Inconsistente è l’argomento della ricorrente relativo alla mancata escussione della polizza fideiussoria

che non elimina l’obbligo del debitore principale di pagare il proprio debito alla scadenza pattuita nel termine convenuto e le eventuali sanzioni in caso di adempimento tardivo (TAR Abruzzo l’Aquila, sez. I, 15 febbraio 2011 n. 69).

<< E’, infine, legittimo il provvedimento con il quale il comune, in caso di mancato pagamento delle rate del contributo di costruzione da parte del titolare di concessione edilizia, applica la sanzione nella misura prevista dall’art. 3, l. 28 febbraio 1985 n. 47, essendo ininfluente che detto comune non si sia tempestivamente attivato nei confronti del garante per il recupero di quanto dovuto (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 10 agosto 2007, n. 4419)

Non sembra, infine, che possa essere qualificato in violazione della buona fede e di per sé causa dell’aggravamento della posizione del debitore il comportamento del creditore che, in assenza di qualunque offerta diretta all’estinzione tempestiva del debito ed in mancanza di previsione di uno specifico obbligo in tal senso, non si attivi nei confronti del garante secondo tempistiche gradite al soggetto obbligato>>

La normativa più favorevole sopravvenuta agli atti impugnati non rileva in materia di sanzioni amministrative, laddove trovano integrale applicazione i principi di legalità, irretroattività e divieto di analogia di cui all’art. 1 della legge n. 689 del 1981, i quali comportano l’assoggettamento del fatto alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore eventualmente più favorevole (Cass. civ. sez. lav. 26 gennaio 2012, n. 1105; Cass. civ., I, 4 luglio 2003, n. 10582; Cass. civ., sez. VI, 28 dicembre 2011, n.29411).

a cura di Sonia Lazzini

Passaggio tratto dalla sentenza numero 356 del 22 marzo 2013 pronunciata dal Tar Piemonte, Torino

N. 00356/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01299/1993 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1299 del 1993, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
A.C. RICORRENTE COSTRUZIONI S.R.L. (GIÀ RICORRENTE. S.R.L.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Alessandro Re, Giovanni Bormioli e Lorenzo Acquarone, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alessandro Re in Torino, piazza XVIII Dicembre, 5;

contro

COMUNE di ALESSANDRIA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Ferrari e Luca Gastini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Andrea Ferrari in Torino, corso Re Umberto I, 6;

per l’annullamento

– di tutti gli atti del procedimento di applicazione delle sanzioni per ritardato pagamento dei contributi di urbanizzazione relativi alla concessione edilizia n. 747/89, e segnatamente degli atti del sindaco di Alessandria del 23.4.1993, notificati il 24.5.1993, di ingiunzione di pagamento delle sanzioni per ritardato versamento della II e della III rata dei sopra menzionati contributi nonché degli interessi delle stesse,

– di ogni altro eventuale atto presupposto, preparatorio, conseguente e connesso, e segnatamente della nota del sindaco di Alessandria del 25.9.1991 prot. n. 487/49, nonché degli avvisi del 15.4.1991 e dell’11.4.1991;

– e per il conseguente accertamento del diritto della ricorrente a non pagare le sanzioni e gli interessi suddetti.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune Alessandria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 marzo 2013 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con ricorso notificato il 15.06.1993 e depositato il 22.06.1993 la società I. FIN s.r.l. ha esposto che in data 29.12.1989 essa otteneva dal Comune di Alessandria la concessione edilizia n. 747/89 per la realizzazione di alcuni fabbricati in corso Borsalino, pagando contestualmente l’importo corrispondente alla prima rata degli oneri di urbanizzazione; successivamente, essa presentava al Comune un progetto per la realizzazione di lavori di sistemazione dell’edificio comunale ex Borsalino, che proponeva di portare ad integrale scomputo delle somme dovute per la seconda e la terza rata degli oneri di urbanizzazione; nell’imminenza della scadenza della seconda rata, il Comune accoglieva la proposta della ricorrente con nota assessorile del 04.06.1990, chiedendo peraltro una modifica progettuale con l’inserimento di una fognatura in località Gerlotti; poiché l’interessata formulava obiezioni tecniche sulla modifica richiesta dal Comune, si avviava una trattativa tra le parti, pendendo la quale la società si asteneva dal pagare la seconda e la terza rata degli oneri di urbanizzazione, scadenti rispettivamente il 29 giugno 1990 e il 29 dicembre 1990; tuttavia, a seguito di formale richiesta del Comune, essa pagava successivamente la seconda rata il 13 giugno 1991, salvo poi ripresentare nuovamente all’amministrazione il progetto di sistemazione dell’edificio ex Borsalino; questa volta il Comune respingeva formalmente la richiesta con nota n. 48749 del 25.09.1991 sollecitando il versamento della terza rata; in conseguenza di ciò la società pagava la terza rata degli oneri di urbanizzazione in data 8 novembre 1991; a seguito del pagamento, il Comune svincolava la fideiussione rilasciata da Assitalia a garanzia dei pagamenti dovuti dalla società in dipendenza del rilascio della concessione edilizia; quindi, con nota del 5 dicembre 1992, il Comune richiedeva tramite il proprio legale alla società il pagamento delle sanzioni dovute per il ritardo nel pagamento della seconda e della terza rata degli oneri di urbanizzazione, pagamento che la società rifiutava ritenendolo non dovuto; di conseguenza, con due distinti provvedimenti in data 23.04.1993 notificati all’interessata il 19.05.1993, il Comune di Alessandria ingiungeva alla società il pagamento delle somme rispettivamente di Lire 140.350.156 e Lire 140.250.156 a titolo di sanzioni per il ritardato pagamento rispettivamente della seconda e della terza rata degli oneri di urbanizzazione relativi alla concessione edilizia n. 747/89.

