Tar Sicilia, Palermo sentenza numero 1256 del 24 maggio 2016

il Collegio deve esaminare l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa della parte resistente.

L’eccezione è fondata.

Ricorso avverso:

per la declaratoria della validità ed efficacia del contratto di servizio sottoscritto tra il ricorrente e la AMAT per l’espletamento del servizio di pulizia immobili e veicoli;

nonché per l’annullamento, previa sospensione- dell’efficacia (anche ai sensi dell’art. 56 CPA in relazione alla sola richiesta di escussione della cauzione definitiva) dei seguenti atti:

a) Determinazione del Consiglio di Amministrazione di AMAT del 14.12.2015, punto 15,

b) Nota di AMAT prot. n. 4396 del 23.11.2015, di comunicazione di avvio del procedimento di risoluzione;

c) Nota di AMAT prot. n. 27-GS de! 19.1.2016 di richiesta alla Società garante Assicurazioni di escussione della polizza fideiussoria n. 738713 del 15.6.2015;

nonché per il risarcimento dei danni subiti e subendi dal ricorrente a causa dell’illegittimo e colposo operato della pubblica amministrazione intimata;

Le parti controvertono in merito alla esecuzione delle obbligazioni reciproche sulle stesse gravanti in forza del contratto stipulato per il servizio di pulizia giornaliera dei mezzi AMAT presso le rimesse di via Roccazzo e di Brancaccio.

La parte ricorrente lamenta il mancato pagamento di corrispettivi, mentre AMAT lamenta la cattiva esecuzione del servizio.

Per questa parte il ricorso attiene pacificamente alla tutela di diritti soggettivi non ricompresi in alcuni ipotesi di giurisdizione esclusiva (posto che in materia di contratti della P.A. l’art. 133 cod. proc. amm. Si riferisce, pacificamente, alle procedure di affidamento e non anche alla fase esecutiva).

Il Consorzio ricorrente impugna inoltre la determinazione del 14 dicembre 2015, punto n. 15), con cui AMAT ha disposto la revoca dell’aggiudicazione definitiva del contratto di cui si discute.

Su tale profilo potrebbe sussistere la giurisdizione amministrativa, trattandosi comunque di provvedimento autoritativo incidente, sia pure successivamente alla stipula del contratto, sull’atto terminale della fase di evidenza pubblica, in esercizio del generale potere di autotutela.

Tuttavia la giurisprudenza del giudice del riparto (ex multis, Cass., sentenze 391/2011, 17858/2013), valorizzando la circostanza che l’atto di autotutela avente ad oggetto l’atto di aggiudicazione in realtà andrebbe ad incidere sul rapporto contrattuale nella fase della sua esecuzione, qualifica la revoca dell’aggiudicazione come un recesso dal contratto, e conseguentemente afferma la giurisdizione del giudice ordinario sulla relativa fattispecie.

In questo senso, dopo alcune incertezze, sembra allinearsi la più recente giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sez. VI; sentenza n. 1312/2014).

Osserva il Collegio che nel caso in esame, al di là della condivisibilità o meno dell’opzione qualificatoria astratta posta a fondamento del richiamato indirizzo giurisprudenziale, ciò che appare dirimente è che, in concreto, anche la revoca impugnata è stata disposta per ritenuto inadempimento del Consorzio ricorrente in sede di esecuzione del contratto).

Tale elemento, in disparte la fondatezza o meno nel merito del riferito rilievo mosso all’operato del Consorzio ricorrente, connota la fattispecie in esame nel senso della sua attinenza esclusiva a profili di esecuzione contrattuale.

Il provvedimento di autotutela impugnato non attiene infatti a profili genetici del rapporto negoziale, né – tanto meno – ad elementi afferenti la propedeutica fase di evidenza pubblica, ma, appunto, al preteso inadempimento del contraente privato.

Ne consegue che, al di là dello schermo provvedimentale, la controversia in esame inequivocamente attiene alla tutela di situazioni giuridiche soggettive per le quali questo Tribunale amministrativo è sfornito di giurisdizione, per essere competente il Tribunale civile di Palermo, presso il quale la causa potrà essere riassunta nei termini di legge onde conservare gli effetti della domanda.

Il ricorso dev’essere dunque dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione

I

riportiamo qui di seguito il testo integrale di Tar Sicilia, Palermo sentenza numero 1256 del 24 maggio 2016

N. 01256/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00314/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 314 del 2016, proposto da:
Consorzio ricorrente, ricorrente, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Luca Tozzi, domiciliato – ai sensi dell’art. 25, comma 1, lett. A), cod. proc. amm. – presso la Segreteria di questo T.A.R. in Palermo, Via Butera, n. 6;

contro

Amat Palermo Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Immordino, con domicilio eletto presso il predetto difensore in Palermo, Via Liberta’, 171;

nei confronti di

Consorzio controinteressataSicilia, garante Assicurazioni Spa, non costituiti in giudizio;

