Le responsabilità e le diverse coperture assicurative del progettista (esterno all’organico della pubblica amministrazione) di opere pubbliche a norma della legge Merloni e del relativo regolamento di attuazione (seconda parte)

Di Sonia LAZZINI

Prima di incominciare la trattazione della seconda relazione, ci preme puntualizzare alcuni aspetti.

Dalla nostra esperienza, che ci sta derivando dal contatto in aula con tanti professionisti tecnici, interni ed esterni alla pubblica amministrazione, ci siamo resi conto che queste persone non hanno tempo né voglia di andarsi a studiare il contratto di assicurazione parola per parola; probabilmente manca anche loro, visto l’attività che si sono scelti, le giuste basi di conoscenze teorico-giuridiche.

Lo scopo del lavoro che segue è proporre un’analisi dei contratti che si trovano oggi presenti sul mercato italiano, cercando di renderli compresivi a tutti e, nel contempo, cercare di superare le difficoltà “semantiche” legate inevitabilmente alla trasposizione in “un linguaggio assicurese” di obblighi di legge (già per conto loro di difficile interpretazione per la gente non vicina al mondo legale).

L’esigenza nasce dal fatto che la previsione normativa contemplata nell’articolo 9, comma 59 della Legge 18 novembre 1998, n. 415 (Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ulteriori disposizioni in materia di lavori pubblici) il quale recita che : “ Gli schemi di polizza-tipo concernenti le coperture assicurative e le garanzie fideiussorie previste dall’articolo 30 della legge n. 109 sono approvati con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge” non è stata ancora attuata.

Non ci sono quindi le polizze – tipo a cui fare riferimento.

In tale incertezza operativa, è lasciata alla discrezionalità di ogni singola Compagnia, italiana o estera, di interpretare le norme e di creare un prodotto che risponda all’intento del legislatore e che soddisfi le esigenze della futura contraenza.

Non incontreremo grossi problemi interpretativi per quanto concerne la garanzia di Responsabilità Civile in quanto già da tempo è presente sul mercato.

Tradizionalmente esiste infatti una cultura delle compagnie italiane in questo campo ma, in virtù della sempre più sentita e manifestata esigenza di venir incontro alle vecchie e nuove esigenze socio-economiche degli assicurati, sommata alla spietata concorrenza che la libera prestazione di servizi ha favorito, sembra che gli operatori si sentano in dovere di inventarsi nuove “formule”, qualche volta, almeno in apparenza, giuridicamente soggette a troppe interpretazioni.

Per quanto riguarda i prodotti delle Compagnie straniere si possono presumere, in alcune circostanze, delle enormi difficoltà di interpretare il nostro diritto e di tradurne i termini correttamente.

La novità assoluta è contenuta nella seconda parte del comma 5 dell’articolo 30 che impone che la polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che l’amministrazione deve sopportare per le varianti di cui all’articolo 25, comma 1, lettera d), resesi necessarie in corso di esecuzione

Anche in questo caso, alcune soluzioni proposte dal mercato, meritano di essere analizzate “sotto la lente” onde evitare, in caso di evento dannoso, alcuni inutili contenziosi.

Tratteremo separatamente le due sezioni.

L’assicurazione della responsabilità civile professionale*

* per quanto concerne la nozione di assicurazione della responsabilità civile, per non creare inutili ripetizioni, si rimanda quanto contenuto nell’ ultimo paragrafo dal titolo “ alcuni aspetti della copertura assicurativa della responsabilità civile” nel mio precedente articolo “ Il nuovo disegno di legge di delega al Governo sul riordino delle professioni intellettuali impone l’obbligo di assicurarsi per la responsabilità civile sia al singolo professionista sia alle società professionali” che trovate sempre nell’osservatorio delle garanzie assicurative http://www.diritto.it/articoli/osservatorio_copert_ass/index.html

Non intendiamo favorire né una Società né un’altra: i testi di polizza che ci permetteranno di comprendere meglio tutte le problematiche assicurative relative ai progettisti esterni alla pubblica amministrazione, vengono qui riportati solo per le caratteristiche delle singole clausole, mantenendo un rigido anonimato sulla loro provenienza.

Sarebbe troppo lungo e noioso soffermarci su tutti gli articoli delle condizioni di polizza: cercheremo di porre in evidenza solo gli aspetti più salienti e meno facilmente traducibili in un linguaggio comune; una delle difficoltà che si incontra nel comprendere le condizioni di polizza consiste proprio nell’uso di un vocabolario molto tecnico, che imbarazza chi legge e lo spinge, a volte ad abbandonare presto la interpretazione di tutto il contratto, trovandosi poi a scontrarsi con cavillosi liquidatori.

