Corte di Cassazione, Sezioni Unite civile, sentenza 29656 del 28 dicembre 2020

situazione di corresponsabilità in solido ex art. 2055 c.c., in ragione del comune contributo causale alla determinazione del danno

6- Nessuna condicio iuris nel senso postulato dal ricorrente, al contrario, esse pongono, quanto alla pretesa correlazione tra uno specifico contributo ed una specifica opera pubblica: né, tantomeno, come pretende il ricorrente, tra un dato contributo ed un particolare aspetto di quell’opera pubblica (nella specie, la pulizia di un certo tratto del canale, invece che di diverso tratto).

La conclusione è, infine, coerente con il sistema generale della responsabilità da cose in custodia, che deriva dalla mera relazione di fatto con la cosa, onde il comune risponde per inosservanza degli obblighi manutentivi sul medesimo gravanti, purché l’area sia stata affidata alla custodia del medesimo (si ricorda che anche la mera custodia e gestione di fatto del bene è stata ritenuta fondamento di responsabilità: cfr. Cass. civ., sez. un., 13-06-2012, n. 9591.

Il consorzio di bonifica che provveda di fatto, pur non essendovi tenuto, alla manutenzione di un canale – nella specie, colatore di bonifica – assume la custodia e la gestione del corso d’acqua e ne risponde, a seconda della concreta situazione, ai sensi dell’art. 2051 o dell’art. 2043 c.c., dovendo, a tale titolo, risarcire i danni cagionati da difetto di manutenzione – nella specie, danni da esondazione per intasamento del canale; Cass. civ., sez. un., 09- 03-2007, n. 5394.

Qualora un consorzio di bonifica abbia di fatto provveduto, pur non essendo gravato dal relativo obbligo, alla manutenzione di un canale (nella specie, pedemontano), assumendo così la custodia e la gestione del corso d’acqua, sullo stesso grava anche la relativa responsabilità e quindi l’obbligo di risarcire i danni derivanti da difetto di manutenzione (v., più di recente, tra le tante, Sez. 3 , ord. n. 1257 del 19/01/2018). I

l secondo motivo è inammissibile.

L’obbligo di custodia e la relativa responsabilità verso i terzi danneggiati, ai sensi dell’art. 2051 c.c., non viene meno in relazione agli analoghi obblighi e poteri che spettino ad altri soggetti, sicché le loro responsabilità verso i terzi, per un evento riconducibile al mancato esercizio di quei poteri nell’ambito delle rispettive sfere di azione, sono concorrenti.

Si prospetta, in tal caso, la situazione di un medesimo danno provocato da più soggetti per effetto di diversi titoli di responsabilità, che dà luogo ad una situazione di corresponsabilità in solido ex art. 2055 c.c., in ragione del comune contributo causale alla determinazione del danno, allorché quindi l’evento dannoso si ricolleghi a più azioni o omissioni, e dove il problema del concorso delle cause trova soluzione nell’art. 41 c.p., in virtù del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l’evento, essendo quest’ultimo riconducibile a tutte, tranne che si accerti l’esclusiva efficienza causale di una di esse (fra le molte, Cass. civ.[ord.], sez. VI, 12-03-2020, n. 7044; Cass. civ. [ord.], sez. III, 28- 07-2017, n. 18753; Cass. civ. [ord.], sez. VI, 14-07-2011, n. 15537; Conformi: N. 488 del 2003 Rv. 559738, N. 11903 del 2008 Rv. 602879, N. 25236 del 2009) Ma tale verifica è riservata alla esclusiva sfera del potere di accertamento dei fatti in capo al giudice del merito, che nel caso di specie ha motivato in maniera ampia e coerente le ragioni del proprio convincimento. Il motivo, che pretende di riaprire la questione in sede di legittimità, va pertanto dichiarato inammissibile.

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Andrea Maso