le domande formulate con l’odierno gravame, siccome volte ad ottenere la declaratoria di estinzione della polizza , ovvero, l’ordine rivolto al Comune di provvedere allo svincolo della polizza medesima, in quanto strettamente inerenti il contratto di garanzia, esulano dalla giurisdizione di questo T.A.R

In sostanza, la Società si duole della pretesa del Comune di includere nell’oggetto della garanzia da essa prestata in suo favore, anche le somme dovute dalla Cooperativa al Comune medesimo a titolo di sanzioni per tardivo o mancato pagamento degli oneri di urbanizzazione, anziché soltanto questi ultimi

la società assicuratrice non contesta l’an e il quantum dell’obbligazione del debitore principale, ma fa valere esclusivamente ragioni inerenti il rapporto contrattuale, sostenendo che il debito relativo al pagamento della sanzione è estraneo all’oggetto della garanzia.

È indubbio che la situazione giuridica fatta valere dalla società assicuratrice, sulla base delle ragioni indicate, ha consistenza di diritto soggettivo, per la natura esclusivamente privatistica del rapporto negoziale dedotto, e che pertanto sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.

Il Tribunale, re melius perpensa rispetto alla decisione assunta in sede cautelare, ad un più approfondito esame, ritiene il ricorso inammissibile, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Sul punto, è utile richiamare quanto statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in un caso, analogo a quello odierno, in cui una società di assicurazione – che aveva garantito entro un certo massimale l’obbligo del comune di pagare gli oneri di urbanizzazione relativi ad una concessione in sanatoria – ha agito nei confronti del Comune per ripetere quanto versato a titolo di sanzione, allegando che nell’oggetto dell’obbligazione di garanzia contrattualmente assunta non rientrava la somma dovuta per pene pecuniarie. Ebbene, ivi la Suprema Corte ha affermato che la controversia resta devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, avendo ad oggetto una situazione di diritto soggettivo (ripetizione di indebito), basata su un rapporto negoziale di natura privatistica (cfr. Cassazione civile, sez. un., 16 novembre 2000, n. 1181).

Passaggio tratto dalla sentenza numero 2043 del 20 luglio 2012 pronunciata dal Tar Lombardia, Milano

In siffatta evenienza, infatti, analogamente al caso che qui ci occupa, la società assicuratrice non contesta l’an e il quantum dell’obbligazione del debitore principale, ma fa valere esclusivamente ragioni inerenti il rapporto contrattuale, sostenendo che il debito relativo al pagamento della sanzione è estraneo all’oggetto della garanzia.

È indubbio che la situazione giuridica fatta valere dalla società assicuratrice, sulla base delle ragioni indicate, ha consistenza di diritto soggettivo, per la natura esclusivamente privatistica del rapporto negoziale dedotto, e che pertanto sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.

A conferma di ciò, giova osservare come la stessa decisione della Corte di Cassazione civile, sez. I, 12 giugno 2001, n. 7885, richiamata nel ricorso (per cui: <<La fideiussione prestata per il pagamento degli oneri di urbanizzazione conseguenti al rilascio della concessione edilizia non si estende, ai sensi dell’art. 1942 c.c., al pagamento della sanzione amministrativa posta dall’art. 3 l. 28 febbraio 1985 n. 47, direttamente a carico del concessionario in caso di ritardato od omesso versamento del contributo afferente alla concessione, stante il difetto di accessorietà della seconda rispetto ai primi>>), è stata resa proprio nell’ambito dello stesso giudizio civile intercorso fra il Comune di Porto San Giorgio e la Zurich International Italia SpA nel quale è intervenuta la pronuncia delle S.U. sulla giurisdizione sopra citata (ovvero, avverso la sentenza n. 41-98 della Corte d’Appello di Ancona, di riforma della sentenza del Tribunale di Fermo del 19.11.1996), e non in un giudizio amministrativo.

E, del resto, ad ulteriore riprova di quanto assunto, giova osservare come proprio in sede civile, nella causa che ha avuto il suo epilogo nella sentenza versata in atti da parte ricorrente (Tribunale di Milano 03.09.2005 n. 9824), è stato accertato il carattere “autonomo” della garanzia prestata dalla Ricorrente a favore del Comune di Limbiate (polizza n.109E7619 del 9.3.1994), destinata a coprire soltanto l’adempimento delle obbligazioni assunte dalla Coop. in dipendenza della c.e. datata 16.02.1994 per il pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria (con conseguente estraneità all’oggetto di tale polizza della somma, pretesa dal Comune con l’ingiunzione in epigrafe specificata, a titolo di sanzione ex art. 3 L.n. 47/1985 e interessi per ritardato pagamento della II^ rata degli oneri di urbanizzazione).

