Cessione del Credito Iva

La cessione a terzi del credito Iva annuale, preventivamente chiesto a rimborso nel quadro VR della dichiarazione Iva, deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio. Questo atto deve tra l’altro contenere l’esatta individuazione delle parti e dell’importo del credito ceduto (risoluzione 6 settembre 2006, n. 103).

 

Il creditore, cedente dell’eccedenza di Iva, poi, ha l’obbligo di notificare (ai sensi dell’articolo 1264 c.c.) formalmente all’ufficio dell’agenzia delle Entrate competente l’avvenuta cessione – che può essere anche parziale – del credito. Lo prevede l’articolo 69 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, richiamato dall’art 43-bis, comma 1, tale “rinuncia”, al pari della cessione del credito, deve risultare da atto pubblico e scrittura privata autenticata e deve essere comunicata all’Amministrazione finanziaria e al concessionario mediante notifica. Pertanto colui che cede il credito Iva annuale deve inviare la copia autentica dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata dal notaio all’ufficio Iva competente territorialmente nei suoi confronti (circolare 8 luglio 1997, n. 192/E)

La cessione del credito Iva, chiesto a rimborso tramite la dichiarazione dei redditi, e notificato all’Amministrazione finanziaria, è opponibile nei confronti della stessa ai sensi del combinato disposto dall’art. 43-bis, comma 3, del D.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 1, comma 4, del D.M. n. 384 del 1997

Il risultato

Il cessionario paga al cedente del credito Iva annuale il prezzo della cessione e le Entrate rimborsano il credito del cedente al cessionario. Quando viene notificata una cessione di credito all’ufficio Iva, questo, se ha perplessità sui documenti prodotti, deve informare il cedente prima dell’ordine di pagamento

Cessione del credito: disciplina civilistica

Le norme che regolano la cessione del credito sono costituite dagli articoli 1260 e seguenti del codice civile. La cessione del credito, che è possibile effettuare sia a titolo gratuito che a titolo oneroso, è l’accordo con cui il creditore originario cede a terzi un proprio credito ma non la sua ‘‘posizione creditoria’’ (altrimenti si parlerebbe di cessione del contratto). La cessione del credito è un negozio consensuale ad efficacia reale, il quale si perfeziona, quindi, per effetto del consenso legittimamente manifestato dal cedente e dal cessionario. La causa del contratto differisce da quella dalla quale discende il credito ed essa viene normalmente individuata in un finanziamento. Per quanto concerne l’oggetto l’unica limitazione è posta dalla legge: non possono essere ceduti crediti a carattere strettamente personale (come per esempio gli assegni di mantenimento). Altra limitazione è costituita dai casi in cui la normativa individua i casi in cui  il trasferimento possa essere vietato.
In considerazione delle caratteristiche dell’istituto della cessione del credito il trasferimento del credito può avvenire anche senza il consenso del debitore, il quale, fino a quando la cessione non gli sia stata resa nota attraverso la notifica o egli non l’abbia accettata, può liberarsi adempiendo indifferentemente nei confronti del cedente o del cessionario; viceversa, una volta pervenutone a conoscenza deve adempiere necessariamente nei confronti del cessionario. Ciò implica, quindi, che la cessione del credito realizza una modificazione del solo lato soggettivo attivo del rapporto obbligatorio, il quale risulta dunque autonomo rispetto al più complesso rapporto giuridico nel quale si inserisce in origine.

La cessione del credito può essere effettuata:

  • pro-soluto: il cedente non garantisce al cessionario la solvibilità del debitore, ma solo l’esistenza e la validità del credito. Il rischio di insolvenza, quindi, viene trasferito insieme al credito e il cessionario non può esercitare alcuna azione di regresso verso il cedente;
  • pro-solvendo: il cedente risponde dell’eventuale insolvenza del debitore, quindi potrebbe subire una azione di regresso da parte del cessionario.

