la prestazione di idonea garanzia con polizza fideiussoria era stata prevista solo per i primi, ed “in misura pari all’importo delle opere di urbanizzazione”, mentre nessuna garanzia era stata prevista per il corrispettivo della cessione

Nella convenzione di lottizzazione si prevede l’obbligo di prestazione della polizza fideiussoria per gli oneri di urbanizzazione, e non si prevede alcuna forma di garanzia per l’obbligo di pagamento del corrispettivo per la cessione delle aree ai lottizzanti

l’unica polizza fideiussoria stipulata, come da convenzione, è costituita dalla garanzia di lire 4.505.513.164 limitata all’adempimento dell’obbligo relativo alla realizzazione delle opere di urbanizzazione.

E’ pur vero che la questione del corrispettivo per la cessione delle aree per il rispetto di standards è anch’essa inerente all’esecuzione della lottizzazione, in quanto si pone in una relazione essenziale con il rilascio delle concessioni edilizie necessarie alla realizzazione delle edificazioni previste dal piano di lottizzazione, ma, come si è visto, tale questione rimane distinta e separata da quella concernente l’altra obbligazione attuativa della lottizzazione, e cioè quella avente ad oggetto l’esecuzione degli obblighi relativi alle opere di urbanizzazione, ai quali esclusivamente la polizza si riferisce e la cui verifica presuppone unicamente l’accertamento dell’avvenuta puntuale esecuzione unicamente di quelli, tra tutti gli obblighi attuativi della lottizzazione, che concernono la realizzazione delle opere stesse

Lo scopo della fideiussione prestata era quello di consentire al Comune l’incameramento delle somme per realizzare le opere nell’eventualità che le stesse non fossero state realizzate dai lottizzanti, o presentassero dei difetti per non essere state realizzate a regola d’arte, onde garantire il rispetto delle prescrizioni di legge in materia di urbanizzazione (di cui alle già rilasciate licenze edilizie). Lo svincolo della polizza costituiva pertanto un diritto dei lottizzanti a fronte della regolare esecuzione delle opere come previste in convenzione, e cioè estinta l’obbligazione (principale) di realizzazione delle opere di urbanizzazione, ed una volta emesso il certificato di collaudo, diritto la cui realizzazione non poteva essere ostacolata, in via di fatto, ritardando l’emissione del certificato di collaudo, o condizionandola all’adempimento di obblighi aventi altro titolo e natura, ai quali essa espressamente non accedeva, poiché nessuna disposizione di legge o pattuizione della convenzione consente di estendere la garanzia a fatti non oggetto della sua espressa previsione, ed oltre l’estinzione dell’obbligazione alla quale essa accede.

Ciò (indipendentemente dalla valutazione dell’incidenza causale, in punto di mero fatto, dello svincolo parziale della polizza avvenuto antecedentemente alla sua emissione nel 2000, per effetto della “autorizzazione” del 1999) non consente di accedere alla tesi dell’accusa, perché rende ininfluente l’esito delle operazioni di collaudo sulla vicenda dell’inadempimento del diverso obbligo relativo al corrispettivo per il godimento delle aree oggetto di cessione.

Per le suesposte ragioni i convenuti sono esenti dall’addebito loro formulato nel presente giudizio.

a cura di Sonia Lazzini

passaggio tratto dalla sentenza numero 238 del 7 marzo 2013 pronunciata LA CORTE DEI CONTI _SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

SEZIONEESITONUMEROANNOMATERIAPUBBLICAZIONE
LAZIO SENTENZA2382013RESPONSABILITA’07/03/2013

Sent. n.238/2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE

PER IL LAZIO

Composta dai seguenti magistrati:

