Le mancanze poste in essere nello svolgimento di attività tipiche del direttore dei lavori quali quelle della consegna dei lavori, della predisposizione di perizie suppletive, del concordamento di nuovi prezzi e della contabilità degli stessi, nel caso producano un danno alla stazione appaltante, sono sottoposte al giudizio della Corte dei Conti

Il direttore dei lavori per la realizzazione di un’opera pubblica, appaltata da un’amministrazione comunale, in considerazione dei compiti e delle funzioni che gli sono devoluti, che comportano l’esercizio di poteri autoritativi nei confronti dell’appaltatore e l’assunzione della veste di agente, deve ritenersi funzionalmente e temporaneamente inserito nell’apparato organizzativo della Pubblica amministrazione che gli ha conferito l’incarico, quale organo tecnico e straordinario della stessa

La condotta generatrice del danno imputabile al convenuto consiste nell’aver arbitrariamente sostituito, in qualità di direttore dei lavori, al momento della consegna degli stessi, la pavimentazione in cemento autobloccante a quella in lastre di basalto prevista originariamente nel progetto esecutivo, di aver proceduto a contabilizzare tale nuovo pavimento sempre all’identico prezzo di £. 60.000 al metro quadrato nonostante il prezzo di mercato fosse, come si è visto, sensibilmente inferiore, e di non essersi preoccupato di indicare specificamente tale variazione progettuale neanche in sede di predisposizione della perizia di variante.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Puglia, con la sentenza numero 72 del 27 gennaio 2005 ribadisce la giurisdizione della Corte dei Conti nei confronti delle funzioni di un direttore dei lavori.

La condanna del direttore dei lavori, si basa sulle seguenti considerazioni:

< alla consegna dei lavori in argomento ha provveduto, in forza di quanto stabilito dall’art. 338 della legge 20.3.1865, n. 2248, all. F, direttamente il convenuto sottoscrivendo il relativo verbale a norma dell’art. 9 del R.D. 25.5.1895 n. 350.

L’ing. ****, sempre in qualità di direttore dei lavori ha poi omesso totalmente di seguire la procedura prevista dall’art. 22 del predetto regolamento n. 350/1895 per l’approvazione del nuovo prezzo relativo al diverso tipo di pavimentazione indicato in sede di consegna dei lavori e di questo non ne ha chiesto l’esplicita approvazione nemmeno nel momento in cui promuoveva l’approvazione, da parte dell’amministrazione, della perizia suppletiva .

Parimenti, la contabilità dei lavori, con l’inclusione del nuovo prezzo non regolarmente approvato, è stata redatta e sottoscritta, così come prescritto dagli artt. 38 e segg. del predetto R.D. 25.5.1895 n. 350, dallo stesso ing. **** ancora nella veste di direttore dei lavori>

Sulla base delle seguenti osservazioni viene quindi ribadito :

< la diretta derivazione del nocumento finanziario di che trattasi dall’attività del convenuto svolta in veste di direttore dei lavori nessun dubbio può sorgere in ordine alla piena giurisdizione di questa Corte dei Conti in ordine all’azione risarcitoria promossa dal Procuratore Regionale>

a cura di Sonia LAZZINI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia

composta dai seguenti magistrati:

SANTORO dott. Pelino Presidente

RAELI dott. Vittorio Consigliere

DADDABBO dott. Pasquale Consigliere – relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 23758 del Registro di Segreteria, promosso dalla Procura Regionale nei confronti dei sigg.ri:

******* Carlo, nato a Lucera (FG) il 30.6.1946 ed ivi residente in via Pastore n. 32, rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine dell’atto di costituzione, dall’avv. Enrico *******, ed elettivamente domiciliato in Bari, alla via P. Fiore n. 14, presso l’avv. Fabrizio Lofoco,

******* Bendetto Egidio, nato a San Severo il 13.4.1965 ed ivi residente alla via Leopardi n. 8, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione, dall’avv. Raffaele de Angelis, ed elettivamente domiciliato in Bari, alla via Trevisani n. 74, presso lo studio dell’avv. Carlo Gaudenzi e

******* Davide Pio, nato a San Giovanni Rotondo (FG) il 6.5.1949 ed ivi residente alla via S. Chiara n. 63, rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione, dagli avv.ti Giuseppe Tucci e Pasquale Medina, ed elettivamente domiciliato in Bari, alla via Calefati n. 177, presso lo studio dell’avv. Tucci.

Visto l’atto di citazione del 4 maggio 2004.

Esaminati gli atti ed i documenti tutti della causa.

Uditi nella pubblica udienza del giorno 25 novembre 2004 – con l’assistenza del Segretario dott. Salvatore Sabato – il relatore, Consigliere dott. Pasquale Daddabbo, l’avv. Enrico ******* per il convenuto Carlo *******, l’avv. Raffaele de Angelis per il convenuto Benedetto *******, l’avv. Pasquale Medina per il convenuto Davide ******* ed il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Antonio D’Amato

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione depositato in data 4.5.2004 e notificato, unitamente al pedissequo provvedimento di fissazione d’udienza, in data 14 – 17.5.2004, la Procura Regionale ha convenuto, innanzi a questa Sezione giurisdizionale, i sigg.ri ******* Carlo, *** Benedetto Egidio e ******* Davide Pio per sentirli condannare, al risarcimento del danno, in favore del Comune di San Giovanni Rotondo, nel rispettivo importo di € 43.632,00, € 25.000,00 ed € 10.000,00 oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia.

Ha esposto l’organo requirente che il nocumento finanziario di cui si chiede il risarcimento si ricollega all’esecuzione dei lavori di arredo urbano ed eliminazione delle barriere architettoniche di viale Cappuccini, ammessi a finanziamento, per un importo di £. 1.998.000.000, nell’ambito delle c.d. “opere giubilari”.

L’incarico per la redazione del progetto esecutivo dei lavori in questione era stato affidato, con deliberazione di Giunta Comunale n. 150 del 12.5.1998, all’Ufficio Tecnico Comunale, il cui Dirigente dell’epoca, ing. Carlo *******, veniva nominato Coordinatore della progettazione.

Il progetto veniva approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 254 del 31.8.1998 in cui si stabiliva di indire apposita licitazione privata per l’appalto dei lavori.

La descrizione progettuale inserita nella relazione (tav. 1) prevedeva, tra l’altro, la pavimentazione dei marciapiedi del viale Cappuccini con lastre di basalto vesuviano su sottofondo di pietrisco dello spessore di cm. 10 integrata con posa di travertino dello spessore di cm. 3 e cordoletti dello spessore di cm. 8/10 per la distinzione delle zone a verde ed il coronamento alla base degli alberi.

Era inoltre previsto lo smantellamento e la ricostruzione dell’impianto della pubblica illuminazione con installazione di n. 125 lampioni a due bracci con organo illuminante – tipo lanterna – e l’installazione di faretti per illuminamento diretto delle stazioni della via Crucis.

La tavola n. 13 di progetto – elenco prezzi – prevedeva al n. 5 la voce “pavimentazione in lastre di basalto dello spessore di cm. 15-18 su sottofondo di pietrisco da 10 cm. e malta di cemento a quattro quintali per l’allattamento ed il riempimento delle connessioni compreso listelli di travertino dello spessore di cm. 8 e di cm. 18 di altezza” al prezzo unitario di . 60.000 al mq..

Al numero 20 dello stesso elenco prezzi era, invece, prevista la voce “illuminazione del tipo “Lanterna” delle dimensioni di cm. 34,5 di diametro e cm. 62 di altezza, costituito da un vano ottico realizzato in fusione di alluminio completo di cablaggio installato su palo cilindrico in acciaio delle dimensioni di mm. 102 di diametro e m. 4 di altezza, posti alla distanza di interasse di m. 10, completo di proiettori del tipo “Woodi” delle dimensioni di cm. 14 di diametro e cm. 16,20 di altezza, da fissare su palo lanterna frontalmente alla stazione della Via Crucis, completo di tutti gli accessori e caratteristiche dei grafici allegati al progetto con linea predisposta sotto traccia e compreso di scavo a sezione ristretta nonché la chiusura, compreso le maggiorazioni per spese generali ed utili a favore dell’imprenditore”; il prezzo unitario previsto era di £. 4.300.000.

Nel computo metrico di progetto – tavola n. 14 – la quantità della predetta voce n. 5, concernente la pavimentazione in lastre di basalto, era individuata in mq. 6.926 per un importo complessivo di £. 415.560.000, mentre erano indicate 140 unità per la voce n. 20, relativa all’impianto di pubblica illuminazione, nella cui descrizione veniva compreso anche lo “smantellamento di tutta la rete di pubblica illuminazione e pali esistenti”.

Il progetto conseguiva il parere favorevole del Comitato Tecnico Amministrativo del Ministero dei Lavori Pubblici, espresso nell’adunanza del 15.9.1998 con voto n. 60 ove si evidenziava, con riguardo alla congruità dei prezzi di progetto, che gli stessi erano da considerarsi mediamente in linea con i prezzi di mercato in considerazione del fatto che sarebbero stati soggetti a ribasso d’asta.

Nel frattempo era stata attivata la procedura di gara per la scelta del contraente e fissato per il giorno 23 ottobre 1998 l’espletamento della licitazione privata indetta a tal fine.

Il precedente 21 ottobre, il dirigente dell’U.T.C., ing. Carlo *******, inviava un fax a tutte le imprese invitate alla licitazione privata con cui si precisava che, a seguito di segnalazioni sulla non congruità del prezzo n. 5 dell’elenco di progetto (pavimentazione lastre basalto) ed a causa di carenza del materiale sul mercato, quasi certamente la voce sarebbe stata variata, ovvero sarebbe stato previsto in variante un nuovo tipo di pavimentazione senza variare il costo complessivo dell’intervento.