2. Tanto premesso, attraverso tre motivi di ricorso la società ricorrente ha dedotto l’illegittimità delle predette sanzioni sostenendo che:

I) i termini per il pagamento della seconda e della terza rata degli oneri di urbanizzazione erano stati sospesi per effetto della nota assessorile del 4 giugno 1990 con la quale l’amministrazione comunale aveva accolto la proposta della ricorrente di realizzare lavori a scomputo integrale dei predetti oneri, restando soltanto da definire una modifica progettuale per la quale erano state avviate trattative tra le parti; il comportamento del Comune ha ingenerato nella ricorrente un ragionevole affidamento circa il buon esito della trattativa, di modo che la stessa si è astenuta, in buona fede, dal pagare le rate in questione; il ritardato pagamento di dette rate non era pertanto sanzionabile, attesa la buona fede dell’intimata e l’assenza di profili di antigiuridicità nel suo comportamento; del resto, che la stessa amministrazione comunale ritenesse sospesa la decorrenza dei termini per il versamento è confermato dal fatto che la stessa ha omesso di escutere tempestivamente la fideiussione di Assitalia, il che avrebbe evitato l’applicazione delle sanzioni per il ritardo;

II) in subordine, le sanzioni vanno calcolate tenendo conto solo del ritardo maturato successivamente alle richieste di pagamento formulate dal Comune, e cioè: per la seconda rata, dalla scadenza del termine di 20 giorni successivo alla richiesta di pagamento notificata il 16.04.1991, e per la terza rata dalla scadenza del termine di 6 mesi e 20 giorni successiva alla richiesta di pagamento notificata il 30.10.1991, con l’ulteriore conseguenza per la seconda rata può applicarsi al massimo un aumento del 20%, mentre per la terza non è dovuto alcun aumento;

III) è illegittima anche l’applicazione degli interessi sulle somme irrogate a titolo di sanzioni, sia perché sono illegittime le sanzioni stesse alla luce di quanto detto, sia perché, in ogni caso, l’applicazione degli interessi non è prevista dall’art. 3 L. 47/85 e, comunque, non è stata preceduta da costituzione in mora ex art. 1224 c.c..

3. Oltre all’annullamento degli atti impugnati, la ricorrente ha svolto domanda di accertamento dell’insussistenza in capo ad essa dell’obbligo di pagare le sanzioni e gli interessi in questione.

4. Si è costituito il Comune di Alessandria depositando documentazione e resistendo al gravame con memoria, ricostruendo in modo diverso lo svolgimento della vicenda e, in particolare, contestando recisamente che l’amministrazione abbia mai assentito al progetto di lavori a scomputo presentato dalla ricorrente, anzi asserendo l’esatto contrario; nel merito, la difesa comunale ha contestato il fondamento del ricorso sostenendo la legittimità dell’azione amministrativa, sotto tutti i profili dedotti dalla ricorrente.

5. La ricorrente ha replicato con memoria e depositato nuovi documenti.

6. All’udienza in camera di consiglio del 02.03.1994, la difesa di parte ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare.

7. Con atto notificato il 29.10.2010 e depositato il 24.11.2010, la società ricorrente (nel frattempo trasformatasi in A.C Alessandria Costruzioni s.r.l.) ha proposto un motivo aggiunto alla luce del sopravvenuto art. 42 del D.P.R. n. 380/2001, il quale ha ridotto le sanzioni per il mancato o il ritardato pagamento degli oneri di costruzione dal 100% del contributo iniziale al 40%; quindi, in via subordinata rispetto alle censure già formulate con il ricorso introduttivo, la ricorrente ha chiesto la rideterminazione da parte del giudice delle sanzioni impugnate sulla scorta della disciplina più favorevole introdotta dalla norma citata.

