La sentenza delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione n. 500 del 1999, capostipite di tutta la giurisprudenza successiva, ha evidenziato come sia possibile pervenire al risarcimento del danno da lesione dell’interesse legittimo soltanto se l’attività illegittima della pubblica amministrazione abbia determinato la lesione del bene della vita al quale l’interesse legittimo, secondo il concreto atteggiarsi del suo contenuto, effettivamente si collega, e che risulta meritevole di protezione alla stregua dell’ordinamento.

Il rilievo centrale, quindi, è assunto dal danno, del quale è previsto il risarcimento qualora sia ingiusto, sicché la lesione dell’interesse legittimo è condizione necessaria ma non sufficiente per accedere alla tutela risarcitoria ex art. 2043 c.c. in quanto occorre altresì che risulti leso, per effetto dell’attività illegittima e colpevole dell’amministrazione pubblica, l’interesse materiale al quale il soggetto aspira.

E’ soltanto la lesione al bene della vita, infatti, che qualifica in termini di “ingiustizia” il danno derivante dal provvedimento illegittimo e colpevole dell’amministrazione e lo rende risarcibile.

La pretesa al risarcimento del danno ingiusto derivante dalla lesione dell’interesse legittimo, insomma, si fonda su una lettura dell’art. 2043 c.c. che riferisce il carattere dell’ingiustizia al danno e non alla condotta, di modo che presupposto essenziale della responsabilità non è tanto la condotta colposa, ma l’evento dannoso che ingiustamente lede una situazione soggettiva protetta dall’ordinamento ed affinché la lesione possa considerarsi ingiusta è necessario verificare attraverso un giudizio prognostico se, a seguito del corretto agire dell’amministrazione, il bene della vita sarebbe effettivamente spettato al titolare dell’interesse.

In particolare, per gli interessi pretensivi, occorre stabilire se il pretendente sia titolare di una situazione suscettiva di determinare un oggettivo affidamento circa la conclusione positiva del procedimento, e cioè di una situazione che, secondo la disciplina applicabile era destinata, in base a un criterio di normalità, ad un esito favorevole.

L’obbligazione risarcitoria, quindi, affonda le sue radici nella verifica della sostanziale spettanza del bene della vita ed implica un giudizio prognostico in relazione al se, a seguito del corretto agire dell’amministrazione, il bene della vita sarebbe effettivamente o probabilmente ( cioè secondo il canone del “più probabile che non”) spettato al titolare dell’interesse; di talché, ove il giudizio si concluda con la valutazione della sua spettanza, certa o probabile, il danno, in presenza degli altri elementi costitutivi dell’illecito, può essere risarcito, rispettivamente, per intero o sotto forma di perdita di chance” (Consiglio di Stato, Sezione Quarta, 14 giugno 2018, n. 3657).

Orbene, nella fattispecie concreta in esame, non viene in alcun modo dimostrata da parte ricorrente la spettanza del bene della vita, e cioè l’effettiva possibilità di realizzare l’impianto eolico in questione (di tipo E.2C) nel sito prescelto in Alessano, alla luce della normativa nazionale e regionale applicabile.

Anzi, risulta “per tabulas” che la stessa Società ricorrente ha, già nel maggio 2015, deciso realizzarlo, invece, in Brindisi, come dalla stessa precisato.

Né – comunque – si ravvisa la sussistenza dell’elemento soggettivo della colpa della P.A., poiché non si è in presenza di illegittimità amministrative gravi ed inescusabili, trattandosi, invece (asseritamente), di dover disapplicare, da parte dell’organo amministrativo, disposizioni normative del Regolamento Regionale Pugliese n. 16/2006 e del Regolamento Regionale Pugliese n. 24/2010, recante, peraltro, all’Allegato n. 3 l’indicazione delle aree non idonee all’installazione degli impianti di tipo E.2C (Allegato, peraltro, non disapplicato dalla citata sentenza n. 548/2016).

tratto dalla sentenza numero 490 del 4 maggio 2020 pronunciata dal Tar Puglia, Lecce

