione o comunque il configurarsi di una motivazione apparente in quanto il giudice di merito avrebbe omesso di indicare gli elementi da cui aveva tratto il proprio convincimento negando valore probatorio a determinate circostanze di fatto o attribuendo ad esse un significato diverso da quello prospettato.

Concludeva chiedendo che, previa riforma dell’ impugnata sentenza di primo grado, la Sezione adìta condannasse i soggetti appellati per gli importi richiesti in citazione.

3. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 15 febbraio 2012, la difesa dei sigg. Costantino C_, Domenico G_, Maurizio O_ e Bruno P_ si riportavano alle conclusioni cui del Collegio giudicante quanto all’inattualità del danno erariale.

Al proposito, si rilevava che non solo le somme eventualmente recuperate in sede civile erano idonee ad elidere completamente il pregiudizio erariale contestato agli amministratori, ma che il predetto nocumento poteva dirsi concreto ed attuale soltanto quando i canoni di locazione dovuti al Comune non fossero più effettivamente recuperabili.

Gli appellati sollecitavano il potere ufficioso di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. fino alla definizione del giudizio civile ancora pendente e contestavano la contraddittorietà delle premesse da cui aveva preso le mosse l’azione della Procura.

Osservavano che se fondamento dell’azione del pubblico ministero era il mancato avvio, nel 2004, delle azioni di recupero a seguito dell’inadempimento della cooperativa, ciò smentiva la previsione di un esito negativo del giudizio civile rilevata dall’inquirente; viceversa, se fondamento dell’azione erariale era da ricercarsi nella cattiva conduzione del rapporto con la cooperativa (come si avrebbe ragione di ritenere se si prestasse fede e rilievo ai dati e notizie contenuti nell’atto d’appello) “allora non si vede perché siano stati chiamati a rispondere dei pretesi danni i cinque assessori del 2004 e non gli amministratori funzionari dell’ente negli ultimi 15 anni del secolo scorso” (pag.4).

Nel rilevare che la Procura aveva contestato l’insufficienza della motivazione anche con riferimento al danno da mancato ammortamento dell’area e da mancata escussione della cauzione, i convenuti C_, G_, O_ e P_ si riportavano a quanto dedotto nella comparsa di costituzione in primo grado, ritrascritta integralmente.

In particolare, con riferimento alla prima voce di danno, rilevavano che dal 2005 il Comune aveva ripreso pieno possesso dell’area data in locazione e vi aveva organizzato diverse manifestazioni di interesse generale ponendo nel nulla la pretesa di danno da mancato ammortamento per l’inutilizzo del bene, pretesa destituita di ogni fondamento “sia perché ai beni pubblici non sono applicabili i concetti e le regole proprie degli enti economici, sia perché l’onere di ammortamento è determinabile solo in relazione ad un costo di acquisto – che invece qui non è neppure dedotto essendo del resto il bene da sempre di proprietà del comune (…)”.

Quanto al mancato introito del deposito cauzionale pari euro 1.316,96, gli interessati consideravano che “la somma eventualmente corrisposta dal conduttore a titolo di deposito cauzionale a garanzia degli obblighi contrattuali, copre esclusivamente specifici danni subìti dal bene immobile e non può mai essere computata in conto canoni”; secondo la stessa prospettazione della Procura, inoltre, il bene di cui si discute non avrebbe riportato alcun danno suscettibile di essere ristorato mediante trattenimento del predetto deposito.

Conclusivamente, gli appellati chiedevano il rigetto dell’appello proposto dall’Ufficio inquirente e la conferma della sentenza di primo grado.

4. All’odierna udienza di discussione, il rappresentante della Procura ha concluso come da atti scritti, mentre la difesa degli appellati si è riportata alla memoria di costituzione insistendo sulla mancanza di attualità del danno e, quindi, per la conferma dell’impugnata sentenza.

DIRITTO

1. In via preliminare, dev’essere esaminata l’istanza di sospensione del giudizio di responsabilità amministrativo – contabile, formulata dagli appellanti ai sensi dell’art. 295 c.p.c., in ragione della pendenza del giudizio civile promosso dal Comune di Bassiano per il recupero dei crediti locativi di cui è causa nei confronti della Cooperativa Lavoratori Agricoli Alfa (ALFA.).

L’istanza dev’essere respinta.

Al riguardo, il Collegio rileva che l’accertamento della responsabilità amministrativa prescinde e si diversifica dall’accertamento in sede civile della pretesa risarcitoria fatta valere dal soggetto pubblico nei confronti di terzi rilevando, eventualmente ed esclusivamente, l’effettivo recupero, anche parziale, del quantum contestato agli amministratori.

