mentre per le controversie relative all’escussione della garanzia provvisoria sarà competente il giudice amministrativo

Le controversie inerenti all’esecuzione di un contratto di appalto: competenza del giudice ordinario a contratto già stipulato

Il Tar per la Calabria, con la sentenza numero 1137 del 17 luglio 2001 conferma la giurisdizione del giudice ordinario per quanto concerne le controversie che interessano l’esecuzione di un contratto ancorché stipulato con la pubblica amministrazione in quanto, nella fattispecie in esame, non può trovare applicazione l’art. 33 d.lg. n. 80 del 1998 che decreta la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle sole fasi di affidamento, concernenti la scelta del soggetto legittimato a contrarre.

Pertanto in tema di cauzioni definitive sarà la giurisdizione ordinaria a decidere, mentre per quanto concerne l’escussione della polizza provvisoria, sarà sempre il giudice amministrativo a pronunciarsi nel merito.

A cura di Sonia LAZZINI

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO L TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA CALABRIA a pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 1113/2001 Reg. Gen., proposto da *****CONTRO

l’Amministrazione provinciale di Catanzaro, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luigi Tranquillo e Federica Pallone ed elettivamente domiciliata presso l’Ufficio legale dell’Ente

per l’annullamento

della deliberazione della Giunta provinciale dell’Amministrazione provinciale di Catanzaro n. 167 del 20 aprile 2001.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’intimata Amministrazione;

Viste le memorie prodotte dalle parti e gli atti tutti della causa;

Relatore alla Camera di consiglio del 12 luglio 2001 il magistrato Salvatore Mezzacapo e uditi, altresì, i difensori delle parti come da verbale di udienza;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O e DIRITTO

L’impresa ricorrente ha assunto in appalto dall’Amministrazione provinciale di Catanzaro, con contratto n. 190 del 7 luglio 2000, l’esecuzione dei lavori di completamento della strada provinciale delle Rose, secondo lotto. In data 27 luglio 2000 si è proceduto alla consegna parziale dei lavori, il cui inizio è stato sollecitato con ordine di servizio n. 1 dell’11 gennaio 2001. Con ordine di servizio n. 2 trasmesso alla ricorrente in data 13 febbraio 2001 è stata contestata alla ricorrente medesima inadempienza contrattuale fondata sulla circostanza per cui questa aveva proceduto a nominare quale suo procuratore speciale il sig. Torcasio Vincenzo affinchè in nome e per conto della ricorrente eseguisse i lavori di cui trattasi. Su conforme proposta del dirigente settore lavori pubblici, sulla quale peraltro si era espresso negli stessi sensi l’Ufficio legale della Provincia, la Giunta ha preso atto dell’intervenuta nullità del contratto di appalto ai sensi dell’art. 18, secondo comma della legge n. 55 del 1990, come successivamente modificato. Ha altresì deliberato di procedere ad interpellare il secondo classificato e ad escludere l’impresa ricorrente per un periodo di quattro anni dagli appalti che saranno banditi dalla stessa Amministrazione provinciale, per come previsto dal bando di gara.

Avverso la citata delibera di Giunta provinciale è dunque proposto il presente ricorso a sostegno del quale si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 18, secondo comma della legge n. 55 del 1990 nonché di diverse disposizioni del codice civile ed eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche.

Si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione provinciale di Catanzaro affermando preliminarmente la inammissibilità del proposto ricorso per omessa notifica ad almeno un controinteressato e comunque affermandone la infondatezza nel merito.

Alla camera di consiglio del 12 luglio 2001, fissata per l’esame della richiesta pronuncia cautelare, il Collegio, ricorrendo le condizioni previste dalla legge n. 205 del 2000, trattiene la causa nel merito per l’adozione di pronuncia breve immediata.

Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo, essendo la controversia di cui trattasi riservata alla cognizione dell’Autorità giudiziaria ordinaria.

In particolare, la presente controversia investe fase successiva alla scelta ed individuazione del privato contraente dell’Amministrazione e pertiene ai diritti ed agli obblighi delle due parti contraenti in sede di esecuzione del contratto di appalto già stipulato.

Non può che ribadirsi, dunque, che non rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, di cui all’art. 33 d.lg. n. 80 del 1998, le controversie attinenti alla fase esecutiva dei contratti d’appalto stipulati da una pubblica amministrazione (cfr. Cassazione civile sez. un., 30 marzo 2000, n. 72), per la cui cognizione deve essere ribadita la competenza dell’Autorità giudiziaria ordinaria.

Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.

Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria dichiara INAMMISSIBILE per difetto di giurisdizione il ricorso n. 1113 del 2001, di cui in epigrafe.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 12 luglio 2001.

F.to ALDO FINATI PRESIDENTE

F.to SALVATORE MEZZACAPO ESTENSORE

F.to Gemelli Segr.

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il______ 17 LUG. 2001_______

Il Segretario

F.to Domenico Scalise

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