Applicabile a provvedimenti a valenza pubblicistica (anche se adottati da stazioni appaltanti di natura giuridica non pubblica in senso stretto) in materia di opere pubbliche e di lavori pubblici (servizi e forniture)

Così nelle massime ufficiali del Consiglio di Stato, sez. IV, 18 ottobre 2002, n. 5696

L’evidente ed assoluta eccezionalità della disciplina di cui all’art. 4, legge n. 205/2000, (congiunta al palese intento acceleratorio di tutto l’impianto della legge stessa) impedisce di estendere la portata della norma in esame (che dimezza tutti i termini processuali tranne quelli per la proposizione del ricorso) al di là di quanto emerge da un’esegesi rigorosamente letterale della disposizione stessa, mentre neppure può ipotizzarsi un errore scusabile, trattandosi di una legge vigente ormai da quasi due anni e fatta oggetto di applicazione quotidiana.

L’art. 4 della legge n. 205/2000 (entrata in vigore il 10 agosto 2000) ha inserito un art. 23-bis nella legge n. 1034/1971, predisponendo speciali meccanismi processuali (di strettissima interpretazione ed operanti in un giudizio amministrativo abbreviato, che non ricomprende quello dinanzi a quel giudice amministrativo speciale che è il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche né quello ordinario, né quello arbitrale, né quello che si svolge in Cassazione per motivi di giurisdizione, né quello in Corte Costituzionale o Europea, né quello riconducibile al ricorso straordinario o amministrativo in genere e non deve confondersi con il giudizio immediato, genericamente previsto dall’art. 9, legge in commento, che ha introdotto il nuovo art. 26 nella legge n. 1034/1971) per i ricorsi aventi ad oggetto i provvedimenti (autoritativi, con implicita ma sicura esclusione degli atti paritetici) emessi da pubbliche amministrazioni o da concessionari (dopo la legge n. 109/1994 non più qualificabili come organi indiretti delle prime) di cui al n. 1, lettere a) – b) – c) – d) -e) – f) – g), del medesimo articolo. Si tratta essenzialmente di provvedimenti (uno solo dei quali, in caso di connessione, basterebbe a spiegare un effetto cumulativo) a valenza pubblicistica (anche se adottati da stazioni appaltanti di natura giuridica non pubblica in senso stretto) in materia di opere pubbliche e di lavori pubblici (servizi e forniture), nonchè di quelli emanati da tutte le autorità amministrative indipendenti (la cui concreta individuazione il legislatore ha correttamente lasciato all’interprete), di quelli pertinenti a privatizzazioni o dismissioni di imprese o beni pubblici come pure a costituzioni, modificazioni o soppressioni di società, aziende o istituzioni ex art. 22, legge n. 142/90, ora trasfuso negli artt. 112 e segg., d.lgs. n. 267/2000. Altrettanto deve dirsi per i provvedimenti di nomina (ivi compresi quelli di annullamento, modificazione od integrazione degli stessi) governativa di cui alla legge n. 400/1988 (artt. 3 ed 11, II co.), nonchè per quelli di scioglimento di (recte: “organi degli”) enti locali o riguardanti la formazione o il funzionamento di organi (considerati, dunque, operativi) degli stessi. Tutti i termini processuali in proposito ordinariamente previsti risultano (per i ricorsi instaurati a far tempo dal 10 agosto 2000 -e, dunque, data la sospensione feriale, inapplicabile solo alle vicende cautelari, di fatto dal 16 settembre 2000- o comunque pendenti a tale data) in questi casi ridotti alla metà, esclusi quelli relativi alla proposizione del ricorso (ma non alla riproposizione dello stesso dinanzi al TAR individuato previa adesione a regolamento di competenza, né -tantomeno- alle fasi successive): e qui la legge, usando il plurale, impone di ritenere che debbano essere (nonostante il settimo comma della norma, per l’appello, parli al singolare di un termine per la proposizione, così presumibilmente riferendolo alla sola notificazione) i due concernenti la proposizione del gravame principale da parte del ricorrente, vale a dire, di regola (ma lo stesso dovrebbe ritenersi per altri ricorsi analoghi, per i quali siano previsti termini differenti e cioè più lunghi o più brevi) sessanta giorni per la notificazione e trenta giorni per il deposito del ricorso. Risulta così ripristinato il dimezzato termine di cui all’art. 19, D.L. n. 67/1997, che peraltro manteneva inalterati quelli per la proposizione del ricorso, al contrario di quanto previsto nel nuovo caso di giurisdizione esclusiva amministrativa di cui all’art. 4, settimo comma, legge n. 109/1994, come novellato dalla legge Merloni-ter, n. 415/1998, in materia di provvedimenti sanzionatori dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, che ha invece dimezzato solo il termine per la proposizione del gravame. Infine, i nuovi termini soggiacciono alla (non dimezzata) sospensione feriale e si applicano anche ai giudizi in corso, ma non quando la loro decorrenza sia iniziata prima del 10 agosto 2000. Orbene, l’evidente ed assoluta eccezionalità della citata disciplina, (congiunta al palese intento acceleratorio di tutto l’impianto della legge n. 205/2000) impedisce di estendere la portata della norma in esame al di là di quanto emerge da un’esegesi rigorosamente letterale della disposizione stessa, che ben a ragione è stata dunque interpretata in termini restrittivi dai primi giudici, mentre neppure può ipotizzarsi l’invocato errore scusabile, trattandosi di una legge vigente ormai da quasi due anni e fatta oggetto di applicazione quotidiana.

