nella specie la controversia non coinvolge la verifica dell’azione amministrativa del Comune intimato sull’intera economia del rapporto concessorio, bensì unicamente la questione, di carattere esclusivamente patrimoniale, relativa all’esatto ammontare del canone o altro corrispettivo dovuto realtivo alla cauzione fideiussoria, assorbite le ulteriori eccezioni preliminari, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito a favore del giudice ordinario, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 del D.lgs. n. 104/2010.

L’eccezione di difetto di giurisdizione è fondata, trattandosi di fattispecie rientrante, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 1034/1971, nell’ambito della giurisdizione del giudice ordinario.

La norma, come noto, dispone infatti che restano comunque attribuite alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria le controversie concernenti “indennità, canoni ed altri corrispettivi” dovuti per effetto dei rapporti di concessione di beni pubblici.

La fattispecie in esame, con la quale si contesta la quantificazione del canone demaniale e l’adeguamento della garanzia fidejussoria prestata dalla ricorrente in relazione al canone non versato in quanto calcolato erroneamente in rapporto al periodo di reale utilizzo, attiene unicamente al computo dell’ammontare del canone dovuto, risultando quindi evidente che nella fattispecie non viene in discussione la legittimità dei poteri esercitati dall’amministrazione in ordine alla corretta qualificazione del rapporto concessorio, il che comporterebbe la devoluzione della controversia al giudice amministrativo, trattandosi di esercizio di poteri autoritativi sul rapporto concessorio sottostante.

In realtà, valutato l’oggetto della controversia, trattasi unicamente di questione attinente alla determinazione del calcolo della somma da corrispondere da parte del concessionario in rapporto all’esatta percentuale di utilizzo dell’area demaniale occupata, con ciò evidenziandosi una questione avente contenuto esclusivamente patrimoniale, rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario

Passaggio tratto dalla sentenza numero 1485 del 6 ottobre 2011 pronunciata dal Tar Veneto, Venezia

Parte istante contesta la misura del canone come discendente dalla qualificazione del periodo di effettivo utilizzo dell’area posto a fondamento della pretesa del Comune e del conseguente adeguamento della polizza fideiussoria, pretesa avanzata in assenza di adeguata istruttoria circa la reale consistenza delle aree occupate, prevedendo il comma 251 della l. n. 296/97, sostitutivo dell’art. 3, comma 4, della legge n. 494/1993, che i canoni annui …devono essere rapportati, ove non vi siano strutture permanenti oltre la durata della concessione, all’effettiva utilizzazione se questa è inferiore all’anno.

La difesa erariale sollevava preliminarmente l’eccezione di difetto di giurisdizione, trattandosi di controversia relativa alla determinazione dell’esatto ammontare dei canoni dovuti all’amministrazione, non coinvolgente l’esercizio da parte di quest’ultima di poteri autoritativi, e come tale devoluta al giudice ordinario.

Nel merito la difesa resistente controdeduceva a tutte le doglianze esposte in ricorso, concludendo per la sua reiezione.

All’udienza del 30 marzo 2010 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

L’eccezione di difetto di giurisdizione è fondata, trattandosi di fattispecie rientrante, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 1034/1971, nell’ambito della giurisdizione del giudice ordinario.

La norma, come noto, dispone infatti che restano comunque attribuite alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria le controversie concernenti “indennità, canoni ed altri corrispettivi” dovuti per effetto dei rapporti di concessione di beni pubblici.

La fattispecie in esame, con la quale si contesta la quantificazione del canone demaniale e l’adeguamento della garanzia fidejussoria prestata dalla ricorrente in relazione al canone non versato in quanto calcolato erroneamente in rapporto al periodo di reale utilizzo, attiene unicamente al computo dell’ammontare del canone dovuto, risultando quindi evidente che nella fattispecie non viene in discussione la legittimità dei poteri esercitati dall’amministrazione in ordine alla corretta qualificazione del rapporto concessorio, il che comporterebbe la devoluzione della controversia al giudice amministrativo, trattandosi di esercizio di poteri autoritativi sul rapporto concessorio sottostante.

In realtà, valutato l’oggetto della controversia, trattasi unicamente di questione attinente alla determinazione del calcolo della somma da corrispondere da parte del concessionario in rapporto all’esatta percentuale di utilizzo dell’area demaniale occupata, con ciò evidenziandosi una questione avente contenuto esclusivamente patrimoniale, rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario.

Ribadito, quindi, che nella specie la controversia non coinvolge la verifica dell’azione amministrativa del Comune intimato sull’intera economia del rapporto concessorio, bensì unicamente la questione, di carattere esclusivamente patrimoniale, relativa all’esatto ammontare del canone o altro corrispettivo dovuto, assorbite le ulteriori eccezioni preliminari, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito a favore del giudice ordinario, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 del D.lgs. n. 104/2010.

