Sul concetto di colpa grave, merita di essere segnalato il seguente pensiero espresso dalla Corte dei Conti, Sezione III giurisdizionale centrale d’appello, con la sentenza numero 57 dell’ 1 marzo 2007

<E’ pertanto rilevante ai fini del decidere definire alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali quale condotta dell’agente pubblico possa essere ritenuta improntata a colpa grave.

Un significativo contributo era stato fornito dalla pronuncia dalla sentenza delle SSRR di questa Corte (n 66 del 1997) secondo cui vanno sanzionati solo quei comportamenti che costituiscono macroscopiche inosservanze dei doveri di ufficio e la colpa và valutata in concreto in base ai criteri della prevedibilità ed evitabilità della serie causale produttiva del danno .

Le stesse SSR in una precedente pronuncia (n 56 del 1997) precisato che la colpa grave consiste nella evidente e marcata trasgressione ai doveri di ufficio o alle regole di condotta avevano affermato che non ogni comportamento censurabile poteva integrare gli estremi della colpa grave ,ma soltanto quello contraddistinto da precisi elementi da valutare caso per caso>

A cura di Sonia Lazzini

REPUBBLICA ITALIANA Sent. 57/07

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE. III GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO

composta dai signori magistrati :

Dott. Gaetano Pellegrino

Presidente

Dott. Giorgio Capone

Consigliere rel.

Dott. Enzo Rotolo

Consigliere

Dott. Eugenio Schlitzer

Consigliere

Dott. Amedeo Rozera

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio d’appello iscritto al n.24852 del registro di segreteria

ad istanza

di Procuratore regionale per la Campania

avverso

la sentenza n.154\2005 del 10\5\2005 pubblicata il 14\6\2005 pronunciata dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Basilicata e

nei confronti

di R. Pietro e M. Lorenzo Pompeo patrocinati dall’avvocato Orazio Abbamonte

Vista la sentenza resa fra le parti del presente giudizio;

Visto l’atto d’appello;

Esaminati tutti gli altri documenti di causa;

Udita, alla pubblica udienza del giorno 4\10\2006 con l’assistenza dl segretario signora Anna Maria Guidi , la relazione del Consigliere dott. Giorgio CAPONE ed uditi altresì il Pubblico ministero nella persona del Vice procuratore generale Maria Letizia Di Lieto Vollaro e l’avvocato Orazio Abbamonte per la controparte;

RITENUTO in

FATTO

Con l’appellata sentenza la sezione giurisdizionale per la Regione Basilicata ha prosciolto i signori R. Pietro e M. Lorenzo Pompeo in ordine all’azione di responsabilità posta dal Procuratore regionale per la Basilicata con atto di citazione del 22 dicembre 2004 con il quale erano stati convenuti per rispondere del presunto danno erariale causato all’Agenzia del demanio di Potenza per la negligente gestione della vendita di immobili di proprietà demaniale.

Tale vendita doveva essere effettuata nell’ambito del piano approvato con delibera del 12 maggio 1998 n 830 della Regione Basilicata nella quale veniva disposto che l’ATER di Potenza provvedesse “ a dare rapida attuazione al piano di vendita così come approvato decidendo altresì di “stabilire in tre anni decorrenti dalla data del presente provvedimento ,il termine di attuazione del piano di vendita degli alloggi di proprietà del Demanio ubicati nel territorio di Potenza”.

Per l’accusa alla data del 2004 il programma di dismissioni non era stato portato a termine essendo stato accertato che su 4059 alloggi alienabili erano pervenute 2078 domande di acquisto delle quali erano state definite solo 845.

Nonostante le sollecitazioni dell’allora amministratore unico dell’Ater del giugno 1999,rilevava l’organo requirente ,i convenuti non si erano attivati per completare il piano di dismissioni che doveva essere ultimato entro il 21\5\2001.

Considerato che l’Agenzia del demanio di Potenza aveva al 2004 effettuato un esborso di ICI versata negli anni 2002,2003 e 2004 ammontante ad euro 551.775,74 tale esborso doveva considerarsi danno a soggetto terzo di cui dovevano rispondere per inescusabile inerzia l’amministratore unico R. ed il direttore generale Pompeo in carica nel periodo di riferimento che,nell’ambito dei rispettivi poteri ,non avevano posta in essere alcuna attività di meditata programmazione e di efficiente gestione delle risorse umane e materiali che consentisse la realizzazione del piano di dismissione nei tempi previsti.

