ai sensi dell’art. 27, comma 9, del codice della strada, <<l’autorità competente al rilascio dei provvedimenti autorizzatori di cui al presente titolo (“Della costruzione e tutela delle strade”) può chiedere un deposito cauzionale>>:

si tratta di norma di carattere generale, riferibile a ogni ipotesi di lavoro interessante strade, autostrade e relative pertinenze, ambito rispetto al quale, dunque, in radice non si pone il problema della violazione dell’art. 23 Cost. evidenziato nella citata pronuncia del Consiglio di Stato (per la quale <<in via principale si deve ritenere la sussistenza della violazione del principio costituzionale di cui all’articolo 23 della Costituzione, poiché risulta evidente il contrasto con la normativa comunale impugnata rispetto alla materia di prestazioni personali e patrimoniali imposte, in questo caso correlata all’utilizzazione e all’occupazione di spazi pubblici, poiché tale normativa non trova riferimenti in previsioni legislative>>; Consiglio di Stato, V, 27 agosto 2012, n. 4606).

in termini più generali, peraltro, quella in parola non sembra essere, a ben vedere, una prestazione <<imposta>>, costituendo essa l’oggetto non di un obbligo -posizione giuridica appunto ricollegabile, sul piano passivo, a una imposizione- ma, piuttosto, di un onere, al cui adempimento la parte in tanto si determina in quanto, e solo in quanto, abbia interesse a conseguire un certo vantaggio (in questo caso lo svolgimento di una data, ‘libera’, prestazione, oggetto, ricompensato, della propria attività economico-imprenditoriale).

la diversità di disciplina rispetto alle <<manomissioni stradali eseguite dai privati>>, poi, si giustifica ragionevolmente, e probabilmente in un’ottica nel complesso favorevole ai gestori di pubblici servizi, per la evidente ed enorme differenza quantitativa e qualitativa degli interventi realizzati dai primi rispetto a quelli riconducibili ai secondi, tale da far preferire, per quest’ultimi, una previsione forfettaria e non ‘a misura’.

né, infine, si ravvisa un indebito arricchimento in favore della p.a., posto che, a differenza dal caso esaminato nella richiamata sentenza del Consiglio di Stato n. 4606 del 2012 (il cui oggetto era <<l’imposizione da parte del Comune […] del deposito cauzionale di somme predeterminate […] a titolo di ristoro del degrado del corpo stradale conseguente all’esecuzione dei lavori, in aggiunta al rimborso dei lavori di ripristino stradale da effettuarsi da parte del Comune.), qui la somma da versare ha una funzione soltanto di garanzia della regolare esecuzione dei lavori, dovendo essere restituita, in tutto o in parte (a seconda dell’entità degli eventuali danni), al termine degli stessi.

Come già osservato dalla Terza Sezione di questo T.a.r. nella sentenza n. 305 del 2013, dunque, si tratta del pagamento di una cauzione insito <<in tutte le concessioni traslative di poteri o facoltà su beni pubblici, a garanzia della realizzazione a regola d’arte dell’intervento programmato e del necessario ripristino delle condizioni del suolo (salvo svincolo entro un prefissato periodo dall’effettuazione del collaudo, […] sicché non vi è alcun indebito arricchimento […])>> (T.a.r. Lecce, III, 13 febbraio 2013, n. 305).

a cura di Sonia Lazzini

passaggio tratto dalla sentenza numero 1541 del 28 giugno 2013 pronunciata dal Tar Puglia, Lecce

N. 01541/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01696/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce – Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso n. 1696 del 2012, proposto da:
– Ricorrente Distribuzione s.p.a., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Roberto Tanzariello e Raffaele Nicolì, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Lecce alla via Rubichi 6;

contro

– il Comune di Copertino, rappresentato e difeso dall’Avv. Silvestro Lazzari, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Lecce alla via Taranto 92;

per l’annullamento

– della nota in data 4 luglio 2012, prot. n. 15986, del Dirigente dell’Area Pianificazioni e OO.PP. del Comune di Copertino;

– di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, tra cui il presupposto Regolamento per l’esecuzione di opere comportanti manomissioni di suolo pubblico o di uso pubblico, approvato con D.C.C. del 7 luglio 2006, n. 43, e la nota del 9 ottobre 2012, prot. n. 22815.

