Dispositivo dell'art. 1260 Codice Civile

Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito [1198, 2112], anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge [323 comma 3, 378, 447].

Le parti possono escludere la cedibilità del credito, ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione.