Corte di Cassazione, VI sezione Civile, ordinanza numero 1842 del 28 gennaio 2021

Il vincolo di responsabilità solidale fra l’appaltatore ed il progettista e direttore dei lavori, ai sensi dell’art. 2055 c.c. (cfr. sul punto Cass. n. 18289 del 2020; Cass.n. 29218 del 2017; Cass. n. 14650 del 2012), opera, infatti, solo se e nella misura in cui i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il medesimo evento dannoso: e non si estende, quindi, agli ulteriori danni che siano stati arrecati da un inadempimento commesso dall’appaltatore al quale, sulla base dell’accertamento in fatto operato dal giudice di merito, il direttore dei lavori e progettista non abbia, in alcun modo causalmente rilevante, concorso.

L’unicità del fatto dannoso richiesta dall’art. 2055 c.c., ai fini della configurabilità della responsabilità solidale degli autori dell’illecito, va intesa, invero, non in senso assoluto ma relativo, sicché ricorre tale responsabilità, volta a rafforzare la garanzia del danneggiato e non ad alleviare la responsabilità degli autori dell’illecito, pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni od omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti ed anche diversi, sempreché le singole azioni o omissioni, legate da un vincolo di interdipendenza, abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del medesimo evento di danno (Cass. n. 18899 del 2015).

Ne consegue che il giudice, ove il fatto illecito che ha cagionato il danno si articoli in una pluralità di azioni od omissioni poste in essere da più soggetti, è tenuto a verificare, dandone conto in motivazione, se, alla luce del criterio predetto, ricorra un unico fatto dannoso ovvero non si tratti, anche in parte, di fatti autonomi e scindibili che abbiano, a loro volta, prodotto danni distinti: dei quali, evidentemente, in forza del principio secondo cui ognuno risponde esclusivamente dell’evento di danno rispetto al quale la sua condotta, attiva o omissiva, abbia operato come causa efficiente ponendosi come suo antecedente causale necessario, può essere chiamato a rispondere solo chi, con la sua azione od omissione, vi abbia concorso (cfr. Cass. n. 20192 del 2014).

Nel caso in esame, la corte d’appello, con apprezzamento non censurato per omesso esame di fatti storici decisivi dei quali sia stata specificamente indicata la deduzione nel giudizio di merito, ha, in sostanza, distinto, rispetto ai danni che gli attori hanno subito per effetto dei vizi e dei difetti di costruzione riscontrati dal consulente tecnico d’ufficio, tra quelli conseguenti a fatti imputabili “solo” ai costruttori e quelli conseguenti a fatti imputabili anche al direttore dei lavori per avere concorso, a differenza dei primi, alla loro commissione: per cui, lì dove ha ritenuto che il direttore dei lavori dovesse rispondere (al pari dei costruttori, come già statuito dal tribunale) non anche dei primi ma soltanto di questi ultimi in ragione (evidentemente) dell’identità (che solo per essi è riscontrabile) del fatto illecito e del conseguente evento dannoso, si è attenuta ai principi esposti e si sottrae, pertanto, alle censure svolte dai ricorrenti.

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Andrea Maso