La Compagnia di assicurazioni che ricorre presso un Tar, avverso una richiesta di escussione di una polizza cauzioni a favore di un Comune per concessione edilizia, deve invece rivolgere le proprie lamentele davanti al giudice ordinario

La Corte di Cassazione sancisce che deve essere assegnato al giudice ordinario, . la giurisdizione in vicende che coinvolgono un rapporto diretto tra l’ente pubblico che ha emesso una concessione edilizia e la società che ha garantito in favore del concessionario l’adempimento dei connessi obblighi di carattere patrimoniale

In particolare, le Sezioni Unite, in relazione alla questione di giurisdizione sottoposta al loro esame – richiamando il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimita`, secondo cui l’obbligazione principale e quella fideiussoria, benché tra loro collegate, mantengono una propria individualita` non solo soggettiva (essendo il fideiussore estraneo al rapporto richiamato dalla garanzia), ma anche oggettiva (atteso che la causa fideiussoria è fissa ed uniforme, mentre l’obbligazione garantita può fondarsi su qualsiasi altra causa idonea allo scopo) – affermano che la controversia avente ad oggetto l’escussione di una fideiussione concessa a garanzia di somme dovute per oneri di urbanizzazione e penali, pattuite in una convenzione di lottizzazione, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e non nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, stante l’autonomia tra i rapporti in questione, nonché la circostanza che, nella specie, la p.a. ha agito nell’ambito di un rapporto privatistico, senza esercitare, neppure mediatamente, pubblici poteri.

l’escussione della garanzia, non sembra possa essere ricondotta alle “controversie aventi ad oggetto gli atti e provvedimenti della pubblica amministrazione in materia urbanistica ed edilizia, concernente tutti gli aspetti dell’uso del territorio” devoluti dall’art. 133, lettera f) del D.Lgs. 104/2010; ne consegue che in applicazione dei criteri di riparto della giurisdizione la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e che sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 del D. Lgs. 104/2010;

a cura di Sonia Lazzini

passaggio tratto dalla sentenza numero 2718 del 18 novembre 2011 pronunciata dal Tar Sicilia, Catania

VISTO il ricorso indicato epigrafe con il quale la società Compagnia di Assicurazioni ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, deducendone l’illegittimità dell’ingiunzione, l’inesigibilità del credito e l’insussistenza dell’inadempimento del debitore garantito sostenendo espressamente che si tratterebbe di un’obbligazione fideiussoria concluso nell’ambito di un rapporto privatistico;

VISTO l’atto di costituzione in giudizio del Comune resistente con il quale è stata evidenziata l’infondatezza delle censure sollevate dalla società ricorrente, trattandosi, nella fattispecie, di contratto di fideiussione assistito dalla clausola di pagamento “a prima richiesta”;

VISTO l’atto di costituzione in giudizio del debitore controinteressato, il quale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (richiamando un espresso orientamento in punto di giurisdizione formulato da Cass. SS.UU. n.4319/2010) e l’infondatezza del ricorso;

RITENUTI sussistenti i presupposti per poter definire la controversia ai sensi dell’art. 60 c.p.a.

RILEVATO che – sebbene in passato la giurisprudenza, anche di questa Sezione, abbia affermato che il rapporto di carattere patrimoniale che si svolge tra il Comune concedente ed il fideiussore che garantisce l’adempimento degli obblighi connessi al rilascio della concessione edilizia, ricade nell’ambito di cognizione esclusiva del Giudice Amministrativo in quanto tale rapporto non può essere considerato autonomo rispetto al rapporto tra il medesimo ente e il titolare della concessione – si registra, tuttavia, un orientamento prevalente di segno contrario, affermato anche da Cass. SS.UU 23 febbraio 2010, n. 4319 che assegna al G.O. la giurisdizione in vicende come quella qui in esame che coinvolgono un rapporto diretto tra l’ente pubblico che ha emesso una concessione edilizia e la società che ha garantito in favore del concessionario l’adempimento dei connessi obblighi di carattere patrimoniale (nei medesimi termini anche Cons. Stato, IV, n. 509/2009). In particolare, le Sezioni Unite, in relazione alla questione di giurisdizione sottoposta al loro esame – richiamando il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimita`, secondo cui l’obbligazione principale e quella fideiussoria, benché tra loro collegate, mantengono una propria individualita` non solo soggettiva (essendo il fideiussore estraneo al rapporto richiamato dalla garanzia), ma anche oggettiva (atteso che la causa fideiussoria è fissa ed uniforme, mentre l’obbligazione garantita può fondarsi su qualsiasi altra causa idonea allo scopo) – affermano che la controversia avente ad oggetto l’escussione di una fideiussione concessa a garanzia di somme

dovute per oneri di urbanizzazione e penali, pattuite in una convenzione di lottizzazione, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e non nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, stante l’autonomia tra i rapporti in questione, nonché la circostanza che, nella specie, la p.a. ha agito nell’ambito di un rapporto privatistico, senza esercitare, neppure mediatamente, pubblici poteri.

