NB:

L’incameramento della garanzia prescinde da qualsiasi valutazione relativa al dolo o alla colpa dell’aggiudicatario

L’annullamento dell’aggiudicazione con escussione della relativa garanzia provvisoria sono state causate da una falsa dichiarazione in sede di gara

La Società ricorrente contesta la illegittimità del provvedimento impugnato anche nella parte in cui dispone l’incameramento della cauzione provvisoria e la sua annotazione nella sezione B del casellario informatico tenuto dall’A.N.A.C. e ciò sia in via derivata, sia, per quanto riguarda, in particolare, l’incameramento della cauzione, in via autonoma, “considerato che la sopravvenuta conoscenza dell’indisponibilità dell’area cantieristica in questione rappresenta circostanza… non addebitabile alla ricorrente”.

Il motivo è infondato.

Giova ricordare che l’art. 93 (“Garanzie per la partecipazione alla procedura”), comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 prevede che “La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario …”, mentre l’art. 80 (“Motivi di esclusione”), comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 prevede che “In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all’Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia”.

Ebbene, secondo la giurisprudenza consolidata e condivisibile “l’incameramento della cauzione provvisoria e l’attivazione del pedissequo procedimento di segnalazione all’ANAC sono conseguenza automatica del provvedimento di esclusione, come tale non suscettibile di alcuna valutazione discrezionale con riguardo ai singoli casi concreti, nonchè insensibile a eventuali valutazioni volte a evidenziare la non imputabilità a colpa della violazione che ha comportato l’esclusione (ex multis, Cons. Stato, V, 21 gennaio 2020, n. 479; V, 24 giugno 2019, n. 4328; V, 10 settembre 2018, n. 5282; 11 dicembre 2017, n. 5806; 4 dicembre 2017, n. 5709; VI, 15 settembre 2017, n. 4349; V, 28 agosto 2017, n. 4086; 15 marzo 2017, n. 1172; Adunanza plenaria, 29 febbraio 2016, n. 5)” (Consiglio di Stato, Sezione V, 09/09/2020, n. 5420), in quanto “La finalità dell’istituto è infatti quella di responsabilizzare i partecipanti in ordine alle dichiarazioni rese, oltre che di garantire la serietà e l’affidabilità dell’offerta (Cons. Stato, V, 31 agosto 2016, n. 3751)” (Consiglio di Stato, Sezione V, 24 giugno 2019, n. 4328).

cosi’ nella sentenza numero 23 dell’ 11 gennaio 2021 pronunciata dal Tar Lecce

Pubblicato il 11/01/2021

N. 00023/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00475/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce – Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 475 del 2020, proposto da

-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Misserini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Agnese Caprioli in Lecce, via Scarambone, n. 56;

contro

Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del Ministro pro tempore, e Commissario Straordinario per gli Interventi Urgenti di Bonifica, Ambientalizzazione e Riqualificazione di Taranto, in persona del Commissario pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;

nei confronti

-OMISSIS-., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Luigi Quinto e Pietro Quinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Pietro Quinto in Lecce, via Giuseppe Garibaldi, n. 43;

per l’annullamento, previa tutela cautelare,

– del decreto n. -OMISSIS-, e comunicato in pari data, adottato dal Commissario Straordinario per gli Interventi Urgenti di Bonifica, Ambientalizzazione e Riqualificazione di Taranto, per il cui tramite disponeva che “ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c – bis, D. Lgs. n. 50/2016, l’a.t.i. -OMISSIS- – -OMISSIS-. è esclusa dalla gara europea a procedura aperta per l’intervento di rimozione e smaltimento del mercato ittico galleggiante affondato nel Mar Piccolo di Taranto”, contestualmente revocando “il decreto n. -OMISSIS-, con il quale è stata aggiudicata all’a.t.i. -OMISSIS- – -OMISSIS-. la gara di appalto di che trattasi” ed altresì disponendo “l’escussione della garanzia provvisoria fideiussoria” nonché “la inserzione dell’annotazione del presente provvedimento di esclusione nella sezione B del casellario informatico di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;

