per contrastare un’ingiunzione di pagamento per l’escussione di una polizza a garanzia degli oneri di urbanizzazione, la Compagnia di Assicurazioni deve rivolgersi al giudice civile (e non al Tar)

la società assicuratrice ha fatto valere ragioni inerenti il rapporto contrattuale, sostenendo che il debito relativo al pagamento della sanzione sarebbe estraneo all’oggetto della garanzia.

Pertanto, la situazione giuridica fatta valere dalla società assicuratrice, sulla base delle ragioni indicate, ha consistenza di diritto soggettivo, per la natura esclusivamente privatistica del rapporto negoziale dedotto, con conseguente appartenenza della causa alla giurisdizione del giudice ordinario

Passaggio tratto dalla sentenza numero 238 del 14 marzo 2013 pronunciata dal Tar Abruzzo, l’Aquila

La soc. Ricorrente Assicurazioni –odierna ricorrente- premette di aver a suo tempo stipulato polizza fideiussoria con due società beneficiarie di titoli edilizi nel comune di Roseto degli Abruzzi, a garanzia del pagamento dovuto da tali società nei confronti del predetto ente, a titolo di contributi di costruzione ed urbanizzazione.

Con il gravame in epigrafe, la soc. Ricorrente Assicurazioni ha impugnato l’ingiunzione di pagamento del 29.12.2011, con cui la soc. Soget (concessionaria della riscossione del Comune di Roseto degli Abruzzi) ha ordinato alla ricorrente –in qualità di soggetto fideiussore- di corrispondere la somma complessiva di euro 16.676,41, avente ad oggetto oneri di urbanizzazione e sanzioni.

Secondo la società ricorrente, l’atto ingiuntivo sarebbe inficiato da vizi formali, da difetto di motivazione, e comunque da una sproporzionalità della pretesa, risultando le somme prevalentemente costituite da sanzioni, in quanto tali non esigibili perché non comprese nei contratti di fideiussione in questione.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Roseto degli Abruzzi e la soc. SO.GE.T, che hanno contrastato l’avverso gravame, eccependo in primis il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo nella soggetta materia.

Con ordinanza n. 132/12 è stata accolta l’istanza incidentale di sospensiva, mentre alla pubblica udienza del 27.2.13 –dopo aver acquisito le varie memorie di replica delle parti in causa- il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

Il Tribunale, re melius perpensa rispetto alla decisione assunta in sede cautelare, ritiene il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, nei sensi diffusamente esposti dalle parti resistenti.

Sul punto, è decisivo il richiamo alla pronuncia (che si condivide) del Tar Lombardia n. 2043/12, relativa ad una analoga fattispecie in cui una società di assicurazione – che aveva garantito entro un certo massimale l’obbligo del comune di pagare gli oneri di urbanizzazione relativi ad un permesso a costruire– ha agito nei confronti del Comune per ripetere quanto versato a titolo di sanzione, allegando che nell’oggetto dell’obbligazione di garanzia contrattualmente assunta non rientrava la somma dovuta per pene pecuniarie. Il Tar lombardo ha per l’appunto affermato la giurisdizione in materia del giudice ordinario, avendo ad oggetto una situazione di diritto soggettivo (ripetizione di indebito), basata su un rapporto negoziale di natura privatistica (in conformità Cassazione civile, sez. un., 16 novembre 2000, n. 1181).

Anche nella fattispecie in esame, la società assicuratrice ha fatto valere ragioni inerenti il rapporto contrattuale, sostenendo che il debito relativo al pagamento della sanzione sarebbe estraneo all’oggetto della garanzia.

Pertanto, la situazione giuridica fatta valere dalla società assicuratrice, sulla base delle ragioni indicate, ha consistenza di diritto soggettivo, per la natura esclusivamente privatistica del rapporto negoziale dedotto, con conseguente appartenenza della causa alla giurisdizione del giudice ordinario.

Per le suesposte considerazioni, il ricorso in epigrafe specificato deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 c.p.a., per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di controversia attratta nella giurisdizione dell’A.G.O.