L’addebito era aggravato anche dalla circostanza che nel giugno 1999 il precedente amministratore aveva inviato a tutti gli interessati una comunicazione con l’indicazione degli elementi necessari per acquistare l’immobile assegnato per cui l’azienda era in condizione di concludere tempestivamente le cessioni.Nella domanda risarcitoria veniva evidenziata la mancanza di un ordine logico nelle dismissioni effettuate in quanto fra il 2002 ed il 2004 erano stati venduti più alloggi demaniali concessi con patti di futura vendita ex lege 1676 del 1970 (per i quali la tassazione già gravava sugli assegnatari)che alloggi demaniali in concessione semplice (per i quali l’ICI era a carico dell’ente pubblico proprietario).

Per i fatti di causa ,per l’accusa ,andava ascritto anche il danno da perdita di chances consistente nel mancato diverso utilizzo del danaro che sarebbe stato altrimenti tempestivamente affluito nelle casse pubbliche.

Tale danno è stato determinato in via equitativa nel 5% del danno materiale e calcolato in euro 27.588,78.

Da qui la richiesta di condanna ripartita in parti eguali dell’importo di euro 579 364 ,52 . .

Il giudice nella pronuncia dopo ampia esposizione dei fatti di causa ha considerato in primis alcune imprecisioni nel dettaglio dei dati esposti nella domanda risarcitoria in quanto riferiti a tutti i 1200 immobili contenuti nel piano vendite (ivi compresi quelli di proprietà dell’Ater palesemente esulanti dalla fattispecie dannosa).Per il giudice i dati andavano riferiti solo agli immobili demaniali ubicati nel comune di Potenza relativamente ai quali erano pervenute 442 domande di cui risultavano definite 305 con una percentuale di realizzazione pari al 69% con esclusione negli altri

Le differenze riscontrate rendevano del tutto incongruo perciò il calcolo del danno connesso al pagamento dell’ICI e calcolato dall’accusa in euro 579.364,52.

Quanto alla sussistenza dell’elemento soggettivo, giudice ha inoltre condiviso la tesi difensiva nella misura in cui critica una domanda fondata su una colpevolezza ancorata al mero scadere di un termine ,tra l’altro,meramente ordinatorio.

Ha anche sottolineato che manca la prova che già nel 1999 era possibile procedere alla cessione immediata degli immobili data la complessità dell’istruttoria da compiere.

Nega come infondata perché non suffragata da prove altresì la denunciata mancanza di ordine logico delle dismissioni effettuate in quanto le dismissioni effettuate ex lege n 1676\1970 si erano rilevate inferiori alle altre.

Affermate anche le difficoltà pratiche per la dismissione del patrimonio sopportate dagli amministratori convenuti ha concluso con il proscioglimento dei medesimi..

Nell’ appello la procura regionale adduce come primo motivo di doglianza l’ erronea valutazione degli elementi di prova da parte del giudice per avere questi acriticamente aderito alle argomentazioni della difesa non tenendo conto del fatto che già dal 1999 quando fu inviata ad ogni singolo assegnatario la lettera contenente la proposta di acquisto del relativo immobile, era possibile avviare concretamente il piano di dismissione degli immobili sussistendo tutti i presupposti per addivenire ad una tempestiva conclusione dei contratti; la conduzione dell’alloggio a titolo di locazione da oltre un quinquennio e l’assenza di morosità.

Le modalità da compiere , denuncia l’accusa ,erano quelle certamente semplici consistenti nella verifica amministrativa dei presupposti per la vendita ottenibile anche con semplici ausili informatici.

Si duole inoltre di erronea valutazione da parte del giudice della problematica relativa alla vendita degli alloggi ex lege 1676 del 1976 insistendo nel rilevare che il 50% delle vendite riguardava la vendita degli alloggi demaniali in concessione semplice e che su questi per i quali sussistevano rilevanti oneri fiscali a carico del demanio doveva prioritariamente concentrasi l’impiego delle risorse interne

Denuncia altresì la mancata valutazione della natura privatistica dell’Ater in relazione alla quale le condotte omissive degli appellati dovevano definirsi di particolare gravità e la erronea comparazione del dato locale rispetto a quello generale effettuato dal giudice in accoglimento delle tesi difensive.

Nega anche che dalla circostanza che i convenuti abbiano nel 2000 siglato una convenzione con alcuni geometri per l’istruttoria propedeutica alla stipula dei contratti di vendita possa assurgere a prova a discarico e infine rileva che non c’è prova della complessità della procedura per l’alienazione degli immobili addotta altresì come scusante dal giudice appellato.

Ribadisce la sussistenza del danno per perdita di chances e denunciata l’omessa pronuncia sulle spese processuali conclude con la richiesta di condanna nella misura posta con l’originaria domanda risarcitoria.