– del decreto n. -OMISSIS- di aggiudicazione dell’appalto di servizi avente ad oggetto l’intervento “di rimozione e smaltimento del mercato ittico galleggiante affondato nel Mar Piccolo di Taranto”, disposto dal Commissario Straordinario per gli Interventi urgenti di Bonifica, Ambientalizzazione e Riqualificazione di Taranto in favore -OMISSIS-

– della nota prot. n. 775/CS del 16.04.2020, di segnalazione all’A.N.A.C., ex art. 80, co. 12 del D. Lgs. 50/2016, del decreto n. -OMISSIS-;

– della eventuale proposta di aggiudicazione dell’appalto di servizi avente ad oggetto l’intervento “di rimozione e smaltimento del mercato ittico galleggiante affondato nel Mar Piccolo di Taranto”, disposta dal Commissario Straordinario per gli Interventi Urgenti di Bonifica, Ambientalizzazione e Riqualificazione di Taranto in favore -OMISSIS-

– della nota prot. n. 352 del 17.02.2020 del Commissario Straordinario per gli Interventi Urgenti di Bonifica, Ambientalizzazione e Riqualificazione di Taranto;

– della nota prot. n. 458 del 28.02.2020 del Commissario Straordinario per gli Interventi Urgenti di Bonifica, Ambientalizzazione e Riqualificazione di Taranto;

– della nota prot. n. 611 del 24.03.2020 Commissario Straordinario per gli Interventi Urgenti di Bonifica, Ambientalizzazione e Riqualificazione di Taranto;

– di tutti i verbali di gara e, in particolar modo, del verbale di gara n. 1 del 02.07.2019, del verbale di gara n. 2 del 16.09.2019, del verbale di gara n. 3 del 13.11.2019, del verbale di gara n. 4 del 02.12.2019 e del verbale riunione del 28.01.2020;

– di ogni altro atto, presupposto, connesso e/o consequenziale.

Nonché per il conseguimento dell’aggiudicazione con ogni consequenziale effetto e per la declaratoria di inefficacia dell’eventuale contratto d’appalto stipulato medio tempore tra l’Amministrazione aggiudicatrice e l’-OMISSIS- controinteressata, in ogni caso con la richiesta di conseguire l’aggiudicazione e/o subentrare nell’affidamento o, gradatamente, il risarcimento per equivalente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare e del Commissario Straordinario per gli Interventi Urgenti di Bonifica, Ambientalizzazione e Riqualificazione di Taranto, di -OMISSIS-.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 25 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137;

Visto l’art. 4, comma 1, del D.L. 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla Legge 25 giugno 2020 n. 70;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 dicembre 2020 la dott.ssa Anna Abbate e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La Società ricorrente, in proprio e nella sua qualità di mandante del costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese con la -OMISSIS- designata capogruppo mandataria – classificata al primo posto della graduatoria finale con punti 76,604 – impugna il decreto n. -OMISSIS-, comunicato in pari data, con cui il Commissario Straordinario per gli Interventi Urgenti di Bonifica, Ambientalizzazione e Riqualificazione di Taranto ha escluso, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c – bis, D. Lgs. n. 50/2016, l’A.T.I. -OMISSIS- – -OMISSIS-. dalla gara europea con procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm., da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2, del citato Decreto Lgs., per l’esecuzione dell’intervento di rimozione e smaltimento del Mercato Ittico galleggiante affondato nel Mar Piccolo di Taranto, per un importo complessivo dell’appalto di € 2.460.925,16, contestualmente revocando il decreto n. -OMISSIS-, con il quale era stata aggiudicata all’A.T.I. -OMISSIS- – -OMISSIS-. la gara per l’appalto di servizi di che trattasi ed altresì disponendo l’escussione della garanzia provvisoria fideiussoria nonché la inserzione dell’annotazione del presente provvedimento di esclusione nella sezione B del Casellario informatico di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Impugna, altresì, il decreto n. -OMISSIS- di aggiudicazione dell’appalto di servizi avente ad oggetto l’intervento “di rimozione e smaltimento del mercato ittico galleggiante affondato nel Mar Piccolo di Taranto”, disposto dal Commissario Straordinario per gli Interventi Urgenti di Bonifica, Ambientalizzazione e Riqualificazione di Taranto in favore dell’A.T.I.-OMISSIS- (classificata al secondo posto nella graduatoria finale con punti 76,532), la nota prot. n. 775/CS del 16.04.2020, di segnalazione all’A.N.A.C., ex art. 80, co. 12 del D. Lgs. n. 50/2016, del decreto n. -OMISSIS-, la eventuale proposta di aggiudicazione dell’appalto de quo in favore dell’A.T.I.-OMISSIS-, le note prot. n. 352 del 17.02.2020, n. 458 del 28.02.2020 e n. 611 del 24.03.2020 del Commissario Straordinario per gli Interventi Urgenti di Bonifica, Ambientalizzazione e Riqualificazione di Taranto, tutti i verbali di gara e, in particolar modo, il verbale di gara n. 1 del 02.07.2019, il verbale di gara n. 2 del 16.09.2019, il verbale di gara n. 3 del 13.11.2019, il verbale di gara n. 4 del 02.12.2019 e il verbale riunione del 28.01.2020, e ogni altro atto, presupposto, connesso e/o consequenziale. Chiede, infine, il conseguimento dell’aggiudicazione con ogni consequenziale effetto e la declaratoria di inefficacia dell’eventuale contratto d’appalto stipulato medio tempore tra l’Amministrazione aggiudicatrice e l’A.T.I.-OMISSIS- controinteressata, in ogni caso con la richiesta di conseguire l’aggiudicazione e/o subentrare nell’affidamento o, gradatamente, il risarcimento per equivalente.