Per l’accertamento

e per la declaratoria della validità ed efficacia del contratto di servizio sottoscritto tra il ricorrente e la AMAT per l’espletamento del servizio di pulizia immobili e veicoli;

nonché per l’annullamento, previa sospensione- dell’efficacia (anche ai sensi dell’art. 56 CPA in relazione alla sola richiesta di escussione della cauzione definitiva) dei seguenti atti:

a) Determinazione del Consiglio di Amministrazione di AMAT del 14.12.2015, punto 15,

b) Nota di AMAT prot. n. 4396 del 23.11.2015, di comunicazione di avvio del procedimento di risoluzione;

c) Nota di AMAT prot. n. 27-GS de! 19.1.2016 di richiesta alla Società garante Assicurazioni di escussione della polizza fideiussoria n. 738713 del 15.6.2015;

nonché per il risarcimento dei danni subiti e subendi dal ricorrente a causa dell’illegittimo e colposo operato della pubblica amministrazione intimata;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Amat Palermo Spa Società;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2016 il dott. Giovanni Tulumello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. Amm.;

Con ricorso notificato il 29 gennaio 2016, e depositato il successivo 3 febbraio, il Consorzio ricorrente ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe, deducendone l’illegittimità e chiedendone la sospensione.

Si è costituita in giudizio, per resistere al ricorso, l’A.M.A.T. s.p.a.

Il ricorso è stato trattenuto in decisione, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., all’udienza camerale del 23 febbraio 2016, fissata per la trattazione della domanda cautelare.

Preliminarmente il Collegio deve esaminare l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa della parte resistente.

L’eccezione è fondata.

Le parti controvertono in merito alla esecuzione delle obbligazioni reciproche sulle stesse gravanti in forza del contratto stipulato per il servizio di pulizia giornaliera dei mezzi AMAT presso le rimesse di via Roccazzo e di Brancaccio.

La parte ricorrente lamenta il mancato pagamento di corrispettivi, mentre AMAT lamenta la cattiva esecuzione del servizio.

Per questa parte il ricorso attiene pacificamente alla tutela di diritti soggettivi non ricompresi in alcuni ipotesi di giurisdizione esclusiva (posto che in materia di contratti della P.A. l’art. 133 cod. proc. amm. Si riferisce, pacificamente, alle procedure di affidamento e non anche alla fase esecutiva).

Il Consorzio ricorrente impugna inoltre la determinazione del 14 dicembre 2015, punto n. 15), con cui AMAT ha disposto la revoca dell’aggiudicazione definitiva del contratto di cui si discute.

Su tale profilo potrebbe sussistere la giurisdizione amministrativa, trattandosi comunque di provvedimento autoritativo incidente, sia pure successivamente alla stipula del contratto, sull’atto terminale della fase di evidenza pubblica, in esercizio del generale potere di autotutela.

Tuttavia la giurisprudenza del giudice del riparto (ex multis, Cass., sentenze 391/2011, 17858/2013), valorizzando la circostanza che l’atto di autotutela avente ad oggetto l’atto di aggiudicazione in realtà andrebbe ad incidere sul rapporto contrattuale nella fase della sua esecuzione, qualifica la revoca dell’aggiudicazione come un recesso dal contratto, e conseguentemente afferma la giurisdizione del giudice ordinario sulla relativa fattispecie.

In questo senso, dopo alcune incertezze, sembra allinearsi la più recente giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sez. VI; sentenza n. 1312/2014).

Osserva il Collegio che nel caso in esame, al di là della condivisibilità o meno dell’opzione qualificatoria astratta posta a fondamento del richiamato indirizzo giurisprudenziale, ciò che appare dirimente è che, in concreto, anche la revoca impugnata è stata disposta per ritenuto inadempimento del Consorzio ricorrente in sede di esecuzione del contratto).

Tale elemento, in disparte la fondatezza o meno nel merito del riferito rilievo mosso all’operato del Consorzio ricorrente, connota la fattispecie in esame nel senso della sua attinenza esclusiva a profili di esecuzione contrattuale.

Il provvedimento di autotutela impugnato non attiene infatti a profili genetici del rapporto negoziale, né – tanto meno – ad elementi afferenti la propedeutica fase di evidenza pubblica, ma, appunto, al preteso inadempimento del contraente privato.

Ne consegue che, al di là dello schermo provvedimentale, la controversia in esame inequivocamente attiene alla tutela di situazioni giuridiche soggettive per le quali questo Tribunale amministrativo è sfornito di giurisdizione, per essere competente il Tribunale civile di Palermo, presso il quale la causa potrà essere riassunta nei termini di legge onde conservare gli effetti della domanda.

Il ricorso dev’essere dunque dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.

Sussistono le condizioni di legge, avuto riguardo alla non univocità degli orientamenti giurisprudenziali richiamati, per disporre la compensazione fra le parti delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2016 con l’intervento dei magistrati:

Giovanni Tulumello, Presidente FF, Estensore

Aurora Lento, Consigliere

Lucia Maria Brancatelli, Referendario

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/05/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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Andrea Maso