Danno erariale davanti alla Corte dei Conti: il giudice fa ampio uso del potere riduttivo in presenza di un’assicurazione di responsabilità civile che, in sede civile, ha tenuto indenni gli assicurati dall’obbligo di risarcire il danneggiato, riducendo quindi, all’origine della controversia, l’esborso da parte dell’ amministrazione di appartenenza

Mentre la responsabilità civile extracontrattuale riguarda i rapporti fra la Pa e il danneggiato, i soggetti attori della responsabilità amministrativa sono lo Stato e il suo collaboratore, il quale, violando gli obblighi di servizio dettati dal rapporto di pubblico impiego, arreca un danno erariale del quale deve rispondere davanti alla Corte dei Conti

La responsabilità per danno “indiretto” ricorre quando il dipendente è chiamato a rispondere del danno cagionato all’amministrazione che, in forza di condanna giudiziale, abbia risarcito un terzo (nella specie, per il danno civile: biologico e morale) per un evento lesivo riconducibile alla condotta illecita del dipendente stesso

a cura di Sonia Lazzini

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Trentino A.A.- Trento, con la sentenza numero 78 del 13 settembre 2005 merita di essere segnalata per alcuni importanti principi in essa contenuti

Ribadiscono infatti i giudici trentini :

<Per costante giurisprudenza della Corte, il giudizio civile e quello di responsabilità amministrativa si fondono su diverse “causae petendi”, in quanto il primo riguarda il rapporto esterno tra Pubblica amministrazione e danneggiato, involgendo una responsabilità extracontrattuale di natura privatistica, mentre il secondo si fonda sull’inosservanza degli obblighi di servizio nel contesto di un rapporto di natura pubblicistica tra amministrazione e il suo dipendente per il danno da questo arrecato mediante la sua azione dolosa o colposa; ciò comporta, attesa l’inesistenza di qualsiasi rapporto di pregiudizialità, l’esclusione della sospensione necessaria prevista dall’articolo 295 cod. proc. civile in ipotesi di contestuale pendenza di due giudizi, né l’accertamento in sede penale della insussistenza di colpe specifiche assume alcun rilievo nell’accertamento della responsabilità contabile>

appare inoltre utile ricordare che:

< Per costante giurisprudenza della Corte in tema di responsabilità per danni contabili indiretti, come nel caso in esame, il corso della prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui avviene il pagamento della somma a titolo di risarcimento del terzo danneggiato, giacché soltanto in tale momento il pregiudizio economico subito dall’amministrazione assume le caratteristiche della certezza, attualità e concretezza necessarie a configurare il danno risarcibile>

ma non di minor importanza è l’uso dell’istituto del potere riduttivo che il giudice ha inteso applicare, non solo in virtù delle caratteristiche soggettive degli imputati, ma anche del fatto che, essendo assicurati con una polizza di responsabilità civile terzi, una parte del danno è stata risarcita dalla Compagnia a favore del danneggiato:

< 78 – Sezione Giurisdizionale Trentino A.A.- Trento – 13 settembre 2005 – Pres. I. de Marco – Est. Visca – P.M. Pilato – P.R. c. Bertolino ( avv. Gudiceandrea), Bova (avv. Fassino).

La responsabilità per danno “indiretto” ricorre quando il dipendente è chiamato a rispondere del danno cagionato all’amministrazione che, in forza di condanna giudiziale, abbia risarcito un terzo (nella specie, per il danno civile: biologico e morale) per un evento lesivo riconducibile alla condotta illecita del dipendente stesso.

Le operazioni di esercitazioni militari in tempo di pace richiedono la puntuale ed attenta osservanza di tutte le precauzioni (prescritte nella c.d. “libretta”) idonee ad evitare deleterie conseguenze a terzi; pertanto è da ammettere la responsabilità per colpa grave di coloro i quali, per il grado e la funzione rivestiti, non abbiano saputo prevedere la pericolosità di un luogo dove far installare una antenna/radio – nella specie, a breve distanza da una linea di alta tensione – e neppure abbiano adottato tutte le necessarie precauzioni idonee ad evitare l’oscillazione della stessa in fase di smontaggio, anche per la errata manovra dei militari impegnati nell’operazione, dalle cui circostanze è derivata la folgorazione di un commilitone.

Non è ravvisabile la necessità di una sospensione, né necessaria né facoltativa, del giudizio innanzi alla Corte dei Conti in attesa dell’esito del ricorso in Cassazione tanto più se esistono già due giudicati – sentenza del Tribunale e della Corte di Appello – entrambi affermativi della responsabilità dei convenuti (1).

__________

(1) Si legge in sentenza : “Per costante giurisprudenza della Corte, il giudizio civile e quello di responsabilità amministrativa si fondono su diverse “causae petendi”, in quanto il primo riguarda il rapporto esterno tra Pubblica amministrazione e danneggiato, involgendo una responsabilità extracontrattuale di natura privatistica, mentre il secondo si fonda sull’inosservanza degli obblighi di servizio nel contesto di un rapporto di natura pubblicistica tra amministrazione e il suo dipendente per il danno da questo arrecato mediante la sua azione dolosa o colposa; ciò comporta, attesa l’inesistenza di qualsiasi rapporto di pregiudizialità, l’esclusione della sospensione necessaria prevista dall’articolo 295 cod. proc. civile in ipotesi di contestuale pendenza di due giudizi, né l’accertamento in sede penale della insussistenza di colpe specifiche assume alcun rilievo nell’accertamento della responsabilità contabile (sent. Sez. Lazio n. 30 del 1994, Sez. Lombardia sent. n. 137 e 758 del 1995, sent .SS.RR. n. 03 e 05 del 1997, Sent. Sez. Lombardia n.13 del 1997, sent. Sez. II di Appello n. 50 e 1048 del 1997, sent. Sez. Veneto n. 232 del 1999, sent. Sez. I di Appello n. 211 del 1999, sent. Sez. II di Appello n. 285 e 291 del 2001, sent. Sez. Lombardia n. 28 del 2001, sent. Sez. III di Appello n. 192 del 2002, Sent. Sez. I di Appello n. 443 del 2002 e n. 324 del 2003)”.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE

PER IL TRENTINO – ALTO ADIGE CON SEDE IN TRENTO

composta dai seguenti Magistrati:

dott. Ignazio de MARCO

Presidente

dott. Vittorio VISCA

Consigliere – relatore

dott. Damiano RICEVUTO

Consigliere

Visto l’atto di citazione del Procuratore Regionale;

Esaminati tutti gli altri atti e documenti di causa;

Data per letta la relazione del Consigliere VISCA sui fatti di causa;

Uditi nella pubblica udienza del giorno 14 luglio 2005 – con l’assistenza del Segretario Sig.ra Patrizia DALSASS – il Consigliere relatore dott. Vittorio VISCA, gli Avv.ti Giorgio FASSINO e Carlo BERTACCHI nonché il Procuratore Regionale dott. Salvatore PILATO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 3173/R del Registro di Segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti dei signori BERTOLINO Antonio elettivamente domiciliato presso l’avvocato Bonifacio GIUDICEANDREA in Trento, Via Malfatti 27 e BOVA Antonio, elettivamente domiciliato presso l’avvocato Giorgio FASSINO in Trento, Via Grazioli 24.

