polizza per la rateizzazione del pagamento degli oneri concessori :il Comune deve previamente determinare le somme da questi dovute, potendo poi attivarsi per il pagamento della differenza da parte del debitore principale o dal garante a prima richiesta

il contratto di garanzia a prima richiesta ha aggiunto una posizione debitoria a quella dei debitori principali, i quali a seguito del loro inadempimento sono risultati tenuti a pagare senz’altro le differenze, dovute ai sensi dell’art. 3 della legge n. 47 del 1985, senza poter eccepire che la pretesa doveva essere previamente rivolta nei confronti del garante (ciò che neppure è stato previsto nell’originario accordo di rateizzazione)

passaggio tratto dalla decisione numero 4419 del 10 agosto 2007 pronunciata dal Consiglio di Stato

Con il primo motivo, gli appellanti hanno dedotto che il Comune, prima di irrogare la sanzione, avrebbe dovuto comunicare che il ritardato pagamento delle rate avrebbe comportato l’irrogazione delle sanzioni e, inoltre, che sussisterebbe la colpa dello stesso Comune, da valutare ai sensi dell’art. 1227 c.c., perché non si è attivato nei confronti del fideiussore per realizzare il proprio credito.

3. Ritiene la Sezione che tali censure vadano respinte.

L’art. 3 della legge n. 47 del 1985 dispone, al secondo comma, che “il mancato versamento, nei termini di legge, del contributo di concessione di cui agli articoli 3, 5, 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, comporta … l’aumento del contributo”, nelle misure ivi previste, mentre al quarto comma dispone che “nel caso di pagamento rateizzato le norme di cui al secondo comma si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate”.

Da tali disposizione, emerge che – col decorso del termine concordato in sede di rateizzazione – il credito del Comune è ipso iure incrementato nella misura stabilita dalla legge: il tardivo pagamento della somma già determinata comporta un adempimento parziale (che obbliga l’Amministrazione a chiedere il pagamento della differenza).

Pertanto, una volta perfezionatasi la fattispecie che comporta “l’aumento del contributo”, il Comune deve attivarsi per riscuotere la somma di cui risulta creditore, senza la necessità di segnalare al debitore inadempiente quali siano state le conseguenze del superamento del termine fissato in sede di rateizzazione.

Inoltre, non rileva la circostanza che il Comune non si sia attivato per la riscossione, nei confronti della società che ha concluso il contratto di garanzia, a prima richiesta.

In primo luogo, nel caso di tardivo pagamento della somma da parte del titolare della concessione edilizia, il Comune deve previamente determinare le somme da questi dovute, potendo poi attivarsi per il pagamento della differenza da parte del debitore principale o dal garante a prima richiesta: gli atti impugnati in primo grado, in quanto determinativi degli importi dovuti dai debitori principali, non hanno dunque precluso ulteriori iniziative da parte del Comune, nei confronti del medesimo garante.

In secondo luogo, il contratto di garanzia a prima richiesta ha aggiunto una posizione debitoria a quella dei debitori principali, i quali a seguito del loro inadempimento sono risultati tenuti a pagare senz’altro le differenze, dovute ai sensi dell’art. 3 della legge n. 47 del 1985, senza poter eccepire che la pretesa doveva essere previamente rivolta nei confronti del garante (ciò che neppure è stato previsto nell’originario accordo di rateizzazione)

a cura di Sonia Lazzini

riportiamo qui di seguito il testo integrale della decisione numero 4419 del 10 agosto 2007 pronunciata dal Consiglio di Stato

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 4419/2007 Reg.Dec.

N. 9157/2000 Reg.Ric. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 9157 del 2000, proposto dai signori Giovanni Ricorrente e Fabrizio Ricorrente, rappresentati e difesi dagli avvocati Claudio Dal Piaz, Mario Contaldi e Vittorio Barosio, ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Pier Luigi da Palestrina, presso lo studio dell’avvocato Mario Contaldi;

contro

il Comune di Bardonecchia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Vecchione e Massimo Colarizi, ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Panama n. 12, presso lo studio dell’avvocato Massimo Colarizi;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sez. I, 8 giugno 2000, n. 660, e per l’accoglimento del ricorso di primo grado n. 188 del 1996;

Visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;

Vista la memoria di costituzione del Comune di Bartonecchia, integrata con una memoria depositata in data 31 maggio 2007;

Vista la memoria depositata dall’appellante in data 22 giugno 2007;

Visto l’atto con cui gli appellanti hanno nominato come difensore l’avvocato Vittorio Barosio;

Visti gli atti tutti del giudizio;

Data per letta la relazione del Consigliere di Stato Luigi Maruotti alla udienza del 3 luglio 2007;

Uditi l’avvocato per l’appellante e l’avvocato Massimo Colarizi per il Comune di Bardonecchia;

Considerato in fatto e in diritto quanto segue:

Premesso in fatto

1. Con gli atti nn. 11404 e 11405 del 20 novembre 1995, la commissione straordinaria del Comune di Bardonecchia ha determinato nei confronti dei signori Giovanni Ricorrente e Fabrizio Ricorrente la sanzione pecuniaria per il ritardato pagamento del contributo, con riferimento alle concessioni edilizie nn 18 e 19 del 27 aprile 1994 (riguardanti la ristrutturazione di un fabbricato, destinato a civile abitazione).