Successivamente, la licitazione privata, il cui svolgimento era stato nel frattempo rinviato al giorno 28.10.1998, vedeva quale aggiudicatrice dei lavori la ditta Raffaele Tonti di Foggia che aveva offerto il ribasso del 23,339% sull’importo a base d’asta.

In seguito, con deliberazione di Giunta Comunale n. 406 del 1.12.1998, la direzione dei lavori appaltati venne affidata allo stesso dirigente dell’Ufficio tecnico Comunale, ing. Carlo *******.

Dopo la stipulazione del contratto di appalto, avvenuta in data 7.12.1998, il prefato direttore dei lavori, ing. *******, procedette il successivo 15 dicembre alla consegna dei lavori stessi nel cui relativo verbale veniva precisato che la voce n. 5 dell’elenco prezzi allegato al progetto esecutivo, era sostituita dalla voce “fornitura e posa in opera di pavimentazione autobloccante di color rosso e verde dello spessore di cm. 6 posto a secco sul letto di sabbia di fiume costipato del tipo “romanico” delle dimensioni cm. 28 x 28, compreso i listelli di travertino dello spessore di cm. 8 e di altezza di cm. 18, disposti secondo la direzione dei lavori”.

Dopo che in data 26.5.1999 l’impresa aveva provveduto alla consegna parziale dei marciapiedi nord di viale Cappuccini, ad eccezione del tratto in corrispondenza dei civici 94 e 126, l’ing. *******, scaduto dall’incarico a tempo determinato di dirigente dell’U.T.C. in data 30.6.1999, venne confermato nelle funzioni di direttore dei lavori, nella veste, a partire dal 1° luglio 1999, di libero professionista.

Nel marzo del 2000 il predetto direttore dei lavori depositava una perizia di variante-assestamento nella cui relazione, dopo aver dato atto che prima della gara era stato comunicato che al posto della pavimentazione in pietra basaltica veniva prevista la pavimentazione autobloccante, si rappresentava, tra l’altro e per ciò che rileva in questa sede, che erano state riportate le variazioni, eseguite durante il corso dei lavori, per migliorare l’opera e la sua funzionalità nell’ambito del 5% dell’importo originario del contratto. Il computo metrico ed il quadro comparativo allegato alla suddetta perizia di variante ed assestamento prevedeva, poi, una superficie oggetto di pavimentazione di mq. 7.138 anziché 6.926 per un importo totale di £. 428.280.000 ed alla voce illuminazione stradale, alla colonna quantità, 141 unità, anziché 140, con conseguente lievitazione del relativo importo a £. 606.300.000.

Dopo che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 261 del 20.4.2000, ebbe ad approvare la perizia di variante e di assestamento l’ing. Carlo *******, in data 29.4.2000, certificò l’ultimazione di lavori appaltati all’impresa Raffaele Tonti.

Al pagamento del corrispettivo d’appalto si provvedeva mediante la liquidazione di quattro certificati di pagamento relativi ad altrettanti stati d’avanzamento lavori, disposta dal subentrato dirigente dell’U.T.C., ing. *******, rispettivamente con le determinazioni dirigenziali n. 744 del 26.7.1999, n. 1028 del 15.10.1999, n. 1011 del 17.7.2000 e n. 1012 del 17.7.2000. Gli atti di contabilità finale, ove si computava anche il pagamento delle 141 unità dell’impianto di illuminazione, venivano approvati con la determinazione dirigenziale n. 298 del 26.2.2001 che liquidava anche le somme rivenienti dallo stato finale dei lavori.

Il collaudo dei lavori veniva certificato in data 31.7.2001 dall’apposita commissione a tal fine nominata.

La Procura regionale ha individuato due poste di danno in relazione all’esecuzione ed al pagamento dei lavori di che trattasi per un ammontare complessivo di € 78.632.

Un primo aggravio di oneri finanziari, secondo il requirente contabile, sarebbe costituito dal maggior prezzo pagato all’impresa per il pavimento autobloccante in sostituzione delle lastre di basalto. Tale posta di danno ammonterebbe, secondo la prospettazione della procura contabile, nell’importo di £. 109.441.000, pari ad € 56.522, determinato per differenza tra il prezzo della pavimentazione di £. 60.000 al mq. riconosciuto all’appaltatore e quello di £. 40.000 al mq. ritenuto invece congruo, anche a seguito del parere espresso in merito dal Provveditore Regionale alle Opere Pubbliche a tal fine interpellato, e desunto sia dal prezzario del testè citato organo periferico del Ministero dei Lavori Pubblici che da quello edito dall’Associazione Regionale Ingegneri ed Architetti di Puglia. A tal fine il Procuratore regionale ha anche riferito dell’esecuzione di lavori similari nello stesso periodo in altra via del Comune di San Giovanni Rotondo (via Pastrengo) contabilizzati ad un prezzo di £. 27.000 al metro quadrato.

La seconda posta di danno ammonterebbe a £. 42.811.000, pari ad € 22.110, ed emergerebbe, secondo l’assunto del Procuratore regionale, in dipendenza del fatto che sono stati pagati all’impresa Tonti 141 elementi della pubblica illuminazione, cioè 14 in più rispetto a quelli che sarebbero stati realmente realizzati, come attestato dal certificato di collaudo. Il danno è stato quantificato calcolando l’importo del prezzo dei 14 punti luminosi non realizzati e detraendo il costo dei 14 faretti installati per l’illuminazione delle stazioni della via Crucis.

Il pubblico ministero contabile ha addebitato entrambe le poste di danno, in diversa misura in ragione della differente efficienza causale riconosciuta alle varie condotte poste in essere nella vicenda in esame, all’ing. Carlo *******, all’ing. Benedetto Egidio ******* ed al prof. Davide Pio *******.

Al primo è stato contestato di avere, nella qualità di dirigente dell’U.T.C. e perciò di ingegnere capo, dapprima unilateralmente modificato, in violazione degli artt. 343 della legge 20.3.1865 n. 2248 all. F e 20 del R.D. 25.5.1895 n. 350, le previsioni del progetto esecutivo originario con riferimento al tipo di pavimentazione da impiegarsi nell’esecuzione dell’opera, e poi di aver omesso, in veste di direttore dei lavori, di rettificare i prezzi delle opere di pavimentazione ed illuminazione, alla luce dei nuovi prodotti adoperati, sia in sede di redazione, nel marzo del 2000, della perizia di variante e sia in sede di pagamenti all’appaltatrice degli acconti e dei saldi finali, e di aver omesso in de*******tiva di effettuare in sede di contabilità finale i consequenziali conguagli. Tutto ciò in violazione degli artt. 25 e 27 della legge 11.2.1994 n. 109 ed artt. 114, 123, 124 e 134 del regolamento approvato con d.P.R. 21.12.1999 n. 554.

All’ing. ******* è stato contestato di non aver effettuato, in veste di direttore dell’U.T.C. a partire dal 1.7.1999 nonché di ingegnere capo e responsabile del procedimento, la verifica, a mente degli artt. 114, 128, 134 e 136 del predetto d.P.R. n. 554/1999, della congruità dei prezzi esposti nel computo metrico e quadro compartivo della perizia di variante del marzo 2000 e di non aver imposto al direttore dei lavori di cambiare i prezzi sia del nuovo tipo di pavimento che dei corpi illuminanti. Mancanza che si sarebbe protratta sia al momento della sottoscrizione dell’atto di sottomissione che al momento dell’adozione delle determinazioni di liquidazione degli stati di avanzamento e del saldo finale. All’ing. ******* è stato anche contestato il mancato accertamento, al momento della verifica della contabilità finale, del numero dei pali dell’illuminazione installati nel viale Cappuccini pur emergendo dal certificato di collaudo un numero di pali inferiore a quello computato dal direttore dei lavori negli atti finali.

Al prof. *******, in veste di Sindaco del Comune di San Giovanni Rotondo, la Procura regionale ha contestato la violazione dell’onere di sovrintendenza al funzionamento degli uffici e servizi comunali per aver fatto propria la proposta – relazione dell’ing. ******* in merito all’approvazione della perizia di variante del marzo 2000, per aver egli stesso deciso autonomamente la modifica dei corpi illuminanti dal tipo “lanterna” al tipo “amorosa”, e per aver omesso di rilevare la contraddizione esistente negli elaborati progettuali tra le tavole n. 1 e n. 13 riguardo alla quantificazione dei corpi illuminanti, previsti in numero di 125 nella prima mentre in numero di 140 nella seconda.

In data 3 novembre 2004 l’avv. Enrico ******* ha depositato una memoria difensiva per il suo assistito ing. Carlo ******* eccependo, preliminarmente, il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti in ordine alle domande risarcitorie avanzate dalla Procura regionale in quanto il danno finanziario contestato sarebbe riconducibile, a suo dire, all’attività progettuale posta in essere dal convenuto in qualità di libero professionista svincolato dal alcun rapporto di servizio con l’amministrazione comunale.

Nel merito l’ing. ******* ha contestato che nella fattispecie in contestazione sia stato procurato qualsivoglia nocumento finanziario al Comune di San Giovani Rotondo assumendo, per ciò che concerne la seconda posta di danno, che nel computo metrico (tavola 14) la voce di spesa n. 20 concernente l’impianto di illuminazione riassumeva una serie di lavori ed oneri – quali lo smantellamento della vecchia rete di illuminazione, operazioni di chiusura e reinterri, maggiorazioni per spese generali e per utili dell’imprenditore – tanto da dover prevedere un corrispettivo a corpo da riferire al numero dei punti luminosi e non ai pali della pubblica illuminazione. L’inesistenza della contestata posta di danno finanziario emergerebbe, inoltre, secondo il convenuto *******, dalla circostanza che la Commissione di collaudo, pur avendo riscontrato 127 pali di pubblica illuminazione, ha ugualmente attestato l’esatta rispondenza dei lavori eseguiti rispetto al progetto approvato nonché l’esatta rispondenza agli effetti contabili tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale ove sono stati liquidati corrispettivi in rapporto a n. 141 punti luminosi.