Ovviamente anche prima dell’entrata in vigore sia della Legge Merloni sia del recente regolamento di attuazione (dpr554/99) esistevano le garanzie che coprivano la responsabilità civile del progettista; esse potevano riferirsi all’intera attività svolta dal professionista (e riguardare più opere il cui valore singolo però non doveva superare certi limiti, contrattualmente prefissati) oppure potevano avere come riferimento una singola opera solamente.

Nel primo caso era compito del professionista indicare l’esatta professione esercitata (ingegnere, architetto . ecc) , le specifiche funzioni svolte (progettista, direttore dei lavori o entrambi) e anche il settore o i settori di attività ( costruzioni rurali, industriali, civili, impianti di servizi generali interni a stabilimenti o a costruzioni civili, impianti per la distribuzione delle acque, fognature urbane, ecc).

Nel secondo caso, oltre ai dati soggettivi del singolo professionista, bisognava anche indicare la natura, il settore di appartenenza, l’ubicazione e il valore complessivo dell’opera ( per la quale andava compilato anche un questionario contenente una descrizione, gli estremi della licenza edilizia, le generalità del committente e dell’appaltatore).

La copertura RC in generale può assumere sei configurazioni diverse: essa può valere solo durante l’esecuzione di lavori o anche dopo la loro ultimazione, può includere o escludere il danno alle opere e riguardare l’intera attività o la singola opera.

La copertura cosiddetta “ garanzia .Merloni”, per le nuove spese di progettazione e i maggiori costi, sarà prestata di volta in volta su ogni singolo incarico di progettazione.

Normalmente la garanzia base è molto simile per tutte le compagnie.

Il nostro compito è verificare se questa tipologia di copertura si adatta alle nuove esigenze normative, imposte ai progettisti da tutta la recente normativa sui lavori pubblici.

Prima però di passare alla disanima dell’articolo relativo all’oggetto dell’assicurazione, ci preme andare a vedere le Definizioni che vengono date ai termini che successivamente sono usati all’interno delle singole clausole. (i nostri commenti sono riportati in corsivo, mentre i testi sono scritti normalmente)

DEFINIZIONI: comuni a tutte le polizze

Nel testo che segue s’intende:

per Assicurazione: il contratto di assicurazione;

Regolato dal nostro codice civile dall’articolo 1882 e sgg. . Il contratto di assicurazione è tipico ossia ha una sua ben precisa collocazione e caratteristiche molto particolari all’interno del nostro ordinamento giuridico, a prestazioni corrispettive perché entrambe le parti si obbligano a fare qualcosa, a titolo oneroso perché costa (premio), aleatorio perché per la prestazione di una delle due parti (Assicuratore) non c’è la certezza di accadimento ed infine per adesione in quanto il contraente firma uno prestampato già predisposto fin dall’inizio dall’assicuratore.

per Polizza: il documento che prova l’assicurazione;

In realtà per esistere il contratto di assicurazione non necessita della forma scritta. Deve essere però provato per iscritto quindi è invalsa la tradizione di sottoscriverlo direttamente .

per Contraente: il soggetto che stipula l’assicurazione;

In termini più pratici, è colui che paga ed è anche colui che dovrà stare attento a tutte le dichiarazioni inerenti lo stato del rischio, in caso di aggravamento o anche diminuzione.

per Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione;

per Società: l’impresa assicuratrice;

per Premio: la somma dovuta alla Società;

per Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro

per Sinistro: il verificarsi del fatto per il quale è prestata l’assicurazione e al quale è derivato un danno; concetto di loss occuring

oppure (abbiamo trovato alcuni contratti con la seguente dicitura):

per Sinistro: un evento dovuto a causa violenta ed esterna che abbia prodotto danni a cose o lesioni corporali a persone, obiettivamente constatabili

LA SEGUENTE DEFINIZIONE E’ LIMITATIVA E NON VA QUINDI ACCETTATA: questa è la precisione di infortunio (evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna) che non ha nulla a che vedere con il fatto dannoso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto ( ex art. 2043 cod. civ.) che sta alla base della nostra responsabilità extracontrattuale.

per Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

per Scoperto: la parte del danno risarcibile espressa in percentuale che rimane a carico dell’Assicurato;

per Franchigia: la parte del danno risarcibile espressa in importo che rimane a carico dell’Assicurato.

DEFINIZIONI: specifiche della garanzia responsabilità civile professionale

Per Sinistro: ove non diversamente definito, la richiesta di risarcimento di perdite patrimoniali, o di danni corporali e materiali per i quali è prestata l’assicurazione; concetto di claims made

Per danni corporali: la morte e lesioni personali;

Per danni materiali: la distruzione o il deterioramento di cose;

Per cose: sia gli oggetti materiali sia gli animali.