A sostegno del ricorso ha dedotto i seguenti motivi:

SULL’INTERESSE PRINCIPALE TESO ALL’ANNULLAMENTO DEI PROVVEDIMENTI DI ESCLUSIONE DALLA GARA, DI REVOCA DELL’AGGIUDICAZIONE E DI AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA CONTROINTERESSATA CARENZA.

A.1),2),3) CARENZA DI POTERE IN ASTRATTO. CARENZA DI POTERE IN CONCRETO. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 80 D. LGS. 50/2016. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 93 D. LGS. 50/2016. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 100 D. LGS. 50/2016. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 1 L. N. 241/90. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 3 L. N. 241/90. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 97 COST.. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 41 COST.. ECCESSO DI POTERE SOTTO DIVERSI PROFILI. PERPLESSITÀ. CONTRADDITTORIETÀ. ILLOGICITÀ. IRRAGIONEVOLEZZA. SVIAMENTO. INGIUSTIZIA MANIFESTA. CARENZA DI ISTRUTTORIA. MOTIVAZIONE INCONGRUA, INSUFFICIENTE E/O CONTRADDITTORIA. VIOLAZIONE DELLE NORME SUL GIUSTO PROCEDIMENTO.

A.4.) ILLEGITTIMITÀ IN VIA DERIVATADELL’AGGIUDICAZIONE DISPOSTA DALLA STAZIONE APPALTANTE IN FAVORE DELL’ATI SERVECOS.R.L. – SUB TECHNICAL EDIL SERVICES S.R.L..

SULL’INTERESSE STRUMENTALE FINALIZZATO ALL’ANNULLAMENTO IN PARTE QUA DEGLI ATTI IMPUGNATI NELLA PARTE IN CUI DISPONGONO L’ESCLUSIONE DELLA RICORRENTE EXART. 80, CO. 5, LETT. C-BIS) DEL D. LGS. 50/2016.

B.1),1.1), 2) CARENZA DI POTERE IN ASTRATTO. CARENZA DI POTERE IN CONCRETO. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 80 D. LGS. 50/2016. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 93 D. LGS. 50/2016. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 100 D. LGS. 50/2016. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 1 L. N. 241/90. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 3 L. N. 241/90. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 97 COST.. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 41 COST.. ECCESSO DI POTERE SOTTO DIVERSI PROFILI. PERPLESSITÀ. CONTRADDITTORIETÀ. ILLOGICITÀ. IRRAGIONEVOLEZZA. SVIAMENTO. INGIUSTIZIA MANIFESTA. CARENZA DI ISTRUTTORIA. MOTIVAZIONE INCONGRUA, INSUFFICIENTE E/O CONTRADDITTORIA. VIOLAZIONE DELLE NORME SUL GIUSTO PROCEDIMENTO.