Secondo il ******* anche la prima posta di danno azionata dalla Procura contabile sarebbe insussistente in quanto dall’analisi del prezzo effettuato – da egli stesso, in sede di controdeduzioni, e dal consulente tecnico di parte, ing. Marino – emergerebbe la congruità del prezzo di £. 60.000 al mq. per la pavimentazione dei marciapiedi di viale Cappuccini, anche se realizzata in betonelle autobloccanti tipo romanico con listelli di travertino.

Il convenuto ******* ha inoltre contestato la presenza dell’elemento della colpa grave a suo carico richiamando sia la circostanza che la terna dei collaudatori hanno riscontrato la legittimità tecnica ed amministrativa dei prezzi applicati sia i ristretti tempi a disposizione per approntare le opere del Giubileo.

L’avv. ******* ha concluso chiedendo che la Corte dichiari il proprio difetto di giurisdizione in ordine alla domanda risarcitoria avanzata nei confronti del suo assistito oppure, nel merito, rigetti la domanda attorea perché infondata ovvero, in subordine, in caso di condanna, riduca l’importo dell’addebito sia in totale che nella parte addossata all’ing. ******* ed eserciti il potere riduttivo nella misura massima consentita in ragione delle difficoltà operative in cui costui è venuto a trovarsi a causa dei ristretti tempi a disposizione.

Con memoria difensiva depositata in data 3.11.2004 si è costituito il convenuto ing. ******* con il patrocinio dell’avv. Raffaele de Angelis contestando, in primo luogo, l’esistenza del danno finanziario azionato dal Procuratore regionale.

In riferimento al prezzo della pavimentazione autobloccante utilizzata per il rivestimento del marciapiede di viale Cappuccini è stato sostenuto che il parametro di riferimento adottato dalla Procura regionale per individuare la congruità del prezzo di tale materiale sia erroneo in primis perché il prezziario ufficiale del Provveditorato OO. PP. avrebbe una funzione meramente orientativa, attesa la compresenza di altri prezzari ufficiali (dell’Associazione regionale Ingegneri ed Architetti di Puglia, del CNA – Consorzio Nazionale Artigiani, della C.C.I.A. di Foggia, dell’Assindustria di Foggia), e poi perché non vi era esatta corrispondenza tra la voce dei lavori indicati al n. 44 del predetto prezzario e quella riportata nel verbale di consegna atteso che in quest’ultima si prevedeva anche la fornitura e posa in opera di listelli di travertino.

Anche il criterio comparativo utilizzato dal pubblico ministero contabile è stato contestato dal convenuto ******* in ragione della asserita non omogeneità dei lavori di pavimentazione dei marciapiedi di via Pastrengo con quelli di viale Cappuccini dovuta, a detta del prefato convenuto, principalmente alla diversa dimensione delle relative opere (soltanto 400 mq. per via Pastrengo a fronte di 7.138 mq. per il viale Cappuccini), e poi alla previsione di tempi più ristretti per l’ultimazione delle opere di quest’ultima strada, peraltro soggetta ad intensa circolazione anche nel corso dei lavori, circostanza che rendeva necessarie adeguate misure di sicurezza.

Il ******* ha inoltre rappresentato che, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, lavori similari a quelli realizzati in viale Cappuccini erano stati, qualche tempo prima, effettuati in Piazza Europa con una previsione di prezzo pari al £. 61.800 al metro quadrato.

L’avv. de Angelis ha inoltre contestato il criterio analitico utilizzato dal Procuratore regionale per addivenire alla determinazione del prezzo ritenuto congruo in quanto non sarebbero state valutate altre voci di sostanziale importanza – quali l’incidenza della manodopera, il trasporto, gli oneri di sicurezza ecc. – che contribuirebbero, invece, in maniera determinante alla formazione del prezzo di una voce di lavorazione.

In ordine alla consulenza chiesta dal Procuratore regionale al Provveditore Regionale alle Opere Pubbliche, l’avv. de Angelis ne ha contestato la validità atteso che il consulente, non avendo effettuato alcun indagine sul luogo, si sarebbe limitato ad individuare il prezzo della pavimentazione in questione esclusivamente sulla base di alcuni prezzari esistenti senza tener conto delle peculiarità esecutive dei lavori di viale Cappuccini e dei prezzi realmente praticati precedentemente nello stesso Comune di San Giovanni Rotondo per la pavimentazione di piazza Europa con materiale simile a quello adoperato per l’opera giubilare in contestazione.

Il ******* ha contestato, poi, anche la sussistenza della seconda posta di danno assumendo che il progettista aveva conglobato in un’unica macro voce tutte le voci di spesa relative all’impianto di pubblica illuminazione ed aveva parametrato tale voce dell’elenco prezzi al numero dei punti luminosi lasciando però inalterata la natura dell’appalto “a corpo” come desumibile dalla circostanza che non venivano conteggiate a misura alcune lavorazioni pure previste – quali la fornitura e posa in opera della nuova linea elettrica con relativo cablaggio, la lunghezza dello scavo a sezione ristretta, la chiusura con ricarico di materiale stabilizzato della trincea realizzata per il posizionamento dei cavi, lo smantellamento di tutta le rete pubblica preesistente – e non erano specificamente considerate le maggiorazioni per spese generali.

Secondo l’assunto dell’avv. de Angelis, poi, la circostanza che il numero dei pali della pubblica illuminazione non avesse alcuna influenza sulla determinazione del costo dei lavori inerenti l’impianto di pubblica illuminazione troverebbe conferma nell’esplicita previsione progettuale, riscontrabile nelle tavole n. 1, n. 9 e n. 12, dell’installazione di 125 lampioni e nella verifica di corrispondenza dei lavori eseguiti rispetto al progetto appaltato ed alla perizia di variante, attestata in sede di collaudo.

Per ciò che concerne il profilo dell’imputabilità della responsabilità al *******, l’avv. de Angelis ha eccepito la genericità delle contestazioni formulate nell’atto introduttivo a carico del suo assistito asserendo che il pubblico ministero contabile non abbia indicato puntualmente l’obbligo di servizio che si assume inadempiuto, il modello di comportamento prescritto dalla legge e la sussistenza del nesso causale tra l’evento lesivo e l’inadempimento.

Inoltre l’avv. de Angelis, nel rappresentare che il regolamento approvato con d.P.R. n. 554/1999 è entrato in vigore il 28.7.2000 e cioè in data successiva all’ultimazione dei lavori di che trattasi, ha contestato che i doveri imposti da tale regolamento a carico del responsabile del procedimento potessero gravare in capo all’ing. *******.

Il convenuto ha inoltre assunto di non aver mai ricevuto l’incarico di ingegnere capo dei lavori di che trattasi sia perché al momento di approvazione del contratto di appalto egli non era il capo dell’U.T.C. e poi perché tale incarico non gli venne conferito neppure successivamente al luglio del 1999.

In ogni caso l’avv. de Angelis ha dedotto che, al momento della presentazione della perizia di variante da parte del direttore dei lavori, l’ing. ******* non aveva alcuna possibilità di imporre la modifica dei prezzi relativi alla pavimentazione dei marciapiedi e dei corpi illuminanti atteso che tale perizia variativa, come emergerebbe dalla lettura degli elaborati stessi, non riguardava minimamente l’esecuzione delle predette categorie di lavoro.

In relazione al rilievo di non aver imposto, al momento della liquidazione degli acconti e del saldo finale, la rettifica dei prezzi delle voci in contestazione, il convenuto ******* ha replicato sostenendo che una volta che sui suddetti prezzi si era formato l’accordo contrattuale tra amministrazione ed appaltatore, l’applicazione degli stessi era un atto dovuto il cui mancato rispetto avrebbe di certo comportato responsabilità contrattuale del Comune nei confronti dell’impresa aggiudicatrice.

Ha declinato, infine, l’addebito del pubblico ministero contabile di non aver proceduto a riscontrare con esattezza il numero dei pali della pubblica illuminazione installati; circostanza che sarebbe smentita dal fatto che egli era presente alle operazioni di collaudo allorquando si riscontrava appunto con esattezza l’installazione di 127 pali dell’impianto di pubblica illuminazione.

L’avv. de Angelis ha, quindi, concluso per il rigetto della domanda attorea e per l’assoluzione del convenuto ******* da ogni responsabilità.

Il prof. Davide Pio ******* si è costituito con il patrocinio degli avv.ti Giuseppe Tucci e Pasquale Medina che hanno depositato una comparsa di costituzione in data 5.11.2004 con la quale hanno eccepito, in via preliminare, la nullità ed inammissibilità della citazione, ai sensi degli artt. 163 e 164 cod. civ., assumendo che nell’atto introduttivo non sono stati illustrati gli elementi di fatto e di diritto idonei a rappresentare una condotta antidoverosa del Sindaco e, principalmente, a de*******re una condotta generatrice del danno erariale così come configurato dal Procuratore regionale.

Nel merito i difensori del convenuto ******* hanno contestato l’esistenza di un rapporto di causalità tra il dovere di sovrintendenza prevista dalla legislazione in capo al Sindaco e il danno finanziario azionato dalla procura contabile, ed hanno altresì rilevato che le contestazioni mosse al Sindaco *******, nella loro genericità ed apoditticità, si paleserebbero correlate a compiti rientranti nelle attribuzioni proprie degli uffici tecnici e di organi collegiale.