Per perdite patrimoniali: il pregiudizio economico, risarcibile a termini di polizza, che non sia conseguenza di morte, lesioni personali o di danneggiamento a cose;

questa garanzia è l’unica che viene concessa per quelle tipologie di liberi professionisti che, con il loro comportamento, non potranno mai arrecare danni fisici ai clienti: notai, commercialisti, avvocati ecc

Per progettista: il singolo libero professionista, regolarmente abilitato, che individualmente o assieme ad altri professionisti, predispone un progetto relativo alle prestazioni professionali previste in polizza.

L’oggetto dell’Assicurazione

Analizziamo la prima proposta (prima ipotesi):

“ L’impresa si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell’esercizio della sua attività professionale svolta nei modi e termini previsti dalle legge.

L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’assicurato da fatto dei suoi dipendenti.

L’assicurazione è inoltre estesa alla responsabilità civile personale dei collaboratori indicati in polizza, facenti parte dello studio e iscritti al relativo albo professionale, se previsto, nonché praticanti.”

Si può estendere la garanzia “durante l’esecuzione dei lavori e fino a 10 anni dalla data di ultimazione di ciascuna opera, compresi quelli alle opere in costruzione, sulle quali o nelle quali si esplicano i lavori stessi.” (ovviamente con un premio aggiuntivo)

La necessità per il progettista di assicurarsi per i dieci anni trova legittimità dall’applicabilità, anche a questo professionista oltre che all’appaltatore, delle norme contenute nell’articolo 1669 cod. civ. pure confermato dalla Cass. Civ. con la sentenza del 28 ottobre 1994 n. 8904.

Inoltre, a fronte del medesimo contratto, questa compagnia offre la possibilità di assicurarsi per “le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compreso il committente, nello svolgimento di tutte le attività previste dalla tariffa professionale svolte nei termini delle leggi e dei regolamenti che le disciplinano” (consulenze, collaudi, ricerche catastali ecc.)

Viene da pensare che questo tipo di garanzia possa essere efficace anche quando il progettista sia considerato responsabile nei confronti dell’appaltatore e della stazione appaltante nel caso di fattispecie contemplata nell’articolo 25 commi 4 e 5 , ove è previsto che se le varianti di cui al comma 1, lettera d), eccedono il quinto dell’importo originario del contratto, il soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione del contratto e indice una nuova gara alla quale è invitato l’aggiudicatario iniziale ed inoltre che la risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, dà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto.

Non sembra essere così: infatti tra i rischi esclusi compare:

L’assicurazione non vale :

“per la responsabilità inerente alle varianti in corso d’opera previste e disciplinate dalla legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modifiche”.

Attenzione quindi perché non sembra essere coperta nemmeno la responsabilità del progettista ex art. 25 comma 2. della legge : “ I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 1, lettera d).” che comportano varianti.

Mentre lo ricordiamo, i maggiori costi che l’amministrazione deve sopportare per le varianti di cui all’articolo 25, comma 1, lettera d), resesi necessarie in corso di esecuzione andranno coperti con la cosiddetta copertura Merloni ma saranno esclusi tutti i danni che, eventualmente, a seguito di variante, l’amministrazione si potrebbe trovare a pagare a terzi, per danneggiamenti fisici o a cose, con poi possibilità di rivalersi sul progettista.

L’assicurazione non vale altresì :

“se i lavori sono eseguiti da imprese dell’Assicurato o di cui l’assicurato stesso sia socio a responsabilità illimitata, amministratore o dipendente”;

Tale esclusione trova la sua ratio nell’articolo 17 al comma 9 (Effettuazione delle attività di progettazione, direzione dei lavori, e accessorie) della legge 109/94 che esplicitamente predispone. “9. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all’affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall’art. 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell’incarico ed ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione ed ai loro dipendenti”.

Sono inoltre esclusi

“i danni e le perdite patrimoniali conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di norme edilizie e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità”;

Anche qui c’è da fare attenzione perché, come abbiamo potuto verificare nella prima parte del nostro lavoro, il progettista risponde comunque dei danni (cfr Corte dei Conti, sez. I, 3 ottobre 1996 n. 66 e Cass. Civ., sez. II, del 16 febbraio 1996 n. 1208) dovuti a mancata adeguazione degli edifici previsti dalla normativa vigente, ma non risulta coperto dalla polizza e quindi troverà costretto ad intaccare direttamente il proprio patrimonio per risarcire il relativo danno .

Nel contratto che ci occupa, ci sono delle ulteriori esclusioni di polizza, che non riteniamo di dover commentare essendo tollerante la loro presenza.