RITENUTO IN FATTO

Il giorno 5 marzo 1989 il sig. Unterpertinger Martin, militare di leva aggregato al plotone trasmissione della Compagnia Comando e Servizi del Battaglione Alpini “Bassano della Brigata Tridentina” partecipò ad una esercitazione invernale in Val di Fiemme.

Il reparto al quale era addetto l’Unterpertinger aveva ricevuto l’ordine di predisporre una postazione radio nei pressi di Cavalese ma, essendo tale località divenuta irraggiungibile a causa delle precipitazioni nevose il comandante della compagnia aveva ordinato di rinvenire altra località idonea alla postazione.

In esecuzione di tale ordine il maresciallo Antonio Bertolino ed il sergente Antonio Bova scelsero un luogo in località Bancoline di Varena a breve distanza da una linea di alta tensione, in prossimità della quale fu sistemata la postazione radio con l’adozione dell’ unica cautela di posizionare lo snodo sulla piastra alla quale l’ antenna radio veniva infissa in senso parallelo ai cavi della linea aerea.

In fase di smontaggio della postazione radio, avvenuto il 6 marzo 1989, l’antenna a causa delle oscillazioni si avvicinò ai cavi della linea elettrica provocando lo folgorazione del militare Unterpertinger, che riportò arresto cardiaco e fu immediatamente ricoverato in stato comatoso.

Con sentenza n. 261/01 depositata il 6 marzo 2001 il tribunale di Trento accertato che la responsabilità per le lesioni personali subite il 6 marzo 1989 dall’ Unterpertinger andava attribuita in solido ai militari Antonio Bertolino, Antonio Bova ed al Ministero della Difesa, condannò gli stessi al risarcimento in favore della vittima dell’ incidente della somma di lire 796.539.774 oltre interessi legali, somma pagata dall’Amministrazione con ordinativo emesso sul Cap. 3154 in data 8 febbraio 2002.

L’appello proposto dall’Amministrazione della Difesa avverso tale sentenza fu respinto dalla Corte di Appello di Trento con sentenza n. 283/2002 depositata il 4 giugno 2002.

Espletata l’attività istruttoria, la Procura regionale con atto di citazione notificato il 9 maggio 2005 ha chiamato in giudizio innanzi a questa Corte i signori Antonio Bertolino e Antonio Bova per sentirli condannare ciascuno al pagamento, in favore del Ministero della Difesa, della somma di euro 147.153,58, tenuto conto della riduzione del 50 per cento da computare sull’intero importo del danno civile, in considerazione del rischio insito nel pericolo comunque connesso alla esercitazione.

L’organo requirente, nel sottolineare che la sentenza di condanna del Tribunale di Trento ha evidenziato la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa indiretta dei convenuti, precisa che anche dalla sentenza di appello e dagli atti ispettivi comunicati dal Ministero della Difesa si evince che il grave incidente personale subito dal militare di leva Unterpertinger trova la sua causa diretta nella modalità di montaggio e smontaggio della postazione radio, collocata a breve distanza da una linea di alta tensione.

La negligenza e l’imprudenza nella scelta del luogo di collocamento della postazione e nelle modalità di esecuzione delle operazioni di smontaggio in situazioni di tempo e di luogo ad alto rischio per l’incolumità fisica ha determinato, a parere dell’ organo requirente, la soccombenza dell’Amministrazione della Difesa nel giudizio per risarcimento del danno civile (biologico e morale) instaurato dall’ Unterpertinger.

Indice sintomatico della colpa addebitabile ai convenuti è stata – a parere del requirente – la scelta del luogo ove sistemare la postazione radio in prossimità di una linea elettrica ad alta tensione nonché la mancata adozione di adeguate cautele in occasione dello smontaggio dell’antenna.

La scelta del luogo- secondo i testimoni escussi in sede civile- fu effettuata di concerto fra il Bertolino ed il Bova i quali, pur in posizione gerarchica non assimilata, godevano entrambi della piena facoltà di scelta; la visibile vicinanza dei cavi elettrici all’antenna rendeva prevedibile la possibilità di una oscillazione e caduta della lunga e pesante antenna verso la linea elettrica, sia per una perdita di equilibrio e conseguente oscillazione durante l’ operazione di abbattimento sia per la possibilità che lo snodo cadesse durante le operazioni provocando un piegamento dell’antenna, come accertato dal Tribunale di Trento nella citata sentenza.

Dagli atti di inchiesta comunicati dal Ministero della Difesa emerge che l’incidente fu determinato non soltanto da un erroneo posizionamento del supporto dell’antenna e dalla non corretta manovra di smontaggio ma anche dal mancato rispetto delle istruzioni di servizio che prevedevano “la installazione degli apparati radio lontano da linee elettriche, corsi d’acqua e vegetazione fitta” (relazione tecnico- disciplinare del Battaglione Alpini Bassano).

Al fine della determinazione degli addebiti individuali- secondo l’organo requirente- la valutazione dell’efficienza causale delle condotte personali e dell’ intensità delle colpe partecipative con previsione non consente di ravvisare elementi idonei a discriminare le posizioni soggettive, che, pertanto, possono equipararsi sotto il profilo della specificazione della quota-parte che ciascuno dei convenuti ha rivestito nella determinazione del danno.

Con comparsa di costituzione in giudizio, depositata il 21 giugno 2004 gli avvocati Arnaldo Loner e Carlo Bertacchi in difesa del convenuto Antonio Bertolino, nel ricostruire la dinamica del sinistro, precisano che la decisione di attestarsi nel luogo teatro dell’incidente fu presa congiuntamente dal loro assistito e dal sergente Bova, il quale, esperto in radiotrasmissioni, impartì l’ordine per l’installazione dell’ apparato ricetrasmittente; che nelle prime ore del 6 marzo 1989, effettuate le trasmissioni, il Bertolino, unitamente a tre militari, provvide allo smontaggio della tenda dov’era stata trascorsa la notte mentre il Bova e gli altri quattro militari provvidero allo smontaggio dell’ antenna; la genesi dell’infortunio occorso all’Unterpertinger escluderebbe pertanto qualsiasi responsabilità amministrativa a carico del Bertolino.