Il giudizio di responsabilità è, infatti, distinto e autonomo rispetto al giudizio civile – anche se quest’ultimo abbia ad oggetto il risarcimento degli stessi danni azionati dal P.M. contabile – e, di conseguenza, non si presta ad essere necessariamente sospeso (Sez. II^ Centrale n. 338 del 6.11.2000, Sez. III^Centr., n. 184 del 13 aprile 2005, Sez. I^ centr. n. 14 del 14 gennaio 2009).

Consolidata giurisprudenza della Corte dei Conti ritiene, inoltre, che non osti ad una pronuncia di responsabilità, l’eventualità di un recupero da parte dell’ente delle somme contestate, recupero che, una volta verificatosi, andrà computato nella quantificazione dell’addebito o, in ipotesi di emessa sentenza di condanna, all’atto dell’esecuzione della stessa.

2. Nel merito, il Collegio rileva che, con il ricorso in appello, la Procura regionale ha censurato l’impugnata sentenza nella parte in cui la Sezione territoriale ha giudicato inattuale, in quanto non prescritto, il danno relativo al mancato versamento del canone di locazione al Comune di Bassiano da parte della Cooperativa ALFA. (per la fruizione di una area di campeggio in località Peschiera e delle strutture adiacenti) ed ha omesso di pronunciarsi circa le altre voci di danno contestate ed identificabili nel mancato introito del deposito cauzionale e nel pregiudizio da ammortamento della struttura polifunzionale rimasta inutilizzata.

L’organo inquirente ritiene che il Giudice di prime cure sia incorso nel vizio di mancanza assoluta di motivazione o di motivazione apparente per aver tratto il proprio convincimento in assenza di un’approfondita disamina logica e giuridica, negando, tra l’altro, valore probatorio a circostanze di fatto rilevanti ai fini del decidere.

2.1. Orbene, in relazione al primo motivo d’appello e, quindi, alla contestata inattualità del danno derivato dalla mancata riscossione dei canoni di locazione, va, innanzitutto, considerato che risulta pienamente comprovata la circostanza secondo cui la cooperativa, CLAL, non ha mai provveduto al pagamento dei canoni di euro 13.169,65 annui secondo le modalità pattiziamente stabilite (rate mensili anticipate ex art. 2 e, limitatamente al primo anno di gestione, “quote mensili a partire dal giugno 2002” da saldarsi “comunque entro il 31 dicembre dello stesso anno” – art. 8), pena la risoluzione del contratto e l’incameramento della cauzione.

Dalla documentazione in atti – come si legge anche nell’atto di citazione della Procura regionale – emerge “che la predetta cooperativa non ha mai provveduto (dall’1/1/2002 a tutt’oggi) al versamento dei canoni pattuiti e che, dal 2005, ha di fatto abbandonato la struttura e la relativa gestione” (ordinanza sindacale di chiusura immediata del campeggio datata 26/8/2004).

Si rileva, altresì, che, a fronte del mancato versamento del canone da parte del conduttore, il Comune di Bassiano – nella persona del tecnico comunale, responsabile del servizio – provvedeva, comunque, a diffidare l’inadempiente chiedendo, tra l’altro, la riconsegna delle chiavi della struttura data in locazione (nota protocollo 572 del 24.2.2003, n.1642 del 6 giugno 2003, n. 2949 del 21.10.2003 n. 1312 del 22.4.2005). Con intimazione del 23 luglio 2009, ricevuta il 25 luglio 2009, il legale del Comune reiterava ulteriormente le richieste alla cooperativa CLAL, volte ad ottenere il pagamento dell’importo complessivo di euro 65.848,20 pari alle cinque annualità previste dal contratto di locazione; in assenza di riscontro, procedeva alla citazione in giudizio della conduttrice per il versamento di euro 39.508,95 pari a tre annualità tenuto conto che, a partire dall’anno 2005, l’area oggetto del contratto di locazione era stata riconsegnata al Comune.

Tanto considerato in punto di fatto, il Collegio osserva che, nella presente fattispecie, il Comune ha subìto un pregiudizio patrimoniale derivato dal mancato introito dei canoni locativi alle scadenze pattuite, ma ritiene, altresì, che non sia configurabile un danno erariale da mancata entrata connotato da caratteri di certezza e attualità laddove non vi sia stata, per l’Amministrazione, la perdita del diritto di credito.

Come rilevato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. I Centr., n. 313/A/1999, Sez. III Centr. n.182/2007 ), non è il denaro oggetto del credito, bensì il credito, in quanto tale, ad essere elemento del patrimonio dell’Amministrazione; nell’ipotesi di responsabilità da mancata riscossione di entrate, pertanto, è la perdita del diritto di credito a rendere attuale il danno erariale (inteso come diminuzione del patrimonio) di importo pari al valore del credito perso (e quindi al denaro dovuto, oggetto dell’obbligazione), a prescindere dall’ attuazione o attuabilità in concreto della prestazione di denaro (Sez. Giurisd. Campania n. 290/2005).