Nello specifico i difensori del ******* hanno contestato che la decisione di sostituire i lampioni del tipo ”lanterna” con quelli del tipo “amorosa” abbia potuto comportare un danno finanziario atteso che, come ammesso dalla stessa procura attrice, sebbene il prezzo di questi ultimi fosse superiore, non vi è stato alcun incremento del corrispettivo contrattuale.

In merito alla contestazione, formulata dalla Procura regionale, di non aver rilevato la contraddizione contenuta tra le tavole n. 1 e n. 13 del progetto esecutivo riguardo alla quantificazione dei corpi illuminanti, il ******* ha replicato che il progetto esecutivo era stato oggetto di valutazione favorevole da parte del C.T.A., che dalla lettura delle tavole n. 1, n. 9 e n. 12 emergeva chiaramente che i pali della pubblica illuminazione da installare erano previsti nel numero di 125, di fatto diventati n. 127 e che il prezzo dei lavori di sistemazione della pubblica illuminazione era stato determinato a corpo, comprendendo più voci e riferendosi all’opera di rifacimento della pubblica illuminazione nel suo complesso.

In ultimo i difensori del convenuto ******* hanno evidenziato che i lavori in questione sono stati regolarmente collaudati avendo riscontrato i collaudatori, tra l’altro, l’esatta rispondenza agli effetti contabili tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale.

Il ******* ha pertanto concluso per il rigetto della domanda proposta dal pubblico ministero contabile e la conseguente assoluzione.

All’udienza del 25.11.2004 l’avv. Raffaele de Angelis, per il *******, ha preliminarmente eccepito la nullità della citazione per mancata specificazione degli elementi costitutivi della responsabilità e, nel merito, si è riportato alle argomentazioni e conclusioni svolte nella memoria difensiva.

L’avv. Medina, per il *******, ha ribadito l’eccezione di nullità della citazione già formulata nella memoria di costituzione ed ha illustrato le argomentazioni e le conclusioni contenute nella predetta memoria.

L’avv. Enrico *******, per il convenuto Carlo *******, ha insistito per il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti in considerazione del fatto che le contestazioni formulate dalla procura contabile riguarderebbero l’attività svolta dall’ing. ******* in qualità di progettista, non legato con l’amministrazione comunale da alcun rapporto di dipendenza. Nel merito si è riportato alle argomentazioni svolte nella memoria difensiva ed alle conclusioni ivi rassegnate anche in relazione all’invocato potere riduttivo dell’eventuale condanna.

Il rappresentante del Pubblico Ministero ha contestato la fondatezza delle eccezioni processuali formulate dai difensori ed ha, dal suo canto, confermato i motivi di addebito esternati nell’atto introduttivo del giudizio riportandosi a tale scritto per ciò che concerne le richieste di condanna.

La causa è stata, quindi, riservata per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente la Sezione deve esaminare l’eccezione di nullità della citazione sollevata dai difensori dei convenuti ******* e ******* in considerazione dell’asserita mancata individuazione da parte del Procuratore regionale degli elementi di cui all’art. 163 cod. p. civ. con particolare riferimento all’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto concernenti le ragioni della domanda e l’indicazione specifica dei mezzi di prova.

L’eccezione è priva di giuridico fondamento.

In primo luogo deve rilevarsi che nessuna nullità è prevista dall’art. 164 cod. p. civ. nel caso in cui nell’atto di citazione l’attore non abbia indicato in modo specifico i mezzi di prova di cui intende valersi. La carenza probatoria dell’azione esercitata dall’attore pubblico rileva pertanto non quale motivo di nullità della domanda bensì ai diversi ******* dell’accoglibilità nel merito della pretesa risarcitoria azionata.

Per ciò che concerne, poi, l’elemento di cui al n. 4 dell’art. 163 cod. p. civ., la Sezione ritiene che la procura attrice abbia adeguatamente esposto i fatti da cui ha inteso far discendere la responsabilità sia del convenuto ******* che del convenuto *******, e che l’apprezzamento degli stessi concerne il merito del giudizio.

Nell’atto di citazione si rappresenta, infatti, con riferimento alla condotta dell’ing. ******* che egli non aveva, “come nuovo capo del … U.T.C. di San Giovani Rotondo dal 1/7/1999, nonché Ingegnere Capo di quei lavori e responsabile del connesso procedimento, verificato … la congruità dei prezzi esposti nella tavola n. 2 … della predetta perizia variativi, imponendo semmai al relativo Direttore ******* che l’aveva predisposta, prima di redigere la propria proposta-relazione di rispettiva approvazione … di cambiare i prezzi di quei due nuovi tipi di pavimento e corpi illuminanti, approfittando semmai anche dell’altra occasione offertagli dalla conseguente sottoscrizione in data 13.10.2000 del connesso atto di sottomissione; né di averne da questi preteso la rettifica quanto meno al momento di firmare, per la successiva liquidazione, le determine dirigenziali … di rispettiva approvazione dei quattro stati di avanzamento ovvero i correlati ordinativi di pagamento o,in estrema ratio, all’atto di liquidare il saldo finale dovuto all’appaltatrice”, mentre con riguardo al comportamento del sindaco *******, si riferisce che costui “aveva recepito in pieno, in qualità di capo dell’amministrazione municipale epperciò di suo responsabile – in quanto deputato a sovrintendere al funzionamento dei rispettivi uffici e servizi – senza trovare alcunché da obiettare, non solo facendo totalmente propria quella proposta-relazione dell’ing. *******, portata poi all’attenzione della giunta, onde ottenerne l’approvazione, con la ridetta delibera n. 261 del 20.4.2000 afferente alla perizia di variante preparata dall’ing. *******, quanto di aver egli stesso deciso autoritativamente la modifica dei corpi illuminanti, sulla base peraltro di valutazioni contrastanti sia con le risultanze dei prezzi di mercato e sia con gli elaborati progettuali originari, nonché di aver omesso di rilevare immediatamente, perché fin troppo percepibile nettamente e agevolmente ictu oculi, l’evidente contraddizione contenuta in questi ultimi, e precisamente tra le tavole 1 e 13, riguardo alla quantificazione dei corpi illuminanti previsti, rispettivamente in ragione di n. 125 e 140, e poi con quelli conteggiati nella perizia di variante, nella maggior misura di 141; mentre ne sono stati alfine installati ed asseverati in sede di collaudo, nel minor numero di 127”.

Dalla narrazione contenuta nell’atto di citazione, sopra riportata, emerge, dunque, chiaramente che il pubblico ministero contabile ha offerto una esposizione dei fatti tale da consentire ad entrambi i convenuti ******* e ******* di apprestare, come risulta abbiano fatto, adeguata e puntale difesa.

2. Con l’atto introduttivo la Procura regionale addebita, in diversa misura, all’ing. *******, all’ing. ******* ed al prof. *******:

A) il danno costituito dal pagamento all’impresa appaltatrice, per la fornitura e posa in opera della pavimentazione autobloccante in sostituzione delle lastre di basalto, di un prezzo superiore a quello di mercato;

B) il danno costituito dal pagamento all’appaltatrice di 14 punti di pubblica illuminazione in più rispetto a quelli effettivamente realizzati.

2.1 In relazione alla posta di danno sub A la prima questione che si pone all’esame della Sezione consiste nello stabilire se il prezzo pagato all’impresa esecutrice dei lavori per la pavimentazione dei marciapiedi di viale dei Cappuccini sia superiore a quello di mercato.

Dagli atti di contabilità dei lavori di che trattasi emerge che la categoria di lavoro concernente la “fornitura e posa in opera di pavimentazione autobloccante di color rosso e verde dello spessore di cm. 6 posto a secco sul letto di sabbia di fiume costipato del tipo romanico delle dimensioni di cm. 28×28, compreso i listelli di travertino dello spessore di cm. 8 e di altezza di cm. 18, disposti secondo la direzione dei lavori” è stata conteggiata al prezzo di £. 60.000 al mq. e pagata al prezzo di £. 45.996 al mq. tenuto conto del ribasso di gara del 23,339 offerto dall’impresa aggiudicataria.

Il prezzo riconosciuto all’impresa Tonti si discostava in maniera sensibile da quello previsto dal prezzario ufficiale, redatto nel marzo del 1994 dal Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per la Puglia, che alla voce dell’art. n. 44 “pavimentazione portante autoblocccante continua componibile, composta da masselli prefabbricati in calcestruzzo, rettilinei o a sagoma curvilinea (betonelle) poste in opera su letto di sabbia compreso nel prezzo dello spessore di cm. 6 di colore giallo, rosso, verde” prevedeva un prezzo di £. 22.000 al mq..

Il prezzo riconosciuto all’appaltatore si discostava altresì da quello previsto nell’elenco prezzi edito dall’Associazione Regionale Ingegneri ed Architetti di Puglia per il periodo gennaio-giugno 1998 ove era indicata con il codice 4.1.2.10 la voce “pavimentazione portante autobloccante continua componibile, composta da masselli prefabbricati in calcestruzzo delle dimensioni di cm. 12×24 di colore rosso da cm. 6” al prezzo di £. 29.750 al mq..

Pur tenendo conto che il prezzo indicato nel prezzario del Provveditore alle Opere Pubbliche nel 1994 andava aggiornato alla data dell’appalto con un aumento del 20% – ricavandosi un prezzo di circa £. 26.000 al mq. – e considerando che tale prezzario prevedeva che, per i lavori da eseguirsi all’interno della cinta urbana, i prezzi da applicare alle singole categorie di lavoro potevano essere aumentati fino al 10%, il prezzo di mercato desunto dal predetto listino risultava, all’epoca dell’appalto in argomento, di circa £. 29.000.