Sostengono ancora i difensori che il loro assistito ed il Bova, condannati dal pretore di Cavalese al pagamento della multa di lire 600.000 ciascuno in quanto imputati del reato previsto dagli artt. 113 e 590, comma III C.P., sono stati assolti dalla Corte di Appello di Trento- sez. penale- per insussistenza del fatto con sentenza n.340/96 depositata il 20 luglio 1996, sentenza che avrebbe effetto di giudicato anche nel giudizio contabile, secondo la giurisprudenza della Corte dei conti.

Precisano inoltre i difensori del Bertolino che il giudicato civile (sentenza Corte di Appello di Trento) indicato dalla Procura regionale come presupposto dell’azione di responsabilità amministrativa a tutt’oggi non esiste in quanto sottoposto al vaglio della Corte di Cassazione in esito a ricorso proposto dal Ministero della Difesa; che le operazioni di montaggio e smontaggio dell’antenna furono dirette dal sergente Bova che, sebbene subalterno al Bertolino (che non si era più occupato di radiotrasmissioni dal 1973), vantava una competenza specifica in materia; che nella specie non può configurarsi un obbligo giuridico di impedire l’evento, l’inosservanza del quale equivale a cagionarlo, ai sensi dell’art.40 del codice penale per insussistenza della fonte legale o contrattuale che imponesse al convenuto di impedire l’altrui condotta illecita; che appare verosimile l’ipotesi che nello smontare l’antenna i militari, per la fretta, abbiano rimosso la piastra dal suolo prima di abbassare l’antenna in violazione di quanto espressamente previsto nel manuale di istruzioni (c.d. libretta), emanato dal Ministero della Difesa.

Relativamente all’entità del danno la difesa di parte eccepisce che nella relativa determinazione non si è tenuto conto dell’avvenuta erogazione da parte dei convenuti della somma di lire 265 milioni avvenuta il 06.03.2001 in favore dell’infortunato.

Concludendo, i difensori del Bertolino chiedono in via preliminare di rito la sospensione del giudizio in attesa del processo per cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Trento del 14 maggio 2002; in via preliminare di merito il rigetto della domanda attorea, preclusa dal giudicato penale assolutorio ai sensi dell’art. 652 C.P.P.; in via principale di merito il rigetto della domanda della Procura regionale in quanto destituita di fondamento; in via subordinata una congrua riduzione dell’importo del risarcimento, in considerazione dell’acconto versato dal convenuto, della minima partecipazione ai fatti fonte di danno e della pregressa lodevole condotta e personalità del convenuto stesso.

Con comparsa di costituzione depositata il 21 giugno 2005, l’avv. Giorgio Fassino, in difesa del convenuto Antonio Bova, eccepisce in via preliminare la prescrizione quinquennale dell’azione risarcitoria maturata il 5 marzo 1994 in relazione al fatto lesivo dell’integrità fisica dell’Unterpertinger avvenuto il 6 marzo 1989; precisa poi che l’atto di citazione della causa civile è stato notificato il 19 marzo 1996, ben oltre il termine di prescrizione del diritto al risarcimento; che ugualmente pacifica sarebbe l’intervenuta prescrizione di quanto richiesto dall’Amministrazione sollecitata di richiesta di pagamento dell’infortunato sin dal giugno 1991, epoca alla quale l’Amministrazione avrebbe potuto costituire in mora il Bova e che il giudicato penale di assoluzione non avrebbe effetto preclusivo al maturare della prescrizione, contrariamente a quanto affermato dall’organo requirente.

Precisa ancora la difesa che in base al principio della gerarchia militare il Bova non poteva esentarsi dall’ubbidire nè sindacare l’ordine impartito dal maresciallo Bertolino sicché, quale esecutore di un ordine superiore, non può essere ritenuto responsabile di alcun comportamento colposo; che all’atto dello smontaggio dell’antenna gli alpini non seguirono le istruzioni specificate nella cosiddetta “libretta”, ponendo in essere un comportamento irregolare interruttivo del nesso causale tra fatto ed evento; che la scelta del luogo di installazione dell’antenna incombeva al maresciallo Bertolino e che l’arrivo e la ratifica dell’operato da parte del capitano comandante hanno determinato una interruzione dell’elemento causale. Aggiunge la difesa di parte che la vertenza civile non è ancora definita in quanto la sentenza della Corte di Appello di Trento, impugnata in Cassazione, non costituisce giudicato, con ogni conseguenza sia in ordine all’accertamento del fatto che delle concrete responsabilità; che in relazione all’entità del danno, non ancora accertata con sentenza passata in giudicato, dovrà essere detratta la somma di 265 milioni di lire corrisposta dalla compagnia di assicurazione per conto dei convenuti e che va tenuta in debita considerazione lo status di servizio del Bova che ha sempre servito la patria con onore e dedizione, partecipando anche a tre missioni all’estero.

Concludendo, la difesa chiede il rigetto della domanda attorea, il riconoscimento dell’intervenuta prescrizione dell’azione e della insussistenza del comportamento gravemente colposo del suo assistito, con subordinata richiesta di riduzione del danno ai minimi di legge, tenuto conto di quanto già corrisposto, del concorso di comportamenti di terzi e del lodevole stato di servizio del convenuto.

Alla odierna pubblica udienza l’avvocato Fassino, difensore del Bova, nel chiedere la sospensione del giudizio in quanto la soccombenza del suo assistito allo stato non risulta definitiva per la pendenza del ricorso in Cassazione contro la sentenza della Corte di Appello di Trento, precisa che la scelta del luogo in cui installare l’antenna radio fu fatta e ordinata dal capitano Caporello previa consultazione delle mappe e che la piastra fu divelta per un fatto accidentale.

L’avvocato Bertacchi, in difesa del Bertolino, nel sottolineare l’efficacia della sentenza assolutoria della Corte di Appello di trento – sezione penale – avente effetto preclusivo anche sull’accertamento della colpa grave, precisa che nello svolgimento delle esercitazioni militari i parametri di condotta sono completamenti diversi dalle operazioni originarie e che l’elogio del capitano della posizione tattica di installazione dell’antenna farebbe venir meno il requisito della colpa grave.

