Tar Lombardia, Milano sentenza numero 1223 del 22 maggio 2015

va posto davanti al giudice ordinario il ricorso avverso silenzio inadempimento di una Provincia sull’istanza formulata di svincolo della polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi di ripristino dei luoghi derivanti dalla dismissione di un impianto di trattamento rifiuti

la massima:

la richiesta di svincolo di una fideiussione rilasciata da un soggetto privato, ovvero la società ricorrente, all’Amministrazione, è esclusa sia la sussistenza della giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, sia di quella esclusiva riguardante le “controversie comunque attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti” (art. 133, comma 1, lett. p, cod. proc. amm.).

Infatti, la ricorrente non fa valere un proprio interesse legittimo, ma si duole, invece, “del protrarsi della propria condizione di obbligato in ragione del mancato nulla osta allo svincolo della polizza fideiussoria” da parte dell’Amministrazione, sul presupposto di un vincolo di natura contrattuale posto a fondamento della facoltà di quest’ultima; in tal modo si riconduce la valutazione in ordine al rilascio dello svincolo della garanzia fideiussoria all’esercizio di un’attività di natura paritetica e non espressione di una posizione di supremazia

I motivi del ricorso

Con ricorso notificato in data 13 febbraio 2015 e depositato il 17 febbraio successivo, la società ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento della Provincia di Varese sulla sua istanza finalizzata a ottenere lo svincolo della polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi di ripristino dei luoghi derivanti dalla dismissione di un impianto di trattamento rifiuti nei Comuni di ricorrentee Viggiù, con la conseguente condanna dell’Amministrazione provinciale a provvedere sull’istanza medesima.

Va premesso che la società ricorrente, attualmente in liquidazione, ha svolto fino al mese di dicembre 2012, previa autorizzazione della Provincia di Varese, attività di recupero di rifiuti non pericolosi in un impianto sito nei Comuni di Viggiù e di Besano. Alla cessazione dell’attività di recupero dei rifiuti, la ricorrente ha comunicato alla Provincia di Varese la necessità di completare l’attività di smaltimento degli ultimi quantitativi di rifiuti rimasti sul sito; al termine della predetta attività la Provincia ha attestato la correttezza della stessa e ha svincolato la polizza fideiussoria rilasciata a garanzia della corretta esecuzione del recupero. Successivamente, la ricorrente, dopo aver posto in essere delle indagini ambientali finalizzate alla verifica della contaminazione del sito, che avrebbero attestato l’insussistenza di fenomeni di inquinamento, ha chiesto lo svincolo della polizza fideiussoria, rilasciata in occasione dell’inizio dell’attività di recupero.

Tuttavia, nonostante ripetuti solleciti, la Provincia non ha dato seguito alla richiesta di restituzione, né ha chiarito con un provvedimento espresso le ragioni del mancato svincolo della polizza.

A giudizio della società ricorrente tale inerzia sarebbe in contrato con l’art. 2, commi 2 e 7, della legge n. 241 del 1990, che individua il termine di trenta giorni per concludere in modo espresso il procedimento amministrativo. Difatti a fronte di una prima richiesta di svincolo formulata in data 8 agosto 2014 e di ripetuti solleciti – anche a voler tener conto delle interruzioni in seguito ai chiarimenti chiesti ai Comuni interessati – alla data di proposizione del presente ricorso, i termini per adottare un provvedimento espresso sarebbero ampiamente decorsi.

A cura di Sonia Lazzini

le conclusione del giudice amministrativo

Nel caso di specie viene in rilievo la richiesta di svincolo di una fideiussione rilasciata da un soggetto privato, ovvero la società ricorrente, all’Amministrazione, ovvero la Provincia di Varese, a garanzia del corretto svolgimento dell’attività di trattamento dei rifiuti e del corretto ripristino dello stato dei luoghi all’atto della cessazione dell’attività o alla scadenza dell’autorizzazione.

Va premesso che il giudizio in materia di silenzio appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo soltanto se la posizione sostanziale è di interesse legittimo, atteso che “nell’ipotesi che il procedimento attivato afferisca alla tutela di un diritto soggettivo, l’azione di annullamento del silenzio-rifiuto della pubblica Amministrazione non è esperibile, poiché il giudizio sul silenzio presuppone l’esercizio di una potestà amministrativa, rispetto alla quale la posizione del privato si configura come interesse legittimo” (Consiglio di Stato, V, 27 marzo 2013, n. 1754; altresì, III, 1 febbraio 2012, n. 501).

