Risulta dalla sentenza appellata che il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso proposto dalla attuale ricorrente, società di assicurazione, avverso il decreto ministeriale disponente revoca delle agevolazioni finanziarie a carico dell’impresa garantita Alfa srl, nei rilievi che l’incameramento della polizza fideiussoria non sia espressione di potere autoritativo e che l’interpretazione del relativo contratto attenga a questione rimessa alla cognizione del giudice ordinario.

Con l’appello in esame la sentenza è stata criticata dalla società deducente a mezzo di tre articolati doglianze, con le quali si è lamentata, da parte del decreto impugnato in primo grado, la disposta revoca in luogo dell’annullamento d’ufficio della sovvenzione per mancanza originaria di requisiti fondamentali; la falsità della documentazione presentata a corredo della domanda volta ad ottenere il contributo ministeriale, riscontrata invece positivamente dal ministero e dalla banca che ha curato l’istruttoria, sicché il garante non può essere chiamato a rispondere di illegittimità della pubblica amministrazione; la violazione del principio di affidamento.

Ha resistito in giudizio Banca spa che ha concluso per l’inammissibilità e l’infondatezza dell’appello.

Le altre parti intimate non si sono costituite in giudizio.

L’appellante e la resistente hanno prodotto ulteriori memorie e repliche in vista dell’udienza del 4 febbraio 2014, nella quale la causa è stata trattenuta in decisione.

2.- L’appello è del tutto infondato e come tale va rigettato, ragione per cui si può prescindere da ogni eccezione sollevata dalla Banca resistente in ordine all’introduzione in appello di censure nuove e alla mancanza di motivi specifici contro la sentenza di primo grado.

In linea preliminare, si deve osservare come difettino in capo alla appellante società di assicurazione, tenuta alla garanzia di prima richiesta, le condizioni dell’azione per impugnare l’atto negativo diretto alla concessionaria garantita e del quale se ne contestano qui l’esatta qualificazione giuridica di revoca anziché di annullamento d’ufficio della disposta concessione, a causa della documentazione asseritamente falsa prodotta a corredo della domanda di agevolazione.

In questa sede, non può negarsi come la contestazione dell’atto di escussione, dovendosi a ciò ritenere delimitato l’odierno appello per stessa ammissione (pag. 6), ricada sotto la cognizione del giudice ordinario secondo la costante giurisprudenza (Cassazione civile, sez. un., 27 febbraio 2007, n. 4425; Cons. St., sez. VI, 21 settembre 2006, n. 5551), inerendo a diritti ed obblighi derivanti dal contratto di fideiussione, senza possibilità alcuna per l’istituto assicuratore di opporre eccezioni, come qui si tenta di introdurre surrettiziamente con la pretesa di contestare il tipo di provvedimento adottato.

Sulla base delle sopra esposte considerazioni, va rigettato l’appello, con conferma dell’appellata sentenza, non ricadendo la controversia nella giurisdizione dell’adito giudice amministrativo.

di Sonia Lazzini

passaggio tratto dalla decisione numero 2358 dell’ 8 maggio 2014 pronunciata dal Consiglio di Stato

N. 02358/2014REG.PROV.COLL.

N. 04388/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4388 del 2010, proposto da:
Compagnia garante Credit Insurance N.V., nella persona dell’amministratore in carica, rappresentato e difeso dagli avv. Giancarlo Castagni e Federica Scafarelli, con domicilio eletto presso Giancarlo Castagni in Roma, via Vittoria, 10;

contro

Ministero delle attività produttive, Banca dell’Umbria 1462 Spa, Società Meridionale Imballaggi – Alfa srl;
Banca Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Zanetti e Maurizio Brizzolati, con domicilio eletto presso Maurizio Brizzolati in Roma, via della Conciliazione, 44;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE III TER n. 11459/2009, resa tra le parti, concernente revoca agevolazioni finanziarie concesse – restituzione somme

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Banca spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2014 il Cons. Vito Carella e uditi per le parti gli avvocati Scafarelli e Zanetti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Risulta dalla sentenza appellata che il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso proposto dalla attuale ricorrente, società di assicurazione, avverso il decreto ministeriale disponente revoca delle agevolazioni finanziarie a carico dell’impresa garantita Alfa srl, nei rilievi che l’incameramento della polizza fideiussoria non sia espressione di potere autoritativo e che l’interpretazione del relativo contratto attenga a questione rimessa alla cognizione del giudice ordinario.

Con l’appello in esame la sentenza è stata criticata dalla società deducente a mezzo di tre articolati doglianze, con le quali si è lamentata, da parte del decreto impugnato in primo grado, la disposta revoca in luogo dell’annullamento d’ufficio della sovvenzione per mancanza originaria di requisiti fondamentali; la falsità della documentazione presentata a corredo della domanda volta ad ottenere il contributo ministeriale, riscontrata invece positivamente dal ministero e dalla banca che ha curato l’istruttoria, sicché il garante non può essere chiamato a rispondere di illegittimità della pubblica amministrazione; la violazione del principio di affidamento.

Ha resistito in giudizio Banca spa che ha concluso per l’inammissibilità e l’infondatezza dell’appello.

Le altre parti intimate non si sono costituite in giudizio.

L’appellante e la resistente hanno prodotto ulteriori memorie e repliche in vista dell’udienza del 4 febbraio 2014, nella quale la causa è stata trattenuta in decisione.

2.- L’appello è del tutto infondato e come tale va rigettato, ragione per cui si può prescindere da ogni eccezione sollevata dalla Banca resistente in ordine all’introduzione in appello di censure nuove e alla mancanza di motivi specifici contro la sentenza di primo grado.

In linea preliminare, si deve osservare come difettino in capo alla appellante società di assicurazione, tenuta alla garanzia di prima richiesta, le condizioni dell’azione per impugnare l’atto negativo diretto alla concessionaria garantita e del quale se ne contestano qui l’esatta qualificazione giuridica di revoca anziché di annullamento d’ufficio della disposta concessione, a causa della documentazione asseritamente falsa prodotta a corredo della domanda di agevolazione.

In questa sede, non può negarsi come la contestazione dell’atto di escussione, dovendosi a ciò ritenere delimitato l’odierno appello per stessa ammissione (pag. 6), ricada sotto la cognizione del giudice ordinario secondo la costante giurisprudenza (Cassazione civile, sez. un., 27 febbraio 2007, n. 4425; Cons. St., sez. VI, 21 settembre 2006, n. 5551), inerendo a diritti ed obblighi derivanti dal contratto di fideiussione, senza possibilità alcuna per l’istituto assicuratore di opporre eccezioni, come qui si tenta di introdurre surrettiziamente con la pretesa di contestare il tipo di provvedimento adottato.

3.- Sulla base delle sopra esposte considerazioni, va rigettato l’appello, con conferma dell’appellata sentenza, non ricadendo la controversia nella giurisdizione dell’adito giudice amministrativo.

La condanna alle spese del presente grado di giudizio segue il principio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto (ricorso numero: 4388/2010), respinge l’appello e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Condanna la società appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi € 3.000,00 (euro tremila/oo) a favore di Banca spa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2014 con l’intervento dei magistrati:

Sergio De Felice, Presidente FF

Vito Carella, Consigliere, Estensore

Claudio Contessa, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

Roberta Vigotti, Consigliere

 

 

L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/05/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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Andrea Maso