A cura di Sonia Lazzini

N. 02043/2012 REG.PROV.COLL.

N. 03346/2002 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3346 del 2002, proposto da:
– Ricorrente Assicurazioni S.A., rappresentata e difesa dall’avv. Paola Giordano, con domicilio eletto presso Paola Giordano in Milano, via Principe Amedeo, 3;

contro

– Comune di Limbiate;

per l’annullamento

– dell’ingiunzione del 28.08.2002 n. 112 del dirigente comunale di Limbiate, Settore tecnico, volta ad ottenere dalla Soc. Coop. edilizia del B_ e dalla Ricorrente Assicurazioni spa il pagamento di 15.368.413 lire (7.937,12 euro) a titolo di sanzione (ex art. 3 legge 28 febbraio 1985 n. 47) ed interessi, per il ritardato pagamento della seconda rata di oneri di cui alla c.e. n. 2590/94, nonché:

per l’accertamento

– della non debenza della ridetta somma, nonché:

per il risarcimento

– del danno ex art. 96 c.p.c.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 aprile 2012 la dott.ssa Concetta Plantamura e udito per la parte ricorrente il difensore come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con l’odierno ricorso, notificato l’11.11.2002 e depositato il successivo 18.11.2002, Ricorrente Assicurazioni SA (da ora anche solo la Società o la Ricorrente) ha impugnato l’ingiunzione in epigrafe specificata, assumendone la illegittimità sotto più profili.

In sostanza, la Società si duole della pretesa del Comune di Limbiate (da ora anche solo il Comune) di includere nell’oggetto della garanzia da essa prestata in suo favore, anche le somme dovute dalla Cooperativa Edilizia Del B_ a r.l. (da ora anche solo la Coop.) al Comune medesimo a titolo di sanzioni per tardivo o mancato pagamento degli oneri di urbanizzazione, anziché soltanto questi ultimi.

Nessuno si è costituito per la parte intimata.

Nella causa in opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla Ricorrente contro la Coop., il Giudice di Pace di Milano (cfr. sentenza del 15.01.2002 in atti) ha rigettato l’opposizione, condannando la Coop. al pagamento in favore della Ricorrente delle somme portate nel decreto, ma dichiarando, al contempo, obbligato il Comune di Limbiate a manlevare la Coop., con conseguente condanna dello stesso Comune al pagamento delle somme portate dal decreto in favore della compagnia di assicurazioni (la sentenza è stata confermata in appello dal Tribunale di Milano con sent. n. 9824/2005).

Ciò, sul presupposto che il Comune fosse da considerare inadempiente al proprio obbligo di svincolare la polizza in questione, una volta ottenuto l’adempimento da parte della Coop. all’obbligazione principale, a garanzia della quale la fideiussione era stata stipulata; e senza che potesse assumere alcun rilievo la circostanza, pure addotta dal Comune, per cui la Coop. sarebbe stata tenuta al pagamento anche della sanzione per ritardato pagamento degli oneri, non avendo mai il Comune adottato, al riguardo, un provvedimento definitivo.

Nonostante la suindicata decisione del giudice meneghino – stando alla documentazione versata in atti – con ingiunzione n. 112 del 29.08.2002 il Comune ha ingiunto sia alla Coop. che alla Ricorrente di pagare la somma in epigrafe specificata, a titolo di ritardato pagamento della somma dovuta per la seconda rata degli oneri di urbanizzazione, oltre agli interessi legali.

Sono insorte entrambe le Società, proponendo ciascuna un autonomo ricorso, con differenti censure.

Con ordinanza del 4.12.2002 il Tribunale ha accolto la domanda incidentale di sospensione formulata nel ricorso in epigrafe.

Alla pubblica udienza del 19.04.2012 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

DIRITTO

Il Tribunale, re melius perpensa rispetto alla decisione assunta in sede cautelare, ad un più approfondito esame, ritiene il ricorso inammissibile, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Sul punto, è utile richiamare quanto statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in un caso, analogo a quello odierno, in cui una società di assicurazione – che aveva garantito entro un certo massimale l’obbligo del comune di pagare gli oneri di urbanizzazione relativi ad una concessione in sanatoria – ha agito nei confronti del Comune per ripetere quanto versato a titolo di sanzione, allegando che nell’oggetto dell’obbligazione di garanzia contrattualmente assunta non rientrava la somma dovuta per pene pecuniarie. Ebbene, ivi la Suprema Corte ha affermato che la controversia resta devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, avendo ad oggetto una situazione di diritto soggettivo (ripetizione di indebito), basata su un rapporto negoziale di natura privatistica (cfr. Cassazione civile, sez. un., 16 novembre 2000, n. 1181).