Esiste poi una terza forma di “cessione” del credito e cioè il mandato all’incassoin questo caso usare il termine “cessione” è improprio, in quanto il cessionario si limita a curare la riscossione per conto del cedente, ma non diventa titolare del diritto di credito.

Come innanzi visto, il contratto di cessione di credito, ha lo scopo di trasferire il diritto di credito dal cedente al cessionario: non sorge quindi alcun nuovo rapporto obbligatorio, ma si verifica soltanto il mutamento del soggetto attivo del precedente negozio, nel senso che il cessionario subentra nella medesima posizione del cedente. Il titolo ed il contenuto della posizione debitoria rimangono inalterate, il debitore diviene semplicemente obbligato nei confronti del cessionario invece che del cedente, suo creditore originale.

Cessione del credito Iva: disciplina fiscale

Nello specifico per quel che concerne la cessione del credito Iva è possibile, avere ad oggetto della cessione, la sola cessione del credito risultante dalla dichiarazione Iva (annuale o infrannuale). La forma del contratto di cessione deve obbligatoriamente essere fatta attraverso atto pubblico o scrittura privata autenticata e dall’atto devono risultare chiaramente le parti contraenti, l’oggetto del contratto (l’importo del credito ceduto) e l’obbligo di notificare la cessione al debitore ceduto. Il soggetto cedente, di conseguenza, ha l’obbligo di notificare l’avvenuta cessione del credito, mediante l’invio di copia autenticata dell’atto, all’ufficio competente e all’agente della riscossione (Equitalia). Condizione preliminare è che il credito Iva oggetto della cessione sia stato richiesto a rimborso.

Sia i crediti infrannuali sia quelli annuali possono essere ceduti, anche frazionatamente, ma il soggetto cessionario (acquirente del credito) può considerarsi estraneo alle eventuali pretese dell’Amministrazione solo per i crediti infrannuali, in quanto quelli annuali possono essere richiesti (qualora indebiti) anche nei suoi confronti. In caso di credito infrannuale il cedente, si addossa tutto il rischio della cessione in quanto potrebbe trovarsi nella situazione di aver ceduto il credito e di doverlo rifondere, in caso di contestazione, anche all’Amministrazione finanziaria, alla quale ne aveva già richiesto il rimborso. Ne consegue che tale rimborso, una volta avvenuta la cessione del credito, deve essere effettuato direttamente nelle mani del cessionario, semprechè non sussistano dubbi in ordine alla veridicità o l’autenticità dei documenti notificati. Se l’Amministrazione dovesse accertare, successivamente al pagamento, la non debenza delle somme rimborsate, in base all’articolo 5, comma 4-ter, del D.L. n. 70/1998, essa può rifarsi anche nei confronti del cessionario, nel solo caso del credito risultante dalla dichiarazione annuale (ma non nel caso di credito richiesto a rimborso nella dichiarazione infrannuale). Quest’ultimo, tuttavia, può esimersi dal pagamento prestando le garanzie contemplate nell’articolo 38-bis, comma 2, del DPR n. 633/72 fino a quando l’accertamento diventi definitivo.

Concludendo, per quanto riguarda la cessione del credito Iva, una volta inoltrata istanza per il rimborso da parte di un soggetto passivo Iva, quest’ultimo ha il diritto, sia in caso di presentazione della dichiarazione infrannuale (modello Iva TR), sia in caso di presentazione della dichiarazione Iva annuale, di cedere, attraverso atto pubblico, il credito Iva che vanta nei confronti dell’Amministrazione finanziaria. In ipotesi di cessione del credito annuale e di non spettanza del rimborso l’Amministrazione potrà rivolgersi sia al cedente che al cessionario; mentre, in caso di cessione di credito derivante da dichiarazione infrannuale, potrà rifarsi esclusivamente nei confronti del cedente. Con riguardo alla possibilità di cedere una parte del credito, è necessario rifarsi alla distinzione tra la parte di credito rimborsata dall’agente della riscossione e quella rimborsata direttamente dall’Agenzia delle Entrate. Sia nel caso di credito infrannuale che di credito annuale si può concludere, sulla base delle poche indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, che è frazionabile la parte di credito che deve essere rimborsata dall’agente della riscossione, mentre non è frazionabile la parte di credito che deve rimborsare la stessa Agenzia.

