incombe sul ricorrente l’onere di allegare e provare la sussistenza in concreto di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità ex art. 2043 c.c.

LA MASSIMA

l danno subito dal terzo coltivatore per la perdita del godimento del fondo conseguente all’occupazione acquisitiva deve essere liquidato secondo le regole generali dell’art. 2043 c.c., dovendosi considerare anche l’indennità aggiuntiva alla quale il coltivatore avrebbe avuto diritto, ove la privazione definitiva del godimento del fondo fosse conseguita ad un valido provvedimento di espropriazione

LEGGIAMO NELLA SENTENZA NUMERO 6089 DELL’11 DICEMBRE 2020 PRONUNCIATA DAL TAR CAMPANIA, NAPOLI CHE

gioverà richiamare, per quanto d’interesse in relazione alla disamina dell’odierna vicenda, l’art. 17, co. 2, L. 22 ottobre 1971 n. 865 (cfr. ora l’art. 42 D.P.R. 327/2001, T.U. Espropri), a mente del quale: “Nel caso invece che l’espropriazione attenga a terreno coltivato dal fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante, costretto ad abbandonare il terreno stesso, ferma restando l’indennità di espropriazione determinata ai sensi dell’art. 16 in favore del proprietario, uguale importo dovrà essere corrisposto al fittavolo, al mezzadro, al colono o al compartecipante che coltivi il terreno espropriando almeno da un anno prima della data del deposito della relazione di cui all’art. 10”.

Importa ricordare, in termini generali, quanto chiarito dalla pacifica giurisprudenza per cui:

– tale indennità aggiuntiva è autonoma rispetto all’indennità di espropriazione dovuta al proprietario e trova fondamento nella diretta attività di prestazione d’opera sul terreno espropriato e nella situazione privilegiata che gli artt. 35 e ss. Cost. assicurano alla posizione del lavoratore (cfr. Cass. Civ., sez. I, 3 giugno 2016 n. 11464);

– va riconosciuta anche nel caso in cui l’espropriazione abbia riguardato solo una parte del fondo e non abbia comportato l’abbandono dell’intero terreno oggetto del rapporto agrario, ed in tal caso va liquidata in relazione alla minore superficie in concreto occupata ed abbandonata (cfr. Cass. Civ., sez. I, 15 maggio 2008 n. 12306);

– l’affittuario che sia stato costretto ad abbandonare il fondo per un fatto illecito della P.A., o per occupazione acquisitiva, ha diritto al risarcimento del danno subito e non all’indennità prevista dall’art. 17 della legge n. 865 del 1971 (cfr. Cass. Civ. sez. I, 23 luglio 2014 n. 16731 e 24 ottobre 2011 n. 21945);

– il danno subito dal terzo coltivatore per la perdita del godimento del fondo conseguente all’occupazione acquisitiva deve essere liquidato secondo le regole generali dell’art. 2043 c.c., dovendosi considerare anche l’indennità aggiuntiva alla quale il coltivatore avrebbe avuto diritto, ove la privazione definitiva del godimento del fondo fosse conseguita ad un valido provvedimento di espropriazione (cfr. Cass. S.U. 27 luglio 1999, n. 514);

– affinché possa aversi titolo all’indennità aggiuntiva, ovvero al risarcimento del danno, l’interessato ha l’onere di provare sia la sua effettiva qualità di “fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante”, sia l’effettiva coltivazione del fondo da almeno un anno prima del deposito della relazione prevista dall’art. 10 L. n. 865/1971, sia la circostanza obiettiva di essere stato costretto ad abbandonare il terreno (cfr. Consiglio di Stato sez. IV, 30 agosto 2018, n. 5091);

– perché possa farsi luogo al riconoscimento dell’indennità aggiuntiva di cui all’art. 17, co. 2, l. n. 865/1971 – e, dunque, ove trattasi di occupazione cd. acquisitiva, ai fini del risarcimento del danno – occorre che la qualità di “fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante” risulti da contratto valido ed efficace, non potendo rilevare mere situazioni di fatto, consistenti in occupazioni sine titulo del fondo da parte del privato, ovvero in “proroghe di fatto” di precedenti rapporti contrattuali del cui momento genetico non si fornisca prova certa (cfr. Consiglio di Stato sez. IV, 30 agosto 2018, n. 5091; Tar Campania Napoli, sez. V, n. 5690/2015).