In siffatta evenienza, infatti, analogamente al caso che qui ci occupa, la società assicuratrice non contesta l’an e il quantum dell’obbligazione del debitore principale, ma fa valere esclusivamente ragioni inerenti il rapporto contrattuale, sostenendo che il debito relativo al pagamento della sanzione è estraneo all’oggetto della garanzia.

È indubbio che la situazione giuridica fatta valere dalla società assicuratrice, sulla base delle ragioni indicate, ha consistenza di diritto soggettivo, per la natura esclusivamente privatistica del rapporto negoziale dedotto, e che pertanto sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.

A conferma di ciò, giova osservare come la stessa decisione della Corte di Cassazione civile, sez. I, 12 giugno 2001, n. 7885, richiamata nel ricorso (per cui: <<La fideiussione prestata per il pagamento degli oneri di urbanizzazione conseguenti al rilascio della concessione edilizia non si estende, ai sensi dell’art. 1942 c.c., al pagamento della sanzione amministrativa posta dall’art. 3 l. 28 febbraio 1985 n. 47, direttamente a carico del concessionario in caso di ritardato od omesso versamento del contributo afferente alla concessione, stante il difetto di accessorietà della seconda rispetto ai primi>>), è stata resa proprio nell’ambito dello stesso giudizio civile intercorso fra il Comune di Porto San Giorgio e la Zurich International Italia SpA nel quale è intervenuta la pronuncia delle S.U. sulla giurisdizione sopra citata (ovvero, avverso la sentenza n. 41-98 della Corte d’Appello di Ancona, di riforma della sentenza del Tribunale di Fermo del 19.11.1996), e non in un giudizio amministrativo.

E, del resto, ad ulteriore riprova di quanto assunto, giova osservare come proprio in sede civile, nella causa che ha avuto il suo epilogo nella sentenza versata in atti da parte ricorrente (Tribunale di Milano 03.09.2005 n. 9824), è stato accertato il carattere “autonomo” della garanzia prestata dalla Ricorrente a favore del Comune di Limbiate (polizza n.109E7619 del 9.3.1994), destinata a coprire soltanto l’adempimento delle obbligazioni assunte dalla Coop. in dipendenza della c.e. datata 16.02.1994 per il pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria (con conseguente estraneità all’oggetto di tale polizza della somma, pretesa dal Comune con l’ingiunzione in epigrafe specificata, a titolo di sanzione ex art. 3 L.n. 47/1985 e interessi per ritardato pagamento della II^ rata degli oneri di urbanizzazione).

Né possono ritenersi ammissibili le censure che fanno leva sulla prescrizione del diritto al pagamento della sanzione oggetto dell’ingiunzione, trattandosi di questione per la quale è attivamente legittimata soltanto la Soc. Coop.(che, di fatto, l’ha fatta valere in sede di ricorso n. 2917/2002, da essa proposto contro il Comune di Limbiate, e separatamente deciso da questo Tribunale).

Ne consegue che, le domande formulate con l’odierno gravame, siccome volte ad ottenere la declaratoria di estinzione della polizza n. 109E7619, ovvero, l’ordine rivolto al Comune di provvedere allo svincolo della polizza medesima, in quanto strettamente inerenti il contratto di garanzia, esulano dalla giurisdizione di questo T.A.R.

Ad analoga conclusione deve pervenirsi quanto alla richiesta di condanna dell’amministrazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 96 c.p.c.

Per le suesposte considerazioni, il ricorso in epigrafe specificato deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 c.p.a., per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di controversia attratta nella giurisdizione dell’A.G.O.

Nulla sulle spese lite, stante la mancata costituzione della parte intimata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di controversia attratta nella giurisdizione dell’A.G.O., anche in relazione alla domanda risarcitoria.

Nulla sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2012 con l’intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti, Presidente

Giovanni Zucchini, Primo Referendario

Concetta Plantamura, Primo Referendario, Estensore

 

 

L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/07/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grazie per esserti iscritto alla newsletter.

Rimarrai sempre aggiornato grazie agli articoli del mio Blog.

Andrea Maso