i contratti con la PA devono avere la forma scritta

a cura di Sonia Lazzini

Riportiamo qui di seguito due interessanti passaggi tratti da

Corte di Cassazione, II sezione Civile, ordinanza numero 25787 dell’ 11 novembre 2020

in tema di assunzione di impegni e di effettuazione di spese da parte degli enti locali, l’attuale art. 191 del d. Igs. 18 agosto 2000, n. 267 (e già in precedenza l’art. 23 del d.l. 3 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144) ha previsto un innovativo sistema di imputazione alla sfera giuridica diretta e personale dell’amministratore o funzionario degli effetti dell’attività contrattuale dallo stesso condotta in violazione delle regole contabili in merito alla gestione degli enti locali, comportante, relativamente ai beni o servizi acquisiti, una frattura o scissione “ope legis” del rapporto di immedesimazione organica tra i suddetti agenti e la P.A., escludente la riferibilità a quest’ultima delle iniziative adottate al di fuori della schema procedimentale delle norme ad evidenza pubblica.

Solo in tal caso sorgono obbligazioni a carico non dell’ente, bensì – in virtù di una sorta di novazione soggettiva di fonte normativa – dell’amministratore o del funzionario, i quali rispondono con il proprio patrimonio, senza che sia esperibile l’azione di indebito arricchimento nei confronti della P.A., atteso che difetta il requisito della sussidiarietà (art. 2042 c.c.), che va escluso quando esista altra azione esperibile non solo nei confronti dell’arricchito, ma anche nei confronti di persona diverso, da esso

va condivisa la decisione della Corte genovese poiché il professionista ricorrente non avrebbe potuto ignorare che per la valida instaurazione del rapporto con il Comune di Lerici occorreva – sotto pena di nullità, per espressa previsione di legge, con l’effetto che la sua negligenza non era scusabile (e che, ai fini di tale consapevolezza, non occorreva necessariamente essere un esperto di materie giuridiche, come incongruamente sostiene il Di Re) – la stipula di un formale contratto, donde l’inconfigurabilità della dedotta violazione dell’art. 1338 c.c. Occorre a tal proposito rimarcare che le norme degli artt. 1337 e 1338 c.c. – seppure mirano a tutelare nella fase precontrattuale il contraente di buona fede ingannato o fuorviato dalla ignoranza della causa di invalidità del contratto che gli è stata sottaciuta e che non era nei suoi poteri conoscere – non si applicano qualora vi sia stata colpa da parte dello stesso contraente, ovvero se egli avrebbe potuto, con l’ordinaria diligenza, venire a conoscenza della reale situazione e, quindi, della causa di invalidità del contratto (e tale cognizione, nella fattispecie, siccome afferente ad una norma di generale applicabilità sull’invalidità dei contratti conclusi con una P.A. se non stipulati con l’adozione della forma scritta, prescritta “ad substantiam”, non poteva sfuggire

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Andrea Maso