Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Civili sentenza numero 22269 del 3 novembre 2016

idoneità della clausola di pagamento «a prima richiesta» o «a semplice richiesta scritta» a giustificare di per sé sola la qualificazione del negozio come contratto autonomo di garanzia

l’inopponibilità delle eccezioni non si estende peraltro a quelle riguardanti l’esistenza o l’efficacia della garanzia, che, in quanto riflettenti l’invalidità o l’inoperatività del relativo contratto, non sono riferibili al rapporto tra il debitore principale ed il creditore, ma a quello tra quest’ultimo ed il garante

L’esclusione dell’inopponibilità delle eccezioni riguardanti l’estinzione e l’inefficacia della garanzia trova d’altronde conforto nell’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, che, nell’affermare l’idoneità della clausola di pagamento «a prima richiesta» o «a semplice richiesta scritta» a giustificare di per sé sola la qualificazione del negozio come contratto autonomo di garanzia, distinto dalla fideiussione in quanto fonte di un rapporto di garanzia svincolato dal principio di accessorietà che caratterizza il negozio fideiussorio tipico, ne individua l’effetto essenziale in una modificazione sostanziale della posizione del garante, il quale, a differenza del fideiussore, si obbliga non tanto a garantire l’adempimento, quanto a tenere indenne il beneficiario dal nocumento per la mancata esecuzione della prestazione da parte del debitore, spesso con una prestazione solo equivalente e non necessariamente corrispondente a quella dovuta (cfr. Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2010, n. 3947; Cass., Sez. 111, 27 settembre 2011, n. 19736; 20 ottobre 2014, n. 22233)

tale modificazione dev’essere tenuta distinta dall’astrazione processuale derivante dalla clausola «solve et repete», in quanto non si risolve nella mera subordinazione della proponibilità delle eccezioni al previo adempimento della prestazione, ma comporta un’immutazione della causa del contratto, che, rendendo l’obbligazione del garante indipendente da quella del debitore principale, esclude l’applicabilità dell’art. 1945 cod. civ., che proprio in ragione dell’accessorietà della garanzia consente al fideiussore di opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, ferma restando comunque l’attribuzione al fideiussore della facoltà di eccepire l’escussione fraudolenta della garanzia (c.d. exceptio doli)

(cfr. Cass., Sez. I, 31 luglio 2015, n. 16213; 17 gennaio 2008, n. 903; Cass., Sez. III, 13 maggio 2008, n. 11890)

in quanto avente la propria giustificazione nel venir meno del rapporto di accessorietà tra l’obbligazione del garante e quella del debitore principale, l’inopponibilità delle eccezioni non si estende peraltro a quelle riguardanti l’esistenza o l’efficacia della garanzia, che, in quanto riflettenti l’invalidità o l’inoperatività del relativo contratto, non sono riferibili al rapporto tra il debitore principale ed il creditore, ma a quello tra quest’ultimo ed il garante, ed esulano pertanto dall’ambito applicativo dell’art. 1945 cod. civ., sul quale incidono le clausole di pagamento «a prima richiesta» o «a semplice richiesta scritta» e le altre consimili (cfr. Cass., Sez. I, 22 settembre 2015; Cass., Sez. II, 21 febbraio 2008, n. 4446; Cass., Sez. III, 7 marzo 2002, n. 3326)

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Andrea Maso