Se il direttore dei lavori avverte l’impresa esecutrice di eventuali rischi che il proseguimento dell’esecuzione puo’ comportare senza che l’appaltatore faccia nulla per ovviare a tali inconvenienti, la responsabilità dei danni prodotti a terzi non puo’ gravare sull’Amministrazione ma unicamente sull’esecutore che, in via autonoma, ha proseguito il proprio operato

La Suprema Corte di Cassazione civile, Sezione terza Civile, con sentenza numero 13934 del 28 giugno 2005 si occupa del ricorso proposto da un proprietario di un fabbricato per ottenere il risarcimento dei danni subiti dallo stesso alle strutture e agli interni a seguito di cedimenti di terreno provocati dai lavori di scavo eseguito per la posa in opera della rete fognaria.

di Sonia LAZZINI

I lavori erano stati appaltati da detto comune ad un’impresa la quale a sua volta ha subappaltato l’esecuzione degli stessi.

Citato davanti al Tribunale civile, il Comune eccepiva la propria legittimazione passiva, deducendo che eventualmente tenuto al risarcimento dei danni avrebbe dovuto essere l’appaltatore che aveva agito in totale autonomia nell’esecuzione dell’opera.

Il Tribunale adito dichiarava il difetto di legittimazione passiva del Comune,rigettando altresì l’istanza richiesta dalla pa a chiamare in garanzia l’impresa appaltatrice.

Il giudizio di appello vedeva sempre soccombente il proprietario dell’immobile sulla base, principalmente, della seguente considerazione:

le prove addotte dall’attore non erano tali da configura una responsabilità dell’ente territoriale per l’evento dannoso, il quale restava integralmente imputabile all’autonoma attività imprenditoriale.

A questo punto, deluso dai primi due gradi di giudizio, il proprietario dell’immobile ritenta di Cassazione di avere soddisfazione delle proprie richieste.

Il ricorso presso il Supremo organo civile si basa sulle seguenti lagnanze:

  1. alla stregua del contratto di appalto, l’opera doveva essere eseguita in conformità del progetto e del capitolato predisposti dall’amministrazione e sotto la direzione dei lavori indicato dalla medesima
  2. che il cedimento del proprio fabbricato non risultava imputabile al fatto dell’impresa, la quale non aveva mai disatteso le istruzioni dell’ente committente
  3. che quest’ultimo si era sostanzialmente difeso in forza di una clausola di esonero da responsabilità per eventuali danni a terzi cagionati dall’appaltatore.

La Suprema Corte di Cassazione non si trova d’accordo con una tale impostazione e, nel citare la sentenza di appello, ritiene di non dover considerare responsabile il Comune in quanto:

Sorge spontanea un’osservazione.

Nella fattispecie esaminata, in presenza dell’obbligatoria polizza, come ci insegna la sentenza 6 aprile 2004, n. 4118, emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Sezione I di Napoli :

  1. L’art. 30 comma 3 L.109/94 prevede l’obbligo dell’esecutore dei lavori di stipulare <<una polizza assicurativa che tenga indenne l’amministrazione aggiudicatrice da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati….e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio>>.
  1. L’art. 103 DPR 554/1999 al comma 1 stabilisce che l’esecutore dei lavori è obbligato ai sensi dell’art. 30 comma 3 L.109/94, a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori

E come sottolineato dal Consiglio di Stato con la decisione numero 3736 del 7 luglio 2005:

<L’oggetto della polizza assicurativa che l’esecutore dei lavori è obbligato a stipulare al fine di tenere indenni le amministrazioni aggiudicatici è individuato dalla disposizione in esame nei rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e nella garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori.>

siamo sicuri che l’appaltatore possa considerarsi coperto dall’assicurazione, dal momento che era stato avvertito degli eventuali rischi???

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Andrea Maso