A cura di Sonia LAZZINI

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

sul ricorso in appello n. 11587/2001, proposto da:

– ****, S.r.L., ed ****, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentate e difese dagli Avv.ti Francesco Veraldi e Giuseppe Urso ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell’Avv. Franco Di Meo, alla Circonvallazione Clodia n. 29, Roma, appellanti,

c o n t r o

A.N.A.S. – Azienda Nazionale Autonoma Strade, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in via dei Portoghesi n.12, Roma, appellata;

– Metalmeccanica **** S.p.A., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo Vaiano e Mario Bellini ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Lungo Tevere Marzio n. 3, Roma, appellata;

per l’annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Milano, Sezione III, n. 4366/2001, concernente appalto di lavori di ripristino ed installazione di barriere metalliche di sicurezza.

Visto l’appello con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’A.N.A.S. e della Metalmeccanica ****;

Visti gli atti tutti della causa;

Visto il dispositivo di sentenza n. 203 dell’1.4.2002;

Relatore, alla pubblica udienza del 9 aprile 2002, il Consigliere Aldo SCOLA;

Uditi, altresì, per le parti, gli Avvocati Vaiano, Bellini e l’Avvocato dello Stato Cosentino;

Ritenuto e con****rato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO

Le due società appellanti impugnavano (per varie forme di violazione di legge e di eccesso di potere) gli atti della licitazione privata di cui in epigrafe, con cui l’A.N.A.S. le aveva escluse dalla gara in questione, aggiudicandola alla Metalmeccanica ****, controinteressata, che si costituiva in giudizio e proponeva regolamento preventivo di competenza in favore del TAR della Lombardia, con successiva adesione delle altre parti.

Il Tribunale amministrativo milanese respingeva l’eccezione preliminare d’inammissibilità del ricorso per asserito tardivo deposito dello stesso, ma accoglieva l’altra eccezione preliminare d’improcedibilità per la riscontrata tardiva costituzione delle due società ricorrenti dinanzi ad esso.

L’A.N.A.S. si costituiva in giudizio resistendo al ricorso ed alla connessa istanza cautelare, in occasione della cui trattazione il Tribunale amministrativo adìto riteneva di pronunciarsi direttamente nel merito con sentenza breve, dichiarando appunto improcedibile il ricorso de quo.

Le due società soccombenti proponevano appello per violazione dell’art. 23-bis, secondo comma, legge n. 1034/1971, come introdotto dall’art. 4, legge n. 205/2000, invocando inoltre l’errore scusabile ex art. 34, T.U. n. 1054/1924.

L’A.N.A.S. si costituiva in giudizio resistendo all’appello, come faceva anche la società controinteressata, che depositava inoltre memoria illustrativa.

All’esito della pubblica udienza di discussione la controversia passava in decisione.

DIRITTO

L’appello è infondato e va respinto per le ragioni correttamente esposte nell’impugnata sentenza e che hanno indotto i primi giudici a ritenere improcedibile il gravame originario.

1)- L’art. 4 della legge n. 205/2000 (entrata in vigore il 10 agosto 2000) ha inserito un art. 23-bis nella legge n. 1034/1971, predisponendo speciali meccanismi processuali (di strettissima interpretazione ed operanti in un giudizio amministrativo abbreviato, che non ricomprende quello dinanzi a quel giudice amministrativo speciale che è il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche -competente per le deliberazioni di approvazione delle opere ed i provvedimenti ablatori- né quello ordinario, né quello arbitrale, né quello che si svolge in Cassazione per motivi di giurisdizione, né quello in Corte Costituzionale o Europea, né quello riconducibile al ricorso straordinario o amministrativo in genere e non deve confondersi con il giudizio immediato, genericamente previsto dall’art. 9, legge in commento, che ha introdotto il nuovo art. 26 nella legge n. 1034/1971) per i ricorsi aventi ad oggetto i provvedimenti (autoritativi, con implicita ma sicura esclusione degli atti paritetici) emessi da pubbliche amministrazioni o da concessionari (dopo la legge n. 109/1994 non più qualificabili come organi indiretti delle prime) di cui al n. 1, lettere a) – b) – c) – d) -e) – f) – g), del medesimo articolo.