Dunque, una volta ricondotta la fattispecie all’esame nell’alveo dell’illecito aquiliano e della responsabilità della p.a. conseguente all’illegittimo esercizio dell’azione amministrativa, è chiaro che incombe sul ricorrente l’onere di allegare e provare la sussistenza in concreto di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità ex art. 2043 c.c..

Nel caso di specie, tuttavia, i ricorrenti non hanno fornito alcuna prova né della titolarità di una autonoma posizione giuridica tutelata dall’ordinamento e lesa dall’illegittima azione dell’amministrazione, ovvero della propria qualità di affittuari del fondo e che tale condizione persistesse alla data indicata dall’art. 17, co. 2, L. n. 865/1971, né, in concreto, della misura del danno lamentato

Per eventuali approfondimenti, riportiamo il testo completo della decisione

Pubblicato il 11/12/2020

N. 06089/2020 REG.PROV.COLL.

N. 02101/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2101 del 2012, proposto da

Giuseppe e-, Vincenzo e-, Nunzia f-, Giovanni g, Pasquale Molisso, Concetta m-, Ferdinando m-, Giuseppe m-, Vincenza re, Gennaro rp, rappresentati e difesi dagli avvocati Andre Abbamonte, Gianluigi Piscitelli, con domicilio eletto presso lo studio Andre Abbamonte in Napoli, via Melisurgo, 4;

contro

Comune di Volla in persona del Sindaco pro tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Leone, con domicilio eletto presso il suo studio in Pomigliano D’Arco, via Luca Giordano, 42;

nei confronti

Consorzio ricorrente 2, rappresentato e difeso dall’avvocato Carmine Rianna, con domicilio eletto presso lo studio Fernando Dascillo in Napoli, c.so Malta, 150/B;

CON.A.V. Consorzio Società Volla;

per il risarcimento dei danni subiti

in conseguenza della perdita della disponibilità delle aree site in località Palazziello, occupate dal comune di Volla a seguito del decreto di occupazione di urgenza n. 88/2002.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Volla in persona del Sindaco pro tempore e del Consorzio ricorrente 2;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio nell’udienza smaltimento del giorno 17 novembre 2020, tenuta da remoto con modalità Microsoft teams a termini dell’art. 25 del D.L. 137/2020, e trattenuta la causa in decisione sulla base degli atti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con l’odierno ricorso i nominati in epigrafe agiscono per conseguire la condanna del Comune di Volla, del Consorzio ricorrente e del Consorzio ricorrente 2 al risarcimento dei danni in tesi subiti per l’illegittimo spossessamento dei fondi agricoli condotti in affitto, a seguito dell’occupazione disposta con decreto dirigenziale n. 88 del 25 maggio 2002, nell’ambito della procedura espropriativa per la relizzazione del P.I.P. approvato con delibera consiliare n. 135 del 15 novembre 1991.

In particolare i ricorrenti precisano di essere stati conduttori dei seguenti fondi:

a. il sig. Giuseppe e- del fondo agricolo già di proprietà del sig. r-Pasquale, riportato in catasto al foglio 3, mappale 1226 (ex 967/a), per mq. 4.340;

b. il sig. Gennaro rp del fondo agricolo già di proprietà del sig. r-Pasquale, riportato in catasto al foglio 3, mappale 1226 (ex 967/a), per mq. 3.607;

c. la sig.ra Concetta m- del fondo agricolo già di proprietà della p- Center S.p.A., riportato in catasto al foglio 3, mappale 1115, per mq. 1.222;

d. il sig. Ferdinando m- del fondo agricolo già di proprietà della p- Center S.p.A., riportato in catasto al foglio 3, mappale 1115, per mq. 1.509;

e. il sig. Pasquale Molisso del fondo agricolo già di proprietà della p- Center S.p.A., riportato in catasto al foglio 3, mappale 1115, per mq. 1.681.

