la fideiussione , in quanto strumento giuridico non è oggettivamente diretto ad agevolare l’adempimento del debitore, bensì a costituire un’ulteriore garanzia personale in favore e nell’esclusivo interesse del creditore

La tesi della ricorrente, che peraltro trova supporto in talune pronunce risalenti dei giudici amministrativi, ritiene che la mancata immediata escussione del fideiussore da parte del Comune integri la fattispecie di sottrazione del creditore all’obbligo di cui all’art. 1227 Cod. Civ., che impone a questa parte contrattuale di non aggravare la posizione debitoria della controparte.

Secondo tale tesi, quindi, il Comune non può irrogare le sanzioni ex art. 3 della L. n. 47 del 1985, senza prima avere prontamente esercitato – relativamente a ciascun versamento di contributi non effettuato nel termine previsto – la relativa garanzia fideiussoria, in modo da limitare il danno per il titolare del permesso di costruire e soprattutto consentire all’amministrazione comunale procedente il pronto soddisfacimento del proprio credito mediante l’immediata attivazione della fideiussione “a prima richiesta” (v. in termini: Cons. Stato., sez. V, 3/7/1995 n. 1001).

Al suddetto orientamento giurisprudenziale si oppone, però, un contrapposto e altrettanto consistente indirizzo, che si è ormai consolidato, a cui il Collegio aderisce (T.A.R. Bologna Emilia Romagna sez. II, 26 febbraio 2010, n. 1666), ritenendolo logicamente e giuridicamente più persuasivo e, quindi, maggiormente condivisibile, secondo il quale l’obbligo di collaborazione di cui all’art. 1227 Cod. Civ. deve ritenersi estraneo all’ambito sanzionatorio amministrativo, con la conseguenza che anche la prestazione di garanzia “a prima richiesta”, da parte del debitore principale, oltre a non vincolare in alcun modo l’amministrazione comunale ad escutere immediatamente dal fideiussore il credito o la singola rata appena dopo la scadenza, tanto meno esime il debitore dal tenere un comportamento contrattuale diligente nell’estinguere tempestivamente il proprio debito “portabile” presso il domicilio del creditore, senza che il medesimo possa pertanto giovarsi del mero comportamento inerte tenuto dall’amministrazione.

Sotto altro profilo della stessa questione, si deve rilevare che detto dovere di diligenza non risulta in alcun modo attenuato dalla prestazione della fideiussione , in quanto tale strumento giuridico non è oggettivamente diretto ad agevolare l’adempimento del debitore, bensì a costituire un’ulteriore garanzia personale in favore e nell’esclusivo interesse del creditore (Cons. Stato, sez. V, 16/7/2007, n. 4025; sez. V, 24/3/2005 n. 1250; T.A.R. Lombardia -BS- 11/9/2009 n. 1688; T.A.R. Campania -SA- sez. II, 14/4/2008 n. 721; T.A.R. Emilia – Romagna -BO- Sez. II, 12/5/2004 n. 645; T.A.R. Abruzzo -PE- 19/6/2003 n. 586).

Tale orientamento è ormai condiviso anche dal Consiglio di Stato il quale ha sottolineato che tale dovere non può farsi discendere dal richiamo all’art. 1227 cod. civ., che è disposizione riferibile alle sole obbligazioni di natura risarcitoria, e non anche a quelle (anche di contenuto pecuniario) di natura sanzionatoria, come è quella in esame (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 30 luglio 2012, nr. 4320; Cons. Stato, sez. V, 24 marzo 2005, nr. 1250; id., 11 novembre 2005, nr. 6345; id., 16 luglio 2007, nr. 4025, Consiglio di Stato sez. IV, 19 novembre 2012, n. 5818).

a cura di Sonia Lazzini

passaggio tratto dalla sentenza numero 598 del 6 settembre 2013 pronunciata dal Tar Emilia Romagna, Bologna

N. 00598/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00117/2001 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 117 del 2001, proposto da:
RICORRENTE. di Ricorrente & C. S.a.s., rappresentata e difesa dall’avv. Arnaldo Foschi, con domicilio eletto presso Maria Giovanna Addario in Bologna, via della Zecca N.2;

contro

Comune di Gambettola;

per l’annullamento

del provvedimento del 6 novembre 2000 Prot. n. 19350 del Comune di Gambettola a firma del Responsabile del IV Settore Assetto del Territorio portante richiesta di pagamento di saldo del contributo di urbanizzazione, con applicazione delle sanzioni previste dall’art. 3 lettera c della legge 28 febbraio 1985 n. 47.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 luglio 2013 il dott. Ugo Di Benedetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La società ricorrente riferisce di essere proprietaria di un’antica stazione di posta e di aver chiesto una concessione edilizia per il restauro conservativo e per il risanamento del fabbricato effettuando il versamento del 50% degli oneri concessori pretesi e garantendo il pagamento del residuo con un’apposita fideiussione.