Resistono all’appello i signori Pietro R. e M. Lorenzo Pompeo assistiti dall’avvocato Orazio Abbamonte che nella memoria di costituzione rileva in primis come la parte pubblica abbia sottovalutato le complesse operazioni implicate dalla dismissione degli immobili con la conseguenza che il tempo impiegato viene ingiustificatamente ascritto a negligenza dei convenuti e sul punto descrive la situazione del personale dell’Ater al momento dei fatti di causa.Parte appellata insiste nell’affermare che l’esecuzione del piano di vendita approvato dalla regione Basilicata nel 1998 aveva prodotto un impatto sui ritmi e processi di lavoro dell’ente notevole e destabilizzante e che le difficoltà a realizzare piani del genere era comprovata dalla generalizzata esperienza di altri enti aventi analoghi scopi.

Ciò premesso , assume la difesa , la condotta dei convenuti non può essere ritenuta contraddistinta da grave trascuratezza e negligenza per avere i medesimi nonostante la situazione esistente agito in direzione della dismissione . e respinge la tesi dell’accusa secondo cui una volta trasmessa la lettera ai soggetti aventi titolo all’acquisto (maggio \giugno 1999) l’Ater aveva a disposizione tutti gli elementi per addivenire ai contratti.

Inoltre ,ribadisce la difesa il termine di tre anni fissato dalla Regione per la realizzazione del piano la cui inosservanza aveva costituito le basi per la richiesta risarcitoria era stato fissato senza compiere alcuna indagine circa l’impatto che i nuovi compiti avrebbero avuto sull’organizzazione dell’ente.

Nega inoltre che i convenuti avessero la percezione della causazione del danno giacchè il saldo finale (ICI a carico dell’Agenzia del demanio e canoni riscossi dall’Ater) risultava per l’ente vantaggiosi e contesta perciò la sussistenza del danno (peraltro errato riducendosi semmai a euro 35 .800,22) nella considerazione appunto che sarebbe compensato dai maggiori introiti rappresentati dai canoni di locazione incassati.

Conclude con la richiesta di rigetto dell’appello ed in via subordinata per la chiamata in causa del dirigente dell’agenzia del demanio nel periodo 1998\2003.

CONSIDERATO in

DIRITTO

La pronuncia assolutoria è stata tratta dal giudice di prime cure dalla mancata sussistenza del requisito soggettivo della colpa grave.

Per il giudice appellato non è risultata alcuna grave inadempienza da parte dei convenuti in quanto non è provato che nel periodo considerato ( 1999\2001) gli amministratori avrebbero potuto realizzare tempestivamente ed in modo integrale il piano di dismissione degli immobili demaniali.

Sostiene ,invece,l’appellante che era dovere degli amministratori predisporre gli atti necessari per l’alienazione ,nei tempi previsti, in quanto avevano a disposizione gli strumenti per ottenere quel risultato.

E’ pertanto rilevante ai fini del decidere definire alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali quale condotta dell’agente pubblico possa essere ritenuta improntata a colpa grave.

Un significativo contributo era stato fornito dalla pronuncia dalla sentenza delle SSRR di questa Corte (n 66 del 1997) secondo cui vanno sanzionati solo quei comportamenti che costituiscono macroscopiche inosservanze dei doveri di ufficio e la colpa và valutata in concreto in base ai criteri della prevedibilità ed evitabilità della serie causale produttiva del danno .

Le stesse SSR in una precedente pronuncia (n 56 del 1997) precisato che la colpa grave consiste nella evidente e marcata trasgressione ai doveri di ufficio o alle regole di condotta avevano affermato che non ogni comportamento censurabile poteva integrare gli estremi della colpa grave ,ma soltanto quello contraddistinto da precisi elementi da valutare caso per caso.

E’ insomma risultata vincente la tendenza che vuole affermato il concetto della colpa in concreto risultata da un accertamento comparativo del giudice fra condotta esigibile e quella in concreto osservata dall’agente pubblico.

Nello specifico ,secondo l’accusa, la condotta esigibile nei confronti degli appellati era l’adempimento della dismissione degli immobili entro i tre anni previsti.

Non avendolo fatto pur avendo a disposizione i mezzi necessari idonei a consentire una celere conclusione della fase di alienazione è per l’accusa inadempienza caratterizzata da colpa grave.

Il collegio non ritiene che nell’occorso si sia concretizzata una grave trasgressione dei doveri d’ufficio e che non sia stata provato che effettivamente le dismissioni sarebbero potute essere realizzate nei tempi previsti.

Innanzitutto ,non è provato che una volta trasmessa la lettera ai possibili acquirenti (maggio \giugno 1999) gli amministratori dell’Ater avrebbero potuto (anzi dovuto come sottintende l’accusa) concludere i contratti.