Merita invece soffermarsi sull’articolo relativo al Vincolo di solidarietà:

L’assicurazione vale esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell’assicurato, con esclusione quindi di quella parte di responsabilità che gli possa derivare in via solidale dal rapporto con altri professionisti.

L’articolo suscita non poche perplessità.

Prima di tutto la canalizzazione di responsabilità del progettista esecutivo nell’accettare i precedenti progetti preliminare e definitivo. Articolo all’articolo 17 comma 14-sexies dispone infatti che le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma affidate al medesimo soggetto, pubblico o privato. Se però dovessero sussistere particolari ragioni, accertate dal responsabile del procedimento, per affidare le tre fasi a soggetti diversi occorre allora l’accettazione, da parte del nuovo progettista, dell’attività progettuale precedentemente svolta.

La sua responsabilità sarà personale e diretta o solidale con questi ultimi ?

I progettisti appartenenti all’apparato della Pubblica Amministrazione, sono professionisti come inteso nell’articolo in questione oppure questa figura si riferisce soltanto ai liberi professionisti, regolarmente iscritti all’albo ?

Professionisti che firmano i progetti congiuntamente: come si fa a decidere l’ambito di responsabilità dell’uno rispetto all’altro?

Indubbiamente per queste persone, l’assicurazione dovrà pensare ad un’altra soluzione.

Si immagina che l’appaltatore sia escluso dal novero degli “altri professionisti”: non però il direttore dei lavori.

Anche in questa fattispecie, il progettista rischia di dover provvedere personalmente all’eventuale risarcimento del danno.

Un’altra compagnia propone questa soluzione (seconda ipotesi):

“La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare , quale civilmente responsabile a sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi (compreso tra questi il committente) per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, compresi i danni alle opere progettate e/o dirette, provocati da rovina totale o parziale delle opere stesse, in conseguenza di qualsiasi atto od omissione commessi dall’Assicurato stesso o da qualsiasi altra persona della quale l’Assicurato è legalmente responsabile, nell’espletamento delle attività di progettazione e direzione dei lavori svolte in qualità di libero professionista.”

La copertura assicurativa vale anche per (tra le altre circostanze) :

attività di supporto al Coordinatore unico previsto dall’ articolo 7,4 quater della legge 109 del 1994, modificata dalla Legge 216 del 1995.

Attenzione: è facile immaginare che si tratti solo di una svista: non si fa menzione alle successive modificazione apportate alla legge tanto che la figura del Coordinatore unico non esiste più.

Manca infatti il riferimento alla Merloni ter – Legge 418 del 18 novembre 1998 che all’articolo art. 7 (Misure per l’adeguamento della funzionalità della pubblica amministrazione) impone che :

“1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, un responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento previsto dal programma triennale dei lavori pubblici, per le fasi della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione.

(omissis)

4. Il regolamento disciplina le ulteriori funzioni del responsabile del procedimento, coordinando con esse i compiti, le funzioni e le responsabilità del direttore dei lavori e dei coordinatori in materia di salute e di sicurezza durante la progettazione e durante l’esecuzione dei lavori, previsti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni. Restano ferme, fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, le responsabilità dell’ingegnere capo e del direttore dei lavori come definite dalla normativa vigente.

5. Il responsabile del procedimento deve essere un tecnico. Qualora l’organico dei soggetti di cui al comma 1 presenti carenze accertate o non consenta il reperimento delle adeguate competenze professionali in relazione alle caratteristiche dell’intervento secondo quanto attestato dal dirigente competente alla formazione e allo svolgimento del programma, i compiti di supporto all’attività del responsabile del procedimento possono essere affidati con le procedure e le modalità previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, a professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, o alle società di cui all’articolo 17, comma 1, lettere e) ed f), aventi le necessarie competenze specifiche di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale e che abbiano stipulato a proprio carico adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale.”

Un’altra compagnia ha inteso, già nell’oggetto dell’assicurazione, aggiungere un’ulteriore copertura (terza ipotesi):

“La società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato nei limiti del massimale previsto in polizza di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, per danni involontariamente cagionati a terzi nell’esercizio dell’attività professionale descritta in polizza, svolta nei termini delle leggi e dei regolamenti che la disciplinano.

L’assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, professionali, agricole o di servizi, purchè conseguenti a sinistro (:la richiesta di risarcimento o perdite patrimoniali per i quali è prestata l’assicurazione) indennizzabile a termine di polizza.

Questa specifica estensione di garanzia è prestata nell’ambito del massimale di polizza con un sottolimite del massimale stesso pari al 10% per sinistro e al 20% per anno assicurativo”

Molteplici sono le ipotesi di danno indennizzabile in base all’oggetto dell’assicurazione.