2)- Si tratta essenzialmente di provvedimenti (uno solo dei quali, in caso di connessione, basterebbe a spiegare un effetto cumulativo) a valenza pubblicistica (anche se adottati da stazioni appaltanti di natura giuridica non pubblica in senso stretto) in materia di opere pubbliche e di lavori pubblici (servizi e forniture), nonchè di quelli emanati da tutte le autorità amministrative indipendenti (la cui concreta individuazione il legislatore ha correttamente lasciato all’interprete), di quelli pertinenti a privatizzazioni o dismissioni di imprese o beni pubblici come pure a costituzioni, modificazioni o soppressioni di società, aziende o istituzioni ex art. 22, legge n. 142/90, ora trasfuso negli artt. 112 e segg., d.lgs. n. 267/2000. Altrettanto deve dirsi per i provvedimenti di nomina (ivi compresi quelli di annullamento, modificazione od integrazione degli stessi) governativa di cui alla legge n. 400/1988 (artt. 3 ed 11, II co.), nonchè per quelli di scioglimento di (recte: “organi degli”) enti locali o riguardanti la formazione o il funzionamento di organi (considerati, dunque, operativi) degli stessi.

3)- Tutti i termini processuali in proposito ordinariamente previsti risultano (per i ricorsi instaurati a far tempo dal 10 agosto 2000 -e, dunque, data la sospensione feriale, inapplicabile solo alle vicende cautelari, di fatto dal 16 settembre 2000- o comunque pendenti a tale data) in questi casi ridotti alla metà, esclusi quelli relativi alla proposizione del ricorso (ma non alla riproposizione dello stesso dinanzi al TAR individuato previa adesione a regolamento di competenza, né -tantomeno- alle fasi successive): e qui la legge, usando il plurale, impone di ritenere che debbano essere (nonostante il settimo comma della norma, per l’appello, parli al singolare di un termine per la proposizione, così presumibilmente riferendolo alla sola notificazione) i due concernenti la proposizione del gravame principale da parte del ricorrente, vale a dire, di regola (ma lo stesso dovrebbe ritenersi per altri ricorsi analoghi, per i quali siano previsti termini differenti e cioè più lunghi o più brevi) sessanta giorni per la notificazione e trenta giorni per il deposito del ricorso.

4)- Risulta così ripristinato il dimezzato termine di cui all’art. 19, D.L. n. 67/1997, che peraltro manteneva inalterati quelli per la proposizione del ricorso, al contrario di quanto previsto nel nuovo caso di giurisdizione esclusiva amministrativa di cui all’art. 4, settimo comma, legge n. 109/1994, come novellato dalla legge Merloni-ter, n. 415/1998, in materia di provvedimenti sanzionatori dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, che ha invece dimezzato solo il termine per la proposizione del gravame.

Infine, i nuovi termini soggiacciono alla (non dimezzata) sospensione feriale e si applicano anche ai giudizi in corso, ma non quando la loro decorrenza sia iniziata prima del 10 agosto 2000.

Orbene, l’evidente ed assoluta eccezionalità della citata disciplina, (congiunta al palese intento acceleratorio di tutto l’impianto della legge n. 205/2000) impedisce di estendere la portata della norma in esame al di là di quanto emerge da un’esegesi rigorosamente letterale della disposizione stessa, che ben a ragione è stata dunque interpretata in termini restrittivi dai primi giudici, mentre neppure può ipotizzarsi l’invocato errore scusabile, trattandosi di una legge vigente ormai da quasi due anni e fatta oggetto di applicazione quotidiana.

5)- Conclusivamente, la riscontrata infondatezza delle doglianze qui esaminate implica la reiezione dell’appello, con conferma dell’impugnata sentenza, mentre le peculiari vicende processuali giustificano per il collegio giudicante una completa compensazione delle spese relative a questo grado di giudizio.

Come per legge, il solo dispositivo (che questo collegio ha subito emanato e che cristallizza la situazione giuridica) della sentenza concernente il giudizio in esame è stato tempestivamente pubblicato mediante deposito nella segreteria della sezione.

P. Q. M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione IV:

definitivamente pronunziando sul ricorso, meglio in epigrafe indicato, così provvede:

respinge l’appello;

– compensa le spese del giudizio di secondo grado;

ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 9 aprile 2002, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione IV, in camera di consiglio, con l’intervento dei signori:

Stenio RICCIO Pre****nte

Aldo SCOLA Consigliere est.

Giuseppe CARINCI Consigliere

Anna LEONI Consigliere

Bruno MOLLICA Consigliere

L’ESTENSORE IL PRE****NTE

IL SEGRETARIO


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Andrea Maso