Visto il ricorso.

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Copertino.

Visti gli atti della causa.

Relatore all’udienza pubblica del 27 marzo 2013 il Cons. Ettore Manca e uditi gli Avv.ti Nicolì e Lazzari.

Osservato quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- La società Ricorrente s.p.a. impugnava gli atti con i quali il Comune di Copertino le ingiungeva, <<al fine del rilascio delle autorizzazione per l’esecuzione di scavi per la posa in opera di cavi e/o condotte>>, di <<ottemperare a quanto stabilito dall’art. 10 del Regolamento per l’esecuzione di opere comportanti manomissione di suolo pubblico o d’uso pubblico>> (v. nota del 4 luglio 2012, prot. n. 15986, del Dirigente dell’Area Pianificazioni e OO.PP. del Comune di Copertino), e, dunque, di operare un <<versamento cauzionale nella misura annuale di euro 150.000>>, eventualmente surrogabile da <<una polizza fideiussoria bancaria o […] assicurativa>> (v. art. 10 Regolamento citato, il cui terzo e quanto comma dispongono inoltre che il <<deposito cauzionale è costituito a garanzia della regolare esecuzione dei lavori ovvero per l’eventuale esecuzione dei lavori in danno per mancata osservanza del presente Regolamento>> e <<[…] sarà svincolato alla riconsegna delle aree>>).

2.- Essa formulava, in specie, i seguenti motivi di censura:

A) Violazione e falsa applicazione dell’art. 25 d.lgs. n. 285 del 1992 e dell’art. 66 d.p.r. n. 495 del 1992. Violazione della Direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici del 3 marzo 1999. Violazione l. n. 241 del 1990. Eccesso di potere per falsità del presupposto, violazione del principio di affidamento, difetto di motivazione, contraddittorietà e irrazionalità dell’azione amministrativa. Disparità di trattamento.

B) Violazione dell’art. 23 Cost.. Violazione e falsa applicazione dell’art. 63 d.lgs. n. 446 del 1997. Eccesso di potere per irrazionalità e violazione del principio di proporzionalità. Eccesso di potere per sviamento e disparità di trattamento.

3.- Alla camera di consiglio del 29 novembre 2012 il T.a.r., esaminando in senso favorevole l’istanza cautelare formulata dalla ricorrente, osservava che: <<ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio, il ricorso appare ammissibile (in quanto le impugnate note dirigenziali esprimono la volontà dell’Amministrazione Comunale resistente di dare immediata e concreta applicazione alla disposizione regolamentare contestata e lesiva della sfera giuridica della ricorrente) e si ritengono fondate le principali censure formulate dalla Società ricorrente alla stregua del condivisibile insegnamento giurisprudenziale formatosi in subiecta materia (Consiglio di Stato, V, 27 agosto 2012, n. 4606; 26 maggio 2010, n. 3362; T.a.r. Toscana, I, 1 marzo 2010, n. 580)>> (T.a.r. Lecce, II, 30 novembre 2012, n. 678).

4.- Pur nella consapevolezza della diversa valutazione condotta in sede interinale, il Collegio ritiene invece che il ricorso sia infondato e vada respinto.