Il procuratore regionale, nel sottolineare l’insussistenza della pregiudizialità del giudizio civile rispetto a quello contabile, fondato su titoli di pagamento esecutivi, non si opposto in via subordinata ad un rinvio della discussione della causa per accertare l’esito del ricorso per Cassazione. Precisa tuttavia che da parte dei convenuti non fu data notizia della presenza della linea ad alta tensione al capitano Caporello e che la scelta del luogo di installazione dell’antenna e lo smontaggio della stessa furono resi da essi operati in violazione delle istruzioni di servizio. Concludendo, l’organo requirente ha confermato l’impianto accusatorio formulato con l’atto di citazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

L’ipotesi di responsabilità all’esame di questa Sezione trae origine dal pagamento effettuato dal Ministero della Difesa a titolo di risarcimento del danno civile (biologico e morale) riconosciuto dal Tribunale di Trento in favore del militare UNTERPERTINGER Martin, vittima di folgorazione della quale si sarebbero resi responsabili il maresciallo Bertolino e il sergente Bova. Si tratta pertanto di una tipica ipotesi di responsabilità per danno indiretto che ricorre quando il dipendente è chiamato a rispondere del danno cagionato all’amministrazione che in forza di condanna giudiziale abbia risarcito un terzo per un evento lesivo riconducibile alla condotta illecita del dipendente stesso.

Cio’ premesso, questo Collegio non ravvisa in via preliminare la necessità di una sospensione né necessaria né facoltativa della causa in discussione in presenza di 2 giudicati – sentenza del Tribunale del 2001 e della Corte di Appello del 2002 -, affermativi della responsabilità dei convenuti.

Per costante giurisprudenza della Corte, il giudizio civile e quello di responsabilità amministrativa si fondono su diverse “causae petendi”, in quanto il primo riguarda il rapporto esterno tra Pubblica amministrazione e danneggiato, involgendo una responsabilità extracontrattuale di natura privatistica, mentre il secondo si fonda sull’inosservanza degli obblighi di servizio nel contesto di un rapporto di natura pubblicistica tra amministrazione e il suo dipendente per il danno da questo arrecato mediante la sua azione dolosa o colposa; ciò comporta, attesa l’inesistenza di qualsiasi rapporto di pregiudizialità, l’esclusione della sospensione necessaria prevista dall’articolo 295 cod. proc. civile in ipotesi di contestuale pendenza di due giudizi, né l’accertamento in sede penale della insussistenza di colpe specifiche assume alcun rilievo nell’accertamento della responsabilità contabile (sent. Sez. Lazio n. 30 del 1994, Sez. Lombardia sent. n. 137 e 758 del 1995, sent .SS.RR. n. 03 e 05 del 1997, Sent. Sez. Lombardia n.13 del 1997, sent. Sez. II di Appello n. 50 e 1048 del 1997, sent. Sez. Veneto n. 232 del 1999, sent. Sez. I di Appello n. 211 del 1999, sent. Sez. II di Appello n. 285 e 291 del 2001, sent. Sez. Lombardia n. 28 del 2001, sent. Sez. III di Appello n. 192 del 2002, Sent. Sez. I di Appello n. 443 del 2002 e n. 324 del 2003).

Sempre in via preliminare questo Collegio ritiene di dover esaminare l’eccezione di prescrizione dell’azione risarcitoria sollevata dall’Avv. Fassino, prescrizione che sarebbe maturata il cinque marzo 1994 in relazione al fatto lesivo dell’integrità fisica subito dall’Unterpertinger il sei marzo 1989, anche in considerazione della richiesta di risarcimento dell’infortunio avanzata nel giugno 1991 e dell’atto di introduzione della causa civile notificato nel 1996.

Va osservato al riguardo che a norma dell’articolo 2 della legge n. 20 del 1994, come sostituito dall’art. 3 del D.L. n. 543 del 1996, convertito in legge 20 dicembre 1996, n. 639, il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso.

Per costante giurisprudenza della Corte in tema di responsabilità per danni contabili indiretti, come nel caso in esame, il corso della prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui avviene il pagamento della somma a titolo di risarcimento del terzo danneggiato, giacché soltanto in tale momento il pregiudizio economico subito dall’amministrazione assume le caratteristiche della certezza, attualità e concretezza necessarie a configurare il danno risarcibile (SS.RR. sent. n. 7/QM del 2000, sez. II Centrale sent. n. 157/A, 158/A e 392/A del 2001, sezione Veneto sent. 544 del 2002, sez. II Centrale sent. n. 105/A del 2002, n. 159/A e 161/A del 2003, sez.III Centrale sent. n. 440/A del 2003, sez. Ligura sent. n. 2448 del 2003, sez. T.A.A. sent. n. 57del 2005).

Nel caso in esame il risarcimento in favore dell’Unterpertingher in lire 796.519.774, oltre interessi legali, è stato eseguito con ordinativo di pagamento emesso sul capitolo 3154 del Ministero della Difesa in data 8 febbraio 2002; in relazione all’atto di citazione in giudizio dei convenuti, notificato il nove maggio 2005 la prescrizione quinquennale non è pertanto maturata sicché appare infondata l’eccezione sollevata dal difensore del Bova. Nel merito, questo Collegio ritiene di condividere l’impianto accusatorio formulato dal Procuratore regionale con l’atto di citazione.

Dalla documentazione in atti e dalla motivazione della sentenza del Tribunale di Trento del 2001 confermata dalla Corte di Appello con sentenza del 2002, risulta che l’incidente subito dal militare Unterpertingher nel marzo del 1989 trae causa diretta nelle modalità di montaggio e smontaggio della postazione radio collocata in località Bancoline di Varena a breve distanza da una linea di alta tensione.

I fatti dai quali trae origine la responsabilità dei convenuti vanno individuati nella scelta del luogo di installazione della postazione radio e nelle operazioni di montaggio e smontaggio dell’antenna.

Quanto al primo punto, va osservato che il reparto di cui facevano parte i convenuti aveva ricevuto l’ordine di predisporre la postazione radio in una località nei pressi di Cavalese, ma non essendo questa raggiungibile a causa delle abbondanti precipitazioni nevose, il comandante della compagnia capitano Caporello aveva ordinato di rinvenire altra località idonea. Questa (Bancoline di Varena), all’insaputa del capitano, fu scelta di concerto dal maresciallo Bertolino e dal sergente Bova i quali non si attennero alle istruzioni impartite dal Ministero (c.d. libretta) che impedivano in modo assoluto la installazione di apparecchiature radio in prossimità di linee elettriche, corsi di acqua e vegetazione fitta.

L’antenna radio fu infatti installata a meno di quattro metri di distanza da una linea elettrica di alta tensione di 20 mila volt, con il solo accorgimento di orientare lo snodo posto sulla piastra su cui l’antenna era infissa in senso parallelo ai fili.

Dalla relazione del Comando Battaglione Alpini Bassano, risulta che non fu provveduto a vincolare l’antenna in posizione opposta alla linea elettrica.

Le operazioni di smontaggio dell’apparecchiatura determinarono lo scalzo del basamento e la caduta incontrollata del supporto al quale i militari fecero compiere un leggero moto conico, provocando il cedimento dei picchetti di ancoraggio della piastra.

Contrariamente a quanto affermato dalla difesa dei convenuti, l’oscillazione dell’antenna in fase di smontaggio non fu dovuta ad un fatto accidentale ma ad una errata manovra dei militari impegnati nell’operazione.