Nel caso di specie viene in rilievo la richiesta di svincolo di una fideiussione rilasciata da un soggetto privato, ovvero la società ricorrente, all’Amministrazione, ovvero la Provincia di Varese, a garanzia del corretto svolgimento dell’attività di trattamento dei rifiuti e del corretto ripristino dello stato dei luoghi all’atto della cessazione dell’attività o alla scadenza dell’autorizzazione.

Con una recente sentenza il Giudice d’appello ha riformato una pronuncia di questo Tribunale (IV, 19 febbraio 2014, n. 1256) ritenendo insussistente la giurisdizione del giudice amministrativo in una fattispecie quasi identica.

Secondo il Consiglio di Stato, in questa tipologia di casi è esclusa sia la sussistenza della giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, sia di quella esclusiva riguardante le “controversie comunque attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti” (art. 133, comma 1, lett. p, cod. proc. amm.).

Infatti, la ricorrente non fa valere un proprio interesse legittimo, ma si duole, invece, “del protrarsi della propria condizione di obbligato in ragione del mancato nulla osta allo svincolo della polizza fideiussoria” da parte dell’Amministrazione, sul presupposto di un vincolo di natura contrattuale posto a fondamento della facoltà di quest’ultima; in tal modo si riconduce la valutazione in ordine al rilascio dello svincolo della garanzia fideiussoria all’esercizio di un’attività di natura paritetica e non espressione di una posizione di supremazia (Consiglio di Stato, V, 9 aprile 2015, n. 1819).

Deve altresì essere esclusa la sussistenza della giurisdizione esclusiva, atteso che anche nell’ambito delle controversie attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti, è necessario che l’Amministrazione eserciti un pubblico potere, certamente non sussistente nel caso in cui bisogna procedere all’accertamento della cessazione dell’obbligo derivante dalla garanzia fideiussoria (Consiglio di Stato, V, 9 aprile 2015, n. 1819).

Nel caso di specie, quindi, va affermata la giurisdizione del giudice ordinario.

La dichiarazione del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore di quello ordinario determina gli effetti, in ordine alla prosecuzione del giudizio presso il giudice munito di giurisdizione, di cui all’art. 11, comma 2, cod. proc. amm.

3. In co

il testo integrale di Tar Lombardia, Milano sentenza numero 1223 del 22 maggio 2015

N. 01223/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00363/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 363 del 2015, proposto da:
– ricorrenteAmbiente S.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Pietro Ferraris ed Enzo Robaldo ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Milano, Via Mascagni n. 24;

contro

– la Provincia di Varese, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Daniele Albertini ed elettivamente domiciliata in Milano, Via Corridoni n. 39, presso la Segreteria del T.A.R. Lombardia;

nei confronti di

– Comune di Viggiù, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito in giudizio;

per l’accertamento

– dell’illegittimità del silenzio inadempimento della Provincia di Varese sull’istanza formulata dalla ricorrente di svincolo della polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi di ripristino dei luoghi derivanti dalla dismissione di un impianto di trattamento rifiuti nei Comuni di ricorrentee Viggiù;

– e per la condanna dell’Amministrazione a provvedere sull’istanza proposta.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di Varese;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, alla camera di consiglio del 14 maggio 2015, il primo referendario Antonio De Vita e udito il difensore della parte ricorrente, come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato in data 13 febbraio 2015 e depositato il 17 febbraio successivo, la società ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento della Provincia di Varese sulla sua istanza finalizzata a ottenere lo svincolo della polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi di ripristino dei luoghi derivanti dalla dismissione di un impianto di trattamento rifiuti nei Comuni di ricorrentee Viggiù, con la conseguente condanna dell’Amministrazione provinciale a provvedere sull’istanza medesima.

Va premesso che la società ricorrente, attualmente in liquidazione, ha svolto fino al mese di dicembre 2012, previa autorizzazione della Provincia di Varese, attività di recupero di rifiuti non pericolosi in un impianto sito nei Comuni di Viggiù e di Besano. Alla cessazione dell’attività di recupero dei rifiuti, la ricorrente ha comunicato alla Provincia di Varese la necessità di completare l’attività di smaltimento degli ultimi quantitativi di rifiuti rimasti sul sito; al termine della predetta attività la Provincia ha attestato la correttezza della stessa e ha svincolato la polizza fideiussoria rilasciata a garanzia della corretta esecuzione del recupero. Successivamente, la ricorrente, dopo aver posto in essere delle indagini ambientali finalizzate alla verifica della contaminazione del sito, che avrebbero attestato l’insussistenza di fenomeni di inquinamento, ha chiesto lo svincolo della polizza fideiussoria, rilasciata in occasione dell’inizio dell’attività di recupero.