Dopo avere illustrato il fondamento giuridico delle domande azionate, la ricorrente concludeva come sopra riportato.

Il 07/05/2020, si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare e il Commissario Straordinario per gli Interventi Urgenti di Bonifica, Ambientalizzazione e Riqualificazione di Taranto, con la difesa dell’Avvocatura dello Stato, depositando in giudizio un atto di costituzione per resistere al ricorso.

Il 21/05/2020, si sono costituite in giudizio le Società controinteressate -OMISSIS-., ciascuna in proprio e quale mandataria/mandante del R.T.I. -OMISSIS-, depositando un atto di costituzione per impugnare e contestare perché inammissibile, improcedibile e comunque infondato sia in fatto che in diritto l’avverso ricorso, chiedendo il rigetto dello stesso e dell’istanza cautelare.

Il 25/05/2020, le parti resistenti hanno depositato in giudizio una memoria difensiva, impugnando in ogni sua parte l’avverso ricorso e domandandone la declaratoria di inammissibilità ed in subordine il rigetto unitamente alla domanda cautelare, chiedendo di dichiarare inammissibile ed in subordine infondato l’avverso ricorso e la connessa domanda cautelare e quelle risarcitorie per difetto dei necessari presupposti sia in fatto che in diritto.

Il 26/05/2020, le Società controinteressate hanno depositato in giudizio una memoria difensiva per impugnare e contestare in quanto inammissibile, irricevibile e comunque infondato tanto in fatto quanto in diritto l’avverso ricorso, chiedendo il rigetto del ricorso e della istanza di sospensione.

Il 26/05/2020, la Società ricorrente ha depositato in giudizio un’istanza di abbinamento al merito, chiedendo la cancellazione della domandata cautelare spiegata dal ruolo delle domande cautelari del 28/05/2020, ed il suo contestuale abbinamento al merito in vista di una anticipata fissazione dell’udienza di discussione.

Nella Camera di Consiglio del 28/05/2020, fissata per la trattazione della domanda cautelare proposta dalla ricorrente, il Presidente di questa Sezione, vista l’istanza di cancellazione dal ruolo delle sospensive presentata da parte ricorrente, ha disposto la cancellazione dal ruolo delle cautelari.

Il 04/12/2020, le parti resistenti hanno depositato in giudizio una memoria difensiva per rimarcare l’assoluta ed evidente infondatezza dei motivi di ricorso, insistendo per il rigetto dello stesso.

Il 04/12/2020, anche parte ricorrente ha depositato in giudizio una memoria difensiva ex art. 73 c.p.a. per brevemente replicare a tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito, argomentato e concluso, siccome inammissibile, irricevibile, improcedibile ed infondato in fatto ed in diritto, insistendo per l’accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo del presente giudizio e, dunque, per l’accoglimento del ricorso.

L’11/12/2020, la Società ricorrente ha depositato in giudizio una memoria di replica per brevemente replicare a tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito, argomentato e concluso, siccome inammissibile, irricevibile, improcedibile ed infondato in fatto ed in diritto, rinviando ai precedenti scritti difensivi e insistendo per l’accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo dell’odierno giudizio e, dunque, per l’accoglimento del ricorso.

Il 15/12/2020, le Società controinteressate hanno depositato in giudizio note di udienza, chiedendo il passaggio in decisione della causa ai sensi dell’art. 4 comma 1 del D.L. n. 28/2020, così come integrato dall’art. 25 del D.L. n. 137 del 28/10/2020.

Il 16/12/2020, le parti resistenti hanno depositato in giudizio una richiesta di passaggio in decisione ex art. 4 DL 28/2020, chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto.

Il 21/12/2020, le Società controinteressate hanno depositato in giudizio note di trattazione scritta, insistendo per il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del 22/12/2020, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

0. – Il ricorso (a parte ogni questione inerente l’eccepita inammissibilità del gravame da parte della difesa erariale, sulla base della ritenuta acquiescenza al provvedimento oggi impugnato, nonché per il rilievo che non è stata esibita, dopo l’originaria aggiudicazione, nel termine fissato dalla S.A. la documentazione attestante la disponibilità del cantiere “Stanisci” e nemmeno di altro idoneo cantiere) è infondato nel merito e deve, pertanto, essere respinto.

1. – Occorre anzitutto premettere che il gravato provvedimento di esclusione e di revoca dell’aggiudicazione in precedenza disposta in favore del R.T.I. -OMISSIS- – -OMISSIS-. ricorrente si basa sulla seguente motivazione: “VISTO il verbale riunione del 28 gennaio 2020, col quale il d.e.c. ha richiesto all’aggiudicatario di esibire, tra l’altro, la documentazione attestante la disponibilità del cantiere “Stanisci” (n. 7 dell’elenco contenuto nel citato verbale); VISTO il ricorso al TAR Puglia, sezione staccata di Lecce, r.g. n. 162/2020, assegnato alla III Sezione, con il quale l’operatore economico a.t.i. -OMISSIS-secondo graduato nella gara di appalto de qua, è insorto contro il decreto n. -OMISSIS-, con il quale la stessa è stata aggiudicata all’a.t.i. -OMISSIS- – -OMISSIS-.; CONSIDERATO CHE col ricorso citato, l’a.t.i. -OMISSIS-contesta, tra l’altro, la dichiarazione, resa in sede di gara dall’a.t.i. -OMISSIS- (v. Proposta progettuale e caratteristiche volte alla protezione ambientale, sub criterio 1.1.), con la quale la stessa ha fatto presente che le attività di esecuzione dell’appalto sarebbero state “completate nel cantiere navale “Stanisci” (distante solo qualche decina di metri); tali aree saranno appositamente attrezzate allo scopo”, ivi precisando che tale area (Cantiere “Stanisci”) è “attualmente nella disponibilità dell’associata mandante -OMISSIS-, come da dichiarazione di disponibilità allegata”; VISTA, altresì, la nota prot. n. 352 del 17 febbraio 2020, con la quale questa Stazione Appaltante ha assegnato all’a.t.i. -OMISSIS- il termine perentorio di giorni 10 per il riscontro completo alle richieste documentali di cui al citato verbale, “e segnatamente di quella attestante la disponibilità del cantiere navale “Stanisci” di cui al n. 7 del suddetto verbale”; VISTA la nota prot. n. 76 del 21 febbraio 2020 (prot. C.S. n. 405 del 24/2/20), con la quale l’a.t.i. -OMISSIS- ha dichiarato di non potere assolvere alla richiesta documentale nei termini, ma di essersi attivata per la rapida composizione del relativo fascicolo i cui tempi non risultano brevi; VISTA la nota prot. n. 458 del 28 febbraio 2020, con la quale il Commissario Straordinario, per le ragioni ivi indicate, ha contestato all’a.t.i. -OMISSIS- l’inottemperanza alla richiesta documentale di cui al verbale e alla successiva nota prot. n. 352/20, vieppiù in considerazione della natura perentoria, come tale non altrimenti prorogabile, del termine assegnato con la nota da ultimo citata, al contempo comunicando l’avvio del procedimento di revoca dell’aggiudicazione disposta con precedente decreto n. 4 del 15/1/20; CONSIDERATO CHE entro il termine assegnato, l’a.t.i. -OMISSIS- non ha formulato alcuna osservazione, né altrimenti preso parte al procedimento amministrativo avviato con la nota prot. n. 458/20 citata; RITENUTO, pertanto, di dovere dispone la revoca del decreto n. -OMISSIS-, con il quale è stata aggiudicata all’a.t.i. -OMISSIS- – -OMISSIS- la gara di appalto di che trattasi, disponendo nel contempo l’esclusione della stessa per violazione dell’art. 80, comma 5, lett. c – bis), d. lgs. n. 50/16, per avere fornito un’informazione fuorviante, suscettibile di influenzare il processo decisionale relativo alla “selezione””.