Pubblicato il 04/05/2020

N. 00490/2020 REG.PROV.COLL.

N. 01841/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce – Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1841 del 2016, proposto da
Societa’ ricorrente S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato Riccardo Rodriguez, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Puglia – Lecce in Lecce, via F. Rubichi, n. 23;

contro

Comune di Alessano, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

per la condanna

del Comune di Alessano al risarcimento del danno per complessivi euro 114.994,24, ovvero quella somma maggiore o minore ritenuta equa dal Tribunale, anche all’esito di consulenza tecnica d’ufficio, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2020 la dott.ssa Maria Luisa Rotondano e udito per la parte ricorrente l’Avvocato G. Manelli, in sostituzione dell’Avvocato R. Rodríguez;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. – Con provvedimento prot. n. 1468 del 19 febbraio 2015, il Comune di Alessano ordinava alla Società ricorrente S.r.l. di non effettuare i lavori previsti nella S.C.I.A. n. 90/2014, avente ad oggetto l’installazione di un impianto eolico da 200 Kw in località Strada Comunale Lapilli (Foglio n. 11, particelle nn. 6, 8 e 67), sulla base di talune disposizioni del Regolamento Regionale Pugliese n. 16/2006 (art. 2) e del Regolamento Regionale Pugliese n. 24/2010 (Allegato n. 2 e “scheda PAE0040 riportata nell’Allegato n. 3 del R.R. n. 24/2010”, in cui “vi è la descrizione della aree non idonee all’installazione di alcuni impianti eolici tra cui la tipologia d’impianto E.2c”).

Con ricorso n. 1601/2015, la Società ricorrente S.r.l. chiedeva l’annullamento della suddetta ingiunzione comunale prot. n. 1468 del 19 febbraio 2015, “previa disapplicazione del Regolamento Regionale della Puglia n. 16/2010 e del Regolamento Regionale della Puglia n. 24/2010, nella parte in cui, in contrasto con la normativa nazionale e regionale (Legge Regionale n. 25/2012), pongono illegittime limitazioni di natura dimensionale alla possibilità di presentare istanza di procedura abilitativa semplificata per impianti eolici di piccola taglia di potenza fino a 200 KW” (così testualmente il ricorso, pag. 7).

La Prima Sezione di questo T.A.R.:

– con ordinanza 9 luglio 2015, n. 2327, formulava richieste istruttorie a carico del Comune di Alessano, disponendo che “In particolare l’amministrazione resistente dovrà fornire la scheda PAE0040 riportata nell’allegato 3 del Regolamento Regionale n. 24/2010, in cui vi è la descrizione delle aree non idonee all’installazione di alcuni impianti eolici tra cui la tipologia d’impianto E.2c.”;

– con ordinanza 24 settembre 2015 n. 467, concedeva l’invocata richiesta cautelare, considerato, tra l’altro, che “l’amministrazione comunale non ha fornito la scheda PAE0040 riportata nell’allegato 3 del Regolamento Regionale n. 24/2010, dalla quale si evincerebbero le aree non idonee all’installazione di alcuni impianti eolici tra cui la tipologia d’impianto E.2c.”;

– infine, con sentenza 23 marzo 2016 n. 548 (che la Società ricorrente assume passata in giudicato il 1° luglio 2016), annullava il menzionato provvedimento prot. n. 1468/2015, rilevato, in particolare, che “il Comune di Alessano ha emesso l’ordine impugnato sulla base di normative regolamentari che devono ritenersi a tutti gli effetti superate (art. 2 Regolamento Regionale Puglia n. 16/2006 e Allegato 2 di cui al Regolamento Regionale Puglia n. 24/2010), alla luce dell’entrata in vigore della Legge Regionale Puglia n. 25/2012 che all’art. 6 che ha esteso la possibilità di presentare la PAS anche per impianti di potenza nominale superiore a quella indicata nella tabella A allegata al D. Lgs. n. 387/2003, ovvero non superiore a 200 KW. Nel caso che ci occupa, nessun ulteriore limite è previsto dalla normativa legislativa nazionale e regionale, né può essere ostativo il riferimento provvedimentale alla scheda PAE0040 riportata nell’allegato 3 del Regolamento Regionale n. 24/2010, dalla quale si evincerebbero le aree non idonee all’installazione di alcuni impianti eolici tra cui la tipologia d’impianto E.2c., in considerazione che l’amministrazione comunale non ha fornito la scheda PAE0040 neppure a seguito di specifica ordinanza istruttoria di questo collegio”.

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato il 29 novembre 2016, la Società ricorrente S.r.l. ha chiesto la condanna del Comune di Alessano al risarcimento del danno patrimoniale (asseritamente) subito, a seguito dell’illegittimo diniego, con il citato provvedimento prot n. 1468 del 19 febbraio 2015 (annullato con la sentenza n. 548/2016), dell’istanza/S.C.I.A. del 23 maggio 2014, nella misura complessiva di euro 114.994,24, ovvero quella somma maggiore o minore ritenuta equa dall’adito T.A.R., anche all’esito di consulenza tecnica d’ufficio, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo.