Tuttavia, nonostante ripetuti solleciti, la Provincia non ha dato seguito alla richiesta di restituzione, né ha chiarito con un provvedimento espresso le ragioni del mancato svincolo della polizza.

A giudizio della società ricorrente tale inerzia sarebbe in contrato con l’art. 2, commi 2 e 7, della legge n. 241 del 1990, che individua il termine di trenta giorni per concludere in modo espresso il procedimento amministrativo. Difatti a fronte di una prima richiesta di svincolo formulata in data 8 agosto 2014 e di ripetuti solleciti – anche a voler tener conto delle interruzioni in seguito ai chiarimenti chiesti ai Comuni interessati – alla data di proposizione del presente ricorso, i termini per adottare un provvedimento espresso sarebbero ampiamente decorsi.

Si è costituita in giudizio la Provincia di Varese che, dopo aver eccepito in via preliminare il difetto di giurisdizione, nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 14 maggio 2015, su richiesta del difensore della parte ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. In via preliminare va esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, formulata dalla difesa della Provincia di Varese.

1.1. L’eccezione è fondata.

Va premesso che il giudizio in materia di silenzio appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo soltanto se la posizione sostanziale è di interesse legittimo, atteso che “nell’ipotesi che il procedimento attivato afferisca alla tutela di un diritto soggettivo, l’azione di annullamento del silenzio-rifiuto della pubblica Amministrazione non è esperibile, poiché il giudizio sul silenzio presuppone l’esercizio di una potestà amministrativa, rispetto alla quale la posizione del privato si configura come interesse legittimo” (Consiglio di Stato, V, 27 marzo 2013, n. 1754; altresì, III, 1 febbraio 2012, n. 501).

Nel caso di specie viene in rilievo la richiesta di svincolo di una fideiussione rilasciata da un soggetto privato, ovvero la società ricorrente, all’Amministrazione, ovvero la Provincia di Varese, a garanzia del corretto svolgimento dell’attività di trattamento dei rifiuti e del corretto ripristino dello stato dei luoghi all’atto della cessazione dell’attività o alla scadenza dell’autorizzazione.

Con una recente sentenza il Giudice d’appello ha riformato una pronuncia di questo Tribunale (IV, 19 febbraio 2014, n. 1256) ritenendo insussistente la giurisdizione del giudice amministrativo in una fattispecie quasi identica.

Secondo il Consiglio di Stato, in questa tipologia di casi è esclusa sia la sussistenza della giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, sia di quella esclusiva riguardante le “controversie comunque attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti” (art. 133, comma 1, lett. p, cod. proc. amm.).

Infatti, la ricorrente non fa valere un proprio interesse legittimo, ma si duole, invece, “del protrarsi della propria condizione di obbligato in ragione del mancato nulla osta allo svincolo della polizza fideiussoria” da parte dell’Amministrazione, sul presupposto di un vincolo di natura contrattuale posto a fondamento della facoltà di quest’ultima; in tal modo si riconduce la valutazione in ordine al rilascio dello svincolo della garanzia fideiussoria all’esercizio di un’attività di natura paritetica e non espressione di una posizione di supremazia (Consiglio di Stato, V, 9 aprile 2015, n. 1819).

Deve altresì essere esclusa la sussistenza della giurisdizione esclusiva, atteso che anche nell’ambito delle controversie attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti, è necessario che l’Amministrazione eserciti un pubblico potere, certamente non sussistente nel caso in cui bisogna procedere all’accertamento della cessazione dell’obbligo derivante dalla garanzia fideiussoria (Consiglio di Stato, V, 9 aprile 2015, n. 1819).

1.2. Nel caso di specie, quindi, va affermata la giurisdizione del giudice ordinario.

2. La dichiarazione del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore di quello ordinario determina gli effetti, in ordine alla prosecuzione del giudizio presso il giudice munito di giurisdizione, di cui all’art. 11, comma 2, cod. proc. amm.

3. In considerazione dell’arresto della controversia ad una fase preliminare, le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo il ricorso indicato in epigrafe e individua quale giudice munito di giurisdizione quello ordinario, avanti al quale il processo potrà proseguire.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 14 maggio 2015 con l’intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Antonio De Vita, Primo Referendario, Estensore

Diego Spampinato, Primo Referendario

 
 
L’ESTENSOREIL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/05/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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Andrea Maso