1.1. – Ciò premesso, la Società ricorrente lamenta, anzitutto, la illegittimità, sotto vari profili (carenza di potere, eccessi di potere, illogicità, irragionevolezza, ecc.) del gravato provvedimento di esclusione dalla gara e di revoca dell’aggiudicazione originariamente disposta in favore del R.T.I. -OMISSIS- – -OMISSIS-. (di cui la stessa è mandante), affermando, da un lato, che “la ritenuta indisponibilità dell’area cantieristica non avrebbe mai potuto condurre all’esclusione dalla procedura ad evidenza pubblica in quanto: – si è al cospetto di un requisito di esecuzione (peraltro in possesso dell’istante) e non già di partecipazione alla gara che, dunque, consente al concorrente, a tutto voler concedere, di poter individuare nel caso di specie, prima della stipula del contratto, una nuova area cantieristica”, e, dall’altro lato, che “la condotta, comunque, non integra i presupposti di cui all’art. 80, co. 5, lett. c-bis) del D. Lgs. 50/2016, fondanti l’esclusione dalla gara e la contestuale revoca dell’aggiudicazione”.

Le censure formulate nel ricorso sono tutte infondate, in quanto, nel concreto caso di specie, in disparte ogni questione inerente la natura di requisito di partecipazione ovvero di esecuzione della disponibilità dell’area cantieristica in questione (il “Cantiere Navale Stanisci”), da un lato, è dirimente che il R.T.I. di cui è mandante l’odierna ricorrente abbia dichiarato in sede di gara, nell’Elaborato “Proposta progettuale e caratteristiche volte alla protezione ambientale” relativo al criterio n. 1 dell’offerta tecnica (“Qualità della proposta progettuale e caratteristiche volte alla protezione ambientale”), sub criterio 1.1. (“Piano Operativo di rimozione e metodiche di intervento”), paragrafo 3 (“Soluzione tecnico logistica ed operativa volta a minimizzare l’impatto delle attività in ambiente marino”), che il “Cantiere Navale Stanisci”, è “attualmente nelle disponibilità dell’associata mandante -OMISSIS-.”, allegando, altresì, una dichiarazione in tal senso datata 6 maggio 2019 del liquidatore della Società Cantiere Navalmeccanico Emanuele Stanisci S.r.l. (dante causa dell’odierna ricorrente), in contrasto con il fatto oggettivo che la concessione demaniale in favore del Cantiere Navalmeccanico Emanuele Stanisci S.r.l. risultava già scaduta nel 2014 e il Comune di Taranto aveva negato alla predetta Società la proroga della concessione demaniale marittima n. 33/2010 con provvedimento di diniego prot. 28683 del 26/2/2019, avverso il quale era pendente un giudizio innanzi a questo Tribunale, che non aveva sospeso il diniego impugnato e che ha poi respinto il relativo ricorso, nelle more del presente giudizio, con sentenza n. -OMISSIS- del 28/04/2020 (avverso la quale non risulta essere stato interposto gravame). Né, in proposito, può essere condivisa l’osservazione contenuta a pagina 18 del ricorso introduttivo del presente giudizio, secondo la quale “la ricorrente continui a disporre, in virtù dell’accordo pregresso concluso con l’operatore economico Stanisci, della disponibilità dell’area in questione la quale, in realtà, non viene meno con il presunto diniego di rinnovo opposto dal Comune di Taranto, considerato che, ad oggi, le concessioni demaniali marittime sono efficaci quantomeno sino al 2033”, in quanto questo Tribunale, nella predetta sentenza n. -OMISSIS-/2020, ha già ritenuto corretti i rilievi formulati dal Comune di Taranto secondo cui «l’art. 1, comma 682, L. n. 145/2018, che la Cantieri Navali Stanisci s.r.l. in liquidazione invoca a proprio favore, si riferisce sì alle concessioni di cui all’art. l, co. 1, D.L. n. 400/1993, conv. in L. 494/1993, che contempla effettivamente i titoli rilasciati per l’esercizio di attività produttive, purché, tuttavia, vigenti alla data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2019» (v. nota prot. n. 15022 del 31 gennaio 2019), laddove invece la concessione demaniale marittima n. 33 del 2010 doveva reputarsi «irrimediabilmente cessata alla data del 31 agosto 2014, con impossibilità sia di applicare alla fattispecie alcuna ipotesi di proroga legale sia di procedere al rinnovo del titolo concessorio senza il preventivo esperimento di una procedura di evidenza pubblica in forma competitiva».