Nel corso dell’intervento veniva richiesta una variante in relazione alla quale venivano determinati i nuovi oneri concessori e venivano pagati nella misura del 50% garantendo anche in questo caso il pagamento del residuo con un’apposita fideiussione bancaria.

La società omise il versamento del 50% degli oneri concessori garantiti con la fideiussione ed il comune con il provvedimento in epigrafe indicato ne ha preteso il pagamento nonché l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 3 della legge numero 47 del 1985, comportante raddoppio del dovuto.

La società ricorrente ha adito il Tar impugnando il provvedimento in epigrafe indicato e contestando l’applicazione delle sanzioni.

2. L’amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.

Il ricorrente ha sviluppato le proprie difese con separata memoria e la causa è stata trattenuta in decisione all’odierna udienza.

3. Il ricorso è infondato.

La tesi della ricorrente, che peraltro trova supporto in talune pronunce risalenti dei giudici amministrativi, ritiene che la mancata immediata escussione del fideiussore da parte del Comune integri la fattispecie di sottrazione del creditore all’obbligo di cui all’art. 1227 Cod. Civ., che impone a questa parte contrattuale di non aggravare la posizione debitoria della controparte.

Secondo tale tesi, quindi, il Comune non può irrogare le sanzioni ex art. 3 della L. n. 47 del 1985, senza prima avere prontamente esercitato – relativamente a ciascun versamento di contributi non effettuato nel termine previsto – la relativa garanzia fideiussoria, in modo da limitare il danno per il titolare del permesso di costruire e soprattutto consentire all’amministrazione comunale procedente il pronto soddisfacimento del proprio credito mediante l’immediata attivazione della fideiussione “a prima richiesta” (v. in termini: Cons. Stato., sez. V, 3/7/1995 n. 1001).

Al suddetto orientamento giurisprudenziale si oppone, però, un contrapposto e altrettanto consistente indirizzo, che si è ormai consolidato, a cui il Collegio aderisce (T.A.R. Bologna Emilia Romagna sez. II, 26 febbraio 2010, n. 1666), ritenendolo logicamente e giuridicamente più persuasivo e, quindi, maggiormente condivisibile, secondo il quale l’obbligo di collaborazione di cui all’art. 1227 Cod. Civ. deve ritenersi estraneo all’ambito sanzionatorio amministrativo, con la conseguenza che anche la prestazione di garanzia “a prima richiesta”, da parte del debitore principale, oltre a non vincolare in alcun modo l’amministrazione comunale ad escutere immediatamente dal fideiussore il credito o la singola rata appena dopo la scadenza, tanto meno esime il debitore dal tenere un comportamento contrattuale diligente nell’estinguere tempestivamente il proprio debito “portabile” presso il domicilio del creditore, senza che il medesimo possa pertanto giovarsi del mero comportamento inerte tenuto dall’amministrazione. Sotto altro profilo della stessa questione, si deve rilevare che detto dovere di diligenza non risulta in alcun modo attenuato dalla prestazione della fideiussione , in quanto tale strumento giuridico non è oggettivamente diretto ad agevolare l’adempimento del debitore, bensì a costituire un’ulteriore garanzia personale in favore e nell’esclusivo interesse del creditore (Cons. Stato, sez. V, 16/7/2007, n. 4025; sez. V, 24/3/2005 n. 1250; T.A.R. Lombardia -BS- 11/9/2009 n. 1688; T.A.R. Campania -SA- sez. II, 14/4/2008 n. 721; T.A.R. Emilia – Romagna -BO- Sez. II, 12/5/2004 n. 645; T.A.R. Abruzzo -PE- 19/6/2003 n. 586).

Tale orientamento è ormai condiviso anche dal Consiglio di Stato il quale ha sottolineato che tale dovere non può farsi discendere dal richiamo all’art. 1227 cod. civ., che è disposizione riferibile alle sole obbligazioni di natura risarcitoria, e non anche a quelle (anche di contenuto pecuniario) di natura sanzionatoria, come è quella in esame (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 30 luglio 2012, nr. 4320; Cons. Stato, sez. V, 24 marzo 2005, nr. 1250; id., 11 novembre 2005, nr. 6345; id., 16 luglio 2007, nr. 4025, Consiglio di Stato sez. IV, 19 novembre 2012, n. 5818).

4. Per tali ragioni il ricorso va respinto.

5. Nulla per le spese non essendosi costituita l’amministrazione intimata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2013 con l’intervento dei magistrati:

Alberto Pasi, Presidente FF

Ugo Di Benedetto, Consigliere, Estensore

Giovanni Sabbato, Consigliere

 

 

L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/09/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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Andrea Maso