La responsabilità del maresciallo Bertolino, nell’occasione comandante responsabile del nucleo tattico e del sergente Bova va pertanto individuata nella mancata previsione della pericolosità della scelta del luogo di installazione dell’antenna e nella mancata adozione delle necessarie precauzioni idonee ad evitare l’oscillazione della stessa. Benché non convenuto in giudizio, appare censurabile anche il comportamento del capitano Caporello il quale, sebbene avesse visitato il nucleo tattico e vi avesse trascorso la notte, espresse il suo compiacimento per la “tatticità della postazione” senza rendersi conto della pericolosità della situazione.

L’addebito reciproco di responsabilità tra il Bertolino e il Bova depone per una ammissione implicita di responsabilità nella considerazione che lo stato di necessità bellica potrebbe determinare l’installazione di apparecchiature militari in prossimità di linee aeree, ma le operazioni di esercitazioni militari in tempo di pace richiedono la puntuale ed attenta osservanza di tutte le precauzioni (prescritte nella c.d. libretta e non osservate nella vicenda in esame), idonee ad evitare le deleterie conseguenze verificatesi nella fattispecie.

<Riconosciuto come gravemente colposo il comportamento dei convenuti, a norma dell’art. 3 comma 1 della citata legge n. 639 del 1996 ed accertato in euro 147.153,58, come da richiesta del Procuratore regionale, l’importo del risarcimento addebitabile a ciascuno di essi, questo Collegio ritiene tuttavia di fare ampio uso del potere di riduzione dell’addebito, previsto dall’art. 52 del T.U. 12 luglio 1934, n. 1214 e riprodotto dall’art.1/bis della legge n. 20 del 1994, come modificato dal D.L. n. 543 del 1996, convertito in legge n. 639 del 1996 in considerazione del risarcimento parziale dei danni riportati dall’Unterpertingher per l’importo di 265 milioni di lire da parte della Compagnia di Assicurazione per conto dei propri assicurati, attuali indagati e dei lusinghieri precedenti di servizio dei convenuti >

a cura di Sonia LAZZINI

78 – Sezione Giurisdizionale Trentino A.A.- Trento – 13 settembre 2005 – Pres. I. de Marco – Est. Visca – P.M. Pilato – P.R. c. **** ( avv. Gudiceandrea), **** (avv. Fassino).

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE

PER IL TRENTINO – ALTO ADIGE CON SEDE IN TRENTO

composta dai seguenti Magistrati:

dott. Ignazio de MARCO

Presidente

dott. Vittorio VISCA

Consigliere – relatore

dott. Damiano RICEVUTO

Consigliere

Visto l’atto di citazione del Procuratore Regionale;

Esaminati tutti gli altri atti e documenti di causa;

Data per letta la relazione del Consigliere VISCA sui fatti di causa;

Uditi nella pubblica udienza del giorno 14 luglio 2005 – con l’assistenza del Segretario Sig.ra Patrizia DALSASS – il Consigliere relatore dott. Vittorio VISCA, gli Avv.ti Giorgio FASSINO e Carlo BERTACCHI nonché il Procuratore Regionale dott. Salvatore PILATO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 3173/R del Registro di Segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti dei signori **** Antonio elettivamente domiciliato presso l’avvocato Bonifacio GIUDICEANDREA in Trento, Via Malfatti 27 e **** Antonio, elettivamente domiciliato presso l’avvocato Giorgio FASSINO in Trento, Via Grazioli 24.

RITENUTO IN FATTO

Il giorno 5 marzo 1989 il sig. **** Martin, militare di leva aggregato al plotone trasmissione della Compagnia Comando e Servizi del Battaglione Alpini “Bassano della Brigata Tridentina” partecipò ad una esercitazione invernale in Val di Fiemme.

Il reparto al quale era addetto l’**** aveva ricevuto l’ordine di predisporre una postazione radio nei pressi di Cavalese ma, essendo tale località divenuta irraggiungibile a causa delle precipitazioni nevose il comandante della compagnia aveva ordinato di rinvenire altra località idonea alla postazione.

In esecuzione di tale ordine il maresciallo Antonio **** ed il sergente Antonio **** scelsero un luogo in località Bancoline di Varena a breve distanza da una linea di alta tensione, in prossimità della quale fu sistemata la postazione radio con l’adozione dell’ unica cautela di posizionare lo snodo sulla piastra alla quale l’ antenna radio veniva infissa in senso parallelo ai cavi della linea aerea.

In fase di smontaggio della postazione radio, avvenuto il 6 marzo 1989, l’antenna a causa delle oscillazioni si avvicinò ai cavi della linea elettrica provocando lo folgorazione del militare ****, che riportò arresto cardiaco e fu immediatamente ricoverato in stato comatoso.

Con sentenza n. 261/01 depositata il 6 marzo 2001 il tribunale di Trento accertato che la responsabilità per le lesioni personali subite il 6 marzo 1989 dall’ **** andava attribuita in solido ai militari Antonio ****, Antonio **** ed al Ministero della Difesa, condannò gli stessi al risarcimento in favore della vittima dell’ incidente della somma di lire 796.539.774 oltre interessi legali, somma pagata dall’Amministrazione con ordinativo emesso sul Cap. 3154 in data 8 febbraio 2002.

L’appello proposto dall’Amministrazione della Difesa avverso tale sentenza fu respinto dalla Corte di Appello di Trento con sentenza n. 283/2002 depositata il 4 giugno 2002.

Espletata l’attività istruttoria, la Procura regionale con atto di citazione notificato il 9 maggio 2005 ha chiamato in giudizio innanzi a questa Corte i signori Antonio **** e Antonio **** per sentirli condannare ciascuno al pagamento, in favore del Ministero della Difesa, della somma di euro 147.153,58, tenuto conto della riduzione del 50 per cento da computare sull’intero importo del danno civile, in considerazione del rischio insito nel pericolo comunque connesso alla esercitazione.

L’organo requirente, nel sottolineare che la sentenza di condanna del Tribunale di Trento ha evidenziato la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa indiretta dei convenuti, precisa che anche dalla sentenza di appello e dagli atti ispettivi comunicati dal Ministero della Difesa si evince che il grave incidente personale subito dal militare di leva **** trova la sua causa diretta nella modalità di montaggio e smontaggio della postazione radio, collocata a breve distanza da una linea di alta tensione.

La negligenza e l’imprudenza nella scelta del luogo di collocamento della postazione e nelle modalità di esecuzione delle operazioni di smontaggio in situazioni di tempo e di luogo ad alto rischio per l’incolumità fisica ha determinato, a parere dell’ organo requirente, la soccombenza dell’Amministrazione della Difesa nel giudizio per risarcimento del danno civile (biologico e morale) instaurato dall’ ****.