Dall’altro lato, è dirimente che il R.T.I. -OMISSIS- – -OMISSIS-. non abbia adempiuto alla richiesta (successiva all’aggiudicazione in suo favore del contratto di appalto per cui è causa) di documentazione attestante la disponibilità del cantiere “Stanisci”, di cui al verbale del 28/01/2020 e alla successiva nota di sollecito prot. n. 352 del 17/02/2020 della Stazione Appaltante, peraltro, dichiarando nella nota prot. n. 76 del 21/02/2020 di essersi attivata “per la rapida composizione del relativo fascicolo i cui tempi non risultano brevi”, né abbia individuato una nuova area cantieristica in sostituzione di quella indicata in sede di gara (sicché deve ritenersi inconferente la giurisprudenza sui c.d. requisiti di esecuzione invocata da parte ricorrente, che, in realtà, conferma come il requisito di esecuzione sia “legittimamente esigibile verso il concorrente aggiudicatario definitivo come condizione per la stipulazione del contratto, perché è in quel momento che si attualizza per l’Amministrazione l’interesse a che il contraente abbia a disposizione una struttura per assicurare il servizio” ) e, inoltre, non abbia neppure presentato osservazioni, in sede ammnistrativa, a seguito della comunicazione di avvio del procedimento di revoca dell’aggiudicazione disposta in suo favore con precedente decreto n. 4 del 15/1/2020.

Nel caso di specie, si ritengono, pertanto, integrati entrambi i presupposti di cui all’art. 80, comma 5, lett. c-bis) del D. Lgs. 50/2016, fondanti l’esclusione dalla gara e la contestuale revoca dell’aggiudicazione, “per avere fornito un’informazione fuorviante, suscettibile di influenzare il processo decisionale relativo alla selezione”, come correttamente indicato nella motivazione del provvedimento impugnato, ove si consideri che l’informazione relativa alla allegata disponibilità del cantiere in questione (ovvero, come più precisamente si legge a p.17 del ricorso, “relativa alla disponibilità, in capo al cantiere navale Stanisci, dell’area demaniale in argomento – e, dunque, della possibilità, per la concorrente, di poterne usufruire -”) è, in quanto contrastante con la intervenuta scadenza della concessione demaniale, “fuorviante”, a tal fine non rilevando che la stessa ricorrente “ha appreso solo successivamente della questione relativa alla ritenuta indisponibilità dell’area cantieristica per profili attinenti alla correlata concessione demaniale marittima” (come affermato a p. 22 del ricorso) e, in quanto costituente parte integrante della qualità della soluzione progettuale individuata dalla Società ricorrente (come si evince dall’Elaborato “Proposta progettuale e caratteristiche volte alla protezione ambientale” di cui sopra, nel quale si legge a pagina 10: “Giova evidenziare che la soluzione progettuale individuata si avvantaggia della disponibilità del cantiere navale STANISCI, area limitrofa al MIG, in disponibilità alla -OMISSIS- di cui si allega copia. Il suddetto cantiere navale dista appena 150 metri dal MIG e pertanto, tale vicinanza permette di contenere in maniera sensibile eventuali sversamenti accidentali, riducendo l’area di potenziale interesse per l’eventuale spandimento degli stessi”), “suscettibile di influenzare il processo decisionale relativo alla selezione” (ossia di influire sull’aggiudicazione, in quanto contenuta nell’offerta tecnica presentata dal R.T.I. e valutata con assegnazione del punteggio, anche sotto tale profilo, dalla Commissione di gara), peraltro non richiedendo la norma in esame un effettivo condizionamento del processo decisionale, ma la mera attitudine potenziale dell’informazione in questione di condizionare/influenzare le scelte discrezionali della Commissione di gara, deputata alla valutazione dell’offerta.

Osserva, infatti, il Collegio che l’art. 80 (“Motivi di esclusione”), comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm., recita, per quanto di interesse: “Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105, comma 6, qualora: [….] c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: […] il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; […].”