Dr. Ivan de Musso Presidente

Dr. Agostino Basta Consigliere

Dr.ssa Chiara Bersani Consigliere Rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità n.72166, ad istanza della Procura Regionale per la Sezione Lazio;

contro G_ Francesco, rappresentato e difeso dall’Avv. Luisa Frediani e presso di lei domiciliato in Roma, alla Via Gallonio, n.18;

nonché contro

U_ Marco, rappresentato e difeso dall’Avv. Mario Persichetti con studio in Tivoli, che ha indicato gli indirizzi di posta elettronica certificata eletti per le comunicazioni e notifiche ai sensi degli artt. 133, 134 e 176 c.p.c., e domiciliato in Roma, alla Via di S. Costanza, n. 46, presso lo studio dell’Avv. Luigi Mancini;

Visti gli atti ed i documenti di causa;

Uditi alla pubblica udienza del 26.02.2013, con l’assistenza del Segretario Dr.ssa Daniela Martinelli, il P.M. in persona della Dr.ssa Rosa Francaviglia, e gli avvocati Mario Persichetti e Luisa Frediani;

Ritenuto in

FATTO

La Procura di questa Corte ha depositato il 24.10.2012 un atto di citazione per il ristoro del danno erariale, subìto dal Comune di Formello a causa delle modalità di svincolo della polizza fideiussoria di lire 4.505.513.164, emessa dalla società Assicuratrice Edile il 22.10.1993 a garanzia del corretto adempimento degli obblighi connessi alla realizzazione del piano di lottizzazione in zona “Olmetti”, di cui alla convenzione urbanistica stipulata il 18.11.1993.

Assume la Procura che tale convenzione poneva a carico dei lottizzanti il pagamento di lire 4.505.513.164 per le opere di urbanizzazione, garantito dalla suddetta polizza fideiussoria, ed il pagamento lire 1.482.665.000 quale corrispettivo per la cessione delle aree sdemanializzate cedute dal Comune, per il quale nessuna polizza era stata prevista in convenzione, né stipulata. Precisa che, conformemente all’art. 10 della convenzione, lo svincolo della polizza è avvenuto automaticamente a seguito del collaudo che ha avuto ad oggetto le opere di urbanizzazione, e sostiene a base della pretesa risarcitoria che il certificato di collaudo del 09.08.2000 non avrebbe, invece, dovuto essere rilasciato nella fattispecie, nella quale non erano stati definiti i procedimenti amministrativi di accertamento delle entrate inerenti l’obbligo dei proprietari di pagare quanto dovuto a titolo di assegnazione delle aree sdemanializzate, per il quale l’amministrazione aveva già loro intimato il pagamento con la nota n.5931 del 26.05.1999.

La Procura ha individuato nei suddetti fatti un danno erariale pari alla differenza tra l’importo dell’onere relativo al pagamento delle aree sdemanializzate cedute ai lottizzanti, ammontante a lire 1.482.665.000, e quanto il Comune di Formello non è riuscito a introitare, pur ad esito dei giudizi intentati contro i proprietari e della stipula, nel 2008, di un accordo con alcuni di essi per la rateizzazione di tali oneri, ed ha quantificato tale danno in euro 861.668,38.

Di tale danno ha ritenuto responsabili i seguenti soggetti, per i motivi di seguito esposti:

– il Sig. Isidoro Galluccio, Commissario Prefettizio del Comune di Formello all’epoca dei fatti e deceduto nel 2011, che aveva approvato il Piano di Lottizzazione, chiaramente indicativo della quantificazione degli oneri dei lottizzanti, per aver in seguito sottoscritto la convenzione di lottizzazione nel 1993 priva, invece, della polizza fideiussoria a garanzia dell’adempimento degli obblighi di pagamento delle aree sdemanializzate, oggetto di cessione da parte del Comune. La quota di danno a lui attribuibile è stata quantificata dalla Procura in euro 287.222,79 ed è stata detratta dall’imputazione del danno poi contestato, in sede d’invito a dedure e atto di citazione, ai restanti responsabili;