f. la sig.ra Nunzia f-, quale erede del sig. Luigi dc, del fondo agricolo già di proprietà della p- Center S.p.A., riportato in catasto al foglio 3, mappale 1115, per una superficie mq. 1.322;

g. il sig. Pasquale Molisso, del fondo agricolo già di proprietà della p- Center S.p.A., riportato in catasto al foglio 3, mappale 1119 per una superficie di mq. 2.011;

h. la sig.ra Nunzia f-, quale erede del sig. Luigi dc, del fondo agricolo già di proprietà della p- Center S.p.A., riportato in catasto al foglio 3, mappale 1119, per una superficie di mq. 1.893;

i. il sig. Vincenzo e-, quale erede di e- Felice, dei fondi agricoli già di proprietà della ditta pa Angela, riportati in catasto al foglio 3, mappale 1116 per mq. 1032, nonché al foglio 3, mappale 1120 per mq. 1625;

j. il sig. rp Gennaro dei fondi agricoli già di proprietà della ditta pa Angela, riportati in catasto al foglio 3, mappale 1116 per mq. 988, nonché al foglio 3, p.lla 1120 per mq. 1.892;

k. il sig. m- Giuseppe di parte del fondo agricolo già di proprietà della ditta pa Angela, riportato in catasto al foglio 3, mappale 1116 per mq. 2.617;

l. il sig. m- Ferdinando di parte del fondo agricolo già di proprietà della ditta pa Angela, riportato in catasto al foglio 3, mappale 1116 per mq. 1.096;

m. la sig.ra Nunzia f-, quale erede del sig. Luigi dc, di parte del fondo agricolo già di proprietà della ditta pa Angela, riportato in catasto al foglio 3, mappale 1120, per mq. 386;

n. la sig.ra Vincenza re di parte del fondo già di proprietà della ditta m- Antonio, riportato in catasto al foglio 3, mappale 973 (ex 21) per mq. 5.848;

o. il sig. Giovanni g di parte del fondo già di proprietà della ditta m- Antonio riportato in catasto al foglio 3 p.lla 973 (ex 21), per mq. 7.166;

p. il sig. Giovanni g di parte del fondo già di proprietà della ditta m- Antonio riportato in catasto al foglio 3 p.lla 178 per mq. 5.056.

2. Dopo aver premesso di aver già ricevuto acconti sulle indennità spettanti ex art. 17, comma 2, L. 22 ottobre 1971, n. 865, per la perdita della disponibilità dei fondi e delle colture in atto al momento dell’occupazione, i ricorrenti hanno precisato in fatto che:

– in data 12 luglio 2002 i rappresentanti del Consorzio ricorrente, allora delegato alla relizzazione del P.I.P., giusta convenzione n. 2191 del 9 maggio 2002 ed i tecnici dell’ente convenuto, in virtù del succitato decreto n. 88/02, hanno proceduto alla presa di possesso delle aree condotte dagli stessi (e dai loro danti causa), innanzi identificate, previa redazione dello stato di consistenza;

– in vista della relizzazione delle opere, lo stato dei luoghi è stato completamente travolto, i fondi sono stati parcellizzati con la relizzazione di muri di confine e il terreno agricolo è stato ricoperto con materiale bituminoso;

– con le pronunce del Consiglio di Stato del 4 aprile 2012, nn. 1978, 1979 e 1980, di rigetto degli appelli proposti avverso le pronunce di questo Tribunale nn. 3795/2003, 3796/2003 e 3797/2003, è stata definitivamente sancita l’illegittimità della procedura espropriativa, con annullamento di tutti gli atti della procedura emanati dopo la scadenza del P.I.P. (19 dicembre 2001), compreso il precitato decreto di occupazione d’urgenza n. 88/02, di talché i medesimi avrebbero diritto ad conseguire dal Comune di Volla il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’illegittima sottrazione dei terreni condotti in affitto;

– essi ricorrenti (recte: i ricorrenti g Giovanni e re Vincenza) hanno già adito, per ottenere quanto sopra, l’autorità giudiziaria ordinaria che ha ritenuto insussistente la propria giurisdizione, osservando che l’annullamento del decreto di occupazione da parte del giudice amministrativo ha radicato la giurisdizione esclusiva di quest’ultimo a conoscere anche della pretesa risarcitoria (cfr. Tribunale di Nola, sentenza del 23 settembre 2011, n. 1889, in atti);