L’attualità del danno da mancata entrata comporta, necessariamente, che il pregiudizio derivato all’Amministrazione pubblica non sia suscettibile di essere reintegrato in termini giuridici, non assumendo rilievo, viceversa, le circostanze fattuali (come, per esempio, le vicende relative al recupero dei crediti insoddisfatti o l’interesse dell’ente ad incamerare in maniera sollecita le proprie entrate) non suscettibili di incidere sull’attualità e sulla concretezza del pregiudizio.

Il diritto di credito erariale viene meno, ed il conseguente danno diviene certo ed attuale, allorquando il credito divenga inesigibile e, quindi, quando si siano compiuti i termini prescrizionali “non occorrendo a tal fine, una pronuncia giudiziale di accoglimento dell’eccezione del debitore relativa all’intervenuta prescrizione”(CdC, SS.RR., 22 aprile 1992, n. 764).

Orbene, nel caso di specie, la reiterata interruzione del decorso della prescrizione mediante atti di costituzione in mora fa sì che il danno contestato dalla Procura agli appellati relativo ai canoni locativi non possa ritenersi attuale in quanto ancora suscettibile di riscossione e, quindi, non configurabile come un definitivo, mancato introito per l’ente locale.

Va considerato, inoltre, che qualora fosse condivisa l’impostazione dell’appellante, si verrebbe a ritenere ammissibile la domanda di responsabilità amministrativa con cui la Procura invoca come titolo di danno erariale la perdita di un credito dell’Amministrazione pur in presenza di atti impeditivi della perdita di tale diritto quali sono atti di costituzione in mora direttamente portati a conoscenza del debitore.

Per questi motivi, conclusivamente, il Collegio ritiene di confermare, sul punto, la sentenza impugnata.

2.2. Dev’essere, altresì, respinto il motivo d’appello concernente l’assenza di motivazione in ordine all’inattualità del pregiudizio subito dall’ente per il mancato ammortamento del bene dato in locazione e la conseguente richiesta di condanna al risarcimento di detta posta di danno.

Al riguardo, va considerato che la Procura ha individuato tale nocumento nella perdita di valore del bene per il mancato utilizzo dello stesso (intera area data in locazione) e che effettivamente il Giudice di primo grado non ha espressamente motivato circa la reiezione di detta domanda risarcitoria.

Tuttavia, il Collegio ritiene che la Sezione territoriale, nel riportare in parte motiva le circostanze fattuali relative all’effettivo impiego dell’area riservata al campeggio e degli altri spazi locati, ha sostanzialmente e concettualmente escluso la configurabilità di un danno da mancato utilizzo e conseguente deterioramento del bene, rimasto, peraltro, del tutto indimostrato.

Risulta, inoltre, accertato che dal 2005 il Comune, come dedotto dagli appellati e come emerge dagli atti di causa, ha ripreso il possesso dell’area data in locazione, ne ha consentito la fruizione al pubblico e, quindi, ha disposto del bene per finalità proprie ponendo in essere scelte del tutto indipendenti ed estranee dalla contestata vicenda locativa.

Non può non osservarsi, infine, che non risultano identificabili i parametri in virtù dei quali la Procura è giunta alla quantificazione della predetta posta di danno tenuto conto che quanto pattuito nella convenzione tra il Comune di Bassiano e la CLAL stipulata in data 18.2.1988 (laddove si riconosceva il diritto del Comune ad un terzo degli utili derivanti dalla gestione delle attrezzature sociali) non veniva espressamente riproposto e concordato nel contratto di locazione stipulato nel 2001 (tredici anni dopo), oggetto del presente giudizio.

2.3. Quanto al danno da mancato introito del deposito cauzionale pari ad euro 1.316,96, il Collegio rileva che, effettivamente, la Sezione territoriale non si è pronunciata al riguardo.

Va, sul punto, considerato, altresì, che sono privi di giuridico fondamento gli assunti degli appellati secondo cui a) “la somma eventualmente corrisposta dal conduttore a titolo di deposito cauzionale a garanzia degli obblighi contrattuali, copre esclusivamente specifici danni subìti dal bene immobile e non può mai essere computata in conto canoni” e che b) “dalla stessa prospettazione della Procura si poteva desumere che il bene locato non aveva riportato alcun danno suscettibile di essere ristorato mediante trattenimento del predetto deposito”.