Indice sintomatico della colpa addebitabile ai convenuti è stata – a parere del requirente – la scelta del luogo ove sistemare la postazione radio in prossimità di una linea elettrica ad alta tensione nonché la mancata adozione di adeguate cautele in occasione dello smontaggio dell’antenna.

La scelta del luogo- secondo i testimoni escussi in sede civile- fu effettuata di concerto fra il **** ed il **** i quali, pur in posizione gerarchica non assimilata, godevano entrambi della piena facoltà di scelta; la visibile vicinanza dei cavi elettrici all’antenna rendeva prevedibile la possibilità di una oscillazione e caduta della lunga e pesante antenna verso la linea elettrica, sia per una perdita di equilibrio e conseguente oscillazione durante l’ operazione di abbattimento sia per la possibilità che lo snodo cadesse durante le operazioni provocando un piegamento dell’antenna, come accertato dal Tribunale di Trento nella citata sentenza.

Dagli atti di inchiesta comunicati dal Ministero della Difesa emerge che l’incidente fu determinato non soltanto da un erroneo posizionamento del supporto dell’antenna e dalla non corretta manovra di smontaggio ma anche dal mancato rispetto delle istruzioni di servizio che prevedevano “la installazione degli apparati radio lontano da linee elettriche, corsi d’acqua e vegetazione fitta” (relazione tecnico- disciplinare del Battaglione Alpini Bassano).

Al fine della determinazione degli addebiti individuali- secondo l’organo requirente- la valutazione dell’efficienza causale delle condotte personali e dell’ intensità delle colpe partecipative con previsione non consente di ravvisare elementi idonei a discriminare le posizioni soggettive, che, pertanto, possono equipararsi sotto il profilo della specificazione della quota-parte che ciascuno dei convenuti ha rivestito nella determinazione del danno.

Con comparsa di costituzione in giudizio, depositata il 21 giugno 2004 gli avvocati Arnaldo Loner e Carlo Bertacchi in difesa del convenuto Antonio ****, nel ricostruire la dinamica del sinistro, precisano che la decisione di attestarsi nel luogo teatro dell’incidente fu presa congiuntamente dal loro assistito e dal sergente ****, il quale, esperto in radiotrasmissioni, impartì l’ordine per l’installazione dell’ apparato ricetrasmittente; che nelle prime ore del 6 marzo 1989, effettuate le trasmissioni, il ****, unitamente a tre militari, provvide allo smontaggio della tenda dov’era stata trascorsa la notte mentre il **** e gli altri quattro militari provvidero allo smontaggio dell’ antenna; la genesi dell’infortunio occorso all’**** escluderebbe pertanto qualsiasi responsabilità amministrativa a carico del ****.

Sostengono ancora i difensori che il loro assistito ed il ****, condannati dal pretore di Cavalese al pagamento della multa di lire 600.000 ciascuno in quanto imputati del reato previsto dagli artt. 113 e 590, comma III C.P., sono stati assolti dalla Corte di Appello di Trento- sez. penale- per insussistenza del fatto con sentenza n.340/96 depositata il 20 luglio 1996, sentenza che avrebbe effetto di giudicato anche nel giudizio contabile, secondo la giurisprudenza della Corte dei conti.

Precisano inoltre i difensori del **** che il giudicato civile (sentenza Corte di Appello di Trento) indicato dalla Procura regionale come presupposto dell’azione di responsabilità amministrativa a tutt’oggi non esiste in quanto sottoposto al vaglio della Corte di Cassazione in esito a ricorso proposto dal Ministero della Difesa; che le operazioni di montaggio e smontaggio dell’antenna furono dirette dal sergente **** che, sebbene subalterno al **** (che non si era più occupato di radiotrasmissioni dal 1973), vantava una competenza specifica in materia; che nella specie non può configurarsi un obbligo giuridico di impedire l’evento, l’inosservanza del quale equivale a cagionarlo, ai sensi dell’art.40 del codice penale per insussistenza della fonte legale o contrattuale che imponesse al convenuto di impedire l’altrui condotta illecita; che appare verosimile l’ipotesi che nello smontare l’antenna i militari, per la fretta, abbiano rimosso la piastra dal suolo prima di abbassare l’antenna in violazione di quanto espressamente previsto nel manuale di istruzioni (c.d. libretta), emanato dal Ministero della Difesa.

Relativamente all’entità del danno la difesa di parte eccepisce che nella relativa determinazione non si è tenuto conto dell’avvenuta erogazione da parte dei convenuti della somma di lire 265 milioni avvenuta il 06.03.2001 in favore dell’infortunato.

Concludendo, i difensori del **** chiedono in via preliminare di rito la sospensione del giudizio in attesa del processo per cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Trento del 14 maggio 2002; in via preliminare di merito il rigetto della domanda attorea, preclusa dal giudicato penale assolutorio ai sensi dell’art. 652 C.P.P.; in via principale di merito il rigetto della domanda della Procura regionale in quanto destituita di fondamento; in via subordinata una congrua riduzione dell’importo del risarcimento, in considerazione dell’acconto versato dal convenuto, della minima partecipazione ai fatti fonte di danno e della pregressa lodevole condotta e personalità del convenuto stesso.

Con comparsa di costituzione depositata il 21 giugno 2005, l’avv. Giorgio Fassino, in difesa del convenuto Antonio ****, eccepisce in via preliminare la prescrizione quinquennale dell’azione risarcitoria maturata il 5 marzo 1994 in relazione al fatto lesivo dell’integrità fisica dell’**** avvenuto il 6 marzo 1989; precisa poi che l’atto di citazione della causa civile è stato notificato il 19 marzo 1996, ben oltre il termine di prescrizione del diritto al risarcimento; che ugualmente pacifica sarebbe l’intervenuta prescrizione di quanto richiesto dall’Amministrazione sollecitata di richiesta di pagamento dell’infortunato sin dal giugno 1991, epoca alla quale l’Amministrazione avrebbe potuto costituire in mora il **** e che il giudicato penale di assoluzione non avrebbe effetto preclusivo al maturare della prescrizione, contrariamente a quanto affermato dall’organo requirente.