– che il Comune di Volla, con Delibera di Giunta Comunale del 20 luglio 2010, n. 91 ha approvato il “P.U.A. di iniziativa privata in località Palazziello”, ai sensi della L.R. n. 16/2004, che sarà relizzato sulle aree un tempo condotte dai ricorrenti, stabilendo che “il piano di lottizzazione ovvero PUA ha come presupposto iniziale un accordo tra tutti i lottizzanti, regolarmente formalizzato con verbale sottoscritto ín data 21/04/2009; all’art. 9 dell’accordo, le parti rinunziano a tutti i giudizi pendenti sia in sede civile che in sede amministrativa, aventi ad oggetto recriminazioni e richieste connesse alla zona di terreno sita in agro di Volla, in località “via Palazziello – via m-“. Tale rinuncia ha effetto sia nei confronti di tutte le parti del presente contratto sia nei confronti del Comune di Volla per le cause aventi il medesimo oggetto ed esistenti tra i sottoscritti ed il Comune; all’articolo 10 dell’accordo le parti si danno reciprocamente atto della pendenza di controversie con i coloni già occupati che vantano infondate pretese per l’avvenuta liberazione dei fondi: al riguardo, pur essendo nulla dovuto a qualsiasi titolo dai coloni, le parti precisano che qualsivoglia accordo che preveda un impegno economico a favore di questi ultimi dovrà essere sostenuto, per la parte residua, al 50% dai proprietari/venditori ed al 50% dagli acquirenti cessionari. Peraltro la parte a carico dei proprietari/venditori sarà ripartita in proporzione alle superfici residue dei proprietari medesimi”;

– che detta convenzione è stata poi sottoscritta dalle parti che hanno successivamente costituito il Consorzio ricorrente 2, odierno controinteressato.

3. Tanto premesso, con l’odierno ricorso i ricorrenti contestano la legittimità dell’operato dell’amministrazione intimata e dei Consorzi controinteressati, anche impugnando in via cautelativa la delibera n. 91/2010, mai notificata e/o comunicata, nei limiti d’interesse ovverosia nella parte in cui non prevede e/o esclude la liquidazione di alcun indennizzo e/o risarcimento in loro favore, deducendo la violazione e falsa applicazione della legge n. 865/1971 e segnatamente degli artt. 16 e 17 e asserendo di aver diritto, in conseguenza della illegittima conclusione del procedimento espropriativo, in qualità di affittuari dei fondi, al risarcimento dei danni subiti per effetto della perdita della disponibilità dei fondi e delle colture in atto al momento dell’occupazione.

4. Si sono costituiti in resistenza il Comune di Volla e il Consorzio ricorrente 2.

In particolare, quest’ultimo ha depositato articolate memorie difensive, chiedendo dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo nonché rigettarsi comunque nel m- il ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto.

5. Alla udienza smaltimento del giorno 17 novembre 2020, tenuta da remoto con modalità Microsoft teams a termini dell’art. 25 del D.L. 137/2020, la causa è stata trattenuta in decisione sulla base degli atti.

6. Il ricorso non è fondato.

7. In via preliminare e in rito va affermata la sussistenza della giurisdizione esclusiva di questo giudice amministrativo, essendo il tema centrale della controversia il diritto al risarcimento del danno subito dai ricorrenti, nella dichiarata qualità di affittuari dei fondi oggetto di illecita apprensione, in conseguenza dell’azione illegittima della P.A..

Ed invero, per pacifica giurisprudenza la domanda volta a conseguire l’indennità prevista dall’art. 17, 2 comma, della L. 22 ottobre 1971 n. 865 (applicabile ratione temporis) in favore del “fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante” radica la giurisdizione ordinaria, presupponendo che l’espropriazione del fondo sia stata ritualmente compiuta, trattandosi di indennità aggiuntiva a quella di esproprio, come esplicitamente viene definita dal terzo comma dello stesso art. 17 (cfr. Corte di Cassazione, Sezione I, 3 marzo 1999 n. 1774).