Danni materiali: (property damages – dommmages matériels): il pregiudizio economico conseguente a danneggiamento o distruzione di cose o lesioni.

Danni corporali: (bodily injures – dommages corporels) : il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone.

Danni immateriali consecutivi (consequential losses – dommages immatériel/pertes pécuniaires conseécutifs: gli altri danni risarcibili a norma di legge conseguenti a un danno materiale o corporale

Danni immateriali puri o non consecutivi ( pure pecuniary losses – dommages immatériels – pertes pécuniaires purs) : gli altri danni risarcibili a norma di legge, ma verificatisi in assenza di qualsiasi danno corporale o materiale:

Nelle definizioni della polizza che stiamo analizzando si legge che per danno si intende il pregiudizio economico conseguente a lesioni personali, morte o danneggiamenti a cose.

Quindi l’estensione della garanzia ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, professionali, agricole o di servizi opera soltanto in conseguenza di lesioni personali, morte o danneggiamenti a cose; rientrano quindi nella categoria dei danni immateriali consecutivi.

La stessa copertura non vale (oltre ad altre circostanze abbastanza intuibili) :

“per i danni conseguenti a ritardi nell’esecuzione o consegna dei lavori nonché per i danni subiti dall’ente appaltante conseguenti a:

Riguardo a questa esclusione ci sono due osservazioni di fare: la prima è che per i danni conseguenti a ritardi nell’esecuzione o consegna dei lavori potrebbe anche essere considerato unico responsabile l’appaltatore e quindi non il progettista; la seconda osservazione riguarda il fatto che esplicitamente sono state escluse le garanzie, richieste in maniera puntuale dalla legge e dal regolamento, che andranno invece comprese in un contratto stipulato ad hoc sulla singola opera.

La stessa polizza contiene una seconda sezione dedicata però a attività diverse da quelle del progettista e/o direttore dei lavori nonché collaudatore, ma comunque rientranti nelle competenze professionali stabilite dalla legge; in questo caso l’oggetto dell’assicurazione è così esplicitato:

“La società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato nei limiti del massimale previsto in polizza di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, per PERDITE PATRIMONIALI, involontariamente cagionate a terzi nell’esercizio dell’attività professionale descritta in polizza, svolta nei termini delle leggi e dei regolamenti che la disciplinano.

L’assicurazione comprende inoltre, nei limiti di un terzo del massimale previsto in polizza, le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell’assicurato per errori imputabili all’Assicurato stesso”

Quindi non sono comprese , in nessun caso, le perdite patrimoniali che il progettista potrebbe cagionare; nell’ultima parte dell’articolo manca altresì la specificazione che l’errore non debba essere commesso con dolo.

Un’altra proposta appare molto più sintetica delle altre nella sua formulazione (quarta ipotesi):

“ L’assicurazione è prestata per la responsabilità professionale derivante all’assicurato ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale:

  1. Direttamente connesso all’esercizio dell’attività professionale;
  2. In relazione alla conduzione dei locali adibiti all’attività professionale dell’assicurato e delle attrezzature ivi esistenti.

L’ assicurazione è prestata anche per le perdite patrimoniali cagionate dallo svolgimento professionale dell’attività di consulenza, collaudo ricerche ,catastali”

Fino a qui, a parte la forma molto abbreviata, non ci sono grandi differenze: hanno incluso la responsabilità per la conduzione del locale che nelle altre polizze è prevista con una clausola aggiuntiva.

Attenzione però ad una esclusione (fra le tante):

Sono esclusi i danni di NATURA CONTRATTUALE.

Questa esclusione è di non facile ed immediata interpretazione; tanto più che non esiste , nel paragrafo dedicato alle definizioni, alcun riferimento al vocabolo danno né tanto meno che cosa si intenda per natura contrattuale.

Non dimentichiamoci che la responsabilità del professionista nasce da un’obbligazione contrattuale, accordata con il cliente, il quale può subire sia una lesione di un diritto relativo, inadempimento contrattuale, sia una lesione di un diritto assoluto, alla vita, al patrimonio, alla salute ecc.

Eliminare così esplicitamente i danni di natura contrattuale, potrebbe anche voler dire la non copertura delle obbligazioni nascenti dal contratto: in questo caso, la polizza non coprirebbe nulla, se non gli illeciti di natura extracontrattuale che colpiscano persone estranee a qualsiasi rapporto con l’assicurato, non comunque connessi all’attività professionale, che per legge , deve essere espressa in un contratto.

La generica definizione di contratto è nell’articolo 1321 del cod.civ. :”Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale”.