4.1 E in specie:

a) ai sensi dell’art. 27, comma 9, del codice della strada, <<l’autorità competente al rilascio dei provvedimenti autorizzatori di cui al presente titolo (“Della costruzione e tutela delle strade”) può chiedere un deposito cauzionale>>: si tratta di norma di carattere generale, riferibile a ogni ipotesi di lavoro interessante strade, autostrade e relative pertinenze, ambito rispetto al quale, dunque, in radice non si pone il problema della violazione dell’art. 23 Cost. evidenziato nella citata pronuncia del Consiglio di Stato (per la quale <<in via principale si deve ritenere la sussistenza della violazione del principio costituzionale di cui all’articolo 23 della Costituzione, poiché risulta evidente il contrasto con la normativa comunale impugnata rispetto alla materia di prestazioni personali e patrimoniali imposte, in questo caso correlata all’utilizzazione e all’occupazione di spazi pubblici, poiché tale normativa non trova riferimenti in previsioni legislative>>; Consiglio di Stato, V, 27 agosto 2012, n. 4606).

b) in termini più generali, peraltro, quella in parola non sembra essere, a ben vedere, una prestazione <<imposta>>, costituendo essa l’oggetto non di un obbligo -posizione giuridica appunto ricollegabile, sul piano passivo, a una imposizione- ma, piuttosto, di un onere, al cui adempimento la parte in tanto si determina in quanto, e solo in quanto, abbia interesse a conseguire un certo vantaggio (in questo caso lo svolgimento di una data, ‘libera’, prestazione, oggetto, ricompensato, della propria attività economico-imprenditoriale).

c) la diversità di disciplina rispetto alle <<manomissioni stradali eseguite dai privati>>, poi, si giustifica ragionevolmente, e probabilmente in un’ottica nel complesso favorevole ai gestori di pubblici servizi, per la evidente ed enorme differenza quantitativa e qualitativa degli interventi realizzati dai primi rispetto a quelli riconducibili ai secondi, tale da far preferire, per quest’ultimi, una previsione forfettaria e non ‘a misura’.

d) né, infine, si ravvisa un indebito arricchimento in favore della p.a., posto che, a differenza dal caso esaminato nella richiamata sentenza del Consiglio di Stato n. 4606 del 2012 (il cui oggetto era <<l’imposizione da parte del Comune […] del deposito cauzionale di somme predeterminate […] a titolo di ristoro del degrado del corpo stradale conseguente all’esecuzione dei lavori, in aggiunta al rimborso dei lavori di ripristino stradale da effettuarsi da parte del Comune.), qui la somma da versare ha una funzione soltanto di garanzia della regolare esecuzione dei lavori, dovendo essere restituita, in tutto o in parte (a seconda dell’entità degli eventuali danni), al termine degli stessi. Come già osservato dalla Terza Sezione di questo T.a.r. nella sentenza n. 305 del 2013, dunque, si tratta del pagamento di una cauzione insito <<in tutte le concessioni traslative di poteri o facoltà su beni pubblici, a garanzia della realizzazione a regola d’arte dell’intervento programmato e del necessario ripristino delle condizioni del suolo (salvo svincolo entro un prefissato periodo dall’effettuazione del collaudo, […] sicché non vi è alcun indebito arricchimento […])>> (T.a.r. Lecce, III, 13 febbraio 2013, n. 305).

5.- Nei sensi fin qui esposti il ricorso deve in definitiva essere respinto, solo evidenziato, infine, quanto alla dedotta violazione della direttiva del Ministero LL.PP. 3 marzo 1999 (recante misure volte alla “Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici”, la quale, in esecuzione dell’art. 25 cod. strada e dell’art. 66 del relativo regolamento di attuazione, impone ai soggetti gestori di strade o suolo pubblico l’apertura di una fase partecipativa con le aziende prima della stesura del regolamento disciplinante la realizzazione d’interventi nel sottosuolo), come la normativa richiamata attenga esclusivamente al momento che precede la pianificazione degli interventi di sistemazione degli impianti tecnologici nel sottosuolo, nulla avendo a che vedere con gli oneri correlati alla loro esecuzione (T.a.r. Lecce, III, 13 febbraio 2013, n. 305 cit.).

6.- Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di questo giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Seconda di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1696 del 2012 indicato in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 27 marzo 2013, con l’intervento dei magistrati:

Rosaria Trizzino, Presidente

Ettore Manca, Consigliere, Estensore

Paolo Marotta, Primo Referendario

 

 

L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/06/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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Andrea Maso