Dal bando di gara (delibera GC. n. 156 del 12/7/2001) per l’affitto dei locali del campeggio in località Peschiera nonché delle strutture adiacenti destinate ai servizi locali, risulta che l’aggiudicatario avrebbe dovuto provvedere, nel termine perentorio di 30 giorni dall’inizio del contratto di affitto e senza ulteriore avviso dell’Amministrazione: “a) alla formale stipulazione del contratto di locazione; b) alla costituzione di una garanzia fideiussorie in misura pari al 10% dell’importo di un anno di affitto (…)”.

Emerge, altresì, che con delibera n. 235 del 23 novembre 2001 la Giunta del Comune di Bassiano, nell’approvare il verbale di gara e nel procedere all’affitto del campeggio, ribadiva la necessità che la cooperativa prestasse, a garanzia dell’importo di locazione per il primo anno, cauzione fideiussoria da restituirsi una volta versate le mensilità arretrate.

Il tecnico comunale, con note del 2-8-2001 e del 26-11-2001, informava la Cooperativa che “ la cauzione definitiva potrà essere costituita:-in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito presso la tesoreria comunale;

ovvero:–mediante fideiussione o polizza assicurativa (art. 6 L 10/12/1981, n. 741, art. 1 L 10 6.1982, n. 348)”.

A sua volta, l’art. 8 del contratto, sottoscritto in data 30/11/2001 dal Comune, nella persona del tecnico comunale geom. Venditti (intervenuto in qualità di responsabile dell’area tecnica) e la cooperativa, prevedeva che “le inadempienze da parte del conduttore di uno qualunque dei patti contenuti nel presente contratto ed in particolare il mancato o ritardato pagamento di due rate mensili di affitto, produrrà la risoluzione del contratto e l’incameramento della cauzione”.

La polizza fideiussoria posta a garanzia del contratto di locazione, veniva stipulata, quindi, in data 29/11/2001 con la Società italiana cauzioni a decorrere dal 30/11/2001.

Tuttavia, all’inadempienza della cooperativa (la quale avrebbe dovuto versare il pagamento di rate doppie mensili dal 1/6/2002 “ in modo da mettersi in regola con i pagamenti a far data dall’1.12.2002”) non seguiva l’escussione della garanzia la quale veniva a scadere, come risulta dalla polizza agli atti, in data 30/11/2002.

La messa in mora relativa il mancato pagamento dei canoni di locazione (avvenuta per la prima volta con nota n. 572 del 24/2/2003), a firma del tecnico comunale, interveniva dunque quando ormai non era più possibile per l’Amministrazione attivare la garanzia; veniva, quindi, meno il diritto dell’ente locale ad incamerare la somma indicata, come autonoma voce di danno, dalla Procura con l’atto introduttivo.

Ciò determina il Collegio ad affermare il prodursi di un danno al Comune, corrispondente ad euro 1316,96, a cui vanno riconosciuti, diversamente dalle somme per canoni non versati, i caratteri dell’attualità e della certezza.

Si ritiene, tuttavia, ad integrazione della sentenza di primo grado, che il danno in questione non sia addebitabile agli amministratori evocati in giudizio dall’organo inquirente in quanto, dalla documentazione di causa, si evince che la gestione del rapporto contrattuale con la cooperativa veniva esercitata, in concreto, dall’Ufficio tecnico comunale; era, infatti, il responsabile di tale Ufficio a stipulare il contratto di locazione in nome del Comune, invitare la cooperativa a prestare la cauzione e a trovarsi, a differenza degli amministratori, nelle condizioni di poter avere tempestiva cognizione dell’effettivo pagamento del canone e di dover attivare ed escutere, una volta accertato l’inadempimento, la garanzia prima della sua scadenza.

3. Per i motivi finora esposti, dunque, la sentenza impugnata dev’essere confermata.

Vanno, pertanto, liquidate le spese legali afferenti a questo grado di giudizio a favore della difesa dei sigg. Costantino C_, Domenico G_, Maurizio O_ e Bruno P_ nella misura di complessivi euro 1600,00, oltre spese generali IVA e CPA.

Nulla è dovuto per le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti – Sezione Terza Centrale d’Appello, definitivamente pronunciando respinge l’appello proposto dalla Procura Regionale della Corte dei Conti e conferma la sentenza della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Lazio n. 1405/2010, depositata il 5 luglio 2010 con le integrazioni di cui in parte motiva; liquida le spese legali di questo grado di giudizio a favore della difesa dei sigg. Costantino C_, Domenico G_, Maurizio O_ e Bruno P_ nella misura di complessivi euro 1600,00, oltre spese generali IVA e CPA.

Nulla per le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2012.

IL CONS. ESTENSORE IL PRESIDENTE

F.to Dott.ssa Marta Tonolo F.to Dott. Ignazio de Marco

Depositata nella segreteria della Sezione il 21 maggio 2012

p. IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

F.to Dott.ssa Anna Maria G_

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Andrea Maso