La prestazione d’opera intellettuale viene vincolata invece nell’articolo 2230 del cod, civ. :”il contratto che ha per oggetto una prestazione d’opera intellettuale è regolato dalle norme seguenti e, in quanto compatibili con queste e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del capo precedente.

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali”

L’infelicità dell’esclusione si trova probabilmente nella sua brevità: meglio sarebbe perdere qualche parola in più a spiegazione di che cosa la Compagnia è disposta a coprire, anche al fine di evitare inutili e talvolta antipatici scontri con il cliente.

Passiamo ora all’analisi di un contratto, molto particolare, di nuova concezione, ma che proprio per lo spirito innovatore con cui è stato scritto, merita un commento abbastanza approfondito (quinta ipotesi):

Norme che regolano l’assicurazione della responsabilità civile professionale delle società e/o degli studi associati di architettura e/o ingegneria e di professionisti ivi operanti

“Relativamente alle richieste di indennità notificate all’Assicurato e da questi regolarmente denunciate all’Assicuratore durante il periodo di validità della presente polizza, l’Assicuratore si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, in relazione allo svolgimento della propria attività professionale, secondo quanto specificato nella proposta di assicurazione per:

  1. INADEMPIENZE AI DOVERI PROFESSIONALI, NEGLIGENZA, IMPRUDENZA O IMPERIZIA IMPUTABILI A COLPA PROFESSIONALE DELL’ASSICURATO, dei suoi dipendenti, di incaricati e di ogni altra persona fisica o giuridica che operi congiuntamente con l’assicurato”

Ci soffermiamo solo sul questo primo aspetto dell’oggetto dell’assicurazione ( gli altri punti si riferiscono a l’infedeltà, ai danni all’immagine e alla perdita o danneggiamento di documenti) in quanto, a volerlo interpretare letteralmente e secondo la logica giuridica del nostro ordinamento, ci sembra offrire il fianco a troppe interpretazioni .

Innanzitutto si parla di richieste di indennità e non di risarcimento.

L’indennità è prestata a fronte di un contratto di assicurazioni, il risarcimento a fronte della presenza di responsabilità civile (artt. 1218, 1223, 1226, 1227, 2043, 2056, 2057, 2058, 2059 del codice civile) .

Ricordiamo il contenuto dell’articolo 1882 del cod. civ. sulla nozione di contratto di assicurazione: “ L’assicurazione è il contratto col quale l’assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.”

Precisamente dobbiamo anche riferirci all’ articolo 1917 cod. civ. sull’assicurazione di responsabilità civile : “ Nell’assicurazione della responsabilità civile l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.

L’assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all’assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l’indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l’assicurato lo richiede.

Le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’assicurato sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L’assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l’assicuratore”.

Sul concetto di colpa ( e di dolo ) , c’è da osservare che il legislatore nel codice civile non ha inteso provvedere a darne una definizione: la stessa è invece ricavabile dal codice penale ed è così identificata:

Art 43 codice penale : Elemento psicologico del reato

“ Il delitto: è doloso, o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell’azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l’esistenza del delitto, è dall’agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione; è preterintenzionale, o oltre l’intenzione, quando dall’azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall’agente; è colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.”

Non si comprende quindi la logica della ripetizione contenuta nel punto 1 dell’oggetto dell’assicurazione.

Si parla inoltre di inadempienze ai doveri professionali: verrebbe quindi da pensare unicamente alle responsabilità di carattere contrattuale che il libero professionista assume nei confronti del suo cliente.

Tale supposizione è altresì dimostrata analizzando una delle successive esclusioni contenuta nel contratto; l’assicuratore infatti non risponderà per:

“Le responsabilità derivanti da morte, malattia, infermità o lesioni fisiche di altre persone o dalla perdita o dal danneggiamento a beni materiali, determinati DA FATTI NON DIRETTAMENTE IMPUTATIBILI AD UN OBBLIGO DI NATURA PROFESSIONALE “

La responsabilità per fatto illecito deriva dall’espressione genericamente contenuta nell’articolo 2043 che dispone dei fatti illeciti:

“ Risarcimento per fatto illecito:

Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.

E’ un obbligo che deriva dal nostro ordinamento giuridico, a prescindere da qualsiasi natura contrattuale, e si identifica con il precetto generale del “neminem laedere”.

La responsabilità extracontrattuale è quella che nasce da fatto illecito, al di fuori di qualsiasi preesistente rapporto obbligatorio costituitosi fra due o più soggetti (contratto).

A ben vedere, l’obbligo di natura meramente professionale del progettista è quello di mettere a disposizione del committente un progetto “cantierabile”; il titolo, attraverso il quale, il cliente stesso o i terzi, potranno, nel caso di lesione di un diritto assoluto, richiedere il risarcimento del danno al progettista, è di natura extracontrattuale e si basa sugli elementi della responsabilità aquiliana.