1.2. – Parte ricorrente lamenta, poi, l’asserita illegittimità del gravato provvedimento di esclusione e di revoca dell’aggiudicazione, sostenendo che fosse competente a valutare il condizionamento del proprio processo decisionale e, pertanto, a far emergere la causa di esclusione in questione, la Commissione giudicatrice e non già il Commissario Straordinario, eventualmente competente alla sola adozione del provvedimento escludente.

Anche la suddetta censura è destituita di fondamento, ove si consideri, da un lato, che, in base all’art. 77 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. (rubricato “Commissione giudicatrice”, il quale prevede che: “Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta di esperi nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto”) la Commissione giudicatrice svolge un’attività di giudizio consistente nella valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico in qualità di organo straordinario e temporaneo della stazione appaltante con funzioni istruttorie, essendo, dunque, preclusa alla Commissione giudicatrice ogni altra attività che non sia di giudizio in senso stretto, e, dall’altro lato, che l’art. 80, comma 5, del medesimo D. Lgs. n. 50/2016 individua espressamente nella “stazione appaltante” il soggetto tenuto ad adottare il provvedimento di esclusione dell’operatore economico e, dunque, a valutarne i presupposti.

1.3. – All’infondatezza dei motivi di ricorso che attengono all’esclusione dalla gara del R.T.I. -OMISSIS- – -OMISSIS-. consegue l’infondatezza del gravame (anche) nella parte in cui censura, per illegittimità derivata, l’aggiudicazione in favore del R.T.I.-OMISSIS-.

2. – La Società ricorrente contesta, altresì, la illegittimità del provvedimento impugnato anche nella parte in cui dispone l’incameramento della cauzione provvisoria e la sua annotazione nella sezione B del casellario informatico tenuto dall’A.N.A.C. e ciò sia in via derivata, sia, per quanto riguarda, in particolare, l’incameramento della cauzione, in via autonoma, “considerato che la sopravvenuta conoscenza dell’indisponibilità dell’area cantieristica in questione rappresenta circostanza… non addebitabile alla ricorrente”.

Il motivo è infondato.

Giova ricordare che l’art. 93 (“Garanzie per la partecipazione alla procedura”), comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 prevede che “La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario …”, mentre l’art. 80 (“Motivi di esclusione”), comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 prevede che “In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all’Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia”.

Ebbene, secondo la giurisprudenza consolidata e condivisibile “l’incameramento della cauzione provvisoria e l’attivazione del pedissequo procedimento di segnalazione all’ANAC sono conseguenza automatica del provvedimento di esclusione, come tale non suscettibile di alcuna valutazione discrezionale con riguardo ai singoli casi concreti, nonchè insensibile a eventuali valutazioni volte a evidenziare la non imputabilità a colpa della violazione che ha comportato l’esclusione (ex multis, Cons. Stato, V, 21 gennaio 2020, n. 479; V, 24 giugno 2019, n. 4328; V, 10 settembre 2018, n. 5282; 11 dicembre 2017, n. 5806; 4 dicembre 2017, n. 5709; VI, 15 settembre 2017, n. 4349; V, 28 agosto 2017, n. 4086; 15 marzo 2017, n. 1172; Adunanza plenaria, 29 febbraio 2016, n. 5)” (Consiglio di Stato, Sezione V, 09/09/2020, n. 5420), in quanto “La finalità dell’istituto è infatti quella di responsabilizzare i partecipanti in ordine alle dichiarazioni rese, oltre che di garantire la serietà e l’affidabilità dell’offerta (Cons. Stato, V, 31 agosto 2016, n. 3751)” (Consiglio di Stato, Sezione V, 24 giugno 2019, n. 4328).

3. – Per tutto quanto sopra sinteticamente illustrato, il ricorso deve essere, pertanto, respinto, ivi inclusa la domanda risarcitoria (non sussistendo l’illegittimità dell’azione amministrativa).

4. – Le spese processuali, ex art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge, in favore delle parti resistenti e in ulteriori complessivi euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge, in favore delle Società controinteressate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità di parte ricorrente.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2020 svolta da remoto tramite applicativo Microsoft TEAMS con l’intervento dei magistrati:

Enrico d’Arpe, Presidente

Anna Abbate, Referendario, Estensore

Giovanni Gallone, Referendario

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

Anna Abbate Enrico d’Arpe

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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Andrea Maso