Con l’atto n. 11957 del 12 dicembre 1995, la commissione straordinaria ha respinto l’esposto rivolto dagli interessati contro i medesimi atti del 20 novembre 1995.

Col ricorso n. 188 del 1996 (proposto al TAR per il Piemonte), i signori Ricorrente hanno impugnato gli atti della commissione straordinaria, chiedendone l’annullamento, ed hanno chiesto l’accertamento dell’inesistenza dell’obbligo di pagare somme, a titolo di sanzione.

Il TAR, con la sentenza n. 660 del 2000, ha respinto il ricorso ed ha compensato tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

2. Col gravame in esame, i signori Ricorrente hanno impugnato la sentenza del TAR ed hanno chiesto che, in sua riforma, il ricorso di primo grado sia accolto.

Il Comune di Bardonecchia si è costituito in giudizio ed ha chiesto che il gravame sia respinto.

Con distinte memorie, l’appellante e il Comune di Bardonecchia hanno illustrato le questioni controverse ed hanno insistito nelle già formulate conclusioni.

4. All’udienza del 3 luglio 2007 la causa è stata trattenuta in decisione.

Considerato in diritto

1. In data 27 aprile 1994, il Comune di Bardonecchia ha rilasciato agli appellanti due concessioni edilizie, per la ristrutturazione di un fabbricato.

Su richiesta degli interessati, il Comune – con gli atti n. 4110 e 4111 del 29 aprile 1994 – ha disposto la rateizzazione del pagamento degli oneri concessori previsti dall’art. 3 della legge n. 10 del 1977, a condizione della stipula di una polizza fideiussoria (poi rilasciata).

Gli appellanti hanno pagato la seconda, la terza e la quarta rata in ritardo rispetto ai termini concordati (del 5 ottobre 1994 e del 5 aprile e del 5 ottobre 1995).

Con gli atti impugnati in primo grado, di data 20 novembre 1995, la commissione straordinaria del Comune ha determinato le sanzioni nei confronti degli appellanti, per il ritardato pagamento.

Col ricorso di primo grado (proposto al TAR per il Piemonte), gli interessati hanno impugnato gli atti di data 20 novembre 1995, nonché l’atto con cui la commissione straordinaria ha respinto la loro istanza di riesame.

Il TAR, con la sentenza gravata, ha respinto il ricorso.

Con il gravame in esame, gli appellanti hanno chiesto che, in riforma della sentenza del TAR, il ricorso di primo grado sia accolto.

2. Con il primo motivo, gli appellanti hanno dedotto che il Comune, prima di irrogare la sanzione, avrebbe dovuto comunicare che il ritardato pagamento delle rate avrebbe comportato l’irrogazione delle sanzioni e, inoltre, che sussisterebbe la colpa dello stesso Comune, da valutare ai sensi dell’art. 1227 c.c., perché non si è attivato nei confronti del fideiussore per realizzare il proprio credito.

3. Ritiene la Sezione che tali censure vadano respinte.

L’art. 3 della legge n. 47 del 1985 dispone, al secondo comma, che “il mancato versamento, nei termini di legge, del contributo di concessione di cui agli articoli 3, 5, 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, comporta … l’aumento del contributo”, nelle misure ivi previste, mentre al quarto comma dispone che “nel caso di pagamento rateizzato le norme di cui al secondo comma si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate”.

Da tali disposizione, emerge che – col decorso del termine concordato in sede di rateizzazione – il credito del Comune è ipso iure incrementato nella misura stabilita dalla legge: il tardivo pagamento della somma già determinata comporta un adempimento parziale (che obbliga l’Amministrazione a chiedere il pagamento della differenza).

Pertanto, una volta perfezionatasi la fattispecie che comporta “l’aumento del contributo”, il Comune deve attivarsi per riscuotere la somma di cui risulta creditore, senza la necessità di segnalare al debitore inadempiente quali siano state le conseguenze del superamento del termine fissato in sede di rateizzazione.

Inoltre, non rileva la circostanza che il Comune non si sia attivato per la riscossione, nei confronti della società che ha concluso il contratto di garanzia, a prima richiesta.