Un idoneo prezzo di riferimento del mercato può, quindi, senz’altro dedursi mediando il prezzo aggiornato di £. 29.000 al mq. desunto dal prezzario del Provveditore alle Opere Pubbliche e quello di circa £. 30.000 al mq. indicato nel prezzario dell’Associazione Regionale Ingegneri e Architetti di Puglia. All’importo di £. 29.400 al mq. così ottenuto può soltanto aggiungersi l’incidenza del travertino, quantificata, dallo stesso convenuto, ing. *******, in £. 1.176 ca. al mq., in quanto i prezzi indicati nei predetti due listini si intendevano riferiti ad opere *******te. Infatti, nelle avvertenze preliminari del prezzario del Provveditore alle OO.PP. si specificava che i prezzi applicati si riferiscono a materiali di ottima qualità e comprendono ogni prestazione di mano d’opera, lavorazione, trasporto sul luogo d’impiego, il carico e lo scarico, gli sfridi ed in genere tutto quanto non esplicitamente escluso dalla voce descrittiva per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte. Si specificava inoltre che nei prezzi erano altresì comprese le quote per spese generali ed utile d’impresa.

Parimenti nella pubblicazione edita dall’Associazione Regionale degli Ingegneri ed Architetti di Puglia si specificava che le quotazioni si intendevano riferite alla fornitura dei materiali, lo scarico dai mezzi di trasporto, la malta e tutta la mano d’opera necessaria per la posa in opera, spese generali ed utile d’impresa.

Orbene il prezzo di mercato della pavimentazione utilizzata per la realizzazione dei marciapiedi di viale Cappuccini, realizzata dall’appaltatrice, risultava di circa £. 30.600 al metro quadrato. Di conseguenza il riconoscimento, a favore dell’impresa Tonti, di un prezzo superiore di circa la metà rispetto a quello di mercato ha senz’altro comportato un danno finanziario per il Comune di San Giovanni Rotondo.

Il Procuratore regionale ha quantificato il danno finanziario nell’importo di £. 109.441.000, ritenendo congruo un prezzo, al lordo del ribasso d’asta, di £. 40.000 al mq. a fronte di quello contabilizzato di £. 60.000 al mq.. Allo stesso risultato si giunge calcolando l’aggravio di oneri sopportati dal comune in relazione al prezzo realmente liquidato (al netto del ribasso) rispetto a quello che, come sopra si è visto, risultava essere quello di mercato.

Il danno, infatti, anche in questo caso risulta ammontare a circa £.109.000.000 (45.996 – 30.600 = 15.296 * 7138 = 109.182.840) pari ad € 56.293, arrotondati ad € 56.000.

I convenuti hanno sostenuto che il prezzo della voce riguardante la pavimentazione dei marciapiedi di viale Cappuccini, descritta nel verbale di consegna dei lavori, non essendo assimilabile ad altra voce dell’elenco prezzi del progetto delle opere andava individuata in base ad apposita analisi che, se correttamente effettuata, avrebbe indicato un prezzo molto vicino a quello contabilizzato a favore dell’impresa esecutrice.

Il convenuto ******* per avvalorare tale assunto ha prodotto una consulenza di parte con l’elaborazione di una apposita analisi del prezzo della categoria di lavoro in contestazione secondo cui, partendo dal costo del pavimento autobloccante (£. 12.000 al mq.) ed aggiungendovi l’incidenza del costo del travertino (£. 1.176 al mq.), della sabbia (£. 159 al mq.), del trasporto (£. 119 al mq.) e della mano d’opera (£. 28.532 al mq.), si giungeva ad un importo di £. 41.986 al mq. che maggiorato delle spese generali del 20% ascendeva a £. 50.382 al mq. e che aumentato, infine, dell’utile di impresa pari al 10% determinava un importo di £. 55.420.

L’analisi del prezzo effettuata dal consulente tecnico di parte, ing. Marino, peraltro identica a quella elaborata dall’ing. ******* in sede preprocessuale, risulta inattendibile in quanto, da un lato viene calcolata l’incidenza del costo di trasporto in realtà non sopportato dall’impresa, come emerge chiaramente dai documenti fiscali dell’azienda fornitrice del pavimento autoblocante, e, dall’altro, vengono applicati dei parametri, almeno per ciò che concerne l’incidenza della mano d’opera e delle spese generali, senza dubbio esorbitanti.

Per ciò che riguarda l’incidenza della mano d’opera, quantificata in £. 28.532/mq., va, infatti, rilevato che il calcolo effettuato dal perito di parte tiene conto di un rendimento medio di una giornata lavorativa di un operaio qualificato pari a circa 16 mq. di pavimento, dato questo desunto da un testo di “Tecnologia dell’Edilizia”.

Orbene dalla lettura del testè citato manuale emerge che il rendimento di 16 mq. riguarda i pavimenti in cemento senza ulteriori specificazioni in ordine alle modalità di posa in opera e pertanto si riferisce a pavimentazioni non autobloccanti da posizionare su semplice letto di sabbia. Per questo ultimo tipo di pavimento in cemento non può assolutamente ritenersi ragionevole il rendimento medio di un operaio preso a riferimento dal consulente di parte dovendosi, viceversa, ritenere che tale rendimento sia almeno doppio.

Anche la previsione delle spese generali in misura pari al 20% del costo dei materiali, del trasporto e della mano d’opera risulta spropositata in quanto tale voce di spesa, notoriamente non incide in misura superiore al 10%.

Sulla base delle suesposte considerazioni l’analisi del prezzo concernente la pavimentazione di marciapiedi di viale Cappuccini prodotta dal convenuto ******* risulta senza dubbio oltremodo gonfiata al fine di giustificare a posteriori un prezzo in realtà molto distante da quello di mercato all’epoca dei lavori.

D’altronde la circostanza che altri lavori di pavimentazione di marciapiedi nello stesso comune con materiale simili (come nel caso di via Pasrtengo) siano stati pagati ad un prezzo anche inferiore a £. 30.000/mq è indicativa del reale prezzo di mercato della categoria di lavoro di cui si discute in questa sede.

Né ha fondamento l’obiezione dei convenuti ******* e ******* secondo cui le diverse modalità di esecuzione e le differenti quantità dei lavori di via Pastrengo rispetto a quelli di viale Cappuccini non consente una valida comparazione. In realtà trattandosi di lavori identici ossia di posa in opera di pavimentazione autobloccante in cemento di 6 cm. di spessore posta a secco su letto di sabbia (cfr. voce n. 29 del 3° s. a. l. delle opere di sistemazione di via Pastrengo) la comparazione risulta del tutto ammissibile.

Orbene, le asserite maggiori spese relative ai lavori eseguiti in viale Cappuccini rispetto a quelli di via Pastrengo e dovute, a detta dei convenuti, alla maggior estensione della superficie da pavimentare, alla maggiore incidenza delle spese per assicurare comunque la circolazione stradale durante lo svolgimento dei lavori ed alla diversa incidenza del termine di ultimazione non possono portare a considerare giustificato un prezzo doppio qual è quello rappresentato nelle memorie difensive e nella consulenza tecnica di parte per la pavimentazione di viale Cappuccini.

Le suddette peculiarità esecutive, proprie dei lavori di viale dei Cappuccini, non potendo giustificare una maggiorazione superiore al 15% del prezzo della pavimentazione di via Pastrengo, portano, anche per questa via, a rafforzare la conclusione che il prezzo reale di mercato della voce in argomento non poteva superare l’importo di £. 30.600 già sopra determinato in relazione ai prezzari ufficiali di riferimento.

Infine, quanto asserito dal difensore del convenuto ******* in ordine al prezzo della pavimentazione di piazza Europa, realizzata nel 1996, per giustificare il prezzo di £. 60.000 al mq. accordato per i marciapiedi di viale Cappuccini, non risulta condurre a conclusioni diverse da quelle suesposte. Infatti dall’elenco dei prezzi unitari a corredo della perizia suppletiva concernente i lavori di completamento di Piazza Europa, prodotto dallo stesso difensore del convenuto *******, emerge chiaramente che il prezzo della pavimentazione in listelli di cemento posti a secco su letto di sabbia era indicato nell’importo di £. 31.800, (cui doveva essere applicato il ribasso d’asta del 10,40%) mentre il sovraprezzo di £. 30.000 al mq. alla predetta pavimentazione in listelli di cemento riguardava la voce “formazione di forme geometriche e sagome particolari nonché la tessitura a spina di pesce” e cioè lavorazioni del tutto peculiari di quell’opera pubblica che nel caso della pavimentazione dei marciapiedi di viale Cappuccini non sono state eseguite.

2.2. Il Procuratore regionale ha imputato questa voce di danno, in misura differente, all’ing. *******, all’ing. ******* ed al prof. *******.

Al primo è stato contestato di avere, nella qualità di dirigente dell’U.T.C. e perciò di ingegnere capo, dapprima unilateralmente modificato le previsioni del progetto esecutivo originario con riferimento al tipo di pavimentazione da impiegarsi nell’esecuzione dell’opera, e poi di aver omesso, in veste di direttore dei lavori, di rettificare i prezzi delle opere di pavimentazione alla luce dei nuovi prodotti adoperati, sia in sede di redazione, nel marzo del 2000, della perizia di variante e sia in sede di pagamenti all’appaltatrice degli acconti e dei saldi finali, e di aver omesso in de*******tiva di effettuare in sede di contabilità finale i consequenziali conguagli.

All’ing. ******* è stato contestato di non aver effettuato, in veste di direttore dell’U.T.C., a partire dal 1.7.1999, nonché di ingegnere capo e responsabile del procedimento, la verifica della congruità dei prezzi esposti nel computo metrico e quadro compartivo della perizia di variante del marzo 2000 e di non aver imposto al direttore dei lavori di cambiare i prezzi del nuovo tipo di pavimento. Mancanza che si sarebbe manifestata al momento della sottoscrizione dell’atto di sottomissione e reiterata al momento dell’adozione delle determinazioni di liquidazione degli stati di avanzamento e del saldo finale.