– i due collaudatori delle opere di urbanizzazione, Ing. Francesco G_ e Ing. Marco U_, funzionari dell’Ufficio Tecnico del Comune di Formello nella qualità, il primo, di responsabile dell’UTC Lavori Pubblici, ed il secondo di responsabile dell’UTC Urbanistica, per aver emesso il certificato di collaudo in pendenza dell’inadempimento, da parte dei lottizzanti, degli obblighi concernenti il pagamento delle aree sdemanializzate, pur consapevoli delle conseguenze che ne sarebbero derivate in ordine alla perdita della garanzia fideiussoria, e ciò ancorchè sia il collaudo, sia la polizza, fossero riferiti alle sole opere di urbanizzazione. Sostiene la Procura che, poichè il certificato di collaudo attesta la conformità dell’opera alle pattuizioni contrattuali ed alle regole d’arte, quella “necessità di verifica degli adempimenti amministrativi previsti nella Convenzione” che i collaudatori hanno accertato e attestato nel certificato di collaudo, ma che hanno considerato non ostativa alla collaudabilità delle opere rimettendone la valutazione ad una fase successiva, avrebbe invece dovuto essere considerata di impedimento alla collaudabilità dei lavori, e che la formale notizia datane all’amministrazione appaltante avrebbe determinato, come conseguenza, l’esito negativo del collaudo; ne deduce che, se così fosse stato, non si sarebbe prodotto alcuno svincolo dell’unica polizza fideiussoria stipulata a garanzia dell’amministrazione sino al definitivo adempimento di tutti gli obblighi dei lottizzanti, e che tale circostanza pone il comportamento dei due convenuti in rapporto causale con la quota di danno loro contestata.

L’Ing. Francesco G_ si è costituito per il tramite dell’Avv. Luisa Frediani fornendo una diversa ricostruzione dei fatti, per cui gli obblighi dei lottizzanti, scaturenti dalla convenzione del 1993, sarebbero consistiti unicamente nell’esecuzione delle opere di urbanizzazione e nella cessione al Comune, senza corrispettivo, delle opere stesse e delle aree su cui esse insistevano, nonché nella prestazione, per i predetti obblighi, di idonea polizza fideiussoria, ma essi non avrebbero affatto incluso l’obbligazione relativa al pagamento del prezzo delle aree sdemanializzate da parte di coloro, tra i lottizzanti, che non erano anche proprietari, che costituiva una obbligazione del tutto autonoma e separata il cui adempimento, pertanto, non era compito della commissione di collaudo verificare e, in ogni caso, non era garantito dalla polizza de qua; per conseguenza, il preteso danno scaturirebbe unicamente dal fatto che non sia stata prevista adeguata regolamentazione e garanzia di tale diversa tipologia di obblighi di lottizzazione, non previsti nella convenzione del 1993, ed esso non è ascrivibile ai collaudatori, bensì ai competenti organi decisionali del Comune. Inoltre, la stessa sussistenza attuale del preteso danno sarebbe da escludere, essendo ancora in corso di esecuzione l’accordo concluso nel 2008 con alcuni lottizzanti per la rateizzazione in cinque anni del debito da loro in quella sede riconosciuto, ed essendo pendenti sia l’incasso delle somme versate da parte di coloro che stanno spontaneamente eseguendo l’accordo stesso, sia l’attivazione in sede giudiziale del credito del Comune nei confronti di coloro che risultano morosi, sia il giudizio di accertamento del credito che il Comune ha intentato nei confronti di coloro che non hanno sottoscritto il predetto accordo. Alla luce di tali fatti la difesa del G_ ha concluso per il rigetto della citazione.

