Corte di Cassazione, Sezioni I civile, ordinanza 29582 del 24 dicembre 2020

è proprio il comportamento del preposto che, in presenza del requisito, necessario e sufficiente, dell’occasionalità necessaria, fonda la responsabilità del proponente in ossequio al congegno delineato dal combinato disposto degli articoli 1228 e 2049 c.c.

in tema di intermediazione finanziaria, la società preponente risponde in solido del danno causato al risparmiatore dai promotori finanziari da essa indicati

alcuni importanti passaggi

Questa Corte ha difatti più volte avuto modo di affermare che, in tema di intermediazione finanziaria, la società preponente risponde in solido del danno causato al risparmiatore dai promotori finanziari da essa indicati, in tutti i casi in cui sussista un nesso di occasionalità necessaria tra il danno e l’esecuzione delle incombenze affidate al promotore. Questa responsabilità solidale non viene meno per il fatto che il preposto, abusando dei suoi poteri, abbia agito per finalità estranee a quelle del preponente, ma deve essere esclusa quando la condotta del danneggiato presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quanto meno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, palesata da elementi presuntivi, quali il numero o la ripetizione delle operazioni poste in essere con modalità irregolari, il valore complessivo delle stesse, l’esperienza acquisita nell’investimento di prodotti finanziari, la conoscenza del complesso iter funzionale alla sottoscrizione di programmi di investimento e le sue complessive condizioni culturali e socio-economiche (Cass. 22 novembre 2018, n. 30161, tra le tante; di recente Cass. 17 gennaio 2020, n. 857).

Dunque, è errata in diritto la tesi di F- S.p.A. secondo cui la sussistenza di un comportamento asseritamente addebitabile in esclusiva al s_ farebbe venir meno la responsabilità solidale della proponente, giacché, al contrario, tale responsabilità solidale non viene meno per il fatto che il preposto, abusando dei suoi poteri, come si assume abbia fatto il s_, abbia agito per finalità estranee a quelle del preponente: ed anzi è proprio il comportamento del preposto che, in presenza del requisito, necessario e sufficiente, dell’occasionalità necessaria, fonda la responsabilità del proponente in ossequio al congegno delineato dal combinato disposto degli articoli 1228 e 2049 c.c.

Il che, peraltro, non esclude la configurabilità di una responsabilità diretta dell’intermediario per fatto proprio, ai sensi dell’art. 2055 c.c. (Cass. 31 luglio 2017, n. 18928; Cass. 13 dicembre 2007, n. 26172).

(…)

Il secondo motivo di ricorso incidentale si appunta in breve sull’assunto secondo cui, non avendo sm_ agito all’origine nei confronti del s_, ma soltanto di F- S.p.A., la Corte d’appello non avrebbe potuto ritenere la solidarietà tra i due: il che è errato, dal momento che — posto che F- S.p.A. e s_ sono debitori in solido, secondo quanto accertato dalla Corte territoriale — la solidarietà comporta che il creditore possa agire a propria discrezione contro quello dei debitori in solido nei confronti del quale intende far valere le sue ragioni: ed infatti l’articolo 1292 c.c. stabilisce che l’obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno libera gli altri.

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Andrea Maso