Il Tar Veneto (sentenza numero 1 del 4 gennaio 2021) non ha dubbi nel respingere la richiesta di risarcimento del danno

è noto che l’azione risarcitoria innanzi al giudice amministrativo è retta dal generale principio dell’onere della prova ex art. 2697 c.c. e 115 c.p.c. per cui sul ricorrente grava l’onere di dimostrare la sussistenza di tutti i presupposti della domanda al fine di ottenere il riconoscimento di una responsabilità dell’Amministrazione derivante dall’illegittimo svolgimento dell’attività amministrativa , da ricondurre al modello della responsabilità per fatto illecito delineata dall’art. 2043 del codice civile , con onere al carico del ( presunto ) danneggiato in ordine al pregiudizio patito con la conseguenza laddove manca la prova del danno, la domanda risarcitoria deve essere respinta ( Cons Stato Sez. VI 10/12/2018 n. 6071) .

Parte ricorrente lamenta un danno per perdita di chance e per danno c.d curriculare, ma non sono stati prodotti elementi probatori circa la possibilità di aggiudicarsi il servizio oggetto della selezione in parola e neppure in concreto, il detrimento che subirebbe per la mancata indicazione nel curriculum del servizio espletato, in relazione ad altre del tutto eventuali procedure del genere di quella qui in contestazione.

Qui il testo integrale della sentenza

Pubblicato il 04/01/2021

N. 00001/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00451/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 451 del 2009, proposto da

ricorrente Daniele, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianluigi Florian, Stefano Trubian, con domicilio eletto presso lo studio Sebastiano Tonon in Venezia, San Marco, 5278;

contro

Comunita’ Montana Comelico-Sappada – (Bl), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Elisa De Bertolis, Giorgio Pinello, Alberto Steccanella, con domicilio eletto presso lo studio Giorgio Pinello in Venezia, San Polo, 3080/L;

Regione Veneto – (Ve) non costituito in giudizio;

nei confronti

Cassol Michele, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Canal, Alberto Gaz, con domicilio eletto presso lo studio Stefano Canal in Venezia, Castello, 5507;

Solari Verio non costituito in giudizio;

per l’annullamento

del verbale n. 1 datato 21.11.2008 della Commissione per la valutazione delle offerte; del verbale n. 2 datato 26.11.2008 della Commissione per la valutazione delle offerte; della determina della Comunità Montana del Comelico e Sappada n. 650/SGR/2008 datata 28.11.2008 di approvazione esito valutazione comparativa dei curricula ed affidato l’incarico al gruppo di lavoro coordinato dal dott. Michele Cassol; della nota datata 28.11.2008 prot. n. 2972; in parte qua del “Regolamento per il conferimento incarichi ad esperti esterni all’amministrazione” approvato con delibera della Giunta della Comunità Montana Comelico e Sappada n. 9 datata 6.3.2008; dell’avviso di gara datato 9.10.2008; della determina n. 55/SGR/2008 datata 9.10.2008; nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente; ed altresì per il risarcimento del danno.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comunita’ Montana Comelico-Sappada – (Bl) e di Cassol Michele;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 1 dicembre 2020 il dott. Andrea Migliozzi

Trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 25 del d.l. n. 137/2020

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con avviso del 9/10/2008 pubblicato all’Albo pretorio e sul sito internet la Comunità Montana Comelico e Sappada indiceva una valutazione comparativa dei curricula per la selezione di professionisti per la redazione del piano di gestione della ZPS Dolomiti del Cadore e del Comelico , per un importo di 200.000,00 euro oltre IVA.

La selezione di che trattasi veniva espletata e all’esito della stessa si classificava al primo posto il gruppo di lavoro coordinato dal dott. Michele Casson cui veniva affidato il relativo incarico , mentre al secondo si posizionava il gruppo di lavoro coordinato dal dott. Verio Solari e al terzo posto quello coordinato dal ricorrente dr Daniele ricorrente.

Questi col ricorso all’esame ha impugnato l’avviso di selezione sopra indicato e la relativa determina di approvazione dello stesso da parte della Comunità Montana del Comelico e di Sappada nonché i verbali della Commissione preposta alla valutazione dei curricula , la determina della Comunità n. 6507SGR/2008 del 28/11/2008 recante l’approvazione dell’esito della selezione de qua, la nota di comunicazione dell’esito della stessa al ricorrente e gli altri atti indicati in epigrafe.