RITENUTO, infine, che l’escussione della garanzia, non sembra possa essere ricondotta alle “controversie aventi ad oggetto gli atti e provvedimenti della pubblica amministrazione in materia urbanistica ed edilizia, concernente tutti gli aspetti dell’uso del territorio” devoluti dall’art. 133, lettera f) del D.Lgs. 104/2010; ne consegue che in applicazione dei criteri di riparto della giurisdizione la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e che sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 del D. Lgs. 104/2010;

Riportiamo qui di seguito il testo della sentenza numero 2718 del 18 novembre 2011 pronunciata dal Tar Sicilia, Catania

N. 02718/2011 REG.PROV.COLL.

N. 02126/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2126 del 2011, proposto da:
Compagnia di Assicurazioni Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Riso, Carlino Scofone, con domicilio eletto presso Francesco Riso in Catania, via Adrano, 7; Francesco Controinteressata;

contro

Comune di Paterno’, rappresentato e difeso dall’avv. Alfio Platania, con domicilio eletto presso Vincenzo Marchese in Catania, via V.Giuffrida, 103;

nei confronti di

Controinteressata Carmelo Srl, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Di Vita, con domicilio eletto presso Giuseppe Di Vita in Catania, via Fimia, 27; Giuseppe Controinteressata;

per l’annullamento

dell’ordinanza-ingiunzione ex r.d. 639/1910, n. 19/2011 prot. n. 188/Urb. Comune di Paternò, notificata in data 4/5/2011, portante intimazione nei confronti della soc. Compagnia di Assicurazioni Spa. al pagamento della somma di € 84.385,56 con riferimento alla polizza fideiussoria n. 7302103255562 emessa dalla Compagnia di Assicurazioni Spa. in data 11/08/2005.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Paterno’ e di Controinteressata Carmelo Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2011 il dott. Agnese Anna Barone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

VISTO il ricorso indicato epigrafe con il quale la società Compagnia di Assicurazioni ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, deducendone l’illegittimità dell’ingiunzione, l’inesigibilità del credito e l’insussistenza dell’inadempimento del debitore garantito sostenendo espressamente che si tratterebbe di un’obbligazione fideiussoria concluso nell’ambito di un rapporto privatistico;

VISTO l’atto di costituzione in giudizio del Comune resistente con il quale è stata evidenziata l’infondatezza delle censure sollevate dalla società ricorrente, trattandosi, nella fattispecie, di contratto di fideiussione assistito dalla clausola di pagamento “a prima richiesta”;

VISTO l’atto di costituzione in giudizio del debitore controinteressato, il quale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (richiamando un espresso orientamento in punto di giurisdizione formulato da Cass. SS.UU. n.4319/2010) e l’infondatezza del ricorso;

RITENUTI sussistenti i presupposti per poter definire la controversia ai sensi dell’art. 60 c.p.a.

RILEVATO che – sebbene in passato la giurisprudenza, anche di questa Sezione, abbia affermato che il rapporto di carattere patrimoniale che si svolge tra il Comune concedente ed il fideiussore che garantisce l’adempimento degli obblighi connessi al rilascio della concessione edilizia, ricade nell’ambito di cognizione esclusiva del Giudice Amministrativo in quanto tale rapporto non può essere considerato autonomo rispetto al rapporto tra il medesimo ente e il titolare della concessione – si registra, tuttavia, un orientamento prevalente di segno contrario, affermato anche da Cass. SS.UU 23 febbraio 2010, n. 4319 che assegna al G.O. la giurisdizione in vicende come quella qui in esame che coinvolgono un rapporto diretto tra l’ente pubblico che ha emesso una concessione edilizia e la società che ha garantito in favore del concessionario l’adempimento dei connessi obblighi di carattere patrimoniale (nei medesimi termini anche Cons. Stato, IV, n. 509/2009). In particolare, le Sezioni Unite, in relazione alla questione di giurisdizione sottoposta al loro esame – richiamando il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimita`, secondo cui l’obbligazione principale e quella fideiussoria, benché tra loro collegate, mantengono una propria individualita` non solo soggettiva (essendo il fideiussore estraneo al rapporto richiamato dalla garanzia), ma anche oggettiva (atteso che la causa fideiussoria è fissa ed uniforme, mentre l’obbligazione garantita può fondarsi su qualsiasi altra causa idonea allo scopo) – affermano che la controversia avente ad oggetto l’escussione di una fideiussione concessa a garanzia di somme

dovute per oneri di urbanizzazione e penali, pattuite in una convenzione di lottizzazione, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e non nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, stante l’autonomia tra i rapporti in questione, nonché la circostanza che, nella specie, la p.a. ha agito nell’ambito di un rapporto privatistico, senza esercitare, neppure mediatamente, pubblici poteri.

RITENUTO, infine, che l’escussione della garanzia, non sembra possa essere ricondotta alle “controversie aventi ad oggetto gli atti e provvedimenti della pubblica amministrazione in materia urbanistica ed edilizia, concernente tutti gli aspetti dell’uso del territorio” devoluti dall’art. 133, lettera f) del D.Lgs. 104/2010; ne consegue che in applicazione dei criteri di riparto della giurisdizione la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e che sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 del D. Lgs. 104/2010;

CONSIDERATO, infine, che in ragione della novità e del carattere interpretativo delle questioni poste, le spese possono compensarsi tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

dichiara inammissibile il ricorso indicato in epigrafe.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Biagio Campanella, Presidente

Salvatore Schillaci, Consigliere

Agnese Anna Barone, Primo Referendario, Estensore

 

 

L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/11/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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Andrea Maso