ai fini della distinzione tra contratto autonomo di garanzia e fideiussione non è decisivo l’uso delle espressioni, quanto piuttosto la relazione in cui le parti hanno inteso porre l’obbligazione principale e quella di garanzia (sentenze 21 aprile 1999, n. 3964, 19 giugno 2001, n. 8324, 9 novembre 2006, n. 23900, 28 febbraio 2007, n. 4661);

di Sonia Lazzini

la fondamentale distinzione tra l’uno e l’altro contratto sta nel fatto che il contratto autonomo di garanzia è privo del carattere dell’accessorietà, sicché viene di norma esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, regola che è invece essenziale nella fideiussione ai sensi dell’art. 1945 c.c. (v., oltre quelle sopra citate, anche le sentenze 14 febbraio 2007, n. 3257, 13 maggio 2008, n. 11890);

la presenza della clausola a prima richiesta o a semplice richiesta comporta, di regola, l’inapplicabilità della disciplina delle tipiche eccezioni fideiussorie di cui agli artt. 1956 e 1957 c.c., (sentenze 1 giugno 2004, n. 10486, n. 23900 del 2006 cit., 9 agosto 2007, n. 17490);

la valutazione circa la sussistenza dell’uno o dell’altro contratto costituisce compito del giudice di merito ed è perciò incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivata (sentenze 31 maggio 2006, n. 13001, e 15 febbraio 2011, n. 3678).

In questo quadro giurisprudenziale si è poi inserita la sentenza delle Sezioni Unite 18 febbraio 2010, n. 3947, che nella complessa ed articolata pronuncia ha avuto occasione di ribadire i seguenti punti: caratteristica fondamentale che differenzia il contratto autonomo di garanziadalla fideiussione è la carenza dell’elemento dell’accessorietà, sicché “il garante s’impegna a pagare al beneficiario, senza opporre eccezioni in ordine alla validità e/o all’efficacia del rapporto di base”; la causa concreta del contratto autonomo di garanzia sta nel “trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale”; la presenza di una clausola a prima richiesta e senza eccezioni “dovrebbe di per sé orientare l’interprete verso l’approdo alla autonoma fattispecie del garantievertrag, salva evidente, patente, irredimibile discrasia con l’intero contenuto “altro” della convenzione negoziale”

In particolare, per quanto qui più direttamente interessa, l’anzidetta pronuncia delle Sezioni unite civili di questa Corte, n. 3947/10, ha affermato i seguenti condivisi principi, ai quali pure nella specie il collegio ritiene di doversi attenere:

l contratto autonomo di garanzia (c.d. Garantievertrag), espressione dell’autonomia negoziale ex art. 1322 cod. civ., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile, contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l’adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l’identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante);

inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l’elemento dell’accessorietà, è tutelato l’interesse all’esatto adempimento della medesima prestazione principale.

Ne deriva che, mentre il fideiussore è un “vicario” del debitore, l’obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto indipendente rispetto all’obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all’adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore;

l’inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (_c.d. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà, che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un’evidente discrasia rispetto all’intero contenuto della convenzione negoziale (conformi Cass. III civ. n. 19736 del 27/09/2011 e n. 22233 del 20/10/2014);

al contratto autonomo di garanzia, in difetto di diversa previsione da parte dei contraenti, non si applica la norma dell’art. 1957 cod. civ., sull’onere del creditore garantito di far valere tempestivamente le sue ragioni nei confronti del debitore principale, poiché tale disposizione, collegata al carattere accessorio dell’obbligazione fideiussoria, instaura un collegamento necessario e ineludibile tra la scadenza dell’obbligazione di garanzia e quella dell’obbligazione principale, e come tale rientra tra quelle su cui si fonda l’accessorietà del vincolo fideiussorio, per ciò solo inapplicabile ad un’obbligazione di garanzia autonoma;

La c.d. polizza fideiussoria è un negozio che, sotto il profilo genetico, si distingue dalle convenzioni fideiussorie sia perché necessariamente oneroso, mentre la fideiussione può essere anche a titolo gratuito, sia perché stipulato, non tra il fideiussore e il creditore, ma, di regola, dall’appaltatore (debitore principale) su richiesta ed in favore del committente beneficiario (creditore principale); inoltre, esso è strutturalmente articolato secondo lo schema del contratto a favore di terzo, il quale non è parte né formale né sostanziale del rapporto, ed è funzionalmente caratterizzato dall’assunzione dell’impegno, da parte di una banca o di una compagnia di assicurazione (promittente), di pagare un determinato importo al beneficiario, onde garantirlo nel caso di inadempimento della prestazione a lui dovuta dal contraente.

Inoltre, con sentenza n. 3678 del 15/02/2011 questa Corte (III sez. civ.) ha pure chiarito che l’accertamento relativo alla distinzione, in concreto, tra contratto di fideiussione e contratto autonomo di garanzia è questione riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di egittimità esclusivamente per violazione dei canoni legali di ermeneutica ovvero per vizio di motivazione.

In senso conforme Cass. n. 13001 del 2006).

Pertanto, la sentenza qui impugnata appare del tutto conforme ai suddetti principi, non emergendo in particolare, l’evidente discrasia, segnalata dalla Sezioni Unite e dalle successive conformi pronunce sul punto, riguardo alla clausola di pagamento dovuto a prima richiesta senza possibilità di eccezioni, come ipotesi residuale per escludere l’autonomia dell’obbligazione assunta dal garante in tali evenienze.

Pertanto, la sentenza qui impugnata appare del tutto conforme ai suddetti principi, non emergendo in particolare, l’evidente discrasia, segnalata dalla Sezioni Unite e dalle successive conformi pronunce sul punto, riguardo alla clausola di pagamento dovuto a prima richiesta senza possibilità di eccezioni, come ipotesi residuale per escludere l’autonomia dell’obbligazione assunta dal garante in tali evenienze

(…)

Ne deriva che su tale garanzia non poteva de jure esplicare effetti giuridicamente rilevanti l’inadempimento, quantunque incolpevole, da parte del garantito, laddove diversamente opinando sarebbero state chiaramente applicabili le ordinarie regole in tema di fideiussione. In altri termini, proprio l’autonomia della garanzia prestata nella specie, alla luce dei succitati principi di diritto, rende insensibile la relativa obbligazione rispetto alle sorti del rapporto giuridico cui la stessa è connessa, però senza caratteri di accessorietà; altrimenti non avrebbero alcuna effettiva funzione le clausole di cui si è detto, specificamente approvate dall’obbligata, nei sensi ammessi dalla surriferita giurisprudenza.

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza numero 8926 del 6 aprile 2017

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Andrea Maso