Precisa ancora la difesa che in base al principio della gerarchia militare il **** non poteva esentarsi dall’ubbidire nè sindacare l’ordine impartito dal maresciallo **** sicché, quale esecutore di un ordine superiore, non può essere ritenuto responsabile di alcun comportamento colposo; che all’atto dello smontaggio dell’antenna gli alpini non seguirono le istruzioni specificate nella cosiddetta “libretta”, ponendo in essere un comportamento irregolare interruttivo del nesso causale tra fatto ed evento; che la scelta del luogo di installazione dell’antenna incombeva al maresciallo **** e che l’arrivo e la ratifica dell’operato da parte del capitano comandante hanno determinato una interruzione dell’elemento causale. Aggiunge la difesa di parte che la vertenza civile non è ancora definita in quanto la sentenza della Corte di Appello di Trento, impugnata in Cassazione, non costituisce giudicato, con ogni conseguenza sia in ordine all’accertamento del fatto che delle concrete responsabilità; che in relazione all’entità del danno, non ancora accertata con sentenza passata in giudicato, dovrà essere detratta la somma di 265 milioni di lire corrisposta dalla compagnia di assicurazione per conto dei convenuti e che va tenuta in debita considerazione lo status di servizio del **** che ha sempre servito la patria con onore e dedizione, partecipando anche a tre missioni all’estero.

Concludendo, la difesa chiede il rigetto della domanda attorea, il riconoscimento dell’intervenuta prescrizione dell’azione e della insussistenza del comportamento gravemente colposo del suo assistito, con subordinata richiesta di riduzione del danno ai minimi di legge, tenuto conto di quanto già corrisposto, del concorso di comportamenti di terzi e del lodevole stato di servizio del convenuto.

Alla odierna pubblica udienza l’avvocato Fassino, difensore del ****, nel chiedere la sospensione del giudizio in quanto la soccombenza del suo assistito allo stato non risulta definitiva per la pendenza del ricorso in Cassazione contro la sentenza della Corte di Appello di Trento, precisa che la scelta del luogo in cui installare l’antenna radio fu fatta e ordinata dal capitano Caporello previa consultazione delle mappe e che la piastra fu divelta per un fatto accidentale.

L’avvocato Bertacchi, in difesa del ****, nel sottolineare l’efficacia della sentenza assolutoria della Corte di Appello di trento – sezione penale – avente effetto preclusivo anche sull’accertamento della colpa grave, precisa che nello svolgimento delle esercitazioni militari i parametri di condotta sono completamenti diversi dalle operazioni originarie e che l’elogio del capitano della posizione tattica di installazione dell’antenna farebbe venir meno il requisito della colpa grave.

Il procuratore regionale, nel sottolineare l’insussistenza della pregiudizialità del giudizio civile rispetto a quello contabile, fondato su titoli di pagamento esecutivi, non si opposto in via subordinata ad un rinvio della discussione della causa per accertare l’esito del ricorso per Cassazione. Precisa tuttavia che da parte dei convenuti non fu data notizia della presenza della linea ad alta tensione al capitano Caporello e che la scelta del luogo di installazione dell’antenna e lo smontaggio della stessa furono resi da essi operati in violazione delle istruzioni di servizio. Concludendo, l’organo requirente ha confermato l’impianto accusatorio formulato con l’atto di citazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

L’ipotesi di responsabilità all’esame di questa Sezione trae origine dal pagamento effettuato dal Ministero della Difesa a titolo di risarcimento del danno civile (biologico e morale) riconosciuto dal Tribunale di Trento in favore del militare **** Martin, vittima di folgorazione della quale si sarebbero resi responsabili il maresciallo **** e il sergente ****. Si tratta pertanto di una tipica ipotesi di responsabilità per danno indiretto che ricorre quando il dipendente è chiamato a rispondere del danno cagionato all’amministrazione che in forza di condanna giudiziale abbia risarcito un terzo per un evento lesivo riconducibile alla condotta illecita del dipendente stesso.

Cio’ premesso, questo Collegio non ravvisa in via preliminare la necessità di una sospensione né necessaria né facoltativa della causa in discussione in presenza di 2 giudicati – sentenza del Tribunale del 2001 e della Corte di Appello del 2002 -, affermativi della responsabilità dei convenuti.

Per costante giurisprudenza della Corte, il giudizio civile e quello di responsabilità amministrativa si fondono su diverse “causae petendi”, in quanto il primo riguarda il rapporto esterno tra Pubblica amministrazione e danneggiato, involgendo una responsabilità extracontrattuale di natura privatistica, mentre il secondo si fonda sull’inosservanza degli obblighi di servizio nel contesto di un rapporto di natura pubblicistica tra amministrazione e il suo dipendente per il danno da questo arrecato mediante la sua azione dolosa o colposa; ciò comporta, attesa l’inesistenza di qualsiasi rapporto di pregiudizialità, l’esclusione della sospensione necessaria prevista dall’articolo 295 cod. proc. civile in ipotesi di contestuale pendenza di due giudizi, né l’accertamento in sede penale della insussistenza di colpe specifiche assume alcun rilievo nell’accertamento della responsabilità contabile (sent. Sez. Lazio n. 30 del 1994, Sez. Lombardia sent. n. 137 e 758 del 1995, sent .SS.RR. n. 03 e 05 del 1997, Sent. Sez. Lombardia n.13 del 1997, sent. Sez. II di Appello n. 50 e 1048 del 1997, sent. Sez. Veneto n. 232 del 1999, sent. Sez. I di Appello n. 211 del 1999, sent. Sez. II di Appello n. 285 e 291 del 2001, sent. Sez. Lombardia n. 28 del 2001, sent. Sez. III di Appello n. 192 del 2002, Sent. Sez. I di Appello n. 443 del 2002 e n. 324 del 2003).

Sempre in via preliminare questo Collegio ritiene di dover esaminare l’eccezione di prescrizione dell’azione risarcitoria sollevata dall’Avv. Fassino, prescrizione che sarebbe maturata il cinque marzo 1994 in relazione al fatto lesivo dell’integrità fisica subito dall’**** il sei marzo 1989, anche in considerazione della richiesta di risarcimento dell’infortunio avanzata nel giugno 1991 e dell’atto di introduzione della causa civile notificato nel 1996.

Va osservato al riguardo che a norma dell’articolo 2 della legge n. 20 del 1994, come sostituito dall’art. 3 del D.L. n. 543 del 1996, convertito in legge 20 dicembre 1996, n. 639, il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso.

Per costante giurisprudenza della Corte in tema di responsabilità per danni contabili indiretti, come nel caso in esame, il corso della prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui avviene il pagamento della somma a titolo di risarcimento del terzo danneggiato, giacché soltanto in tale momento il pregiudizio economico subito dall’amministrazione assume le caratteristiche della certezza, attualità e concretezza necessarie a configurare il danno risarcibile (SS.RR. sent. n. 7/QM del 2000, sez. II Centrale sent. n. 157/A, 158/A e 392/A del 2001, sezione Veneto sent. 544 del 2002, sez. II Centrale sent. n. 105/A del 2002, n. 159/A e 161/A del 2003, sez.III Centrale sent. n. 440/A del 2003, sez. Ligura sent. n. 2448 del 2003, sez. T.A.A. sent. n. 57del 2005).