Al prof. *******, in veste di Sindaco del Comune di San Giovanni Rotondo, la Procura regionale ha contestato la violazione dell’onere di sovrintendenza al funzionamento degli uffici e servizi comunali per aver fatto propria la proposta – relazione dell’ing. ******* in merito all’approvazione della perizia di variante del marzo 2000.

In punto di fatto la Sezione rileva in via preliminare che la licitazione privata ha avuto uno svolgimento sicuramente anomalo in quanto, pochi giorni prima della data originariamente fissata per lo svolgimento della stessa l’ing. *******, in qualità di dirigente dell’Ufficio Tecnico comunale, ha prorogato i termini per la presentazione delle offerte comunicando alle imprese invitate che la voce concernente la pavimentazione dei marciapiedi di viale dei Cappuccini sarebbe stata variata senza, però, indicare il materiale da adoperarsi in sostituzione delle lastre di basalto.

In ordine allo svolgimento dei fatti va ulteriormente rilevato che la nuova voce concernente la pavimentazione dei marciapiedi, con l’indicazione del materiale da adoperarsi in sostituzione delle lastre di basalto, veniva indicata nel corpo del verbale di consegna dei lavori, sottoscritto dall’ing. *******, in qualità di direttore dei lavori, dal titolare dell’impresa aggiudicataria e dall’assessore ai lavori pubblici per l’amministrazione comunale.

Fatta questa premessa in ordine allo svolgimento dei fatti, occorre ricordare che, in base alla legislazione all’epoca in vigore, una volta stipulato il contratto avente ad oggetto l’esecuzione delle opere previste nel progetto esecutivo, eventuali modifiche della qualità dei lavori o variazioni in genere, per poter essere mandate ad esecuzione abbisognavano dell’approvazione dell’amministrazione (art. 20 R.D. 25.5.1895 n. 350).

Inoltre per il combinato disposto di cui ai successivi artt. 21 e 22 del predetto regolamento per la direzione, la contabilità e la collaudazione dei lavori pubblici dello Stato – richiamato nel contratto di appalto stipulato in data 7.12.1998 – “quando sia necessario … adoperare materiali di specie diversa … da quelli preveduti dal medesimo (contratto), i nuovi prezzi dei lavori o materiali che occorra di determinare si valutano: a) ragguagliandoli, se si può, a quelli di lavoro consimili compresi nel contratto; b) ovvero, quanto sia impossibile in tutto o in parte l’assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi” e “saranno discussi tra l’ingegnere direttore e l’appaltatore, ma dovranno essere approvati dall’amministrazione, sul parere dell’ingegnere capo prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori”.

Orbene, dalla verifica del comportamento tenuto dall’ing. ******* nel corso della vicenda in questione, emerge chiaramente la reiterata violazione delle predette disposizioni legislative.

Infatti costui, nonostante avesse determinato uno svolgimento alquanto anomalo della licitazione privata – atteso che, in mancanza di qualsivoglia autorizzazione, in veste di dirigente dell’U.T.C., aveva consentito l’espletamento della stessa senza che le ditte partecipanti fossero poste al corrente del tipo di pavimentazione che avrebbero dovuto realizzare – ha, nondimeno, in qualità di direttore dei lavori, concordato unilateralmente con l’impresa, in sede di consegna dei lavori, la sostituzione della voce n. 5 dell’elenco prezzi del progetto esecutivo, dando corso ad una variazione progettuale al di fuori delle proprie attribuzioni, ed ha, inoltre, successivamente contabilizzato tale voce al medesimo prezzo di £. 60.000 al mq., previsto per la pavimentazione in lastre di basalto indicata nel progetto originario; prezzo, come si è sopra dimostrato, del tutto esagerato per la pavimentazione in cemento autobloccante. Infine, il convenuto ing. *******, anche nel predisporre la perizia di variante-suppletiva, ha omesso di indicare esplicitamente quale causa di variazione contrattuale il nuovo prezzo della pavimentazione in cemento autobloccante concordato autonomamente con l’impresa esecutrice, impedendo quindi che l’amministrazione comunale valutasse specificamente tale variazione progettuale.

Appare, quindi, evidente la responsabilità dell’ing. ******* in relazione a questa prima parte del danno finanziario oggetto della domanda risarcitoria promossa dalla procura regionale.

Il difensore del convenuto ******* ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti asserendo che i danni per i quali il suo assistito è chiamato in giudizio in questa sede derivino da attività svolta in qualità di progettista e non di direttore dei lavori e che il rapporto che legava l’ing. ******* all’amministrazione comunale non comportava l’inserimento del primo in seno all’organizzazione dell’ente locale ma era da configurarsi come mero contratto d’opera professionale.

L’assunto difensivo risulta del tutto inaccettabile. Come sopra è stato specificato, la condotta generatrice del danno imputabile al convenuto ******* consiste nell’aver arbitrariamente sostituito, in qualità di direttore dei lavori, al momento della consegna degli stessi, la pavimentazione in cemento autobloccante a quella in lastre di basalto prevista originariamente nel progetto esecutivo, di aver proceduto a contabilizzare tale nuovo pavimento sempre all’identico prezzo di £. 60.000 al metro quadrato nonostante il prezzo di mercato fosse, come si è visto, sensibilmente inferiore, e di non essersi preoccupato di indicare specificamente tale variazione progettuale neanche in sede di predisposizione della perizia di variante.

Si tratta, quindi, di mancanze poste in essere nello svolgimento di attività tipiche del direttore dei lavori quali quelle della consegna dei lavori, della predisposizione di perizie suppletive, del concordamento di nuovi prezzi e della contabilità degli stessi.

Difatti, alla consegna dei lavori in argomento ha provveduto, in forza di quanto stabilito dall’art. 338 della legge 20.3.1865, n. 2248, all. F, direttamente l’ing. ******* sottoscrivendo il relativo verbale a norma dell’art. 9 del R.D. 25.5.1895 n. 350. L’ing. *******, sempre in qualità di direttore dei lavori ha poi omesso totalmente di seguire la procedura prevista dall’art. 22 del predetto regolamento n. 350/1895 per l’approvazione del nuovo prezzo relativo al diverso tipo di pavimentazione indicato in sede di consegna dei lavori e di questo non ne ha chiesto l’esplicita approvazione nemmeno nel momento in cui promuoveva l’approvazione, da parte dell’amministrazione, della perizia suppletiva . Parimenti, la contabilità dei lavori, con l’inclusione del nuovo prezzo non regolarmente approvato, è stata redatta e sottoscritta, così come prescritto dagli artt. 38 e segg. del predetto R.D. 25.5.1895 n. 350, dallo stesso ing. ******* ancora nella veste di direttore dei lavori.

Stante la diretta derivazione del nocumento finanziario di che trattasi dall’attività dell’ing. ******* svolta in veste di direttore dei lavori nessun dubbio può sorgere in ordine alla piena giurisdizione di questa Corte dei Conti in ordine all’azione risarcitoria promossa dal Procuratore Regionale.

La Cassazione, infatti, più volte ha ritenuto sussistente, in casi analoghi, la giurisdizione della Corte dei conti chiarendo che il direttore dei lavori per la realizzazione di un’opera pubblica, appaltata da un’amministrazione comunale, in considerazione dei compiti e delle funzioni che gli sono devoluti, che comportano l’esercizio di poteri autoritativi nei confronti dell’appaltatore e l’assunzione della veste di agente, deve ritenersi funzionalmente e temporaneamente inserito nell’apparato organizzativo della Pubblica amministrazione che gli ha conferito l’incarico, quale organo tecnico e straordinario della stessa (cfr. ex plurimis Cass. SS.UU. 24.7.2000, n. 515 e Cass. SS.UU. 13.1.2003, n. 340).

2.3 La Sezione ravvisa anche nel comportamento dell’ing. *******, l’elemento psicologico della colpa grave attese le ripetute violazioni di legge poste in essere, anche da questo convenuto, sia al momento della verifica degli atti di contabilità e della liquidazione degli stessi che al momento della redazione della proposta di approvazione della perizia di variante predisposta dall’ing. *******.

Come sopra accennato, l’appalto dei lavori in argomento era disciplinato, ai sensi dell’art. 5 del contratto stipulato in data 7.12.1998, per quanto non previsto dall’accordo convenzionale, anche dal R.D. 25.5.1895, n. 350.

Il testè citato regolamento stabiliva che le opere pubbliche venivano eseguite sotto la diretta responsabilità e vigilanza del capo dell’ufficio tecnico da cui le opere stesse dipendevano (art. 1), denominato ingegnere capo.

Pertanto, prima dell’entrata in vigore (28.7.2000) del D.P.R. 21.12.1999, n. 554 recante il regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n.109, all’ingegnere capo era, tra l’altro, demandato il compito di rilasciare, sotto la propria responsabilità (art. 57 R.D. 25.5.1895, n. 350) apposito certificato per il pagamento degli acconti dei lavori, cui doveva allegare, a giustificazione, ai sensi del successivo art. 58, uno stato d’avanzamento lavori redatto dal direttore con unito l’elenco dei nuovi prezzi con l’indicazione del provvedimento che li aveva approvati.

L’art. 64 del citato R.D. 25.5.1895, n. 350 stabiliva poi che l’ingegnere capo dovesse esaminare e, ove occorresse, correggere il conto finale redatto dal direttore dei lavori prima di trasmetterlo con tutta la pertinente documentazione all’organo dell’amministrazione competente ad approvarlo (art. 65).

Orbene l’ing. ******* ha reiteratamente violato le suddette disposizioni concernenti i compiti di ingegnere capo.

