La Stazione appaltante puo’ escutere la garanzia definitiva solo nei limiti del pregiudizio effettivamente subìto

Chiara è la necessità che la cauzione possa essere incamerata, nel riconoscimento del relativo diritto, in favore della stazione appaltante che, garantita, abbia comprovato il pregiudizio sofferto in esito all’inadempimento dell’appaltatore

Corte di Cassazione, Sezione I civile, ordinanza numero 3839 del 15 febbraio 2021

Con il quarto motivo la ricorrente denuncia la violazione e Falsa applicazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., dell’art. 30 della legge n. 109 del 1994 e dell’art. 101 del d.P.R. n. 554 del 1999 in cui era incorsa la Corte di merito per avere riconosciuto il diritto alla stazione appaltante ad escutere la polizza conclusa con lacompagnia garante in difetto di prova del pregiudizio. Il motivo è fondato.

Questa Corte di cassEzione ha avuto occasione di rilevare che la cauzione in numerano o in titoli, dovuta dall’appaltatore a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali, giusta l’art. 54 del r.d. 23 maggio 1924, n. 827 (come riformato dall’articolo unico del d.P.R. 29 luglio 1948, n. 1309), e che può essere sostituita anche da una fideiussione bancaria o da una polizza assicurativa fideiussoria, non ha funzione satisfattoria, ma natura di garanzia reale generica, finalizzata ad assistere qualsiasi ragione di credito effettivamente esistente a favore della P.A.

Ne consegue che, ove alla prestazione segua l’inadempimento dell’appaltatore, la P.A. può soddisfare il proprio credito incamerando l’importo ricevuto in numerano o procedendo alla vendita dei titoli o all’escussione della fideiussione, ma solo nei limiti del pregiudizio effettivamente subìto, del quale è tenuta a fornire la prova, essendole espressamente consentito di agire per il ristoro dei maggiori oneri eventualmente sopportati, ma non anche di trattenere importi eccedenti l’ammontare delle spese sostenute e dei danni riportati (Cass. 08/10/2014 n. 21205 che richiama Cass., 23/02/1979, n. 1212).

Resta fermo il rilievo della insufficienza dell’evidenza che, per effetto del ritardo nella realizzazione dell’opera o del comportamento negligente dell’appaltatore, l’Amministrazione abbia dovuto avvalersi della risoluzione del contratto rimedio a cui non consegue un danno risarcibile. Per la configurabilità di tale pregiudizio è invece necessaria l’allegazione e la prova dei maggiori oneri sopportati per la stipulazione di un nuovo contratto d’appalto e per l’esecuzione d’ufficio dei lavori, nonché dell’eventuale ulteriore danno derivante dall’impossibilità di disporre dell’opera entro il termine originariamente previsto per la sua ultimazione, la cui dimostrazione à a carico della committente (Cass. n. 21205 cit., in motivazione pp. 9 e 10 che richiama Cass. 04/11/2005 n. 21407).

Da siffatta regola, chiara è la necessità che la cauzione possa essere incamerata, nel riconoscimento del relativo diritto, in favore della stazione appaltante che, garantita, abbia comprovato il pregiudizio sofferto in esito all’inadempimento dell’appaltatore nei termini indicati.

Siffatto accertamento risulta omesso dalla Corte torinese che ha ritenuto il diritto ad incamerare la somma costituita a cauzione in difetto di motivazione aicuna in punto di danno subito, in tal modo mancando di fare piena e corretta applicazione dell’indicato principio.

Si tratta di evidenza vieppiù chiara ove si consideri che in modo inammissibile la controricorrente argomenta, per converso, sul proprio diritto ad incamerare la cauzione da un danno all’immagine che alla struttura ospedaliera sarebbe venuto dalle sorti incontrate dal contratto di appalto presso la popolazione locale.

Il motivo, pertanto, rigettata ogni altra censura, va accolto e con esso anche l’incidentale proposto dallacompagnia garante Assicurazioni

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Andrea Maso