Tuttavia, ove, come nel caso all’esame, il procedimento espropriativo non sia stato definito con un valido provvedimento di esproprio, ovvero abbia avuto comunque esito patologico, la domanda formulata nei confronti dell’amministrazione espropriante da parte della parte affittuaria – in relazione ai danni asseritamente subiti per effetto dell’incidenza della occupazione espropriativa sulla coltivazione del fondo oggetto di contratto di affitto – deve ritenersi non di natura indennitaria, quanto piuttosto di natura risarcitoria, con conseguente devoluzione della relativa cognizione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (ex multis Cass. Civ., I sezione, 24 ottobre 2011, n. 2194).

8. Tanto premesso in rito, e passando al m- della controversia, gioverà richiamare, per quanto d’interesse in relazione alla disamina dell’odierna vicenda, l’art. 17, co. 2, L. 22 ottobre 1971 n. 865 (cfr. ora l’art. 42 D.P.R. 327/2001, T.U. Espropri), a mente del quale: “Nel caso invece che l’espropriazione attenga a terreno coltivato dal fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante, costretto ad abbandonare il terreno stesso, ferma restando l’indennità di espropriazione determinata ai sensi dell’art. 16 in favore del proprietario, uguale importo dovrà essere corrisposto al fittavolo, al mezzadro, al colono o al compartecipante che coltivi il terreno espropriando almeno da un anno prima della data del deposito della relazione di cui all’art. 10”.

8.1 Importa ricordare, in termini generali, quanto chiarito dalla pacifica giurisprudenza per cui:

– tale indennità aggiuntiva è autonoma rispetto all’indennità di espropriazione dovuta al proprietario e trova fondamento nella diretta attività di prestazione d’opera sul terreno espropriato e nella situazione privilegiata che gli artt. 35 e ss. Cost. assicurano alla posizione del lavoratore (cfr. Cass. Civ., sez. I, 3 giugno 2016 n. 11464);

– va riconosciuta anche nel caso in cui l’espropriazione abbia riguardato solo una parte del fondo e non abbia comportato l’abbandono dell’intero terreno oggetto del rapporto agrario, ed in tal caso va liquidata in relazione alla minore superficie in concreto occupata ed abbandonata (cfr. Cass. Civ., sez. I, 15 maggio 2008 n. 12306);

– l’affittuario che sia stato costretto ad abbandonare il fondo per un fatto illecito della P.A., o per occupazione acquisitiva, ha diritto al risarcimento del danno subito e non all’indennità prevista dall’art. 17 della legge n. 865 del 1971 (cfr. Cass. Civ. sez. I, 23 luglio 2014 n. 16731 e 24 ottobre 2011 n. 21945);

– il danno subito dal terzo coltivatore per la perdita del godimento del fondo conseguente all’occupazione acquisitiva deve essere liquidato secondo le regole generali dell’art. 2043 c.c., dovendosi considerare anche l’indennità aggiuntiva alla quale il coltivatore avrebbe avuto diritto, ove la privazione definitiva del godimento del fondo fosse conseguita ad un valido provvedimento di espropriazione (cfr. Cass. S.U. 27 luglio 1999, n. 514);

– affinché possa aversi titolo all’indennità aggiuntiva, ovvero al risarcimento del danno, l’interessato ha l’onere di provare sia la sua effettiva qualità di “fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante”, sia l’effettiva coltivazione del fondo da almeno un anno prima del deposito della relazione prevista dall’art. 10 L. n. 865/1971, sia la circostanza obiettiva di essere stato costretto ad abbandonare il terreno (cfr. Consiglio di Stato sez. IV, 30 agosto 2018, n. 5091);

– perché possa farsi luogo al riconoscimento dell’indennità aggiuntiva di cui all’art. 17, co. 2, l. n. 865/1971 – e, dunque, ove trattasi di occupazione cd. acquisitiva, ai fini del risarcimento del danno – occorre che la qualità di “fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante” risulti da contratto valido ed efficace, non potendo rilevare mere situazioni di fatto, consistenti in occupazioni sine titulo del fondo da parte del privato, ovvero in “proroghe di fatto” di precedenti rapporti contrattuali del cui momento genetico non si fornisca prova certa (cfr. Consiglio di Stato sez. IV, 30 agosto 2018, n. 5091; Tar Campania Napoli, sez. V, n. 5690/2015).