Ha formulato il seguente motivo così rubricato:

1) Sussistenza dei presupposti per il risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 30, commi 2, 3 e 5 del Decreto Legislativo n. 104/2010 – Domanda risarcitoria.

Ha evidenziato, in particolare, che:

“nelle more del giudizio” (n. 1601/2015), “la ricorrente, per motivi di speditezza, in data 13/05/2015 ha ritenuto di avviare le pratiche per l’installazione della turbina eolica, presso il diverso sito di Brindisi e non più presso quello di Alessano ..;

… Che l’illegittimità del provvedimento emesso dal Comune di Alessano ha quindi comportato un allungamento, di circa due anni, dei tempi necessari all’installazione dell’aerogeneratore, con conseguente stravolgimento dei programmi e conseguenti danni; da lucro cessante (dipeso dai mancati ricavi conseguenti al ritardo nella messa in funzione dell’impianto eolico), da danno emergente (in relazione alle spese inutilmente sostenute per il sito di Alessano quali: a) spese di iscrizione G.S.E. per euro 219,60, b) spese allaccio Enel Distribuzione per euro 3520,92, c) parere della commissione per il paesaggio per euro 100,00 d) oneri istruttori per edilizia sismica per euro 90,00) …;

…. Che in riferimento al danno da lucro cessante, generato dall’illegittimo diniego opposto dal Comune di Alessano, la ricorrente è stata costretta ad adire l’Autorità giudiziaria amministrativa ed a determinarsi forzatamente a trasferire il progetto sul sito di Brindisi. Ciò ha determinato un ritardo nella messa in funzione dell’impianto e la correlata impossibilità (venuti meno gli attesi ricavi per la vendita di energia elettrica dall’impianto eolico, indispensabili per coprire le rate del finanziamento) a far fronte al rimborso delle rate di cui al mutuo acceso con l’Istituto Bancario Unicredit …;

… Che tale situazione ha condotto alla risoluzione del contratto di finanziamento suddetto ed alla successiva ingiunzione di pagamento ad opera di Unicredit s.p.a. per l’intero importo di euro 144.309,25, oltre spese legali liquidate in complessivi euro 3115,22 oltre euro 406.50 per esborsi ….

… Che infine il Comune di Alessano non ha neppure rimborsato, alla ricorrente s.r.l., l’importo di euro 650,00 da questa versato per il Contributo Unificato nel giudizio R.G. 1601/2015”.

La domanda risarcitoria è così, in definitiva, articolata:

“a) Un risarcimento del lucro cessante per la mancata vendita dell’energia prodotta dall’impianto eolico, nel primo anno per euro 53.816,00 e nel secondo anno, per euro 53.076,00;

b) Un risarcimento del danno emergente per i costi inutilmente sostenuti per la realizzazione del progetto presso il sito di Alessano per complessivi 3930,52, oltre spese legali per euro 3.521,72 ed interessi di mora richiesti da Banca Unicredit a seguito della risoluzione del finanziamento ancora da quantificarsi;

c) Il rimborso dell’importo pari ad euro 650,00 corrisposto dalla ricorrente per l’avvio del giudizio R.G. 1601/2015 conclusosi con sentenza n. 548/2016, la quale ha visto soccombente il Comune di Alessano”.

Non si è costituito in giudizio il Comune di Alessano.

All’udienza pubblica del 25 febbraio 2020, su istanza di parte, la causa è stata introitata per la decisione.

2. – Si può prescindere da ogni questione preliminare inerente la ricevibilità/ammissibilità del ricorso proposto ex art. 30 comma 5 c.p.a. (non avendo la Società ricorrente fornito la prova, nell’ambito del presente giudizio, del dichiarato passaggio in giudicato della menzionata sentenza di questo T.A.R. n. 548 del 23 maggio 2016, indicato dalla medesima alla data del 1° luglio 2016), in quanto il ricorso è sicuramente infondato nel merito e deve essere, quindi, respinto.

3. – Ed invero, <<La sentenza delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione n. 500 del 1999, capostipite di tutta la giurisprudenza successiva, ha evidenziato come sia possibile pervenire al risarcimento del danno da lesione dell’interesse legittimo soltanto se l’attività illegittima della pubblica amministrazione abbia determinato la lesione del bene della vita al quale l’interesse legittimo, secondo il concreto atteggiarsi del suo contenuto, effettivamente si collega, e che risulta meritevole di protezione alla stregua dell’ordinamento.