Riportiamo qui di seguito il testo della sentenza numero 1485 del 6 ottobre 2011 pronunciata dal Tar Veneto, Venezia

N. 01485/2011 REG.PROV.COLL.

N. 02234/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2234 del 2008, proposto da:
Ricorrente Giovanni Ditta, rappresentato e difeso dagli avv. Nicola Guggia, Massimo Carlin, con domicilio eletto presso la segreteria del TAR;

contro

Comune di Rosolina – (Ro), Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Roma – (Rm), Ministero dei Trasporti – Roma – (Rm); Agenzia del Demanio – Filiale di Venezia – (Ve), rappresentato e difeso dall’Avvocatura, domiciliata per legge in Venezia, San Marco, 63; Ministero dell’Economia e delle Finanze – Roma – (Rm), rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distr.le Venezia, domiciliata per legge in Venezia, San Marco, 63;

per l’annullamento

del provvedimento 5.6.2008, prot. N. 10674 con il quale il responsabile del settore VIII ha quantificato il pagamento da effettuare a titolo di “canone demaniale marittimo e imposta regionale per l’anno 2007”nonché della nota comunale 5.6.2008 prot. N. 10676 con la quale è stato richiesto alla ricorrente il versamento del canone demaniale anno 2008, nonché dell’integrazione anno 2007 e adeguamento polizza fideiussoria;

delle note dell’Agenzia del demanio 19.5.2008, 2.7.2007, 21.6.2007, e 12.3.2007, costituenti linee guida per la commisurazione dell’entità del canone;

del provvedimento comunale 11.8.2008, prot. N. 15115, con il quale il responsabile del settore VIII ha richiesto il pagamento del canone demaniale per l’anno 2008 , nonché della nota comunale 24.10.2008, prot. N. 20304;

degli atti ulteriori, presupposti, collegati e conseguenti;

e per l’accertamento del credito, a titolo restitutorio in capo alla ditta ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agenzia del Demanio – Filiale di Venezia – (Ve) e di Ministero dell’Economia e delle Finanze – Roma – (Rm);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 marzo 2011 il dott. Riccardo Savoia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Parte istante contesta la misura del canone come discendente dalla qualificazione del periodo di effettivo utilizzo dell’area posto a fondamento della pretesa del Comune e del conseguente adeguamento della polizza fideiussoria, pretesa avanzata in assenza di adeguata istruttoria circa la reale consistenza delle aree occupate, prevedendo il comma 251 della l. n. 296/97, sostitutivo dell’art. 3, comma 4, della legge n. 494/1993, che i canoni annui …devono essere rapportati, ove non vi siano strutture permanenti oltre la durata della concessione, all’effettiva utilizzazione se questa è inferiore all’anno.

La difesa erariale sollevava preliminarmente l’eccezione di difetto di giurisdizione, trattandosi di controversia relativa alla determinazione dell’esatto ammontare dei canoni dovuti all’amministrazione, non coinvolgente l’esercizio da parte di quest’ultima di poteri autoritativi, e come tale devoluta al giudice ordinario.

Nel merito la difesa resistente controdeduceva a tutte le doglianze esposte in ricorso, concludendo per la sua reiezione.

All’udienza del 30 marzo 2010 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

L’eccezione di difetto di giurisdizione è fondata, trattandosi di fattispecie rientrante, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 1034/1971, nell’ambito della giurisdizione del giudice ordinario.

La norma, come noto, dispone infatti che restano comunque attribuite alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria le controversie concernenti “indennità, canoni ed altri corrispettivi” dovuti per effetto dei rapporti di concessione di beni pubblici.

La fattispecie in esame, con la quale si contesta la quantificazione del canone demaniale e l’adeguamento della garanzia fidejussoria prestata dalla ricorrente in relazione al canone non versato in quanto calcolato erroneamente in rapporto al periodo di reale utilizzo, attiene unicamente al computo dell’ammontare del canone dovuto, risultando quindi evidente che nella fattispecie non viene in discussione la legittimità dei poteri esercitati dall’amministrazione in ordine alla corretta qualificazione del rapporto concessorio, il che comporterebbe la devoluzione della controversia al giudice amministrativo, trattandosi di esercizio di poteri autoritativi sul rapporto concessorio sottostante.

In realtà, valutato l’oggetto della controversia, trattasi unicamente di questione attinente alla determinazione del calcolo della somma da corrispondere da parte del concessionario in rapporto all’esatta percentuale di utilizzo dell’area demaniale occupata, con ciò evidenziandosi una questione avente contenuto esclusivamente patrimoniale, rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario.

Ribadito, quindi, che nella specie la controversia non coinvolge la verifica dell’azione amministrativa del Comune intimato sull’intera economia del rapporto concessorio, bensì unicamente la questione, di carattere esclusivamente patrimoniale, relativa all’esatto ammontare del canone o altro corrispettivo dovuto, assorbite le ulteriori eccezioni preliminari, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito a favore del giudice ordinario, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 del D.lgs. n. 104/2010.

Sussistono giusti motivi, attesa la non univoca giurisprudenza esistente in tema di giurisdizione, per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il proprio difetto di giurisdizione a favore dell’autorità giudiziaria ordinaria, davanti alla quale il presente giudizio potrà essere riproposto nei termini ed agli effetti di cui all’art. 11 del D.lgs. n. 104/2010.

Compensa tra le parti le spese e competenze del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 30 marzo 2011 con l’intervento dei magistrati:

Vincenzo Antonio Borea, Presidente

Claudio Rovis, Consigliere

Riccardo Savoia, Consigliere, Estensore

 

 

L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/10/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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Andrea Maso