In relazione al primo stato d’avanzamento dei lavori egli ha sottoscritto il certificato di pagamento, quale ingegnere capo, ed ha proceduto alla liquidazione dell’acconto all’impresa esecutrice, in qualità di dirigente dell’U.T.C., omettendo di rilevare che il direttore dei lavori aveva inserito per i 4.377 mq della pavimentazione in cemento autobloccante, già eseguita, un prezzo esagerato, molto distante, come si è visto, da quello di mercato, senza peraltro allegare alcuna documentazione comprovante l’approvazione di tale nuovo prezzo da parte dell’amministrazione.

L’ing. *******, poi, non risulta aver sottoscritto né gli altri stati d’avanzamento né la contabilità finale e cioè gli altri documenti ove venivano contabilizzati dal direttore dei lavori anche i rimanenti 2761 mq. concernenti la pavimentazione dei marciapiedi; egli pertanto ha completamente omesso di svolgere i compiti intestati dalla legge all’ingegnere capo e cioè di effettuare l’esame dei predetti documenti contabili e di conseguenza di rilevare sia la congruità del prezzo della pavimentazione in cemento autobloccante sia la carenza della documentazione giustificativa di tale nuovo prezzo.

Nonostante tali carenze procedimentali egli, in veste di dirigente dell’U.T.C., ha nondimeno proceduto a liquidare i relativi importi a favore dell’impresa esecutrice riconoscendo, quindi, a tale appaltatrice un prezzo superiore a quello di mercato e su cui non era stata acquisita l’approvazione dell’amministrazione, in de*******tiva un prezzo al di fuori dell’accordo contrattuale.

Anche in sede di predisposizione della proposta-relazione alla giunta comunale per l’approvazione della perizia di variante-assestamento, redatta dal direttore dei lavori, l’ing. *******, in qualità di dirigente dell’U.T.C., ha omesso di rilevare alcunché in ordine alla congruità del prezzo del pavimento in cemento autobloccante nonostante il prezzo indicato dal direttore dei lavori fosse palesemente esagerato, tale prezzo non fosse stato mai oggetto di specifica approvazione da parte dell’amministrazione e che il direttore dei lavori, anche nel redigere la perizia variativa, aveva sorvolato sulla necessità di acquisire l’approvazione dell’amministrazione in ordine a tale nuovo prezzo già, peraltro, applicato al momento della determinazione degli acconti fino ad allora liquidati all’impresa appaltatrice.

Il difensore del convenuto ******* ha sostenuto che essendo stato stipulato il contratto, in data antecedente a quella in cui il suo assistito ha assunto il ruolo di capo dell’U.T.C. e non avendo questi ricevuto successivamente l’incarico di ingegnere capo di quei lavori allo stesso non era attribuibile il ruolo di ingegnere capo.

La suesposta tesi difensiva è priva di giuridico fondamento in quanto la legislazione richiamata dal contratto d’appalto, stipulato in data 7.12.1998 (R.D. 25.5.1895, n.350), stabiliva tout court la diretta responsabilità e vigilanza del capo dell’ufficio tecnico (ingegnere capo) per le opere eseguite dall’amministrazione di appartenenza.

Nel caso quindi di avvicendamento di due o più soggetti nella titolarità delle funzioni di capo dell’ufficio tecnico risulta evidente che ognuno di essi dovesse svolgere i compiti demandati dalla legge all’ingegnere capo in relazione a quella parte di lavori eseguiti nel periodo di durata della rispettiva titolarità.

In de*******tiva l’ing. *******, sia nella veste di ingegnere capo che in quella di dirigente dell’U.T.C., a partire dal 1.7.1999, nel porre in essere le suesposte violazioni di legge, ha contribuito al pagamento, a favore dell’impresa esecutrice dei lavori di pavimentazione dei mariciapiedi di viale dei Cappuccini, di un prezzo oltremodo distante da quello di mercato concorrendo per tale via alla causazione della prima posta di danno sopra individuata.

2.4 Il collegio, viceversa, ritiene che alcuna responsabilità possa essere ascritta al Sindaco *******.

Costui non può certo ritenersi responsabile semplicemente per il fatto di avere, unitamente agli altri componenti della Giunta Comunale, fatta propria la proposta dell’ing. *******, dirigente dell’U.T.C, tesa all’approvazione della perizia di variante predisposta dall’ing. *******, direttore dei lavori.

Infatti, la perizia di variante-assestamento predisposta dall’ing. ******* aveva come precipuo contenuto alcune modifiche del progetto originario – eliminazione degli alberi, eliminazione della categoria attinente la rimozione e la rimessa in pristino delle stazioni della via Crucis, individuazione di un diverso organo illuminante, nuovo prezzo per il ripristino di alcune ringhiere in ferro – assolutamente diverse dall’approvazione del nuovo prezzo della pavimentazione autobloccante; questione quest’ultima che, come sopra si è detto, il direttore dei lavori aveva completamente pretermesso ed il dirigente dell’U.T.C. non rilevato.

Attribuire, quindi, al Sindaco il compito di vagliare, sotto il profilo tecnico, atti di competenza degli uffici comunali o di altri organi non corrisponde al riparto di responsabilità tra organi di governo e dirigenti comunali delineato dal legislatore a partire dalla riforma dell’ordinamento degli enti locali approvata con la legge 8.6.1990 n. 142.

Né il compito di sovrintendere al funzionamento degli uffici e servizi comunali, pure riconosciuto dalla legge in capo al sindaco, può di per sé comportare, nel caso specifico, una responsabilità amministrativa del rappresentante dell’ente locale in quanto dall’esame della documentazione in atti non emerge alcun coinvolgimento diretto del sindaco ******* nella vicenda concernente la scelta della pavimentazione dei marciapiedi di viale Cappuccini e l’individuazione del relativo prezzo.

Riconoscere la responsabilità del suddetto convenuto, nella fattispecie in esame, comporterebbe un inammissibile configurazione di una responsabilità di tipo “oggettivo” ormai espunta dal nostro ordinamento giuridico, come più volte ribadito dalla stessa giurisprudenza di questa corte nel ricordare che la responsabilità degli amministratori locali va individuata in ragione del ruolo di ciascuno svolto in concreto nello svolgimento della specifica vicenda.

2.5 Per le considerazione che precedono, della prima posta di danno, come sopra quantificata in € 56.000, devono rispondere, tra i soggetti evocati in giudizio, l’ing. ******* e l’ing. *******.

La Sezione, però, ritiene che con riferimento alla suddetta posta di danno è configurabile un contributo causale, valutabile nella misura del 25%, di altri soggetti, non chiamati in giudizio, a cui pure era demandato il compito di verificare che l’opera fosse stata eseguita in conformità del contratto o a varianti debitamente approvate e di conseguenza che tutti i prezzi attribuiti erano regolati da accordi contrattuali, regolarmente approvati.

Ne consegue che il danno complessivo imputabile ai predetti convenuti ******* e ******* ammonti ad € 42.000 da addebitare al primo, in misura del 50% dell’originario nocumento finanziario, pari alla somma di € 28.000, essendo prevalente la responsabilità di costui manifestatasi nella serie di comportamenti sia attivi che omissivi sopra dettagliatamente esaminata, ed all’ing. *******, nella misura del 25%, ossia € 14.000, in considerazione del fatto che costui ha assunto la direzione dell’U.T.C, e quindi le funzioni di ingegnere capo quando i lavori erano già in corso di esecuzione.

3. Il Procuratore regionale ha contestato ai prefati convenuti anche il danno indicato sub 2 B) ossia quello costituito dal pagamento all’impresa appaltatrice di 14 punti di pubblica illuminazione in più rispetto a quelli effettivamente realizzati.

Nell’atto introduttivo è stato rappresentato che a fronte dei 141 punti luce previsti in progetto ne sono stati installati soltanto 127 ma ciò nondimeno veniva pagato all’impresa il corrispettivo di 141 punti di illuminazione anziché 127.

Il danno è stato quantificato nell’importo di £. 42.811.000 (€ 22.110) pari al prezzo dei 14 punti luminosi non realizzati con detrazione del costo dei 14 faretti installati per l’illuminazione delle stazioni della via Crucis.

La Sezione ritiene che l’aver pagato all’impresa appaltatrice il corrispettivo relativo a 141, anziché 127, punti luce ha provocato un nocumento patrimoniale del tutto ingiustificato.

Non risultano, invero, assolutamente plausibili le argomentazioni difensive svolte da tutti i convenuti secondo cui i lavori di realizzazione della nuova linea di pubblica illuminazione di viale dei Cappuccini sarebbero stati appaltati a corpo e non a misura sicché il progettista al solo fine di parametrare la complessa voce di spesa prevista al n. 20 dell’elenco prezzi avrebbe assunto a riferimento il numero dei punti luminosi e non dei pali della pubblica illuminazione, come inteso dal procuratore regionale.

Quanto sostenuto dai convenuti e cioè, in sintesi, che pur prevedendosi nella relazione del progetto di che trattasi l’installazione di n. 125 lampioni, tuttavia nel computo metrico, alla voce n. 20, erano individuate n. 140 unità perché riferite a punti luminosi e non a pali della pubblica illuminazione, non appare convincente per un duplice ordine di motivi.

In primo luogo perché se la quantità della voce n. 20 fosse stata effettivamente riferita ai punti luminosi previsti in progetto sarebbe dovuta essere pari a 139 unità e non a 140; infatti ai 125 lampioni previsti originariamente in progetto dovevano aggiungersi soltanto i 14 faretti, previsti anch’essi in progetto, necessari all’illuminazione delle stazioni della via Crucis.