L’articolo, così come scritto quindi , non sembra rispondere all’esigenza del progettista di coprirsi contro la propria responsabilità civile, intesa nel senso tradizionale, per danni corporali e materiali, ma soltanto per le eventuali perdite patrimoniali di natura specificamente contrattuale.

Come dicevamo all’inizio, stante il carattere innovatore di tutta la polizza, questa nostra analisi è molto puntigliosa nella ricerca del significato letterale giuridico dei termini: non crediamo fosse questo l’intendimento di chi la sta proponendo sul mercato.

Certo che forse, onde evitare poi in fase di sinistro, il manifestarsi di contestazioni o spiacevoli equivoci, andrebbero senz’ altro meglio adattate le condizioni di polizza alla nostra legislazione.

Sulla scia delle innovazioni portate dalla Merloni ter, qualche compagnia, più sensibile di altre, ha approfittato dell’occasione per “esibirsi” con un prodotto di difficilissima lettura anche per l’operatore assicurativo, figuriamoci per un progettista.

Il contratto di cui adesso ci occuperemo (sesta ipotesi) è suddiviso in vari settori, ognuno caratterizzato da qualcosa in meno o qualcosa in più, rispetto agli altri.

Non ci addentriamo in tutte le garanzie proposte, ma cerchiamo solo di cogliere il senso delle differenze.

Oggetto dell’assicurazione relativo ai danni corporali e danni materiali:

“La compagnia di obbliga a tenere indenne l’assicurato di quanto questo si tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge di danni corporali e danni materiali involontariamente cagionati a terzi in relazione allo svolgimento dell’attività descritta in polizza”

Attenzione: non c’è scritto che nel novero dei terzi viene compreso il cliente.

Tale dicitura (accompagnata da tutta una serie di esempi) compare identica sia nel settore A.1 che nel settore B.1 , con la differenza che nel secondo la garanzia comprende anche:

Per complicare maggiormente la lettura, il settore B.1 ha invece queste esclusioni che non sono presenti nel settore A (questo significa che sono garantire in A?, ma allora perché non scriverlo tra i rischi coperti ?) :

non sono compresi i sinistri:

Stante l’assoluta importanza del punto relativo alla mancata rispondenza all’uso e alle varianti, non riteniamo che queste esclusioni, pur non trovandosi tra quelle elencate nel settore A, siano nello stesso ricomprese. Riteniamo piuttosto si tratti di una svista.

Il settore B.1.è assolutamente identico al settore C.1

Oggetto dell’assicurazione relativo alle perdite patrimoniali

“La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge di perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in relazione allo svolgimento dell’attività descritta in polizza nonché di attività diverse da quelle di progettista/direttore dei lavori/collaudatore, comunque previste dall’ordinamento professionale e conseguenti all’attività prestata dall’Assicurato quale libero professionista”

Tale dicitura (accompagnata da tutta una serie di esempi) compare identica sia nel settore B.2 e nel settore C.2

C’è da notare che viene menzionata la copertura relativa a errata interpretazione di vincoli urbanistici, regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità

Una nuova clausola invece appare al settore C.3

Garanzia per mancata rispondenza:

“La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, di perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di GRAVI DIFETTI delle opere progettate e/o dirette, riscontrati dopo la loro ultimazione ma non oltre il collaudo (comunque durante la validità della polizza) che rendano l’opera inidonea all’uso e/o necessità a cui è destinata, in conseguenza di errata interpretazione delle disposizioni a norme relative a regolamenti edilizi o in conseguenza di errori di progettazione e/o direzione.

Sono compresi i costi necessari sostenuti per rendere le opere a norma dei regolamenti sopra citati, escluse comunque le spese per le migliorie”.

Attenzione: in tutta la polizza non c’è la definizione di grave difetto ed è quindi lasciata alla libera interpretazione degli operatori.

La cosiddetta “garanzia Merloni “

Ricordiamo gli articoli di legge .

Art 30 della legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni:

5. Il progettista o i progettisti incaricati della progettazione esecutiva devono essere muniti, a far data dall’approvazione del progetto, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che l’amministrazione deve sopportare per le varianti di cui all’articolo 25, comma 1, lettera d), resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dell’importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di ecu, per lavori di importo inferiore a 5 milioni di ecu, IVA esclusa, e per un massimale non inferiore al 20 per cento dell’importo dei lavori progettati, con il limite di 2 milioni e 500 mila ecu, per lavori di importo superiore a 5 milioni di ecu, IVA esclusa. La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale.