L’Ing. U_ si è costituito il 05.02.2013 per tramite dell’Avv. Mario Persichetti eccependo che, per l’estraneità del pagamento degli importi di cessione delle aree sdemanializzate dall’ambito degli obblighi di cui alla fideiussione, e per l’irrilevanza della sorte di tali obblighi sugli accertamenti di competenza dei due collaudatori in sede di rilascio del certificato di collaudo, la citazione è infondata per mancanza di alcun nesso di causalità con il comportamento del convenuto. Ha ulteriormente argomentato sia in merito al fatto che già alll’08.04.1999 l’importo della polizza era stato ridotto a lire 500.000.000 su proposta dell’Arch. Patrizi, funzionario del Comune, il quale aveva accertato l’avvenuta esecuzione di gran parte delle opere e l’esistenza di opere ancora da ultimare per sole lire 330.000.000 – fatto che incide sul preteso nesso di causalità con il comportamento dei due convenuti -, sia in merito alla sussistenza ed attualità del danno, con osservazioni analoghe a quelle svolte dalla difesa del G_, concludendo per il rigetto della citazione.

All’udienza del 26.02.2013 il P.M. ha precisato che l’obbligo di pagamento degli oneri per cessione di aree sdemanializzate a carico dei lottizzanti era previsto nella tabella 5 allegata alla convenzione, e che le operazioni dei collaudatori hanno compreso l’accertamento del rispetto degli standards ai fini del quale tale cessione era stata disposta. Gli avvocati della difesa hanno confermato argomentazioni e conclusioni.

DIRITTO

La Procura ha formulato, a carico dei soggetti che hanno proceduto a rilasciare il certificato di collaudo delle opere realizzate ad esito di convenzione di lottizzazione, l’imputazione di responsabilità per il danno occorso all’amministrazione per effetto del mancato pagamento, da parte di alcuni lottizzanti, delle somme da loro dovute a titolo di corrispettivo della cessione di aree sdemanializzate di proprietà dell’amministrazione stessa; il suddetto danno sarebbe ascrivibile ai convenuti in quanto, per effetto della previsione di cui all’art.10 della Convenzione, a seguito del collaudo la polizza ivi prevista a garanzia delle opere di urbanizzazione è stata svincolata, e l’amministrazione si è trovata definitivamente sprovvista di alcuna garanzia in merito all’adempimento dei restanti obblighi della convenzione, tra i quali quelli del pagamento dei suddetti corrispettivi di cessione, privi di alcuna garanzia.

Il presupposto di fatto dell’imputazione, contestato dai convenuti, è, dunque, che tra gli obblighi previsti dalla convenzione a carico dei lottizzanti vi fosse quello di pagare il corrispettivo della cessione delle aree sdemanializzate, pari a lire 1.482.665.000, mentre il presupposto di diritto è che legittimamente, ed anzi doverosamente, i due collaudatori avrebbero dovuto ritenere l’opera non collaudabile a fronte del mancato adempimento integrale di tale obbligo, per cui, pur a fronte della completa e regolare esecuzione delle opere di urbanizzazione, essi non avrebbero dovuto emettere il relativo certificato di collaudo, onde impedire l’esito positivo del procedimento di collaudo ed il conseguente svincolo della polizza; il nesso di causalità del danno con il comportamento dei convenuti, pertanto, consisterebbe nel fatto che, se essi avessero impedito il collaudo, l’amministrazione avrebbe evitato il danno mantenendo la polizza fideiussoria che la convenzione prevedeva a garanzia della realizzazione delle opere di urbanizzazione, ancorchè essa sia stata espressamente limitata all’obbligo di eseguire le opere di urbanizzazione per lire 4.156.336.976.

1.Osserva il Collegio che rimane irrilevante accertare nel presente giudizio se la convenzione prevedesse o meno a carico dei lottizzanti il preteso obbligo di corrispettivo per le aree sdemanializzate cedute dal Comune (fatto questo che, agli atti, oltre che contestato dai convenuti nel presente giudizio, emerge che sia oggetto anche di altri giudizi che i lottizzanti hanno intentato contro la determinazione del costo di cessione avanti al giudice amministrativo ed avanti al giudice ordinario, entrambi conclusi con sentenza di difetto di giurisdizione); ciò in quanto manca lo stesso presupposto della illiceità nel comportamento contestato ai convenuti, sia sotto il profilo della violazione da parte loro di norme di legge, che della sussistenza del nesso di causalità con il preteso danno.

