La Sezione di controllo per la regione autonoma Sardegna è stata chiamata dal sindaco del Comune di Cagliari, per il tramite del Consiglio delle Autonomie, a fornire un parere in merito a due rilevanti questioni di diritto:

1) quale sia la disciplina applicabile ai verificatori c.d. interni in ordine alla possibilità di stipulare una polizza assicurativa professionale che copra i danni cagionati a terzi nello svolgimento dell’attività di verifica dei progetti con conseguente onere economico a carico della stazione appaltante, o del quadro economico dell’opera;
2) in mancanza di una norma espressa, quali criteri interpretativi debbano essere applicati alla fattispecie, in particolare, si richiede se sia ammissibile applicare in via analogica quanto già previsto per l’incaricato di progettazione o se ci si debba attenere al principio “dove la legge vuole, dice, dove non vuole, non dice”.

In particolare, il Comune di Cagliari sollecitava l’intervento della Corte rispetto all’interpretazione di un puntuale disposto normativo, vale a dire l’art. 26 del d. lgs. 19 aprile 2019, n. 50 (c.d. “nuovo” Codice dei contratti pubblici) quale valida fonte giuridica per la conclusione, con oneri a proprio carico, di un contratto di assicurazione professionale contro i danni prodotti a terzi dall’attività di verifica dei progetti effettuata da propri dipendenti e, in subordine, sui canoni ermeneutici ai quali fare ricorso nell’ipotesi di un’acclarata assenza di esplicita disciplina nella materia di interesse.

Con la deliberazione n. 6/2021/PAR la Sezione del controllo, ritenute ammissibili le richieste di parere sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo, conclude valutando in termini positivi la facoltà per l’ente locale di provvedere, accollandosi i relativi oneri, alla copertura assicurativa per la responsabilità civile dei verificatori c.d. interni, entro i confini tracciati dalla disciplina prevista dall’art. 43 del CCNL per il personale del comparto Regioni e autonomie locali (oggi comparto Funzioni locali) del 14 settembre 2000, limitatamente all’ipotesi di danno prodotto dal dipendente con colpa lieve, rispetto al quale si giustifica l’interesse dell’ente all’assicurazione dato che, in tal caso, il comune è esposto all’obbligo del risarcimento senza potersi rivalere nei confronti del dipendente che, di converso, sarà tenuto a titolo di responsabilità erariale c.d. indiretta nelle differenti ipotesi di danno causato con dolo e colpa grave.

Resta, poi, prerogativa dell’ente locale valutare l’esistenza e la consistenza del rischio che con l’assicurazione si intende coprire e di verificare, avvalendosi anche degli orientamenti applicati espressi in materia dall’ARAN, la riconducibilità del personale incaricato per l’attività di verifica ex art. 26 del d. lgs. n. 50/2016 alle specifiche categorie professiona

li previste dalla contrattazione collettiva ai fini della copertura assicurativa.

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Andrea Maso