Nel caso in esame il risarcimento in favore dell’Unterpertingher in lire 796.519.774, oltre interessi legali, è stato eseguito con ordinativo di pagamento emesso sul capitolo 3154 del Ministero della Difesa in data 8 febbraio 2002; in relazione all’atto di citazione in giudizio dei convenuti, notificato il nove maggio 2005 la prescrizione quinquennale non è pertanto maturata sicché appare infondata l’eccezione sollevata dal difensore del ****. Nel merito, questo Collegio ritiene di condividere l’impianto accusatorio formulato dal Procuratore regionale con l’atto di citazione.

Dalla documentazione in atti e dalla motivazione della sentenza del Tribunale di Trento del 2001 confermata dalla Corte di Appello con sentenza del 2002, risulta che l’incidente subito dal militare Unterpertingher nel marzo del 1989 trae causa diretta nelle modalità di montaggio e smontaggio della postazione radio collocata in località Bancoline di Varena a breve distanza da una linea di alta tensione.

I fatti dai quali trae origine la responsabilità dei convenuti vanno individuati nella scelta del luogo di installazione della postazione radio e nelle operazioni di montaggio e smontaggio dell’antenna.

Quanto al primo punto, va osservato che il reparto di cui facevano parte i convenuti aveva ricevuto l’ordine di predisporre la postazione radio in una località nei pressi di Cavalese, ma non essendo questa raggiungibile a causa delle abbondanti precipitazioni nevose, il comandante della compagnia capitano Caporello aveva ordinato di rinvenire altra località idonea. Questa (Bancoline di Varena), all’insaputa del capitano, fu scelta di concerto dal maresciallo **** e dal sergente **** i quali non si attennero alle istruzioni impartite dal Ministero (c.d. libretta) che impedivano in modo assoluto la installazione di apparecchiature radio in prossimità di linee elettriche, corsi di acqua e vegetazione fitta.

L’antenna radio fu infatti installata a meno di quattro metri di distanza da una linea elettrica di alta tensione di 20 mila volt, con il solo accorgimento di orientare lo snodo posto sulla piastra su cui l’antenna era infissa in senso parallelo ai fili.

Dalla relazione del Comando Battaglione Alpini Bassano, risulta che non fu provveduto a vincolare l’antenna in posizione opposta alla linea elettrica.

Le operazioni di smontaggio dell’apparecchiatura determinarono lo scalzo del basamento e la caduta incontrollata del supporto al quale i militari fecero compiere un leggero moto conico, provocando il cedimento dei picchetti di ancoraggio della piastra.

Contrariamente a quanto affermato dalla difesa dei convenuti, l’oscillazione dell’antenna in fase di smontaggio non fu dovuta ad un fatto accidentale ma ad una errata manovra dei militari impegnati nell’operazione.

La responsabilità del maresciallo ****, nell’occasione comandante responsabile del nucleo tattico e del sergente **** va pertanto individuata nella mancata previsione della pericolosità della scelta del luogo di installazione dell’antenna e nella mancata adozione delle necessarie precauzioni idonee ad evitare l’oscillazione della stessa. Benché non convenuto in giudizio, appare censurabile anche il comportamento del capitano Caporello il quale, sebbene avesse visitato il nucleo tattico e vi avesse trascorso la notte, espresse il suo compiacimento per la “tatticità della postazione” senza rendersi conto della pericolosità della situazione.

L’addebito reciproco di responsabilità tra il **** e il **** depone per una ammissione implicita di responsabilità nella considerazione che lo stato di necessità bellica potrebbe determinare l’installazione di apparecchiature militari in prossimità di linee aeree, ma le operazioni di esercitazioni militari in tempo di pace richiedono la puntuale ed attenta osservanza di tutte le precauzioni (prescritte nella c.d. libretta e non osservate nella vicenda in esame), idonee ad evitare le deleterie conseguenze verificatesi nella fattispecie.

Riconosciuto come gravemente colposo il comportamento dei convenuti, a norma dell’art. 3 comma 1 della citata legge n. 639 del 1996 ed accertato in euro 147.153,58, come da richiesta del Procuratore regionale, l’importo del risarcimento addebitabile a ciascuno di essi, questo Collegio ritiene tuttavia di fare ampio uso del potere di riduzione dell’addebito, previsto dall’art. 52 del T.U. 12 luglio 1934, n. 1214 e riprodotto dall’art.1/bis della legge n. 20 del 1994, come modificato dal D.L. n. 543 del 1996, convertito in legge n. 639 del 1996 in considerazione del risarcimento parziale dei danni riportati dall’Unterpertingher per l’importo di 265 milioni di lire da parte del LLOYD ADRIATICO per conto dei propri assicurati **** e **** e dei lusinghieri precedenti di servizio dei convenuti.

Risulta infatti dalle schede valutative che il **** durante il servizio militare ha costantemente fornito un rendimento elevato nello svolgimento degli incarichi affidatigli, distinguendosi per serietà e preparazione professionale, tanto da meritare la stima di colleghi e superiori e il giudizio di “eccellente”.

Il sergente **** successivamente promosso al grado di maresciallo ordinario, elogiato in quanto in possesso di eccellenti qualità morali e caratteriali e vasta ed approfondita preparazione tecnico professionale, ha partecipato alla missione militare di pace in Bosnia dal 15 marzo al 24 luglio 2001, meritando la croce commemorativa nonché all’operazione JOINT FORCE nell’ambito dell’Italian Battle Group dal 6 novembre 2001 al 21 marzo 2002 in Bosnia Erzegovina.

In considerazione di tali lusinghieri meriti personali e di servizio, questo Collegio ritiene di ridurre ad euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00), l’importo del risarcimento dovuto da ciascuno dei convenuti al Ministero della Difesa, ivi compresi interessi legali e rivalutazione monetaria, che decorreranno dal deposito della presente sentenza fino al soddisfo.

P.Q.M.

la Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per il Trentino – Alto Adige, con sede in Trento, respinta ogni altra eccezione, definitivamente pronunciando,

CONDANNA

i signori Antonio **** e Antonio **** al pagamento in favore del Ministero della Difesa della somma di euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00) ciascuno, compresi gli interessi legali e rivalutazione monetaria, dovuti dal deposito della presente sentenza fino al soddisfo.

Spese compensate.

Le spese di giudizio sono liquidate in Euro 340,37

(diconsi Euro trecentoquaranta/37).

Cosi’ deciso a Trento nella Camera di Consiglio del 14 luglio 2005.

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

(Vittorio VISCA)

(Ignazio de MARCO)

Depositata in Segreteria il 13 settembre 2005

Il Sostituto del Dirigente

(sig. Marco ULACCO)

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Andrea Maso