Art. 105 del D.p.r 554/99

(Polizza assicurativa del progettista)

1. Le stazioni appaltanti richiedono ai progettisti, come forma di copertura assicurativa, la polizza di cui all’articolo 30, comma 5, della Legge. Tale polizza copre la responsabilità professionale del progettista esterno per i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo, che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

2. Si intende per maggior costo la differenza fra i costi e gli oneri che la stazione appaltante deve sopportare per l’esecuzione dell’intervento a causa dell’errore o omissione progettuale ed i costi e gli oneri che essi avrebbe dovuto affrontare per l’esecuzione di un progetto esente da errori ed omissioni.

3. Per nuove spese di progettazione si intendono gli oneri di nuova progettazione, nella misura massima del costo iniziale di progettazione sostenuti dalle stazioni appaltanti qualora, per motivate ragioni, affidino con le procedure di cui alla Legge ed al presente regolamento, la nuova progettazione ad altri progettisti anziché al progettista originariamente incaricato. L’obbligo di nuovamente progettare i lavori a carico del progettista senza costi e oneri per la stazione appaltante deve essere inderogabilmente previsto nel contratto.

4. Il progettista, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, deve produrre una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo “responsabilità civile generale” nel territorio dell’Unione Europea, contenente l’impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati. La polizza decorre dalla data di inizio dei lavori e ha termine alla data di emissione del certificato del collaudo provvisorio. La mancata presentazione della dichiarazione determina la decadenza dall’incarico, e autorizza la sostituzione del soggetto affidatario.

5. Nel caso in cui il pagamento dei corrispettivi professionali sia dal contratto frazionato in via di anticipazione non correlata allo svolgimento per fasi del progetto, ciascuna anticipazione in acconto è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’acconto medesimo. Il saldo è corrisposto soltanto a seguito della presentazione della polizza. Lo svincolo delle garanzie fideiussorie è contestuale alla presentazione della polizza, che deve in ogni caso avvenire al momento della consegna degli elaborati progettuali.

6. L’assicuratore, entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento, comunica alla stazione appaltante la somma offerta, ovvero indica i motivi per i quali non può formulare alcuna offerta. Il responsabile del procedimento entro sessanta giorni dal ricevimento dell’offerta deve assumere la propria determinazione. Trascorso inutilmente tale termine, l’offerta si intende rifiutata. Qualora il responsabile del procedimento dichiari di accettare la somma offertagli, l’assicuratore deve provvedere al pagamento entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.

7. Qualora l’assicuratore non proceda alla comunicazione di cui al comma 6, ovvero la sua offerta sia ritenuta incongrua dalla stazione appaltante, la stima dell’ammontare del danno è demandata ad un perito designato dall’Autorità nell’ambito dell’elenco di cui all’articolo 151, comma 6. Qualora il pagamento della somma stimata non sia effettuato entro sessanta giorni dalla comunicazione della stima, l’Amministrazione dà comunicazione all’ISVAP.

La copertura assicurativa in questione non deve far altro che rispettare i termini su esposti.

“La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese), esclusivamente per:

Sofferti dalle Stazioni appaltanti dei lavori, in conseguenza di errori o omissioni non intenzionali imputabili a colpa professionale dell’Assicurato o dei professionisti della cui opera si avvale”

Attenzione ai rischi non coperti:

Una Compagnia si è “inventata” questa esclusione:

La copertura non è efficace nel caso in cui:

Ci sembra un po’ eccessivo.

Ammettiamo che il Responsabile Unico del Procedimento faccia uno sbaglio nella procedura di affidamento dell’opera e che risulti non corretta l’assegnazione dell’appalto, magari perché solo successivamente si rendano palesi delle cause di esclusione imputabili alla ditta stessa, in questo caso il progettista, che non ha alcuna responsabilità, si ritrova ad avere in mano una copertura non valida?

Riteniamo che una tale esclusione non debba nemmeno essere accettata dalla stazione appaltante.

Con questa ultima osservazione, concludiamo la nostra analisi sui singoli contratti ma non anche il nostro impegno futuro, per due ordini di ragioni.

Punto primo : il 20 dicembre 2000 è fissata l’udienza presso il Tar del Lazio del ricorso, presentato dall’Ania e da altre Compagnie, per l’annullamento degli articoli 103, 104 e 105 del D.p.r. n. 554 /99 concernente il regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici n. 109/94 e successive modificazioni.

Last but non least :non sono ancora stati emanati i testi di polizza come previsto nell’articolo 9, comma 59 della Legge 18 novembre 1998, n. 415.

Sarà nostra cura ritornare sull’argomento non appena in possesso di dati che ci permetteranno di rispondere appropriatamente alle esigenze assicurative del progettista di lavori pubblici.

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Andrea Maso