A cura di Sonia Lazzini

N. 00238/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00176/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 176 del 2012, proposto da:
Ricorrente R.D. Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Daniele Calloni, Umberto Pilolli, con domicilio eletto presso Umberto Avv. Pilolli in L’Aquila, via S. Emidio, 46 – Paganica;

contro

Comune di Roseto degli Abruzzi, rappresentato e difeso dall’avv. Ivano Ortelli, con domicilio eletto presso Fausto Avv. Corti in L’Aquila, via Garibaldi, 62;

nei confronti di

So.Ge.T. Spa, rappresentato e difeso dall’avv. Sergio Della Rocca, con domicilio eletto presso Valentino Avv. Venta in L’Aquila, S.S.17 Bis N. 17 – Paganica;

per l’annullamento

DELL’INGIUNZIONE DI PAGAMENTO N. 0451355 DEL 29/12/2011 EMESSO DALLA SO.GE.T. SPA.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Roseto degli Abruzzi e di So.Ge.T. Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2013 il dott. Paolo Passoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La soc. Ricorrente Assicurazioni –odierna ricorrente- premette di aver a suo tempo stipulato polizza fideiussoria con due società beneficiarie di titoli edilizi nel comune di Roseto degli Abruzzi, a garanzia del pagamento dovuto da tali società nei confronti del predetto ente, a titolo di contributi di costruzione ed urbanizzazione.

Con il gravame in epigrafe, la soc. Ricorrente Assicurazioni ha impugnato l’ingiunzione di pagamento del 29.12.2011, con cui la soc. Soget (concessionaria della riscossione del Comune di Roseto degli Abruzzi) ha ordinato alla ricorrente –in qualità di soggetto fideiussore- di corrispondere la somma complessiva di euro 16.676,41, avente ad oggetto oneri di urbanizzazione e sanzioni.

Secondo la società ricorrente, l’atto ingiuntivo sarebbe inficiato da vizi formali, da difetto di motivazione, e comunque da una sproporzionalità della pretesa, risultando le somme prevalentemente costituite da sanzioni, in quanto tali non esigibili perché non comprese nei contratti di fideiussione in questione.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Roseto degli Abruzzi e la soc. SO.GE.T, che hanno contrastato l’avverso gravame, eccependo in primis il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo nella soggetta materia.

Con ordinanza n. 132/12 è stata accolta l’istanza incidentale di sospensiva, mentre alla pubblica udienza del 27.2.13 –dopo aver acquisito le varie memorie di replica delle parti in causa- il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

Il Tribunale, re melius perpensa rispetto alla decisione assunta in sede cautelare, ritiene il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, nei sensi diffusamente esposti dalle parti resistenti.

Sul punto, è decisivo il richiamo alla pronuncia (che si condivide) del Tar Lombardia n. 2043/12, relativa ad una analoga fattispecie in cui una società di assicurazione – che aveva garantito entro un certo massimale l’obbligo del comune di pagare gli oneri di urbanizzazione relativi ad un permesso a costruire– ha agito nei confronti del Comune per ripetere quanto versato a titolo di sanzione, allegando che nell’oggetto dell’obbligazione di garanzia contrattualmente assunta non rientrava la somma dovuta per pene pecuniarie. Il Tar lombardo ha per l’appunto affermato la giurisdizione in materia del giudice ordinario, avendo ad oggetto una situazione di diritto soggettivo (ripetizione di indebito), basata su un rapporto negoziale di natura privatistica (in conformità Cassazione civile, sez. un., 16 novembre 2000, n. 1181).

Anche nella fattispecie in esame, la società assicuratrice ha fatto valere ragioni inerenti il rapporto contrattuale, sostenendo che il debito relativo al pagamento della sanzione sarebbe estraneo all’oggetto della garanzia.

Pertanto, la situazione giuridica fatta valere dalla società assicuratrice, sulla base delle ragioni indicate, ha consistenza di diritto soggettivo, per la natura esclusivamente privatistica del rapporto negoziale dedotto, con conseguente appartenenza della causa alla giurisdizione del giudice ordinario.

Per le suesposte considerazioni, il ricorso in epigrafe specificato deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 c.p.a., per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di controversia attratta nella giurisdizione dell’A.G.O.

Sussistono ragioni per compensare le spese di lite

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di controversia attratta nella giurisdizione dell’A.G.O.

Compensa le spese

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2013 con l’intervento dei magistrati:

Saverio Corasaniti, Presidente

Elvio Antonelli, Consigliere

Paolo Passoni, Consigliere, Estensore

 

 

L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/03/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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Andrea Maso