Va premesso che senz’altro la vicenda evidenzia aspetti dell’intera gestione della lottizzazione dell’area Olmetti che meriterebbero più approfondito esame, alla luce del disposto dell’art. 28, comma 5, della legge n. 1150 del 1942, per il quale il lottizzante è tenuto a prestare “congrue garanzie per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione”; l’operazione era nata con la sdemanializzazione, con contestuale autorizzazione all’alienazione, del terreno (delibera di G.R. n.2370/92), gravato in precedenza da usi civici, e con l’approvazione del Piano di Lottizzazione (delibera del C.C. n.24 del 21.05.1992). Il corrispettivo della cessione era stato puntualmente stabilito, in base ai criteri di cui alla delibera di sdemanializzazione, con la delibera del Commissario Prefettizio n.8 del 22.09.1993, la quale, al fine della successiva stipula della convenzione di lottizzazione, aveva quantificato tutti i costi da porre a carico dei lottizzanti, determinando in lire 4.505.513.164 gli oneri finanziari per le opere di urbanizzazione ed in lire 1.482.665.000 il corrispettivo complessivo della cessione delle aree ex demaniali (su parere del Collegio dei Revisori, corrispondente a lire 85.000 al mq. per una estensione di 17.442 mq). Nella stessa delibera, però, la prestazione di idonea garanzia con polizza fideiussoria era stata prevista solo per i primi, ed “in misura pari all’importo delle opere di urbanizzazione”, mentre nessuna garanzia era stata prevista per il corrispettivo della cessione, per il quale era solo stabilito che “l’entrata pari ad lire 1.482.665.000 verrà allocata all’atto dell’accertamento ad apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio”. Nella convenzione di lottizzazione stipulata il 18.11.1993 continua tale impostazione, e cioè si prevede l’obbligo di prestazione della polizza fideiussoria per gli oneri di urbanizzazione, e non si prevede alcuna forma di garanzia per l’obbligo di pagamento del corrispettivo per la cessione delle aree ai lottizzanti, rimanendo tale aspetto disciplinato genericamente dal richiamo (art.17) alla deliberazione del Commissario Prefettizio n.8/1993 come parte integrante e sostanziale della convenzione, nonchè dalla previsione, nella tabella allegata al n.5 della stessa convenzione, della “Acquisizione area comunale da parte delle proprietà che non concorrono alla formazione degli standards” con contestuale specificazione (unicamente) della superficie da acquisire da parte di ciascun proprietario.

A fronte di questa situazione amministrativa in diritto, la vicenda di fatto dell’(in)adempimento del corrispettivo nasce nel momento in cui i lottizzanti (Consorzio Industriale Roma Nord), lungi dall’adempiere spontaneamente a tale obbligo, immediatamente dopo la stipula della convenzione, con ricorso del 1994, hanno impugnato la quantificazione del corrispettivo avanti al TAR del Lazio, che, con sentenza del 1996, sul presupposto che a seguito della delibera di sdemanializzazione del 1992 il terreno era stato assunto a bene patrimoniale disponibile soggetto a regime di diritto privato, e che la fissazione del suo prezzo di alienazione, avvenuta con l’approvazione del Piano di Lottizzazione, non costituiva un provvedimento amministrativo di carattere autoritativo bensì una manifestazione di autonomia negoziale dell’amministrazione, avente il valore di una proposta contrattuale, ha denegato la giurisdizione. Giurisdizione che ha denegato anche il giudice ordinario, adìto nel 1999 dal Comune per ottenere l’adempimento dell’obbligo da parte dei lottizzanti (S.I.E.L. Elettronica, IN.CA, Teseotrasporti, C.M.L., Eletrotecmica Espositi, SAMACO, TECOSTROES, Nuova CGD, FE.MA), con sentenza depositata nel 2005 (applicando il giudice, ai fini dell’accertamento della giurisdizione, invece del criterio del petitum sostanziale adottato dal TAR, quello della prospettazione della domanda). Le decisioni non risultano ulteriormente impugnate da nessuna delle parti, e cioè neanche dal Comune.