Il dot. ricorrente ha denunciato le irregolarità di quella che a suo dire era una gara avente ad oggetto la prestazione di un servizio, deducendone la illegittimità, in particolare, per i seguenti motivi:

Violazione – omessa applicazione di legge; violazione art.83 dlgs n. 163/2006; violazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed imparzialità della P.A.; violazione – falsa applicazione degli artt.1 commi 6 e 4 comma 2 del regolamento per il conferimento incarichi ad esperti esterni all’amministrazione , approvato con delibera della Giunta n. 9/2008 ;

Violazione della lex specialis: art. 10 dell’avviso di gara del 9/10/2008 ; violazione dei principi di correttezza , parità di trattamento e non discriminazione dei concorrenti;

Eccesso di potere per illogicità manifesta ;

Violazione – omessa applicazione di legge; violazione art. 2 dlgs n. 163/2006;

Violazione del principio di pubblicità delle offerte; violazione dei principi di correttezza , trasparenza, non discriminazione, imparzialità, e buon andamento dell’azione amministrativa;

Violazione della lex specialis ; violazione degli artt. 7 e 9 dell’avviso di gara sotto svariati profili ; violazion de combinato disposto degli artt. 90 comma 1 lettera g) e 37 comma 8 dlgs n. 16272006; eccesso di potere per carenza di istruttoria ; eccesso d potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti; violazione del principio di libera concorrenza , di correttezza , di non discriminazione e di imparzialità della P.A.

Violazione della lex specialis: violazione dell’art. 9 dell’avviso di gara sotto ulteriori profili,; violazione- omessa applicazione di legge: violazione degli artt. 46. 47 e 48, 76 DPR n. 445/2000; Violazione art. 7 dlgs n. 165/2001; violazione degli artt,. 3 comma 76 della legge n. 244/2007;

Violazione dei principi di correttezza , imparzialità , non discriminazione ; difetti di motivazione; eccesso di potere per travisamento dei fatti ed illogicità manifesta .

Parte ricorrente ha poi concluso anche con la richiesta di risarcimento dei danni tutti, subiti o subendi dal costituendo gruppo di professionisti coordinati dal dott. ricorrente , in conseguenza della mancata aggiudicazione diretta dell’incarico e comunque dalla perdita di chance.

Si sono costituiti in giudizio la Comunità montana del Comelico e di Sappada nonché il dott. Michele Cassol che hanno contestato la fondatezza del ricorso chiedendone la reiezione.

Le parti hanno poi ulteriormente illustrato le proprie tesi con memorie difensive anche di replica.

All’ esito dell’ odierna udienza di smaltimento, la causa è stata introitata per la decisone.

Tanto premesso, occorre dare atto che in relazione alla natura e consistenza degli atti impugnati, allo stato, deve ritenersi venuto meno l’interesse alla pronuncia caducatoria di annullamento dei provvedimenti impugnati.

Invero l’incarico di redazione del piano di gestione della ZPS Dolomiti del Cadore e del Comelico è stato espletato e quindi gli atti qui gravati hanno esaurito i loro effetti, di guisa che un eventuale annullamento degli stessi avuto riguardo alla efficacia temporale del conferimento dell’incarico de quo alcun giovamento arrecherebbe al ricorrente.

Residuerebbe l’interesse all’accertamento delle illegittimità lamentate in funzione della domanda risarcitoria , già formulata in atti : tale domanda peraltro deve essere respinta non avendo parte ricorrente dedotto in modo puntuale e sufficientemente provato gli specifici pregiudizi patiti.

Al riguardo, è noto che l’azione risarcitoria innanzi al giudice amministrativo è retta dal generale principio dell’onere della prova ex art. 2697 c.c. e 115 c.p.c. per cui sul ricorrente grava l’onere di dimostrare la sussistenza di tutti i presupposti della domanda al fine di ottenere il riconoscimento di una responsabilità dell’Amministrazione derivante dall’illegittimo svolgimento dell’attività amministrativa , da ricondurre al modello della responsabilità per fatto illecito delineata dall’art. 2043 del codice civile , con onere al carico del ( presunto ) danneggiato in ordine al pregiudizio patito con la conseguenza laddove manca la prova del danno, la domanda risarcitoria deve essere respinta ( Cons Stato Sez. VI 10/12/2018 n. 6071) . Parte ricorrente lamenta un danno per perdita di chance e per danno c.d curriculare, ma non sono stati prodotti elementi probatori circa la possibilità di aggiudicarsi il servizio oggetto della selezione in parola e neppure in concreto, il detrimento che subirebbe per la mancata indicazione nel curriculum del servizio espletato, in relazione ad altre del tutto eventuali procedure del genere di quella qui in contestazione.

Conclusivamente il ricorso va dichiarato in parte improcedibile e per la restante parte respinto. Sussistono peraltro giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile e per la retante parte lo rigetta.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2020 tenutasi da remoto con videoconferenza con l’intervento dei magistrati:

Andrea Migliozzi, Presidente, Estensore

Marco Rinaldi, Primo Referendario

Paolo Nasini, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Andrea Migliozzi

IL SEGRETARIO

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Andrea Maso