In primo luogo, nel caso di tardivo pagamento della somma da parte del titolare della concessione edilizia, il Comune deve previamente determinare le somme da questi dovute, potendo poi attivarsi per il pagamento della differenza da parte del debitore principale o dal garante a prima richiesta: gli atti impugnati in primo grado, in quanto determinativi degli importi dovuti dai debitori principali, non hanno dunque precluso ulteriori iniziative da parte del Comune, nei confronti del medesimo garante.

In secondo luogo, il contratto di garanzia a prima richiesta ha aggiunto una posizione debitoria a quella dei debitori principali, i quali a seguito del loro inadempimento sono risultati tenuti a pagare senz’altro le differenze, dovute ai sensi dell’art. 3 della legge n. 47 del 1985, senza poter eccepire che la pretesa doveva essere previamente rivolta nei confronti del garante (ciò che neppure è stato previsto nell’originario accordo di rateizzazione).

4. Col secondo motivo, gli appellanti hanno dedotto che gli atti impugnati in primo grado sarebbero illegittimi per violazione dell’art. 63 della legge della Regione Piemonte n. 56 del 1977, che ha determinato sanzioni in misure inferiori a quella poi previste dall’art. 3 della legge n. 47 del 1985.

5. Così riassunta la doglianza degli appellanti, essa va respinta.

Come ha correttamente evidenziato la sentenza gravata, l’art. 3, della legge n. 47 del 1985 ha previsto che:

– “le Regioni determinano le sanzioni per il ritardato o mancato versamento del contributo di concessione in misura non inferiore a quanto previsto nel presente articolo e non superiore al doppio” (primo comma);

– “fino all’entrata in vigore delle leggi regionali che determineranno la misura delle sanzioni di cui al presente articolo, queste saranno applicate nelle misure indicate nel secondo comma” (ultimo comma).

La sopravvenuta legge statale ha comportato l’abrogazione, per incompatibilità, della precedente normativa regionale che – nel caso di inadempimento del concessionario – fissava importi inferiori a quelli previsti dal secondo e dall’ultimo comma dell’art. 3.

Poiché gli atti impugnati in primo grado dato applicazione a tali commi, la censura degli appellanti va respinta.

6. Con l’ultimo motivo, gli appellanti hanno lamentato l’incostituzionalità della normativa riguardante la quantificazione degli importi spettanti al Comune nel caso di inadempimento, per violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione. A loro avviso, sarebbe manifestamente irragionevole la normativa che ha fissato importi nettamente superiori a quelli che spetterebbero in base ai principi generali, riguardanti gli interessi moratori.

7. Ritiene la Sezione che anche tale motivo vada respinto, poiché risultano manifestamente infondate le deduzioni degli appellanti.

In primo luogo, poiché gli importi dovuti al Comune a titolo di contributi mirano a soddisfare interessi pubblici, connessi all’ordinato assetto del territorio, risulta del tutto ragionevole che la legge statale abbia determinato un regime speciale per i casi di inadempimento, che esclude la rilevanza delle disposizioni incompatibili del codice civile sul pagamento degli interessi.

Sotto tale aspetto, il legislatore ha tenuto conto dell’esigenza che le somme siano puntualmente acquisite dall’Amministrazione creditrice, con norme dissuasive dell’inadempimento, in ragione degli aumenti ex lege degli importi spettanti nel caso di ritardo.

Non è pertanto ravvisabile alcuna violazione dell’art. 3 della Costituzione.

Neppure è ravvisabile la violazione dell’art. 53 della Costituzione, poiché i contributi spettanti al Comune, ai sensi della legge n. 47 del 1985, non possono essere annoverati tra i tributi, né rientrano nell’ambito del sistema tributario (mirando essi alla realizzazione di interventi di interesse pubblico e alla attuazione delle previsioni urbanistiche nella loro globalità, non solo per la parte riguardante l’edilizia privata, ma anche per la parte relativa alle opere di urbanizzazione).

8. Per le ragioni che precedono, l’appello nel suo complesso va respinto.

La condanna al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio segue la soccobenza. Di essa è fatta liquidazione nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) respinge l’appello n. 9157 del 2000.

Condanna l’appellante al pagamento di euro 2.000 (duemila) in favore del Comune di Bardonecchia, per spese ed onorari del secondo grado del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi il giorno 3 luglio 2007, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, con l’intervento dei signori:

Gennaro Ferrari Presidente

Luigi Maruotti Consigliere estensore

Antonino Anastasi Consigliere

Anna Leoni Consigliere

Vito Carella Consigliere

Il Presidente

Gennaro Ferrari

Il Consigliere estensore Il Segretario

Luigi Maruotti Giacomo Manzo

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

10 agosto 2007

(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)

Il Dirigente

Giuseppe Testa

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