Attestazione del credito già chiesto a rimborso.

I contribuenti creditori d’imposta, intestatari del conto fiscale, possono richiedere all’agenzia delle Entrate di attestare la certezza del credito, oltre alla data indicativa di erogazione del rimborso. Anche in questo caso è necessario aver chiesto prima il rimborso del credito alle Entrate. L’agenzia può rilasciare anche per i crediti Iva infrannuali.

Cessione del credito esente da Iva

Come per qualsiasi altra cessione che viene formalizzata in atto, anche per la cessione del credito Iva deve esserne richiesta la registrazione. Infatti, come abbiamo visto la cessione del credito Iva può essere effettuata esclusivamente per atto pubblico se tale cessione la si vuole rendere opponibile all’Amministrazione finanziaria. Per quanto concerne la registrazione dell’atto, occorre sottolineare che detta cessione deve avvenire necessariamente, per renderla opponibile all’Amministrazione, sotto la veste dell’atto notorio. Ne consegue che la registrazione, ai sensi dell’articolo 11 del DPR n. 131/86, deve essere effettuata per via telematica dal notaio entro 30 giorni dalla stipula dell’atto. Per questo motivo anche la cessione del credito Iva deve essere soggetta a tassazione indiretta, con le seguenti modalità.

  • Cessione del credito Iva da parte di soggetti passivi Iva – Qualsiasi cessione del credito, se effettuata da parte di un soggetto passivo Iva, rientra in ogni caso, in quanto prestazione di servizi, nel campo di applicazione dell’Iva in esenzione, ai sensi dell’articolo 10 del DPR n. 633/72 (salvo il caso del factoring, operazione imponibile Iva). Nella cessione del credito Iva, quindi si sconterà l’imposta di registro in misura fissa (€. 200), in base al principio dell’alternatività parziale tra le due imposte. La ratio è che, ogni qualvolta la cessione del credito rientra in un’operazione di finanziamento, tale cessione ricade nel campo di applicazione dell’Iva e nello stesso tempo ne è esente, salvo la cessione del credito in ragione del suo recupero (factoring), la quale non è esente;
  • Cessione del credito Iva da parte di soggetti non Iva – Nel caso in cui la cessione del credito Iva viene effettuata da parte di un soggetto privato (non Iva), su tale cessione deve essere corrisposta, sempre in base al principio di alternatività tra imposta di registro e Iva, l’imposta di registro in misura proporzionale, con aliquota allo 0,50 % (ai sensi dell’articolo 6  e 49 della Prima parte della Tariffa allegata al DPR n. 131/86), da applicarsi sul valore del credito (in deroga alla regola generale che prevede come base imponibile il valore del corrispettivo, ai sensi degli articoli 43, comma 1, lettera h) e  articolo 51 del DPR n. 131/86), e non del corrispettivo eventualmente previsto nel contratto.

Ai fini IVA, le operazioni di cessione di crediti pro-soluto o pro-solvendo sono considerate esenti IVA ex art.3 comma 2 n.3 (che va correlato all’art.10 n.1) del D.P.R.633/1972. Si tratta infatti di prestazioni di servizi aventi ad oggetto prestito di denaro a titolo oneroso, che comprende, oltre lo sconto di crediti e titoli di credito, tutte le operazioni aventi causa di finanziamento, incluse quelle attuate con cessione di credito.

Le operazioni di cessione di credito pro-soluto non aventi causa di finanziamento ma effettuate in conto pagamento di preesistenti obbligazioni, sono invece fuori campo IVA ex art.2 D.P.R. 633/1972.

 

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Andrea Maso