Le prime richieste di pagamento dell’amministrazione risalgono alle lettere ai lottizzanti del 26.05.1999, inviate dall’Assessore all’Urbanistica p.t. in prossimità dell’ultimazione dei lavori; segue la concessione a quelli della facoltà di chiedere la rateizzazione: con la delibera di G.C. n.187/99, atteso che i lottizzanti che “hanno beneficiato delle aree per gli standards di proprietà comunale …non hanno ancora versato il corrispettivo dovuto..”, si dispone che dietro richiesta di ogni interessato l’amministrazione dispone la rateizzazione della somma dovuta da ciascun lottizzante per il limite di 3 mesi, con anticipo della prima rata e obbligo di prestazione di garanzia fideiussoria “a prima richiesta” per le rate successive. Dopo la sentenza del giudice civile del 2005, l’amministrazione si è attivata nuovamente con lettere d’intimazione al pagamento del maggio 2006, con diverso esito, poi nel 2008 (delibera G.C. 193/2008), a seguito del riconoscimento del debito dal parte del Consorzio Roma Nord, dando “mandato agli uffici di richiedere a sottoscrittori della convenzione di lottizzazione il pagamento dell’importo per la destinazione di un fondo di proprietà comunale alla realizzazione degli standards urbanistici parametrato sul valore di euro 43,90 (lire 85.000) al mq., come da piano di lottizzazione, ed il pagamento degli interessi dal 18.11.1993 al dicembre 2008”, e di “consentire la modifica della precedente delibera G.C. 187/1999…onde consentire a coloro che la richiederanno una rateizzazione del dovuto in 5 anni”. Infine, nel 2009 e nel 2010, con altre lettere di intimazione al pagamento in attuazione dell’accordo del 2008.

Agli atti emerge anche un’altra vicenda, richiamata dalla difesa dei convenuti, e cioè il fatto che la polizza de qua era stata già oggetto di riduzione alla somma di lire 500.000.000 a seguito della relazione del 27.03.1999 dell’Arch. Lorenzo Patrizi, Responsabile del Servizio Ufficio Urbanistica, pur a fronte dell’accertato inadempimento della realizzazione delle opere “parcheggi per circa 3.250 mq, area a verde attrezzato, adeguamento impianto di depurazione”, e dietro autorizzazione dello stesso dirigente di cui alla nota prot.3281 del 29.03.1999, con la quale si autorizzava il Consorzio Industriale Roma Nord (lottizzanti) a svincolare la polizza già prestata e a contrarre nuova polizza per il suddetto minore importo, a valere sino al collaudo definitivo e presa in carico delle opere.

Venendo però all’oggetto del presente giudizio, la contestazione mossa a carico dei due convenuti è di aver emesso un certificato di collaudo per le opere di urbanizzazione, pur a fronte di opere collaudabili – oggetto dell’obbligazione di fare scaturente dalla convenzione – ma in pendenza della definizione dei procedimenti amministrativi di verifica ed accertamento di entrate relative all’adempimento di obblighi di dare che si pretendono scaturenti dalla medesima convenzione di lottizzazione, e pur sapendo che esso avrebbe determinato un effetto negativo per l’amministrazione, che era priva di garanzia per l’adempimento del corrispettivo per la cessione delle aree ex demaniali, determinando lo svincolo della fideiussione a garanzia delle opere di urbanizzazione.

2. Pur presentando la suesposta vicenda alcuni lati non chiari, che potrebbero essere definiti solo a seguito di approfondito esame dei fatti, e che sono estranei all’odierna citazione, per quanto strettamente interessa ai fini del presente accertamento rimangono decisive tre circostanze.

2.1 La prima, che la convenzione di lottizzazione del 1993 si inquadra perfettamente nella figura dell’accordo, ex art. 11 l. n. 241 del 1990, tra p.a. e privati, già previsto dall’art. 7 della legge n. 10 del 1977, la cui disciplina si trova oggi compendiata nel D.P.R. n. 380 del 2001 (Testo Unico edilizia). Come nella maggior parte delle ipotesi in cui tale figura è adottata, essa è atto accessorio al piano di lottizzazione, destinato a regolare i rapporti tra lottizzanti e Comune con riferimento agli adempimenti derivanti dalla lottizzazione dell’area, e prevede l’emanazione di permessi di costruire a favore dei privati e lo scomputo degli oneri di urbanizzazione a fronte dell’accollo, da parte di questi ultimi, della realizzazione delle opere di urbanizzazione; questo costituisce il contenuto tipico della convenzione di lottizzazione ed il titolo dell’obbligazione, gravante sui soggetti richiedenti, di eseguire le opere di urbanizzazione ivi previste. La previsione dell’utilizzo da parte dei privati lottizzanti di aree ex demaniali di proprietà privata del Comune di Formello inerisce ad una obbligazione diversa, eventuale nella figura generale della convenzione di lottizzazione (atteso che essa viene generalmente stipulata su iniziativa dei privati proprietari dei terreni coinvolti). Indipendentemente dall’individuazione della sua fonte nella fattispecie (Piano di Lottizzazione o Convenzione), essa non afferisce comunque il dovere dei privati di adempiere l’obbligazione relativa alla realizzazione delle opere di urbanizzazione; pertanto, mentre l’accertamento del puntuale adempimento delle prescrizioni relative alle opere di urbanizzazione rientra nell’ambito delle verifiche sulla corretta esecuzione dei lavori strettamente esecutivi della convenzione di lottizzazione, l’accertamento dell’adempimento, o inadempimento, dell’obbligo di corrispondere somme a titolo di corrispettivo per aree godute per gli standards, e di proprietà comunale, avendo titolo ed oggetto del tutto estranei all’obbligazione di realizzazione delle opere di urbanizzazione, costituisce una questione parimenti estranea alla verifica della buona e regolare esecuzione delle suddette opere.

La seconda, che in materia di collaudo l’art. 187 del D.P.R. n. 554/99 evidenzia il contenuto esclusivamente tecnico degli accertamenti prodromici al rilascio del certificato di collaudo; in base a questa disposizione essi sono tesi a verificare che “l’opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d’arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite …” e, quanto all’aspetto amministrativo della regolarità dei pagamenti, “il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensione, forma e quantità, ma anche per la qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste”, realizzando pertanto un controllo inerente sempre e solo la regolare esecuzione dell’opera, relativo ai costi ed al valore che essa esprime – che devono essere quelli approvati con l’aggiudicazione ed i conseguenti atti di affidamento dei lavori; quale unico eventuale controllo di carattere “amministrativo” la disposizione menziona solo quello concernente le procedure espropriative, la cui tempestività e diligenza deve essere in quella sede verificata. Ribadisce l’art.192 del medesimo D.P.R. che oggetto del collaudo è la “verifica della buona esecuzione di un lavoro”, e gli artt..195 e ss. evidenziano le ipotesi in cui l’opera non è collaudabile, tutte collegate all’esistenza di discordanze tra i lavori in fatto eseguiti con la contabilità dei medesimi e con le previsioni del capitolato inerenti gli stessi, prevedendosi (art.197) che il certificato di collaudo non sia rilasciato quando il collaudatore riscontri nella visita “difetti o mancanze riguardo all’esecuzione dei lavori tali da rendere il lavoro assolutamente inaccettabile”, e (comma 2) “…sino a che …risulti che l’appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittigli”.

Ne consegue che rimane estranea alla sede delle valutazioni di collaudo ogni questione inerente al rapporto di cessione delle aree ex-demaniali per il rispetto degli standards, e che, quindi, essa non rientra nelle competenze e funzioni dei due odierni convenuti in sede di emissione del certificato di collaudo, se non sotto il limitato aspetto- anch’esso di natura esclusivamente tecnica – della verifica del rispetto degli standards di lottizzazione previsti nella Convenzione stessa.

2.2 La terza circostanza rilevante nella fattispecie è che l’unica polizza fideiussoria stipulata, come da convenzione, è costituita dalla garanzia di lire 4.505.513.164 limitata all’adempimento dell’obbligo relativo alla realizzazione delle opere di urbanizzazione.

E’ pur vero che la questione del corrispettivo per la cessione delle aree per il rispetto di standards è anch’essa inerente all’esecuzione della lottizzazione, in quanto si pone in una relazione essenziale con il rilascio delle concessioni edilizie necessarie alla realizzazione delle edificazioni previste dal piano di lottizzazione, ma, come si è visto, tale questione rimane distinta e separata da quella concernente l’altra obbligazione attuativa della lottizzazione, e cioè quella avente ad oggetto l’esecuzione degli obblighi relativi alle opere di urbanizzazione, ai quali esclusivamente la polizza si riferisce e la cui verifica presuppone unicamente l’accertamento dell’avvenuta puntuale esecuzione unicamente di quelli, tra tutti gli obblighi attuativi della lottizzazione, che concernono la realizzazione delle opere stesse.

Lo scopo della fideiussione prestata era quello di consentire al Comune l’incameramento delle somme per realizzare le opere nell’eventualità che le stesse non fossero state realizzate dai lottizzanti, o presentassero dei difetti per non essere state realizzate a regola d’arte, onde garantire il rispetto delle prescrizioni di legge in materia di urbanizzazione (di cui alle già rilasciate licenze edilizie). Lo svincolo della polizza costituiva pertanto un diritto dei lottizzanti a fronte della regolare esecuzione delle opere come previste in convenzione, e cioè estinta l’obbligazione (principale) di realizzazione delle opere di urbanizzazione, ed una volta emesso il certificato di collaudo, diritto la cui realizzazione non poteva essere ostacolata, in via di fatto, ritardando l’emissione del certificato di collaudo, o condizionandola all’adempimento di obblighi aventi altro titolo e natura, ai quali essa espressamente non accedeva, poiché nessuna disposizione di legge o pattuizione della convenzione consente di estendere la garanzia a fatti non oggetto della sua espressa previsione, ed oltre l’estinzione dell’obbligazione alla quale essa accede.

Ciò (indipendentemente dalla valutazione dell’incidenza causale, in punto di mero fatto, dello svincolo parziale della polizza avvenuto antecedentemente alla sua emissione nel 2000, per effetto della “autorizzazione” del 1999) non consente di accedere alla tesi dell’accusa, perché rende ininfluente l’esito delle operazioni di collaudo sulla vicenda dell’inadempimento del diverso obbligo relativo al corrispettivo per il godimento delle aree oggetto di cessione.

Per le suesposte ragioni i convenuti sono esenti dall’addebito loro formulato nel presente giudizio.

3. Vista la legge 2 dicembre 2005 n. 248, che ha convertito il d.l. 30 settembre 2005 n. 203, avente ad oggetto l’attribuzione espressa al giudice contabile di provvedere anche nei giudizi di responsabilità, a mente dell’art. 91 c.p.c., alla liquidazione dell’ammontare delle spese legali comprensive degli onorari degli avvocati a favore del convenuto prosciolto nel merito, il Collegio accerta il diritto alla refusione di tali spese a favore dei convenuti e le liquida in euro 1.000,00 a favore di ciascuno.

P . Q . M .

La Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunziando, assolve G_ Francesco e U_ Marco, meglio in epigrafe specificati, da ogni addebito.

Liquida in loro favore le spese legali nella misura di euro 1.000,00 per ciascuno.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni alle parti.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 26.02.2013.

Il Consigliere Est. Il Presidente

F.to Chiara Bersani F.to Ivan De Musso

Depositato in segreteria il 7 marzo 2013

P. IL DIRIGENTE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ

F.to Luigi DE MAIO

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Andrea Maso