E’ noto che il mercato immobiliare presenta elementi di vischiosità per cui non è del tutto ragionevole ritenere che fosse possibile stabilire a priori che nell’arco temporale 2002\2004 , tutti i contratti di vendita potessero essere conclusi nei termini stabiliti di 3 anni .

Và considerato,infatti, che anche se il prezzo d’acquisto era determinabile in maniera automatica e la verifica dei presupposti era limitata ai requisiti della locazione quinquennale e della assenza di morosità non può sottacersi che prima della effettiva vendita bisognava tener conto delle singole posizioni dei probabili acquirenti.

Ogni singolo contratto d’acquisto da parte dell’Ater imponeva cioè la necessità di verifiche ,di accertamenti di conformità edilizia ed urbanistica e quant’altro risultasse necessario al fine di giungere legittimamente al contratto ed evitare contenziosi.

In questo quadro và anche sottolineata la difficoltà di svolgere gli accertamenti con le risorse interne tant’è che l’ente si era visto costretto (delibera n 91 del 3 ottobre 2000) a ricorrere a professionisti esterni.

Tale scelta considerata dalla parte pubblica come prova ulteriore della responsabilità dei convenuti,và invece considerata come tentativo di dare comunque una soluzione al problema per cui il loro agire,anche se non ha ottenuto risultati completi,è stato però posto in direzione del programma di dismissione.

Del pari non ha fondamento la censura della parte pubblica circa l’erronea valutazione della problematica relativa alla vendita di alloggi ex lege n 1676 del 1971 .Per l’appellante il non avere dato priorità totale alla vendita di alloggi demaniali in concessione semplice(ed carico dell’agenzia del demanio) ed avere proceduto alla vendita anche degli immobili concessi per il patto di futura vendita per i quali la tassazione gravava sugli assegnatari è indizio di comportamento gravemente colposo.

Il Collegio non ritiene che siffatta scelta che si collega alle valutazioni di poziorità o priorità degli interessi della collettività possa essere oggetto di sindacato .

L’art. 3 del d.l. n 543 del 1996 convertito nella legge n 639 del 1996 stabilisce che deve rimanere ferma l’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali .

La mancanza di colpa grave rende superfluo l’esame delle argomentazioni esposte nel gravame riguardanti la valutazione del danno.

Conseguentemente, l’appello và respinto e confermata l’impugnata sentenza.

Per quanto riguarda le spese, il Collegio deve provvedere d’ufficio e sulla base degli atti di causa- non essendo stata formulata specifica istanza di parte e non essendo stata presentata l’apposita nota di cui all’art. 75 disp. att. c.p.c.- a liquidare onorari e diritti, spettanti come per legge, alla difesa degli appellati, prosciolti nel merito, tenendo conto delle tabelle A e B delle vigenti tariffe approvate con DM 8 aprile 2004 , n 127 e del valore della causa (art. 10 e 11 cpc).

Presi in considerazione la natura e l’ oggetto della causa ritiene la Sezione che dette competenze possano essere liquidate sulla base delle tariffe minime con i seguenti limiti: onorari; studio della controversia euro 2040, consultazioni con il cliente euro 1025; redazione di memorie euro 2040; e discussione euro 2040 per un totale euro 7.145.; diritti, posizione di archivio euro 168, disamina degli atti euro 42 ;domanda introduttiva del giudizio euro 168; autentica di firma euro 42: costituzione in giudizio euro 42:esame scritti difensivi euro 84 ,partecipazione all’udienza euro e esame di relata di notifica euro 25 per un totale di euro 655.

La sezione non provvede a liquidare le “spese generali “ di cui all’art. 15 del citato DM n 17 del 2004 in quanto al riguardo non è stata formulata apposita richiesta in conformità al prevalente indirizzo della Corte di cassazione.

Non è luogo a provvedere alle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei conti Sezione III giurisdizionale centrale d’appello definitivamente pronunciando respinge l’appello in epigrafe e ,per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Liquida e pone a carico dell’Ater di Potenza ai fini del rimborso previsto dall’art. 3 comma 2 bis del d.l. 23 ottobre 1996 convertito con legge 20 dicembre 1996 n 639 ,la somma che detta Amministrazione è tenuta a pagare agli appellati prosciolti, nella misura di euro 7.800 (di cui euro 7.145 per onorari e euro 655 per diritti).

Nulla per le spese di giudizio .

Data in Roma, nella Camera di Consiglio del 4 ottobre 2006.

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE

F.to Giorgio Capone

F.to .Gaetano Pellegrino

Depositata nella segreteria della Sezione il 1 marzo 2007

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

F.to Maria Vittoria Puppo

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Andrea Maso