Il rilievo centrale, quindi, è assunto dal danno, del quale è previsto il risarcimento qualora sia ingiusto, sicché la lesione dell’interesse legittimo è condizione necessaria ma non sufficiente per accedere alla tutela risarcitoria ex art. 2043 c.c. in quanto occorre altresì che risulti leso, per effetto dell’attività illegittima e colpevole dell’amministrazione pubblica, l’interesse materiale al quale il soggetto aspira.

E’ soltanto la lesione al bene della vita, infatti, che qualifica in termini di “ingiustizia” il danno derivante dal provvedimento illegittimo e colpevole dell’amministrazione e lo rende risarcibile.

La pretesa al risarcimento del danno ingiusto derivante dalla lesione dell’interesse legittimo, insomma, si fonda su una lettura dell’art. 2043 c.c. che riferisce il carattere dell’ingiustizia al danno e non alla condotta, di modo che presupposto essenziale della responsabilità non è tanto la condotta colposa, ma l’evento dannoso che ingiustamente lede una situazione soggettiva protetta dall’ordinamento ed affinché la lesione possa considerarsi ingiusta è necessario verificare attraverso un giudizio prognostico se, a seguito del corretto agire dell’amministrazione, il bene della vita sarebbe effettivamente spettato al titolare dell’interesse.

In particolare, per gli interessi pretensivi, occorre stabilire se il pretendente sia titolare di una situazione suscettiva di determinare un oggettivo affidamento circa la conclusione positiva del procedimento, e cioè di una situazione che, secondo la disciplina applicabile era destinata, in base a un criterio di normalità, ad un esito favorevole.

L’obbligazione risarcitoria, quindi, affonda le sue radici nella verifica della sostanziale spettanza del bene della vita ed implica un giudizio prognostico in relazione al se, a seguito del corretto agire dell’amministrazione, il bene della vita sarebbe effettivamente o probabilmente ( cioè secondo il canone del “più probabile che non”) spettato al titolare dell’interesse; di talché, ove il giudizio si concluda con la valutazione della sua spettanza, certa o probabile, il danno, in presenza degli altri elementi costitutivi dell’illecito, può essere risarcito, rispettivamente, per intero o sotto forma di perdita di chance” (Consiglio di Stato, Sezione Quarta, 14 giugno 2018, n. 3657).

3.1 – Orbene, nella fattispecie concreta in esame, non viene in alcun modo dimostrata da parte ricorrente la spettanza del bene della vita, e cioè l’effettiva possibilità di realizzare l’impianto eolico in questione (di tipo E.2C) nel sito prescelto in Alessano, alla luce della normativa nazionale e regionale applicabile.

Anzi, risulta “per tabulas” che la stessa Società ricorrente ha, già nel maggio 2015, deciso realizzarlo, invece, in Brindisi, come dalla stessa precisato.

4. – Né – comunque – si ravvisa la sussistenza dell’elemento soggettivo della colpa della P.A., poiché non si è in presenza di illegittimità amministrative gravi ed inescusabili, trattandosi, invece (asseritamente), di dover disapplicare, da parte dell’organo amministrativo, disposizioni normative del Regolamento Regionale Pugliese n. 16/2006 e del Regolamento Regionale Pugliese n. 24/2010, recante, peraltro, all’Allegato n. 3 l’indicazione delle aree non idonee all’installazione degli impianti di tipo E.2C (Allegato, peraltro, non disapplicato dalla citata sentenza n. 548/2016).

5. – Per tutto quanto innanzi sinteticamente illustrato, le formulate domande risarcitorie vanno respinte.

6. – Per mera completezza espositiva, si precisa che il rimborso del contributo unificato per la causa n. 1601/2015, ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis.1del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (statuente che “L’onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, .… anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza”), potrà essere correttamente richiesto dalla società ricorrente S.r.l., in caso di persistente mancato rimborso da parte del Comune di Alessano, nell’ambito di eventuale giudizio di ottemperanza alla sentenza n. 548/2016, previa dimostrazione del passaggio in giudicato di quest’ultima.

7. – Nulla per le spese processuali, in ragione della mancata costituzione in giudizio del Comune di Alessano intimato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge, nei sensi di cui in motivazione.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 25 febbraio 2020 con l’intervento dei magistrati:

Enrico d’Arpe, Presidente

Maria Luisa Rotondano, Primo Referendario, Estensore

Giovanni Gallone, Referendario

 
 
L’ESTENSOREIL PRESIDENTE
Maria Luisa RotondanoEnrico d’Arpe
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO

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