Ma vi è ancora da rilevare, in ogni caso, che la descrizione dei lavori previsti nella voce n. 20 del computo metrico – “illuminazione del tipo “Lanterna” delle dimensioni di cm. 34,5 di diametro e cm. 62 di altezza, costituito da un vano ottico realizzato in fusione di alluminio completo di cablaggio installato su palo cilindrico in acciaio delle dimensioni di mm. 102 di diametro e m. 4 di altezza, posti alla distanza di interasse di m. 10, completo di proiettori del tipo “Woodi” delle dimensioni di cm. 14 di diametro e cm. 16,20 di altezza, da fissare su palo lanterna frontalmente alla stazione della Via Crucis, completo di tutti gli accessori e caratteristiche dei grafici allegati al progetto con linea predisposta sotto traccia e compreso di scavo a sezione ristretta nonché la chiusura, compreso le maggiorazioni per spese generali ed utili a favore dell’imprenditore, compreso lo smantellamento di tutta la rete di pubblica illuminazione e pèali esistenti”- ed ancor di più l’individuazione dell’unità di misura cui riferire il relativo prezzo non consente di considerare l’appalto di tali lavori come un appalto a corpo.

D’altronde un esplicita conferma della circostanza che i lavori appaltati andavano conteggiati a misura e non a corpo si ricava direttamente dall’art. 2 del capitolato speciale d’appalto ove si legge che tutte le categorie dei lavori di progetto erano da compensarsi a misura ivi compresi quelli per la pubblica illuminazione.

Da quanto sopra esposto, questa Sezione reputa che il pagamento a favore dell’impresa di 14 unità in più della voce n. 20 del computo metrico concernente l’impianto della pubblica illuminazione abbia costituito un nocumento patrimoniale per il Comune di San Giovanni Rotondo, dal cui importo va detratto, come conteggiato dalla Procura regionale, il prezzo dei 14 faretti utilizzati per l’illuminazione delle stazioni della via Crucis.

3.1 Il pubblico ministero contabile ha addebitato anche questa seconda posta di danno all’ing. Carlo *******, all’ing. Benedetto Egidio ******* ed al prof. Davide Pio *******.

Al primo è stato contestato di avere omesso, in veste di direttore dei lavori, di rettificare il prezzo delle opere di illuminazione sia in sede di redazione, nel marzo del 2000, della perizia di variante e sia in sede di pagamenti all’appaltatrice degli acconti e dei saldi finali, e di aver omesso in de*******tiva di effettuare in sede di contabilità finale i consequenziali conguagli.

All’ing. *******, in veste di direttore dell’U.T.C. a partire dal 1.7.1999 nonché di ingegnere capo e responsabile del procedimento, è stato contestato, con specifico riguardo a tale posta di danno, di non aver imposto al direttore dei lavori di cambiare i prezzi dei corpi illuminanti al momento dell’adozione delle determinazioni di liquidazione degli stati di avanzamento e del saldo finale. All’ing. ******* è stato anche contestato il mancato accertamento, al momento della verifica della contabilità finale, del numero dei pali dell’illuminazione installati nel viale Cappuccini pur emergendo dal certificato di collaudo un numero di pali inferiore a quello computato dal direttore dei lavori negli atti finali.

Al prof. *******, in veste di Sindaco del Comune di San Giovanni Rotondo, la Procura regionale ha contestato la violazione dell’onere di sovrintendenza al funzionamento degli uffici e servizi comunali, per aver egli stesso deciso autonomamente la modifica dei corpi illuminanti dal tipo “lanterna” al tipo “amoroma”, e per aver omesso di rilevare la contraddizione esistente negli elaborati progettuali tra le tavole n. 1 e n. 13 riguardo alla quantificazione dei corpi illuminanti, previsti in numero di 125 nella prima mentre in numero di 140 nella seconda.

Anche per questa seconda posta di danno la Sezione reputa responsabili, tra i soggetti convenuti in giudizio, soltanto l’ing. ******* e l’ing. ******* non risultando imputabile tale nocumento finanziario, nemmeno in parte, al sindaco *******.

L’ing. *******, infatti, nel predisporre gli stati di avanzamento dei lavori a giustificazione degli acconti e nell’approntare la contabilità finale per il pagamento del relativo saldo ha sempre contabilizzato in percentuale lavori relativi alla fornitura e posa di 140 pali (141 dopo l’approvazione della perizia suppletiva) pur consapevole, essendo egli il direttore dei lavori, che i punti di pubblica illuminazione in corso di realizzazione erano 14 in meno.

Si tratta anche in questo caso di mancanze poste in essere nello svolgimento di funzioni proprie del direttore dei lavori e pertanto pure in relazione a questa seconda posta di danno risulta infondata, per le motivazione sopra esplicitate, l’eccezione di difetto di giurisdizione di questa Corte sollevata dal difensore dell’ing. *******.

Parimenti emerge chiaramente la colpa grave dell’ing. *******, in quanto costui, in qualità di ingegnere capo, ha omesso di rilevare che il direttore dei lavori aveva contabilizzato negli stati d’avanzamento, in misura percentuale, l’esecuzione dei lavori inerenti la fornitura e posa in opera di un numero di pali (140) della pubblica illuminazione diverso da quello indicato nella relazione di progetto. Questi ha, poi, nella stessa veste di ingegnere capo, omesso completamente di effettuare, ai sensi delle suesposte disposizioni legislative, le dovute verifiche degli atti di contabilità finale predisposti dal direttore dei lavori consentendo quindi il riconoscimento di un corrispettivo per i pali della pubblica illuminazione superiore a quello dovuto e disponendone direttamente, in veste di dirigente dell’U.T.C., la liquidazione a favore dell’impresa.

Segnatamente il negligente comportamento omissivo dell’ingegnere capo appare casualmente determinante dell’indebito pagamento non tanto per il mancato riscontro della effettività della posa in opera dei corpi illuminanti ma per non aver rilevato l’anomalia della contabilizzazione in percentuale rapportata all’importo totale indicato nel computo metrico estimativo, anziché alla effettiva realizzazione di ciascun palo comprensivo o meno dei due distinti organi illuminanti.

Per le stesse motivazioni evidenziate con riferimento alla prima posta di danno azionata dalla Procura regionale, questa Sezione ritiene esenta da responsabilità, anche per l’ulteriore nocumento finanziario di che trattasi, il sindaco *******, con la ulteriore precisazioni che nessun apporto causale può essere riconosciuta all’iniziativa intrapresa dal predetto convenuto tesa alla sostituzione del modello dei corpi illuminanti dell’impianto di pubblica illuminazione atteso che, come confermato dalla stessa procura attrice, quelli effettivamente installati dall’impresa appaltatrice in esecuzione dei desiderata del rappresentante dell’ente locale, pur maggiormente costosi, non provocarono alcuna lievitazione del corrispettivo pagato alla suddetta impresa.

3.2 Per quanto sopra esposto, anche della seconda posta di danno, sopra quantificata in € 22.110, devono rispondere, tra i soggetti evocati in giudizio, l’ing. ******* e l’ing. *******.

La Sezione, però, ritiene che con riferimento alla suddetta posta di danno è configurabile un contributo causale, valutabile nella misura del 25%, di altri soggetti non chiamati in giudizio, a cui pure era demandato il compito di verificare che i dati risultanti dai conti e dai documenti giustificativi corrispondessero con le risultanze di fatto.

Ne consegue che il danno complessivo imputabile ai predetti convenuti ******* e ******* ammonti ad € 16.582,50 da addebitare al primo, in misura del 50% dell’originario nocumento finanziario, pari alla somma di € 11.055 essendo prevalente la responsabilità di costui manifestatasi nella serie di comportamenti sopra illustrata, ed all’ing. *******, nella misura del 25%, ossia € 5.527,50, in considerazione del fatto che costui ha assunto la direzione dell’U.T.C, e quindi le funzioni di ingegnere capo quando i lavori erano già in corso di esecuzione.

4. Riassumendo, quindi, la domanda risarcitoria proposta, evidentemente infondata nei confronti del convenuto *******, il quale deve essere conseguentemente prosciolto dall’addebito per responsabilità amministrativa ascrittogli, è meritevole di accoglimento, per quanto di ragione, nei confronti dei convenuti ******* e *******.

Il convenuto Carlo ******* deve, pertanto, essere condannato al pagamento in favore del Comune di San Giovani Rotondo della somma complessiva di € 39.055 mentre il convenuto Benedetto Egidio ******* deve essere condannato al pagamento, sempre a favore del predetto ente locale, della somma complessiva di € 19.527,50.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Puglia, definitivamente pronunciando

PROSCIOGLIE

il convenuto Davide Pio ******* dall’addebito per responsabilità amministrativa ascrittogli e

CONDANNA

il sig. ******* Carlo, al pagamento, in favore del Comune di San Giovanni Rotondo dell’importo di € 39.055 (euro rtrentanovemilacinquantacinque/00) da rivalutarsi sino alla data del deposito della presente sentenza, oltre interessi nella misura legale sulla somma così rivalutata, dalla predetta data sino al dì dell’effettivo soddisfo,

il sig. ******* Benedetto Egidio al pagamento, in favore del Comune di San Giovanni Rotondo dell’importo di € 19.527,50 (euro diciannovemilacinquecentoventisette/50) da rivalutarsi sino alla data del deposito della presente sentenza, oltre interessi nella misura legale sulla somma così rivalutata, dalla predetta data sino al dì dell’effettivo soddisfo.

Condanna, inoltre, i convenuti Carlo ******* e Benedetto Egidio ******* al pagamento delle spese di giudizio che, sino al deposito della presente decisione, si liquidano in complessivi € settecentosettanta/91.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 25 novembre 2004 e 27 gennaio 2005.

L’estensore Il Presidente

f:to(Pasquale Daddabbo) f:to(Pelino Santoro)

Depositata in Segreteria il 27/01/05

Direttore di cancelleria

F:to(Salvatore Sabato)

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Andrea Maso