8.2 Dunque, una volta ricondotta la fattispecie all’esame nell’alveo dell’illecito aquiliano e della responsabilità della p.a. conseguente all’illegittimo esercizio dell’azione amministrativa, è chiaro che incombe sul ricorrente l’onere di allegare e provare la sussistenza in concreto di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità ex art. 2043 c.c..

8.3 Nel caso di specie, tuttavia, i ricorrenti non hanno fornito alcuna prova né della titolarità di una autonoma posizione giuridica tutelata dall’ordinamento e lesa dall’illegittima azione dell’amministrazione, ovvero della propria qualità di affittuari del fondo e che tale condizione persistesse alla data indicata dall’art. 17, co. 2, L. n. 865/1971, né, in concreto, della misura del danno lamentato.

8.3.a Quanto alla propria qualità, ritiene il Collegio che la documentazione depositata in atti non risulta sufficiente per attribuirgli la qualità di fittavoli dei fondi espropriati, né a provare che tale qualità, ove anche posseduta in passato, persistesse alla data dell’immissione in possesso.

Ed infatti, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà a firma dei proprietari depositate in giudizio – che peraltro non possono ex se dare certezza né della data di effettiva compilazione, risultando prive della relativa indicazione, né della persistenza della qualità di affittuari dei ricorrenti alla data di immissione in possesso – non contengono alcun riferimento ai titoli negoziali in forza dei quali i terreni in questione sarebbero stati condotti in affitto.

8.3.b Né può ricavarsi una tale prova dalle mere dichiarazioni di parte rese dai ricorrenti al momento dell’immissione in possesso da parte dell’amministrazione, come risulta dai relativi verbali, mancando peraltro l’attestazione delle fonti di provenienza della dichiarata qualità, nonché della specificazione di date e/o annualità, con particolare riferimento alla data indicata dall’art. 17 cit..

8.3.c Infine, va anche soggiunto, come rimarcato dalla difesa del Consorzio ricorrente 2, che nemmeno risultano depositati agli atti le ricevute degli acconti sulle indennità, asseritamente percepiti dai ricorrenti in relazione all’occupazione dei suoli in questione; circostanza che impedisce di verificare la riconducibilità dei presunti esborsi alle vicende esposte.

8.4 La reiezione della domanda risarcitoria formulata dai ricorrenti determina, infine, l’inammissibilità per difetto d’interesse della domanda di annullamento della delibera di approvazione del P.U.A. di iniziativa privata del Consorzio ricorrente 2, la cui impugnativa è stata proposta dai ricorrenti nei limiti dell’interesse, ovvero solo per l’ipotesi, come visto non ricorrente, in cui essa fosse ritenuta dal Collegio ostativa all’accoglimento della domanda risarcitoria.

In ogni caso, come rilevato dagli stessi ricorrenti con le memorie depositate in replica alle difese spiegate dal Consorzio ricorrente, le vicende sfociate nell’emissione, da parte del Comune di Volla, della Delibera di Giunta Comunale del 20 luglio 2010, n. 91, di approvazione del “P.U.A. di iniziativa privata in località Palazziello”, ai sensi della L.R. n. 16/2004, sono del tutto irrilevanti ai fini dell’odierno giudizio, dal momento che tale atto non è in alcun modo lesivo degli interessi dei ricorrenti che, infatti, al momento della sua emanazione non erano titolari di alcun diritto sulle aree oggetto di causa, posto che l’asserita perdita del possesso delle aree condotte in affitto sarebbe, secondo la prospettazione di parte, risalente all’occupazione dei suoli medesimi, ovvero all’anno 2002.

9. Stando così le cose, dunque, il ricorso è respinto.

10. In considerazione della complessità delle questioni di fatto e di diritto dedotte in giudizio, il Collegio ravvisa eccezionali ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli, Sez. V, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2020, tenuta da remoto con modalità Microsoft teams, con l’intervento dei magistrati:

Pierluigi Russo, Presidente FF

Diana Caminiti, Consigliere

Maria Grazia D’Alterio, Primo Referendario, Estensore

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

Maria Grazia D’Alterio Pierluigi Russo

IL SEGRETARIO

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Andrea Maso