8. Con decreto presidenziale n. 3255/2001 del 6 ottobre 2011 è stata dichiarata la perenzione del ricorso, ma a seguito di opposizione della ricorrente, con successivo decreto presidenziale n. 1134/2012 del 02.04.2012 il ricorso è stato reiscritto a ruolo.

9. In prossimità dell’udienza di discussione, la parte ricorrente ha depositato nuovi documenti e memorie.

10. All’udienza pubblica del 7 marzo 2013, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati sotto tutti i profili dedotti e vanno respinti.

1. Quanto al primo motivo.

1.1. La documentazione in atti non conforta la tesi di parte ricorrente secondo cui l’amministrazione comunale avrebbe manifestato l’intenzione di affidare alla ricorrente l’esecuzione di opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione: la nota assessorile del 4 giugno 1990, nell’affermare di ritenere prioritaria la realizzazione di opere diverse da quelle proposte dalla ricorrente, si era limitata ad invitare l’interessata “a prendere accordi con il competente ufficio per quanto necessario alla redazione del progetto”. Non risulta che l’interessata l’abbia fatto: il Comune l’ha contestato recisamente e la ricorrente non ha provato il contrario; nè consta che tra le parti sia stata avviata una concreta trattativa in tal senso, e tanto meno che l’amministrazione abbia autorizzato la realizzazione di opere a scomputo “da definire”.

1.2. Ciò che si percepisce dalla lettura degli atti di causa è che la ricorrente ha utilizzato strumentalmente la disponibilità di massima manifestata dall’amministrazione per sottrarsi al pagamento degli oneri di urbanizzazione senza alcuna compensazione in opere a scomputo.

1.3. Ne consegue che non c’è stata alcuna interruzione dei termini di pagamento.

1.4. Né può essere fondatamente invocata dalla ricorrente la lesione di un asserito affidamento circa la positiva conclusione della trattativa, avendo essa stessa omesso, volontariamente, di coltivare quella trattativa.

1.5. La prova testimoniale richiesta dalla ricorrente nella memoria depositata il 29.10.1993 è inammissibile perchè diretta a provare l’esistenza di accordi verbali con la pubblica amministrazione, in violazione del principio della necessaria forma scritta sancito da consolidati principi giurisprudenziali (Cassazione civile, sez. I, 09 settembre 2011, n. 18563).

1.6. Inconsistente è l’argomento della ricorrente relativo alla mancata escussione della polizza fideiussoria: l’escussione della polizza fideiussoria è una mera facoltà per il creditore che non elimina l’obbligo del debitore principale di pagare il proprio debito alla scadenza pattuita nel termine convenuto e le eventuali sanzioni in caso di adempimento tardivo (TAR Abruzzo l’Aquila, sez. I, 15 febbraio 2011 n. 69).

1.6. Del resto, come correttamente dedotto e documentato dalla difesa comunale, nel caso di specie la riscossione dei crediti comunali è avvenuta da parte degli uffici nel pieno rispetto delle scadenze temporali fissate nell’art. 3 comma 5 L. 47/85.

2. Quanto al secondo motivo.

Non essendosi verificata alcuna sospensione del decorso dei termini di pagamento, correttamente le sanzioni sono state quantificate assumendo come dies a quo le date di scadenza delle due rate in questione (29 giugno 1990 e 29 dicembre 1990).

3. Quanto al terzo motivo.

La costituzione in mora della ricorrente è ritualmente avvenuta con le notifiche dei due avvisi di pagamento, avvenute in date 16 aprile 1991 (II rata) e 30 ottobre 1991 (III rata), sicchè da quelle date sono stati correttamente computati anche gli interessi moratori di cui all’art. 1224 c.c.

4. Quanto al motivo aggiunto.

4.1. La normativa più favorevole sopravvenuta agli atti impugnati non rileva in materia di sanzioni amministrative, laddove trovano integrale applicazione i principi di legalità, irretroattività e divieto di analogia di cui all’art. 1 della legge n. 689 del 1981, i quali comportano l’assoggettamento del fatto alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore eventualmente più favorevole (Cass. civ. sez. lav. 26 gennaio 2012, n. 1105; Cass. civ., I, 4 luglio 2003, n. 10582; Cass. civ., sez. VI, 28 dicembre 2011, n.29411).

5. Alla luce di tutto quanto fin qui esposto, il gravame va respinto perché infondato.

6. Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.

Condanna la parte ricorrente a rifondere al Comune di Alessandria le spese di lite, che liquida forfettariamente in € 2.500,00 (duemilacinquecento), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2013 con l’intervento dei magistrati:

Lanfranco Balucani, Presidente

Ariberto Sabino Limongelli, Referendario, Estensore

Giovanni Pescatore, Referendario

 

 

L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/03/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grazie per esserti iscritto alla newsletter.

Rimarrai sempre aggiornato grazie agli articoli del mio Blog.

Andrea Maso